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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 719 del 2024 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. BONFANTE Parte_1
VIRGINIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: qualificazione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 11.3.24 ha esposto di aver contratto nel 1993 Parte_1 matrimonio con il , titolare della ditta individuale DI (poi Controparte_2 divenuta operante nella commercializzazione e fabbricazione Controparte_1 all'ingrosso e al dettaglio di porte e finestre in legno, laminato o compensato.
Ha dedotto di aver intrattenuto da giugno 2006 a dicembre 2017 con la ditta prima e con la società poi un rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 carattere commerciale protrattosi per oltre tredici anni, asseritamente non regolarizzato né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
Ha allegato di aver gestito i rapporti con i clienti e i rivenditori, predisposto preventivi, contratti e consuntivi, curato i pagamenti e coordinato l'attività del geometra aziendale, di aver collaborato alla gestione di magazzino, formata e supportata da colleghi e tecnici, e di essere stata incaricata dell'utilizzo del
1 programma gestionale e del software per la personalizzazione dei disegni. Alla ricorrente è stata inoltre conferita delega bancaria.
Ha affermato di essere stata indotta tra il 2008 ed il 2012 ad aprire una propria ditta individuale con compensi minimi, continuando tuttavia a operare alle dirette dipendenze del resistente, mentre dal 2012 non è stata corrisposta alcuna retribuzione, sino al dicembre 2017, quando, a seguito di un litigio, la ricorrente è stata estromessa dall'azienda e dall'abitazione coniugale.
Ha riferito di aver iniziato a prestare attività lavorativa come docente, con conseguente avvio della contribuzione previdenziale, nel dicembre 2017 a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale e dal contesto aziendale in forza del trasferimento a Verona e di essere stata costretta a cedere la propria quota societaria nel 2019 per un importo modesto, senza aver mai percepito utili.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “1)Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha svolto attività lavorativa in regime di subordinazione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 decorrenza dal giugno 2006 al dicembre 2017 e, pertanto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la resistente e la ricorrente protrattosi dal 1.01.2006 al 31.12.2017 o per il diverso, maggiore o minore, periodo che sarà ritenuto di giustizia, nei tempi e nei modi di cui al presente atto.
2) Accertarsi e dichiararsi la riconducibilità delle mansioni lavorative svolte dalla
Sig.ra al livello C del CCNL LEGNO E LAPIDEI – Parte_1
ARTIGIANATO ovvero al diverso livello riconosciuto di spettanza della lavoratrice per i motivi di cui al presente ricorso.
3) Accertarsi e dichiararsi il diritto della dalla Sig.ra Parte_1 al pagamento, da parte di ell'importo di € 173.732,04 Controparte_1
, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13esima e 14esima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non godutivi nonché ratei di
TFR, come da conteggi allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante. Conseguentemente: 5) Condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
€ 173.732,04, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, 13esima
e 14esima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non godutivi nonché ratei di TFR, come da conteggi allegati al presente ricorso che ne costituiscono parte integrante;
6) Condannarsi altresì in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione contributiva – previdenziale della posizione lavorativa della Sig.ra per tutto il periodo per cui è Pt_1
2 causa (dal 1.01.2006 al 31.12.2017) o per il diverso periodo che risulterà di giustizia.
7) Nella denegata ipotesi fosse dichiarata la prescrizione di parte del credito contributivo della ricorrente, accertarsi e dichiararsi la responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione Controparte_1 al danno derivante alla ricorrente ex art. 2116, II comma, per avere omesso il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e per l'effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a versare presso l in nome, per conto e nell'interesse del CP_3 ricorrente, la riserva matematica come prevista dall'art. 13 della L. 1338 del 1962 ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di esse fino alla concorrenza di quanto spetterebbe alla ricorrente per i contributi omessi prescritti.
IN OGNI CASO - Condannarsi la resistente al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo sulle somme che verranno riconosciute in favore della ricorrente,
- Condannarsi la resistente al pagamento delle spese legali calcolate secondo i valori previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 con distrazione in favore del procuratore antistatario” Si è costituita la società resistente in persona dell'ex coniuge Controparte_2 contestando le avverse pretese.
