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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa AR OS LO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2584/2022 avente ad oggetto: “Mutuo”
promossa da nata a [...], in data [...], C.F.: Parte_1
e , nato a Fano (PU), in [...] C.F._1 Parte_2
29.10.1957, entrambi residenti in Colli al Metauro – Fraz. Calcinelli (PU), Via C. Pavese n. 22, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. AR C.F._2
IA MA (C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio, sito in uccio n. 37, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
- attori - nei confronti di in persona del suo Controparte_1
nato a Controparte_2
RT (PU) il 02.11.1949, con sede in Cuccurano (PU), Via Flaminia n. 346, iscritta al n. 96 del Registro delle Imprese del Tribunale di Pesaro, Partita IVA:
, C.F.: n. , rappresentata e difesa dall' Avv. Arianna P.IVA_1 P.IVA_2
IM (CF. e presso di lei elettivamente domiciliata a C.F._4
, viale Bru rtù di procura speciale alle liti in calce alla CP_1 comparsa di costituzione;
- convenuto –
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, A. RIMETTERE IN ISTRUTTORIA il presente procedimento al fine di integrare la relazione peritale, ampliando l'esame anche alla verifica anche in relazione alle clausole floor, si chiede che venga ampliato l'ambito di indagine del CTU, come già ampiamente Contr argomentato in atto di citazione, la come le altre professioniste del credito erano a conoscenza del parametro tivo della BCE del 2%. Come già detto nelle perizie di parte (docc. 7-8, pagg. 11 ss.), sono stati esplicitati i calcoli effettuati per apprezzare numericamente il costo occulto dato all'imposizione a dei consumatori del floor, che è il frutto della stretta applicazione a quanto deciso anche dalla Corte di appello di Milano n. 2836 del 6 Settembre 2022. Il sottoscritto difensore, pur ammettendo la propria pedanteria, ritiene sia opportuno estendere l'indagine peritale anche a tale aspetto e pertanto si chiede che il perito si esprima in merito ai quesiti già formulati con la II memoria ex art. 183, Vi comma, c.p.c., pag. 9, sub e), f). Si richiamano i quesiti suggeriti nella II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., pag. 8, sub b1) e b2), e con le motivazioni già indicate in atto di citazione e con il metodo indicato dal perito di parte, sub. Docc. 7-8, pagg. 12 ss.). B. NEL MERITO 1. Dichiarare la nullità dei contratti di mutuo ovvero delle loro clausole, così come esposto in narrativa, ovvero per ogni motivazioni meglio visu al Giudicante;
2. Dichiarare nulla le iscrizioni ipotecarie sull'immobile dei Sigg.ri e relative ai mutui Pt_1 Parte_2 oggetto della presente controversia;
3. Acce di he il contratto di mutuo del 13.12.2000 di £ 400.000.000 stipulato con Controparte_4
a rogito Notaio – Racc
[...] Persona_1 contratto di mutuo fondiario del 27.11.2013 - Atto a rogito Notaio Persona_2
– Rep. 9901 – Raccolta 7258, per € 150.000,00, sott
[...] meccanismo di capitalizzazione mensile di interessi ovvero un meccanismo anatocistico, non esplicitato e non pattuito tra le parti;
4. In accoglimento di quanto al punto 3., accertare dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo de quo per la violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c. e 821 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e della Delibera Cicr del 09.02.2000, così come esplicitato nel seno dell'atto; e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare i piani di rimborso depurandoli dell'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
5. Accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo del 2000 non risulta indicato il TAEG e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e dell'art. 6 della Delibera Cicr del 09.02.2000; 6. Accertare e dichiarare il valore del TAEG/ISC al momento della stipula/promessa;
7. Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 2000 ex art. 1418, II comma, c.c., per la mancata indicazione del corretto TAEG/ISC in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e dell'art. 6 della Delibera Cicr del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR 04.03.2003; 8. In accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, in ragione delle analisi peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, il diritto dei Sigg.ri e al Pt_1 Parte_2 pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nei contratti di mutuo) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117, VII comma, TUB pagina 2 di 12 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/ imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa ex art. 1195 c.c.. 9. Accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambi i contratti di mutuo ex art. 1418, II comma, c.c., per la presenza di un vantaggio occulto ed un prezzo non dichiarato in violazione dell'art. 117, IV comma, TUB, e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo;
10. In accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, in ragione delle analisi peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, il diritto dei Sigg.ri e al Pt_1 Parte_2 pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nei contratti di mutuo) degli interessi al tasso pari al floor atteso + lo spread contrattuale ovvero secondo le ipotesi prospettate nelle perizie di parte;
