Art. 21. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative. 2. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Articolo 21 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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Articolo 21 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
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