In particolare ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale, rilevando che la ricorrente ha costituito in mora la società soltanto il 12 settembre 2023, ben oltre cinque anni dopo la cessazione del rapporto, con conseguente maturazione della prescrizione ai sensi degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c.; ha inoltre sostenuto la non applicabilità dell'art. 2941 n. 1 c.c., poiché il credito azionato riguarda il rapporto tra la ricorrente e la società resistente, soggetto giuridico distinto dal resistente persona fisica.. CP_2
Nel merito la società ha contestato la fondatezza della domanda, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Ha evidenziato che la ricorrente è stata socia della Porte d'Interni DI, con conseguente interesse economico diretto all'attività d'impresa, e che ha aperto partita IVA sin dal marzo 2006, versando i contributi alla gestione artigiani dell' sino al febbraio 2013, ritenendo che l'attività prestata sarebbe stata CP_3 svolta in qualità di socia e contitolare dell'impresa, e non di lavoratrice subordinata, anche in virtù del fatto che la ricorrente non avrebbe mai rispettato un orario imposto, né richiesto permessi o ferie, né sottostato a direttive datoriali.
La resistente ha, infine, sottolineato che dal 2013 la ricorrente ha avviato un'attività di imprenditrice agricola su un terreno già acquistato.
3 Ha, quindi, chiesto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita rimettendosi al tribunale circa la sussistenza del rapporto di CP_3 lavoro subordinato e, in cado di accoglimento, chiedendo la condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo escussione dei testi e Tes_1
(ud. 30.10.2024) nonché e (ud. Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
23.1.25), viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
È noto che la sospensione della prescrizione è ipotesi eccezionale che si verifica solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
In particolare, avuto riguardo all'art. 2941 c.c., n. 1, è stato posto in evidenza, da un lato, il dato formale, da interpretarsi in maniera rigorosa, dall'altro il "favor matrimoni", con il quale la sospensione della prescrizione ben si armonizzerebbe, consentendo ai coniugi di attendere il raffreddamento delle tensioni, senza esasperarle con la proposizione di domande giudiziarie sotto la spada di CP_4 della prescrizione.
La suddetta ratio legis (intesa ad evitare che la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge debitore si risolva in un vantaggio per il medesimo) ha condotto la giurisprudenza ad una interpretazione evolutiva del principio di tassatività delle cause di sospensione (si veda, in termini generali, sull'art. 2941 c.c., n. 1 Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014) da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare.
Nel caso in esame, tuttavia, non si verte strettamente in tema di rapporti di debito/credito tra coniugi, bensì tra la e la società , avente Pt_1 Parte_2 oltretutto veste di s.r.l., quindi con una personalità giuridica distinta da quella dai suoi soci (v. art. 2462 e ss c.c.), tanto che la società è titolare autonoma di diritti e obblighi e risponde dei propri debiti solo con il proprio patrimonio sociale (c.d. autonomia patrimoniale perfetta).
Ebbene, è pacifico che la abbia costituito in mora la pretesa debitrice Pt_1 [...] solo in data 12 settembre 2023 (doc. 6 fasc. ric.) a fronte dell'interruzione CP_1 dell'attività lavorativa avvenuta nel dicembre 2017. Ne consegue l'intervenuta prescrizione quinquennale degli eventuali crediti retributivi sorti dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo gli ordinari canoni di cui agli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c.
4 Ad colorandum, nel caso di specie non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché già dal dicembre 2017 era subentrata una crisi conclamata, con allontanamento della ricorrente dalla casa familiare. L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione paralizza, dunque, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e quella relativa alla regolarizzazione contributiva.
Se è vero, da una parte, che le prestazioni di previdenza e assistenza sono obbligatorie ed automatiche, dall'altra, affinchè operi l'automaticità delle prestazioni pensionistiche, si richiede che la contribuzione non sia già prescritta.
Indubbia in questo caso la prescrizione degli obblighi contributivi a fronte di un rapporto cessato nel 2017.
In forza dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro, la contribuzione non varia a seconda della data in cui la retribuzione è effettivamente corrisposta. Essa viene a scadenza il 20° giorno (a partire dal 1° gennaio 1998, il
15° giorno) successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia effettivamente corrisposta. Se
l'obbligo contributivo è tempestivamente assolto, esso non può più essere influenzato dall'eventuale inadempimento retributivo. I
n altri termini, l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro,
e la divaricazione tra soggetto obbligato e soggetto percettore della retribuzione si riflette anche sulla scadenza dell'obbligazione contributiva, che - diversamente dalla obbligazione tributaria - non resta condizionata all'effettiva corresponsione della retribuzione (Cass. n. 408/1991).
