Articolo 21 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 20Articolo 22
Versione
11 febbraio 1994
Art. 21. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. 2. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994