Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2025
Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 09/02/2026, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7718 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Dolores Bottari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento, previsa adozione di misura cautelare,
del provvedimento prot. n. 337086/2-11 del 12.5.2025 con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento - nell'ambito del concorso interno per titoli ed esami per il reclutamento di complessivi 43 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, indetto con Bando 29.1.2025 - ha giudicato il ricorrente “
inidoneo quale Ufficiale in Servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri
” sulla base del rilievo che egli “
presenta infermità invalidanti in atto in quanto risulta affetto da: - SEGNI LABORATORISTICI SUGGESTIVI DI VEROSIMILE ABUSO ALCOLICO
”.
Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche non conosciuto e in particolare e
in parte qua del verbale di visita medica generale del 12.5.2025 (doc. 2), delle modalità con cui sono stati effettuati gli esami di laboratorio per la verifica dell'abuso di alcol e degli esiti dei suddetti esami di laboratorio; nonché, in subordine e in parte qua, per quanto di seguito illustrato, delle Norme Tecniche per gli accertamenti psico-fisici del concorso (all. B del prot. n. 143/2-3-2024 U del 29.4.2025 del C.N.S.R.) (doc. 3) e del Bando di concorso (doc. 4).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\8\2025 :
- della graduatoria dei vincitori medesima (posizioni dalla 1 alla 43) e della graduatoria degli idonei (posizioni dalla 44 alla 70), nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente
- delle riserve di posti di cui all’art. 1 del Bando di concorso, nella parte ritenuta pregiudizievole per l’utile collocamento del ricorrente
- del verbale n. 38 del 5 luglio 2025 con il quale è stata stilata la graduatoria stessa (atto non conosciuto)
- degli atti di nomina conseguenti all’approvazione della graduatoria, effettuate ai sensi dell’art. 14/1 del Bando di concorso (non conosciuti)
- dei provvedimenti di ammissione alla frequenza del Corso applicativo ai sensi dell’art. 14/2 del Bando di concorso (non conosciuti)
- per quanto occorra, della lettera n. 143/15-1-2024 U dell’8.7.2025 con il quale Comando generale ha chiesto di aumentare di 14 unità i posti per l’alimentazione del ruolo normale degli ufficiali tratti dai ruoli degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente (elevando i posti da 29 a 43)
E di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. IO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che con il ricorso in epigrafe il ricorrente -OMISSIS-, Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, per l’alimentazione del ruolo normale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, come da bando del 29 gennaio 2025;
- che gli esami del sangue effettuati in sede concorsuale hanno evidenziato un superamento del valore CDT (Transferrina OI Carente), rispettivamente pari a 2 e 2,6, al di sopra dei valori “di riferimento, per cui la Commissione ha dichiarato l’inidoneità del candidato poiché “ presenta infermità invalidanti in atto, in quanto risulta affetto da SEGNI LABORATORISTICI SUGGESTIVI DI VEROSIMILE ABUSO ALCOLICO ”;
- che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria di spese del giudizio;
- che si è costituito il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione il provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale;
- che, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Collegio ha disposto verificazione, affidandone l’esecuzione al Collegio Medico Legale della Difesa;
- che l’Organo verificatore ha depositato relazione, in data 3 dicembre 2025, con la quale ha rilevato:
“ L’accertamento eseguito il 09.05.2025, in sede di verifica dell’idoneità psicofisica quale aspirante
Ufficiale del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri con riscontro di valori eccessivi dei CDT, non
è stato seguito, come invece espressamente indicato nelle relative norme tecniche per gli accertamenti psicofisici del concorso in argomento, dall’effettuazione di una “conferma di 2° livello presso struttura ospedaliera militare o civile” o, comunque, da verifica con metodica alternativa secondo le Linee Guida SIBioC 2015 e le Norme Tecniche del CNSR 2025.
Gli accertamenti a cui si è sottoposto il ricorrente nei giorni successivi alla notifica del giudizio di
inidoneità concorsuale, eseguite con metodiche alternative presso strutture sanitarie pubbliche o
accreditare con il Servizio Sanitario Nazionale, non sono indicative di un abuso sistematico di alcool ”;
- che con ordinanza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- sono stati disposti l’accoglimento della domanda cautelare, in via interinale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a., con l’ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell’iter concorsuale, nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti compresi in graduatoria, con autorizzazione al ricorrente di avvalersi della notifica per pubblici proclami;
- che l’incombente dell’integrazione del contradittorio è stato espletato;
- che nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il Collegio ha comunicato alle parti di riservarsi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificato e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che l’Organo verificatore ha accertato l’assenza di elementi indicativi di un abuso sistematico di bevande alcoliche;
- che il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’accertamento della Collegio Medico Legale della Difesa, condotto con rigoroso metodo scientifico e all’apparenza esente da profili di illogicità o irrazionalità;
- che, visto l’esito positivo della verificazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse del ricorrente, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione;
- che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del Ministero della Difesa e che deve reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di a Euro 400,00 (euro quattrocento,00) oltre IVA al 22%, da bonificare sul conto corrente intestato a DIFESA SERVIZI S.p.A., Via Flaminia n° 335, 00196 Roma, con IBAN [...]), richiesta dall’Organo verificatore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse del ricorrente, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, del contributo unificato, se pagato, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nella misura di a Euro 400,00 (euro quattrocento,00) oltre IVA al 22%, da bonificare sul conto corrente intestato a DIFESA SERVIZI S.p.A., Via Flaminia n° 335, 00196 Roma, con IBAN [...]).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IA, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.