A fortiori, l'autonomia del rapporto previdenziale impedisce anche l'eventuale applicazione della sospensione della prescrizione ex 2941 cc.
Per quel che concerne l'ulteriore domanda di “accertarsi e dichiararsi la responsabilità di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in relazione al danno derivante alla ricorrente ex art. 2116, II comma, per avere omesso il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e per l'effetto, condannarsi in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a versare presso l' in nome, per CP_3 conto e nell'interesse del ricorrente, la riserva matematica come prevista dall'art. 13 della L. 1338 del 1962 ai fini della costituzione della rendita vitalizia […]” deve rilevarsi che, in realtà, l'azione ex 2116 c. II e quella prevista dall'art. 13 della
L. 1338 del 1962 debbono essere tenute distinte.
Le azioni per la costituzione della rendita previste dall'art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962 e l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 c. II c.c.,
5 infatti, sono tra loro del tutto autonome sebbene si fondino sul comune presupposto della omissione contributiva da parte del datore di lavoro. Al lavoratore è data la possibilità di agire con ciascuna di esse in giudizi distinti nei confronti dei rispettivi legittimati passivi (in questo senso, v. Cass. n. 2488/1986). Si è sostenuto in giurisprudenza che l'azione ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962
è, in via generale, finalizzata a reintegrare la provvista contributiva, a prescindere da ogni riscontro circa l'esistenza di un danno, attuale o potenziale. Ciò anche quando la tutela prevista dall'art. 13 si realizza, come è possibile, con l'esercizio da parte del lavoratore di un'azione di condanna del datore di lavoro a versare la riserva matematica all' ; l'azione ex art. 2116 c. II cc. invece, mira a risarcire CP_3 il danno che deriva dalla non integrità della provvista contributiva per mancato versamento dei contributi: si tratta di fattispecie a formazione progressiva, che non solo presuppone l'inadempienza contributiva ma anche la perdita totale o parziale della pensione.
In sostanza, se è vero che il danno ex art. 2116 c. II cc. può poi essere liquidato in concreto in misura pari alla somma necessaria alla costituzione della rendita vitalizia (e in questo senso è la giurisprudenza di legittimità) tuttavia esso conserva un carattere intrinsecamente differente dal “risarcimento del danno” previsto dal quinto comma dell'art. 13, che opera su un piano più propriamente restitutorio. Esso consegue alla domanda avanzata dall'assicurato il quale “non possa più ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita” e che perciò vi si sostituisca di essere tenuto indenne delle conseguenze dell'inadempimento datoriale anche sotto tale aspetto.
La circostanza che di regola il risarcimento del danno sofferto dall'assicurato per effetto della costituzione della rendita equivalga alla restituzione di quanto versato in concreto per costituirla senza possibilità di cumulo (in questo senso Cass. n. 14680/1999) non esclude l'esercizio dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116 c. II cc.
In altri termini, al di là del fatto che il versamento della provvista necessaria a costituire la rendita vitalizia possa costituire una forma di «risarcimento del danno in forma specifica», le due azioni – quella ex art. 13 e quella ex art. 2116 comma
II cc. - restano, per natura e funzione, distinte e questo si riflette anche sulla decorrenza del termine di prescrizione di ciascuna azione.
È appena il caso di osservare che, nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età
6 pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Tuttavia, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass. n. 15947/2021). D'altro canto, la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita vitalizia CP_3 reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato
(comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell' all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da CP_3 quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita (Cass. SS.UU. n. 22802/2025).
Da ciò discende che le azioni invocate da parte ricorrente non risultano prescritte.