11. Accertare e dichiarare nullo il tasso di interesse del contratto di mutuo del 2000 per indeterminatezza del tasso corrispettivo manipolato, per il solo periodo ottobre 2005-ottobre 2008, con conseguente rideterminazione del tasso applicando il “solo” spread contrattuale (1,75%). 12. Sulla base della documentazione prodotta e su quella che verrà depositata in corso di causa, accertare e quantificare le somme indebitamente incassate dalla (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle CP_1 somme rivalutate) allo stato quantificate in € 239.667,11; ovvero € 210.105,49; ovvero € 113.941,55; ovvero € 18.643,00; o della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia a seguito di idonea istruttoria;
previa compensazione delle stesse con il debito residuo, accertare e dichiarare le eventuali somme ancora a debito dei mutuatari;
13. Infine, accertare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c. così come motivate in narrativa e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo;
14. Accertare che i Sigg.ri e hanno subito Pt_1 Parte_2 gravi danni, di cui si chiede il ristoro, da quantifi nc equitativa ex art. 1226 c.c.; 15. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia (redazione dell'allegato elaborato tecnico, spese per la procedura di mediazione, ecc., CTU), secondo i giustificativi di spesa che verranno prodotti in corso di causa;
16. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In rito, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità delle domande avversarie per le ragioni esposte in atti;
a) In via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nei propri atti, con ogni conseguente statuizione. b) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, al termine dell'istruttoria, di somme a favore degli attori, porle in compensazione con il maggior credito vantato dall'Istituto bancario. c) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la Controparte_5
, deducendo l'illegittimità di talune clausole contenute nei contratti di
[...] mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 13 dicembre 2000 e 27 novembre 2013. Gli attori hanno chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità parziale o totale dei suddetti contratti per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle norme in materia di trasparenza, assumendo che i mutui sarebbero stati congegnati secondo il sistema di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta degli interessi, senza che tale modalità fosse esplicitamente indicata in contratto. Hanno, inoltre, contestato la legittimità della clausola c.d. floor, ritenuta vessatoria e fonte di costi occulti, nonché dedotto la sussistenza di fenomeni di anatocismo, di usura originaria e sopravvenuta e di manipolazione del parametro Euribor nel periodo 2005-2008, chiedendo, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccedenza.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale delle CP_1 domande attoree, eccependo in via preliminare la prescrizione decennale delle pretese di ripetizione di indebito e contestando nel merito ogni addebito, sostenendo la piena legittimità dei contratti e delle clausole in essi contenute, la correttezza dei tassi applicati e l'assenza di usura, anatocismo o costi occulti. Ha inoltre affermato che la clausola floor è chiara e comprensibile e che il piano di ammortamento alla francese non integra violazione dell'art. 1283 c.c., richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. In via subordinata, ha chiesto che, nell'eventuale ipotesi di riconoscimento di somme a favore degli attori, queste vengano compensate con il maggior credito residuo vantato dalla banca.
Con ordinanza del 2.11.2023, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli attori, ritenute esplorative e generiche, e ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Successivamente, con ordinanza del 24.1.2025, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, espletata dal c.t.u. nominato, dott. al fine di accertare la sussistenza di eventuali Persona_3
pagina 4 di 12 pattuizioni usurarie e rideterminare il saldo dei rapporti. Con ordinanza del
7.3.2025, il quesito è stato integrato, estendendo l'indagine alla verifica della manipolazione del parametro Euribor nel periodo ottobre 2005 – ottobre 2008 e al ricalcolo degli interessi indebitamente corrisposti in tale arco temporale, in attesa della decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite ed impregiudicata ogni valutazione della questione in sede di decisione nel merito. Il CTU ha depositato la relazione definitiva in data 30.5.2025.
All'udienza a trattazione scritta del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Va, preliminarmente, confermata l'ordinanza del 2.11.2023, nella parte in cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice consistenti nella richiesta di prove orali e nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto generiche e volte a supplire alle carenze probatorie della parte onerata, in violazione dei principi consolidati in materia (Cass. civ., Sez. VI, ord. 21 settembre 2023, n. 27018). La consulenza tecnica d'ufficio disposta successivamente con ordinanza del 24.1.2025 ha avuto natura meramente contabile e ricostruttiva, finalizzata alla verifica di specifici quesiti, senza che ciò potesse mutare la valutazione circa l'inammissibilità delle richieste istruttorie originarie.
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Ciò premesso e passando al merito, ritiene il giudicante che le domande attoree debbano essere rigettate per le ragioni di seguito evidenziate.
