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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato PITASI BASILIO IN si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1704 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IN IC, indagato per i delitti di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo 1) e di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 4), e, per tali titoli, sottoposto alla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nel suo interesse e per l'effetto ha confermato l'ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 maggio 2024. 2. L'impugnativa consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - I primi tre motivi sviluppano censure riferite al delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 4) della provvisoria imputazione. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione, è dedotta l'insussistenza della gravità indiziaria quanto al delitto sopra menzionato, avendo il Tribunale interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate tra terzi (in particolare, la conversazione intercorsa tra NI e NZ TO nella quale questi riportava il contenuto del colloquio in precedenza avuto con AR MA) senza attenersi ai criteri direttivi elaborati da questa Corte in materia e non avendo il giudice censurato assegnato la dovuta considerazione alla circostanza, decisiva, che SE TO, genero del ricorrente, alla cui azienda sarebbe dovuto spettare l'ingiusto profitto avuto di mira dal ricorrente con la condotta estorsiva perpetrata nei confronti del pasticciere reggino PA, era stato ritenuto del tutto estraneo alla vicenda, tanto vero che la sua azienda, già sottoposta a sequestro, gli era stata restituita. Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 56, 629 e 611 cod. pen. e il vizio di motivazione, è eccepito il difetto di qualificazione giuridica del fatto: non essendo stato dimostrato - neppure nei limiti dell'accertamento cautelare incidentale - quale sarebbe stato, ove la condotta estorsiva avesse raggiunto il suo effetto, il danno patrimoniale in ipotesi patito da PA, costretto dal ricorrente ad approvvigionarsi delle forniture di carta (necessarie per l'esercizio della sua attività imprenditoriale) da SE TO, il fatto ascritto ad IN IC avrebbe dovuto essere sussunto entro lo schema astratto della tentata violenza privata. Con il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 e il vizio di motivazione, si contesta la sussistenza in fatto degli estremi dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione mafiosa, essendo stata la condotta estorsiva addebitata al ricorrente posta in essere non a beneficio del gruppo criminale di appartenenza di IN 1 IC, ossia quello dei 'Ficareddi', ma per favorire l'impresa del genero del ricorrente, SE TO. - Gli ultimi due motivi di ricorso sviluppano censure riferite al delitto di promozione, direzione ed organizzazione del gruppo di 'ndrangheta denominato i 'Ficareddi', addebitato ad IN IC al capo 1) della provvisoria incolpazione. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, è dedotta l'insussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso posta in essere da IN IC svolgendo funzioni apicali. Infatti, gli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - UZ, Di LO e SE - nonché dal contenuto delle conversazioni tra membri dell'associazione intercettati - MA ed TO - non darebbero conto di quegli indici concreti di stabile messa a disposizione del sodalizio mafioso, richiesti dal diritto vivente per configurare la partecipazione criminosa prevista e punita dall'art. 416-bis cod. pen.. Con il quinto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione, si contesta la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata di quegli elementi sintomatici atti a denotare l'effettivo esercizio da parte di IN IC del ruolo di capo del sodalizio dei 'Ficareddi', non reputandosi sufficienti a tal fine le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa le elevatissime doti di ‘ndrangheta ('mammasantissima' e 'infinito') attribuitegli. 3. Con requisitoria in data 3 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Con memoria in data 10 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha evidenziato come, con ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio Gip di Reggio Calabria in data 27 novembre 2023 nei confronti di due soggetti cui era stato contestato un delitto di tentato omicidio aggravato dalla finalità agevolatrice della associazione mafiosa denominata dei "Ficareddi" (ordinanza prodotta per estratto in allegato alla memoria), l'aggravante sia stata esclusa per mancata dimostrazione della perdurante operatività di detta cosca. 5. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Meritano prioritario esame gli ultimi due motivi di ricorso (il quarto e il quinto), che attingono il capo della decisione impugnata relativa alla partecipazione di IN IC 2 all'associazione di tipo mafioso della 'ndrangheta, nell'articolazione denominata 'I Ficareddi', operante in Reggio Calabria (capo 1). 