Per quel che concerne l'individuazione di quale azione sia stata esperita, deve rilevarsi che la qualificazione giuridica dell'azione non è vincolata alle espressioni utilizzate dalla parte, ma spetta al giudice individuare, sulla base delle domande e del contenuto sostanziale delle allegazioni, il corretto inquadramento della tutela invocata e la disciplina applicabile. Deve evidenziarsi che la ricorrente ha cumulato i due piani, usando l'art. 2116, secondo comma, come titolo di responsabilità e l'art. 13 della legge n. 1338 del
1962 come strumento operativo per la ricostruzione della posizione previdenziale. In altri termini, l'azione viene impostata come responsabilità datoriale da omissione contributiva, richiamando l'art. 2116 c.c. per affermare il danno subito dalla lavoratrice, ma il petitum concreto non è il risarcimento diretto in denaro in suo favore bensì la condanna della società al versamento della riserva matematica all' , cioè proprio il meccanismo tipico dell'art. 13 L. 1338/1962, finalizzato CP_3 alla costituzione della rendita vitalizia e quindi alla ricostruzione della contribuzione mancante. Sostanzialmente, quindi, l'azione è strutturata come una domanda ex art. 2116 c.c. quanto al fondamento della responsabilità, ma è funzionalmente orientata agli effetti propri dell'art. 13 L. 1338/1962. Non si è di fronte a una pura azione
7 risarcitoria per danno previdenziale già verificatosi, ma a un'azione volta a far costituire, in via sostitutiva, la posizione contributiva mai aperta o comunque non integralmente alimentata.
In definitiva, pur essendo entrambe richiamate, la domanda appare più correttamente inquadrabile, per struttura ed effetti, nell'orbita dell'art. 13 L. 1338/1962, con un richiamo strumentale all'art. 2116 c.c. per fondare la colpa datoriale nell'omesso versamento.
La vera linea di faglia del giudizio resta però, prima ancora, l'accertamento in fatto della sussistenza di un rapporto lavorativo riconducibile nell'alveo dell'art. 2094 cc. Il punto di partenza dell'indagine è che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta in regime di autonomia o subordinazione (v. Cass. sent. n. 2622/2004; v. Cass. sent.
n. 7171/2003;), dipendendo la qualificazione del rapporto dalle concrete modalità della prestazione e non dal tipo di attività prestata (v. Cass. sent. n. 2680/1990).
Ai fini della qualificazione del rapporto rileva il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non dipende dall'oggetto dell'attività ma dalle concrete modalità della sua esecuzione.
La Corte di Cassazione ha ribadito che ciò che connota la subordinazione è l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del destinatario della prestazione e la necessità di valorizzare la realtà effettiva del rapporto, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti (v. Cass. sent.
n. 25224/2009). L'accertamento richiede la verifica degli indici rivelatori della subordinazione, sulla base di un metodo che combina il raffronto con il modello legale dell'art. 2094 c.c. con una valutazione complessiva del contesto fattuale.
Soprattutto nelle ipotesi in cui le modalità di svolgimento della prestazione non siano univoche, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la necessità di un giudizio di approssimazione al tipo legale, fondato sulla somiglianza della fattispecie concreta con il modello del lavoro subordinato, quale criterio preferibile rispetto a una meccanica sussunzione (v. Cass. sent. n. 11502/2000; v. Cass. sent.
n. 4338/2002).
Rimane fermo che, quando il rapporto presenti gli elementi propri della subordinazione di fatto, la disciplina del lavoro subordinato trova applicazione a prescindere dalla volontà dichiarata dalle parti, secondo il principio di prevalenza dell'effettività sul dato formale affermato anche in materia di accertamento della natura del rapporto (v. Cass. sent. n. 13935/2006).
8 Qualora il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, sulla scorta di Cass. nn. 9251/2010, 8569/ 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289/2014 e 23846/2017).