1. Sull'ammortamento “alla francese” e sulla capitalizzazione composta.
Gli attori hanno dedotto la nullità dei contratti per mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composto” e della modalità di ammortamento “alla francese”, assumendo la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., dell'art. 117 TUB e la presenza di anatocismo.
pagina 5 di 12 La CTU (pagg. 4-6) ha ricostruito i contratti, evidenziando in particolare quanto segue.
Il mutuo del 13.12.2000 (rep. 5472) prevedeva un tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi + spread 1,75%, con capitalizzazione mensile, chiaramente indicata all'art. 2 del contratto, e piano di ammortamento con rate costanti (300 rate mensili).
Il mutuo del 27.11.2013 (rep. 9901) prevedeva un tasso variabile indicizzato al
Tasso BCE + spread 4,40 punti, con capitalizzazione mensile, e piano di ammortamento con rate costanti (179 rate mensili).
Il CTU ha confermato che la capitalizzazione mensile era espressamente pattuita e che il piano di ammortamento allegato ai contratti consentiva al mutuatario di conoscere il costo complessivo dell'operazione. Ha, inoltre, escluso fenomeni di anatocismo, precisando che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con il pagamento di ciascuna rata.
Queste conclusioni sono perfettamente coerenti con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sent. 29.5.2024, n. 15130), secondo cui
«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il piano di ammortamento alla francese non integra anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con il pagamento di ciascuna rata;
la capitalizzazione composta è solo un metodo di calcolo, non produzione di interessi su interessi, vietata dall'art. 1283 c.c.
Questi principi sono stati ribaditi anche recentemente con sentenza n. 7382/2025, con la quale la Cassazione ha osservato che «non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la
pagina 6 di 12 chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote tra capitale
e interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire».
Nel caso di specie, tali prescrizioni sono rispettate;
la CTU (cfr. pagg. 4-6) ha confermato che i contratti riportano tutti gli elementi essenziali: importo mutuato, durata, TAN, TAEG (per il mutuo del 2013), periodicità delle rate e piano di ammortamento allegato. Non è esigibile che nel contratto vengano enunciate complesse formule matematiche o equazioni, incomprensibili per il consumatore medio.
Il consulente d'ufficio ha escluso fenomeni anatocistici, precisando che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con ogni rata. Ha, inoltre, chiarito che la capitalizzazione mensile era espressamente pattuita e che il metodo alla francese è conforme alle regole di matematica finanziaria, senza violare il divieto di anatocismo.
Sul tema della trasparenza bancaria, va richiamato l'art. 117 TUB e la Delibera
CICR del 9 febbraio 2000, che impongono la chiara indicazione di tassi e condizioni contrattuali. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 8028/2018; Cass.
36026/2023) ha ribadito che la presenza del TAN, del TAEG e del piano di ammortamento allegato soddisfa i requisiti di determinatezza e trasparenza.
Inoltre, Cass. SU 22437/2018 ha chiarito che la causa concreta del contratto deve essere meritevole di tutela, principio rispettato nel caso di specie, in cui il mutuo risponde alla funzione tipica di finanziamento e non presenta profili di illiceità.
Pertanto, non sussiste alcuna nullità per indeterminatezza né violazione dell'art. 117 TUB e la doglianza attorea sul punto deve essere rigettata.
pagina 7 di 12
2. Sulla clausola floor
Gli attori hanno contestato la legittimità della clausola che prevede un tasso minimo (floor), assumendone la natura di derivato implicito e la vessatorietà.
La CTU (cfr. pag. 5) ha confermato che nel mutuo del 2000 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 5% (ridotto al 3% nel 2009), mentre nel mutuo del 2013 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 4,75%.
Queste clausole sono state chiaramente riportate nei contratti e non presentano profili di indeterminatezza. La Suprema Corta (v. Cass. ord. 28.1.2025, n. 1942), ha espressamente escluso la vessatorietà di siffatte clausole, affermando che «La previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non costituisce un contratto derivato, ma una clausola condizionale lecita ai sensi dell'art. 1353 c.c.; essa attiene alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva e, se formulata in modo chiaro e comprensibile, non è vessatoria ai sensi dell'art. 34, comma 2,
Codice del Consumo, né viola l'art. 117 TUB» (v. anche Cass. Civile, Sez. III, 20 giugno 2017 n. 15237, secondo cui «Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., atteso che il contratto notarile è frutto di una trattativa assistita da un pubblico ufficiale che ne garantisce la formazione e la consapevolezza delle parti;
ne consegue che tali clausole non necessitano di specifica approvazione per iscritto»).
Nel caso di specie, la CTU (pag. 5) ha confermato che nel mutuo del 2000 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 5% (ridotto al 3% nel 2009) e nel mutuo del 2013 che non potesse scendere sotto il 4,75%. Tali clausole sono formulate in modo chiaro e attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto.