1.1. La gravità indiziaria relativa al delitto predetto, provvisoriamente ascritto al ricorrente, è stata desunta dal Tribunale del Riesame da una variegata e composita piattaforma di elementi di prova: segnatamente, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, UZ, De LO e SE, convergenti nell'indicare IN IC come il reggente del clan dei 'Ficareddi', rivestito di doti di 'ndrangheta di elevatissimo livello ('tre o quattro gradi sopra la dote di 'mammasantissima' e candidato ad assumere quella di 'infinito'), e come il responsabile - negli anni 2018/2019 - della zona di Saracinello, cui tutti gli altri sodali si sarebbero dovuti rivolgere per qualunque problematica sorta in quel territorio (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata); dal contenuto di conversazioni intercettate, in particolare quella intercorsa tra IO LU e lo stesso IN IC e quella intercorsa tra NI e NZ TO, in cui era richiamata la conversazione avuta da quest'ultimo con AR MA, tutti esponenti d spicco della 'ndrangheta reggina;
dall'episodio estorsivo del quale era stato vittima il pasticciere AS PA. Elementi di prova che il Collegio di merito ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, nel loro complesso e nei limiti dello standard di giudizio richiesto per l'incidente cautelare, atti a sostenere la fondatezza dell'addebito mosso all'indagato in riferimento al suo dinamismo operativo, connotato dal crisma della stabilità, in seno all'organizzazione criminale di riferimento. 1.2. Ciò posto, deve riconoscersi che la tecnica utilizzata dalla difesa del ricorrente per mettere in discussione il risultato del giudizio formulato dal Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria ravvisata a carico di IN IC per il delitto di cui al capo 1) non coincide con quella ammessa per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di cautela personale, posto che la stessa, per essere conforme ai requisiti dell'impugnazione di legittimità, deve limitarsi a lumeggiare le ragioni atte a dar conto della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400), non essendo, invece, consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Questo perché, secondo il diritto vivente, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro " diziario a carico dell'indagato, 3 controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). In particolare, generiche e tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio indiziario, che gli è invece preclusa come detto, si rivelano le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori effettuata dai giudici del riesame. Il provvedimento impugnato si è, infatti, rigorosamente attenuto ai principi, affermati dal diritto vivente con la sentenza a Sezioni Unite n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, sulle condizioni che consentono di ritenere la chiamata in correità o in reità riscontrata anche attraverso altra o altre chiamate, sottoponendo tutte le fonti utilizzate e i rispettivi racconti al necessario vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, nonché verificando l'indipendenza e l'autonomia genetica delle singole chiamate. Quanto alla convergenza rilevante ai fini della composizione di un quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità in riferimento alla condotta partecipativa, il Tribunale ha, in maniera logica e coerente rispetto alle risultanze esposte, ritenuto che questa si sia delineata sul ruolo attivo svolto dall'indagato come referente del sodalizio. Né rileva l'allegata (con la memoria difensiva del 10 ottobre 2024) mancanza di operatività del clan dei 'Ficareddi' a far data dal 2014, posto che si tratta di evidenza fattuale fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (ancorché il provvedimento dal quale la stessa emergerebbe sia anteriore - 27 novembre 2023 - all'udienza di discussione del riesame); che non risulta indicata come dato di certezza neppure nel documento prodotto, avendola il Giudice per le indagini preliminari indicata unicamente come situazione «meritevole di approfondimenti investigativi» (cfr. pag. 9 dell'ordinanza del GIP di Reggio Calabria a carico di Paleologo e Minniti) e che, comunque, nel presente procedimento risulta smentita dalla dichiarazioni del collaboratore di giustizia FR SE, che aveva riferito della sicura operatività del clan facente capo ad IN IC negli anni 2018/2019 in Saracinello. Da tali rilievi discende l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 1.3. Parimenti inammissibile è il rilievo censorio sviluppato, con il quinto motivo, diretto all'esclusione della configurazione in capo ad IN IC della fattispecie di direzione del sodalizio mafioso sedente in Reggio Calabria, nella zona di Saracinello, non essendo, lo stesso, assistito dal necessario interesse attuale e concreto, nei termini richiesti dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, ossia nel senso che:« L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. peri., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto 4 a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018). Nulla, invece, è dato evincere dal tessuto argomentativo