A tal proposito, sono stati escussi i testi e (ud. Tes_1 Testimone_2
30.10.2024) nonché e (ud. 23.1.25). Tes_3 Testimone_4
ha dichiarato di essere stato dipendente della ditta Porte di Interni Tes_1
DI dal 1994 al 2015, con alcune interruzioni per studio e servizio militare, e ha rammentato di aver conosciuto la ricorrente perché «lavorava in azienda». Ha riferito di avere svolto in origine mansioni in produzione e, dal 2009, la funzione di rappresentante, e ha precisato di non aver «mai lavorato in ufficio» stabilmente ma di esservi recato per questioni connesse ai preventivi. Ha detto che la ricorrente aveva una postazione in ufficio e si occupava della preparazione delle conferme d'ordine e dei preventivi, che «usava il programma gestionale dell'azienda, chiamato FENICE», e che inseriva i prezzi seguendo un listino predisposto in azienda;
ha aggiunto che per lavorazioni standard non era richiesta ulteriore approvazione e che, sui casi di sconto più rilevanti, egli si interfacciava con il titolare o, in sua assenza, con la Ha riferito altresì che la ricorrente Pt_1 concordava con i clienti i giorni per le misurazioni e le consegne e che, per alcune zone, organizzava «il giro del geometra» senza necessità di visti ulteriori. ha dichiarato di avere lavorato in azienda dal 2014 al 2018 e Testimone_2 ha affermato che la ricorrente era già presente al suo arrivo, che occupava la stanza principale a contatto con il pubblico e che «la ricorrente si occupava di sviluppare le misure per portarle in produzione;
rispondeva al telefono;
avvisava i clienti per le consegne». Ha detto che i preventivi e i contratti li faceva la e che poi Pt_1 venivano sottoposti al signor per l'approvazione, pur precisando che il CP_2 gestionale FENICE veniva usato dalla ricorrente per mandare le misure alla produzione e che l'organizzazione dei giri di misurazione non richiedeva approvazioni. Ha riferito che per rateizzazioni e sconti la decisione finale spettava al e che sia lei sia la ricorrente avevano in alcune occasioni incassato CP_2 contanti o assegni da consegnare al titolare.
9 Le sue affermazioni hanno riscontrato ampie convergenze con quanto dichiarato da , in particolare sull'uso del gestionale per le misure e sulla competenza Tes_1 della nella predisposizione dei preventivi, pur segnalando una maggiore Pt_1 enfasi sulla necessità dell'intervento del titolare nelle decisioni commerciali significative.
ha dichiarato di gestire lo showroom al Villaggio Mosè e di avere Tes_3 contatti quotidiani con la sede di Campobello, dove «a rispondere alle telefonate era la ricorrente», pur osservando che talvolta la ricorrente si allontanava per commissioni personali. Ha riferito che la ricorrente si trovava alla reception, che
«leggeva le email, vedeva le richieste, predisponeva i preventivi» e che, per la sua esperienza, la non doveva sottoporre i preventivi all'approvazione Pt_1 preventiva del DI, essendovi un listino aggiornato dai venditori. Ha inoltre dichiarato che la ricorrente aveva competenze per disegni di porte personalizzate e che, al momento della cessazione dell'attività della era stato assunto un Pt_1 sostituto. Le dichiarazioni di hanno corroborato la versione secondo cui la Tes_3 svolgeva le funzioni di front office e redazione dei preventivi e hanno Pt_1 confermato la prassi di autonomia nell'uso del listino, salvo l'intervento del titolare nei casi eccezionali. ha dichiarato di avere lavorato nella sede di Campobello dal 2007 Testimone_4 al 2009 e di essersi occupata della contabilità, e ha riferito che la ricorrente «si occupava della parte commerciale», riceveva i clienti «al front office», predisponendo preventivi e contratti e sviluppando le misure per la produzione. Ha detto che i preventivi venivano fatti con un listino dotato di scontistica e che, quando il titolare era presente, veniva talvolta coinvolto, mentre in sua assenza la ricorrente operava autonomamente;
ha confermato che le rare rateizzazioni erano approvate dal e che gli incassi venivano consegnati a fine giornata al CP_2 titolare. Le sue dichiarazioni hanno fornito riscontri precisi e documentati sul ruolo commerciale e operativo della nel periodo 2007-2009. Pt_1
Quanto alle convergenze, tutti i testi hanno sostanzialmente confermato che la ha svolto mansioni di front office, predisposizione di preventivi e Pt_1 contratti, gestione degli appuntamenti per le misurazioni, utilizzo del gestionale FENICE per l'inoltro delle misure alla produzione e una certa autonomia nell'applicazione del listino per le vendite. Tutti hanno, inoltre, concordato sulla flessibilità dell'orario della ricorrente e sull'assenza di rimproveri pubblici da parte del titolare nei suoi confronti.