del motivo all'esame in ordine al risultato concretamente favorevole avuto di mira dal ricorrente con il motivo di impugnazione, dal momento che la riconosciuta condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso costituisce già di per sé titolo idoneo all'applicazione della misura cautelare personale e l'esclusione della fattispecie di direzione, promozione ed organizzazione della stessa non gioverebbe al ricorrente neppure sotto il profilo dell'anticipata scadenza dei termini della custodia cautelare stessa. In tal senso, del resto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione, quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura, di modo che non sussiste il suddetto interesse quando il ricorso sia finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, trattandosi di elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489). 2. I primi tre motivi di ricorso, che attingono sotto vari profili, la condotta di tentata estorsione aggravata di cui al capo 4) della rubrica, sono manifestamente infondati. 2.1. Decisivo è, in primo luogo, il rilievo d'inammissibilità della doglianza, sviluppata con il terzo motivo, in punto di sussistenza della contestata aggravante mafiosa, ritenuta nell'ordinanza impugnata nella duplice forma sia dell'utilizzazione del metodo mafioso che dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (cfr. pag. 9, quarto capoverso, dell'ordinanza impugnata). La mancata aggressione, con la sviluppata doglianza, della prima ed autonoma ratio decidendi della statuizione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia l'impiego del metodo mafioso, estrinsecatosi nel caso di specie, nelle modalità di realizzazione della condotta estorsiva di cui al capo 4) della provvisoria imputazione, «avendo il IC veicolato la propria illecita richiesta proprio facendo leva sul timore indotto sulla persona offesa in ragione della propria appartenenza alla ‘ndrangheta locale», priva di 5 effettiva valenza censoria le deduzioni difensive sviluppate in ordine alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Ciò posto, destituito di giuridico fondamento è il primo motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha finora affermato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414): questo perché <
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L'avvocato PITASI BASILIO IN si riporta ai motivi ed insiste nell'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 1704 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IN IC, indagato per i delitti di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso (capo 1) e di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 4), e, per tali titoli, sottoposto alla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 18 giugno 2024 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nel suo interesse e per l'effetto ha confermato l'ordinanza applicativa della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 10 maggio 2024. 2. L'impugnativa consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - I primi tre motivi sviluppano censure riferite al delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 4) della provvisoria imputazione. Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione, è dedotta l'insussistenza della gravità indiziaria quanto al delitto sopra menzionato, avendo il Tribunale interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate tra terzi (in particolare, la conversazione intercorsa tra NI e NZ TO nella quale questi riportava il contenuto del colloquio in precedenza avuto con AR MA) senza attenersi ai criteri direttivi elaborati da questa Corte in materia e non avendo il giudice censurato assegnato la dovuta considerazione alla circostanza, decisiva, che SE TO, genero del ricorrente, alla cui azienda sarebbe dovuto spettare l'ingiusto profitto avuto di mira dal ricorrente con la condotta estorsiva perpetrata nei confronti del pasticciere reggino PA, era stato ritenuto del tutto estraneo alla vicenda, tanto vero che la sua azienda, già sottoposta a sequestro, gli era stata restituita. Con il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 56, 629 e 611 cod. pen. e il vizio di motivazione, è eccepito il difetto di qualificazione giuridica del fatto: non essendo stato dimostrato - neppure nei limiti dell'accertamento cautelare incidentale - quale sarebbe stato, ove la condotta estorsiva avesse raggiunto il suo effetto, il danno patrimoniale in ipotesi patito da PA, costretto dal ricorrente ad approvvigionarsi delle forniture di carta (necessarie per l'esercizio della sua attività imprenditoriale) da SE TO, il fatto ascritto ad IN IC avrebbe dovuto essere sussunto entro lo schema astratto della tentata violenza privata. Con il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 e il vizio di motivazione, si contesta la sussistenza in fatto degli estremi dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione mafiosa, essendo stata la condotta estorsiva addebitata al ricorrente posta in essere non a beneficio del gruppo criminale di appartenenza di IN 1 IC, ossia quello dei 'Ficareddi', ma per favorire l'impresa del genero del ricorrente, SE TO. - Gli ultimi due motivi di ricorso sviluppano censure riferite al delitto di promozione, direzione ed organizzazione del gruppo di 'ndrangheta denominato i 'Ficareddi', addebitato ad IN IC al capo 1) della provvisoria incolpazione. Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, è dedotta l'insussistenza della gravità indiziaria quanto alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso posta in essere da IN IC svolgendo funzioni apicali. Infatti, gli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - UZ, Di LO e SE - nonché dal contenuto delle conversazioni tra membri dell'associazione intercettati - MA ed TO - non darebbero conto di quegli indici concreti di stabile messa a disposizione del sodalizio mafioso, richiesti dal diritto vivente per configurare la partecipazione criminosa prevista e punita dall'art. 416-bis cod. pen.. Con il quinto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione, si contesta la mancata indicazione nell'ordinanza impugnata di quegli elementi sintomatici atti a denotare l'effettivo esercizio da parte di IN IC del ruolo di capo del sodalizio dei 'Ficareddi', non reputandosi sufficienti a tal fine le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa le elevatissime doti di ‘ndrangheta ('mammasantissima' e 'infinito') attribuitegli. 3. Con requisitoria in data 3 ottobre 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Antonietta Picardi, ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Con memoria in data 10 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha evidenziato come, con ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio Gip di Reggio Calabria in data 27 novembre 2023 nei confronti di due soggetti cui era stato contestato un delitto di tentato omicidio aggravato dalla finalità agevolatrice della associazione mafiosa denominata dei "Ficareddi" (ordinanza prodotta per estratto in allegato alla memoria), l'aggravante sia stata esclusa per mancata dimostrazione della perdurante operatività di detta cosca. 5. Si è proceduto alla trattazione orale del ricorso, avendone la difesa del ricorrente avanzato tempestiva richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Meritano prioritario esame gli ultimi due motivi di ricorso (il quarto e il quinto), che attingono il capo della decisione impugnata relativa alla partecipazione di IN IC 2 all'associazione di tipo mafioso della 'ndrangheta, nell'articolazione denominata 'I Ficareddi', operante in Reggio Calabria (capo 1). 1.1. La gravità indiziaria relativa al delitto predetto, provvisoriamente ascritto al ricorrente, è stata desunta dal Tribunale del Riesame da una variegata e composita piattaforma di elementi di prova: segnatamente, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, UZ, De LO e SE, convergenti nell'indicare IN IC come il reggente del clan dei 'Ficareddi', rivestito di doti di 'ndrangheta di elevatissimo livello ('tre o quattro gradi sopra la dote di 'mammasantissima' e candidato ad assumere quella di 'infinito'), e come il responsabile - negli anni 2018/2019 - della zona di Saracinello, cui tutti gli altri sodali si sarebbero dovuti rivolgere per qualunque problematica sorta in quel territorio (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata); dal contenuto di conversazioni intercettate, in particolare quella intercorsa tra IO LU e lo stesso IN IC e quella intercorsa tra NI e NZ TO, in cui era richiamata la conversazione avuta da quest'ultimo con AR MA, tutti esponenti d spicco della 'ndrangheta reggina;
dall'episodio estorsivo del quale era stato vittima il pasticciere AS PA. Elementi di prova che il Collegio di merito ha ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, nel loro complesso e nei limiti dello standard di giudizio richiesto per l'incidente cautelare, atti a sostenere la fondatezza dell'addebito mosso all'indagato in riferimento al suo dinamismo operativo, connotato dal crisma della stabilità, in seno all'organizzazione criminale di riferimento. 1.2. Ciò posto, deve riconoscersi che la tecnica utilizzata dalla difesa del ricorrente per mettere in discussione il risultato del giudizio formulato dal Tribunale del Riesame in ordine alla gravità indiziaria ravvisata a carico di IN IC per il delitto di cui al capo 1) non coincide con quella ammessa per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di cautela personale, posto che la stessa, per essere conforme ai requisiti dell'impugnazione di legittimità, deve limitarsi a lumeggiare le ragioni atte a dar conto della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400), non essendo, invece, consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Questo perché, secondo il diritto vivente, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro " diziario a carico dell'indagato, 3 controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). In particolare, generiche e tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio indiziario, che gli è invece preclusa come detto, si rivelano