Rispetto alle divergenze, è emersa in primo luogo una differente percezione circa l'estensione delle attività amministrative: e hanno affermato che la Tes_1 Tes_4 ricorrente si occupava anche dell'inserimento dei dati di carico e scarico merci nel gestionale, mentre e si sono mostrate più caute o hanno attribuito Tes_2 Tes_3
10 le fatture e la contabilità al ragioniere;
in alcuni passaggi ha detto che Tes_3
«tendenzialmente né io né la facevamo fatture, se ne occupa il ragioniere», Pt_1 indicando dunque una possibile differenziazione tra inserimento delle misure per la produzione e gestione formale della fatturazione. In secondo luogo, riguardo all'intervento decisionale del titolare, tutti hanno riconosciuto che il aveva l'ultima parola su sconti consistenti e su rare CP_2 rateizzazioni, ma gli stessi hanno precisato che per i preventivi di routine la operava sulla base di un listino senza richiedere sempre un visto Pt_1 preliminare.
Sulla credibilità, si è ritenuto che abbia dimostrato attendibilità sui profili Tes_1 tecnici e organizzativi relativi al contatto fra produzione e ufficio e sull'uso operativo del gestionale, attesa la lunga permanenza in azienda e la funzione tecnica svolta;
la sua memoria di dettagli operativi è risultata coerente con le dichiarazioni successive. è apparsa credibile per quanto attiene Tes_2
l'operatività giornaliera nella sede di Campobello e per la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente, avendo riferito elementi osservativi diretti relativi a ordini, controllo merce e gestione telefonica. è risultata credibile rispetto Tes_3 alla frequenza dei contatti fra showroom e sede e all'indicazione che «a rispondere alle telefonate era la ricorrente», elemento che avvalorava il profilo di responsabilità commerciale e di front office della la sua esitazione su Pt_1 alcuni compiti amministrativi è coerente con la propria funzione commerciale e non contraddice le versioni di chi svolgeva la contabilità. ha fornito riscontri Tes_4 coerenti e documentati per il periodo 2007-2009 e ha confermato il quadro operativo descritto dagli altri testi, ciò che ne ha rafforzato l'attendibilità sul nucleo centrale delle mansioni commerciali della ricorrente.
In conclusione, le deposizioni si sono risultate in prevalenza convergenti nel delineare un quadro in cui la ha svolto stabilmente funzioni di front office, Pt_1 predisposizione di preventivi e contratti, organizzazione delle misurazioni e utilizzo del gestionale FENICE per l'inoltro delle misure alla produzione, con un grado di autonomia per le operazioni ordinarie e con il ruolo decisionale del titolare riservato alle eccezioni commerciali più rilevanti;
le differenze emerse hanno riguardato specifici adempimenti contabili e la precisione cronologica, elementi che non hanno però smentito il profilo complessivo risultante dagli altri riscontri testimoniali.
Occorre, inoltre, tenere conto anche delle risultanze documentali che attestano la qualità di socia e contitolare dell'impresa artigiana e l'apertura della partita IVA con il versamento della contribuzione alla gestione artigiani sino al 2013, anno in cui risulta aver avviato l'attività di imprenditrice agricola (doc. 8 del fasc. res.), su un terreno di sua proprietà.
11 Il quadro probatorio complessivamente acquisito, costituito dalle univoche e convergenti deposizioni dei testi escussi e dalle risultanze documentali, consente di ritenere provata la natura subordinata della prestazione resa dalla ricorrente in favore della ditta individuale DI (poi trasformatasi in Controparte_1 nel periodo dedotto in ricorso, e cioè dal giugno 2006 al dicembre 2017.
Le testimonianze rese da , , e Tes_1 Testimone_2 Tes_3 [...]
pur con le fisiologiche sfumature proprie di chi ha prestato attività in Tes_4 periodi anche distanti tra loro, hanno concordemente descritto la presenza quotidiana e stabile della presso la sede aziendale di Campobello di Licata, Pt_1
l'occupazione della postazione principale a contatto con il pubblico, l'utilizzo esclusivo del programma gestionale Fenice per l'inserimento delle misure destinate alla produzione, la predisposizione di preventivi e conferme d'ordine sulla base del listino aziendale, la gestione telefonica ed e-mail, la fissazione degli appuntamenti per le misurazioni e le consegne, il coordinamento del geometra, la ricezione e la consegna al titolare degli incassi in contanti o assegni.