le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori effettuata dai giudici del riesame. Il provvedimento impugnato si è, infatti, rigorosamente attenuto ai principi, affermati dal diritto vivente con la sentenza a Sezioni Unite n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, sulle condizioni che consentono di ritenere la chiamata in correità o in reità riscontrata anche attraverso altra o altre chiamate, sottoponendo tutte le fonti utilizzate e i rispettivi racconti al necessario vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca, nonché verificando l'indipendenza e l'autonomia genetica delle singole chiamate. Quanto alla convergenza rilevante ai fini della composizione di un quadro indiziario connotato dalla necessaria gravità in riferimento alla condotta partecipativa, il Tribunale ha, in maniera logica e coerente rispetto alle risultanze esposte, ritenuto che questa si sia delineata sul ruolo attivo svolto dall'indagato come referente del sodalizio. Né rileva l'allegata (con la memoria difensiva del 10 ottobre 2024) mancanza di operatività del clan dei 'Ficareddi' a far data dal 2014, posto che si tratta di evidenza fattuale fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità (ancorché il provvedimento dal quale la stessa emergerebbe sia anteriore - 27 novembre 2023 - all'udienza di discussione del riesame); che non risulta indicata come dato di certezza neppure nel documento prodotto, avendola il Giudice per le indagini preliminari indicata unicamente come situazione «meritevole di approfondimenti investigativi» (cfr. pag. 9 dell'ordinanza del GIP di Reggio Calabria a carico di Paleologo e Minniti) e che, comunque, nel presente procedimento risulta smentita dalla dichiarazioni del collaboratore di giustizia FR SE, che aveva riferito della sicura operatività del clan facente capo ad IN IC negli anni 2018/2019 in Saracinello. Da tali rilievi discende l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 1.3. Parimenti inammissibile è il rilievo censorio sviluppato, con il quinto motivo, diretto all'esclusione della configurazione in capo ad IN IC della fattispecie di direzione del sodalizio mafioso sedente in Reggio Calabria, nella zona di Saracinello, non essendo, lo stesso, assistito dal necessario interesse attuale e concreto, nei termini richiesti dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, ossia nel senso che:« L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. peri., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto 4 a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole» (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018). Nulla, invece, è dato evincere dal tessuto argomentativo del motivo all'esame in ordine al risultato concretamente favorevole avuto di mira dal ricorrente con il motivo di impugnazione, dal momento che la riconosciuta condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso costituisce già di per sé titolo idoneo all'applicazione della misura cautelare personale e l'esclusione della fattispecie di direzione, promozione ed organizzazione della stessa non gioverebbe al ricorrente neppure sotto il profilo dell'anticipata scadenza dei termini della custodia cautelare stessa. In tal senso, del resto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte laddove ha affermato che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione, quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura, di modo che non sussiste il suddetto interesse quando il ricorso sia finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, trattandosi di elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489). 2. I primi tre motivi di ricorso, che attingono sotto vari profili, la condotta di tentata estorsione aggravata di cui al capo 4) della rubrica, sono manifestamente infondati. 2.1. Decisivo è, in primo luogo, il rilievo d'inammissibilità della doglianza, sviluppata con il terzo motivo, in punto di sussistenza della contestata aggravante mafiosa, ritenuta nell'ordinanza impugnata nella duplice forma sia dell'utilizzazione del metodo mafioso che dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (cfr. pag. 9, quarto capoverso, dell'ordinanza impugnata). La mancata aggressione, con la sviluppata doglianza, della prima ed autonoma ratio decidendi della statuizione relativa al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia l'impiego del metodo mafioso, estrinsecatosi nel caso di specie, nelle modalità di realizzazione della condotta estorsiva di cui al capo 4) della provvisoria imputazione, «avendo il IC veicolato la propria illecita richiesta proprio facendo leva sul timore indotto sulla persona offesa in ragione della propria appartenenza alla ‘ndrangheta locale», priva di 5 effettiva valenza censoria le deduzioni difensive sviluppate in ordine alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa. 2.2. Ciò posto, destituito di giuridico fondamento è il primo motivo di ricorso. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha finora affermato che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414): questo perché <