Tutti i testi hanno altresì escluso che la ricorrente ricevesse rimproveri o direttive pubbliche e hanno sottolineato la flessibilità dell'orario, ma hanno al tempo stesso evidenziato che le decisioni di maggior rilievo commerciale (sconti rilevanti, rateizzazioni, personalizzazioni particolari) venivano comunque riservate al o comunque sottoposte alla sua approvazione finale. Controparte_2
Tale complesso di elementi depone nel senso dell'inserimento stabile ed eterodiretto della prestazione nell'organizzazione imprenditoriale, con assoggettamento, sia pure in forma attenuata e compatibile con il contesto familiare, al potere direttivo e organizzativo del titolare. La continuità ultradecennale, l'utilizzo esclusivo di strumenti e strutture aziendali, la totale assenza di rischio d'impresa in capo alla ricorrente, la dipendenza economica integrale dall'azienda, l'assenza di una distinta clientela propria e la fungibilità della funzione svolta (tant'è che alla cessazione della collaborazione è stata assunta una diversa impiegata) costituiscono indici decisivi della subordinazione, prevalenti rispetto alla formale apertura della partita IVA nel
2006, al versamento dei contributi alla gestione artigiani fino al 2013 e alla successiva iscrizione come imprenditrice agricola su terreno di proprietà.
Non può essere trascurato che la ricorrente, sin dal 31 marzo 2006, ha aperto partita
IVA (doc. 1 fascicolo resistente) e ha regolarmente versato contributi alla gestione artigiani fino al 21 febbraio 2013 (doc. 2 resistente e estratto contributivo CP_3 doc. 3 ricorrente), come risultante dalla documentazione prodotta dalla società resistente, che ha altresì allegato una serie di bonifici e movimenti contabili (docc.
12 da 3 a 7 resistente) qualificati come remunerazione della prestazione resa in qualità di socia contitolare dell'impresa artigiana. Tali elementi non valgono a escludere la subordinazione. L'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione artigiani risultano, secondo la deduzione non contestata della ricorrente e coerente con l'intero contesto fattuale, imposte dallo stesso tra il 2008 e il 2012 al solo fine di corrispondere compensi Controparte_2 minimi e di evitare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato regolarmente denunciato;
i versamenti contributivi artigiani cessano peraltro nel febbraio 2013, mentre la prestazione della è proseguita ininterrottamente Pt_1 fino al dicembre 2017 senza alcuna copertura.
In un contesto di questo tipo, l'apparato formale (partita IVA, gestione artigiani, bonifici saltuari) appare chiaramente preordinato a mascherare la reale natura subordinata della prestazione, che resta confermata da tutti gli indici fattuali sopra esaminati e dalle convergenti testimonianze rese.
Deve inoltre rammentarsi che ben può coesistere la partecipazione societaria con un rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione resa superi i compiti connessi alla qualità di socio e si inserisca stabilmente nell'organizzazione aziendale sotto la direzione altrui, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità anche in ipotesi di società familiari.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi che tra e la società Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato dal giugno 2006 al 31 dicembre 2017, con mansioni corrispondenti al livello C del CCNL Legno-Arredo e – Artigianato (impiegata Pt_3 commerciale addetta al front-office, predisposizione preventivi e contratti, utilizzo gestionale, coordinamento operativo).
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con condanna al versamento in favore dell' , in nome, per conto e nell'interesse CP_3 della ricorrente, della riserva matematica corrispondente ai contributi omessi nel periodo giugno 2006 – dicembre 2017.
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza (rigetto delle domande retributive e contributive dirette e accoglimento della sola domanda di ricostituzione previdenziale) e la particolare complessità delle questioni trattate, sia sotto il profilo della qualificazione del rapporto sia sotto quello della prescrizione e delle azioni previdenziali, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- Accerta e dichiara la sussistenza tra e di Parte_1 Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal giugno 2006 al 31 dicembre 2017, con mansioni corrispondenti al livello C del CCNL Legno-Arredo e Lapideo –
Artigianato;
- Dichiara prescritte le pretese retributive e contributive scaturenti da tale rapporto;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al versamento in favore dell' , nell'interesse della ricorrente, della riserva CP_3 matematica corrispondente ai contributi omessi nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 28/11/2025
Il Giudice
MM Di ST
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