La ratio di tutela del consumatore, sancita dall'art. 34 del Codice del Consumo e dall'art. 1322 c.c., è stata valorizzata dalla giurisprudenza (Cass. 28824/2023;
Cass. 23149/2022), che ha affermato la liceità delle clausole che incidono sul prezzo, purché formulate in modo chiaro e comprensibile.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la clausola floor non determina squilibrio significativo tra le parti e non è vessatoria, poiché attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e rispetta i canoni di trasparenza.
Non sussiste, pertanto, alcuna nullità né violazione di norme imperative, con conseguente rigetto anche di tale doglianza.
3. Sull'usura originaria e sopravvenuta.
La CTU ha effettuato il calcolo del TEG per entrambi i mutui, secondo le istruzioni della Banca d'Italia e i criteri enunciati da Cass. SS.UU., 18 settembre 2020, n.
19597, che ha chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica va condotta separatamente e non cumulando i tassi corrispettivi e moratori (“La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contrato quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto. La verifica del superamento del tasso soglia va condotta autonomamente sugli interessi moratori, senza sommare o cumulare i tassi corrispettivi e moratori”).
Il consulente ha applicato la formula ufficiale per il calcolo del TEG, includendo spese di istruttoria, perizia e avvisi di scadenza, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Ha accertato che:
“Mutuo 2000: TEG 7,113% < soglia 9,945% → nessuna usura.
Mutuo 2013: TEG 6,3778% < soglia 8,85% → nessuna usura”.
Anche gli interessi moratori, calcolati separatamente, non hanno superato il tasso soglia.
Sul punto, si richiama anche Cass. SS.UU. n. 24675 del 19 ottobre 2017 e Trib.
Palermo n. 1096/2025, secondo cui quando non vi è usura pattizia, l'eventuale usurarietà sopravvenuta non comporta nullità né ricalcolo (“In tema di contratto di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra le parti sia lecito al momento della stipula, l'eventuale sopravvenuto superamento del tasso soglia usurario, determinato in base ai criteri ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996, non comporta la nullità della clausola né la sostituzione automatica del
pagina 9 di 12 tasso convenuto con quello legale, né dà luogo a ricalcolo degli interessi, dovendosi escludere che la disciplina antiusura si applichi agli interessi
“sopravvenuti””).
Nel caso in esame, i tassi applicati sono rimasti entro i limiti di legge, come accertato dalla CTU.
Riguardo alla incidenza dei costi assicurativi, il consulente d'ufficio ha verificato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo del 2000, è fatto obbligo per la parte mutuataria assicurare l'immobile ipotecato per i danni da incendio e fulmine per tutta la durata del contratto, ma tra i documenti del fascicolo telematico non sono state rinvenuti quietanze di pagamento di premi. Allo stesso modo, per il contratto di mutuo del 2013, ai sensi dell'art. 8 del contratto è fatto obbligo per la parte mutuataria assicurare l'immobile ipotecato per i danni da incendio, scoppio e fulmine per tutta la durata del mutuo, ma tra i documenti del fascicolo telematico non sono state rinvenute quietanze di pagamento di premi assicurativi, con conseguente impossibilità di verificarne l'incidenza.
Pertanto, le doglianze attoree sul punto devono essere respinte.
4. Sulla manipolazione del parametro Euribor
Il fenomeno della manipolazione del parametro Euribor integra violazione dell'art. 101 TFUE e della L. 287/1990 (normativa antitrust), come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Tuttavia, la Suprema Corte (v. Cass. Sez.
III, sent. del 3 maggio 2024 n. 12007) ha precisato che la nullità delle clausole richiedenti l'Euribor non può essere dichiarata in assenza di prova del collegamento negoziale con l'intesa illecita [«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso di interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medsime intese o
pagina 10 di 12 pratiche; pertanto va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi della L. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE»].
Nel caso di specie, ai fini della prova, gli attori non solo non hanno chiarito in cosa sarebbe consistita la condotta anticoncorrenziale, ma non hanno neppure formulato istanze istruttorie volte a dimostrare gli effetti prodotti a valle dell'intesa, la partecipazione della Banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale o il fatto che questa conoscesse l'esistenza dell'intesa. Gli attori non hanno provato che il contratto di mutuo per cui è causa sia stato stipulato in applicazione della suddetta intesa: il mutuo è del 2000 e, quindi, ben prima dell'intesa anticoncorrenziale. Posto che nella fase genetica del contratto l'intesa anticoncorrenziale non esisteva ancora, non è logicamente possibile considerare il mutuo del quo come una forma di applicazione dell'intesa anticoncorrenziale.
La CTU ha confermato la manipolazione del parametro Euribor nel periodo ottobre
2005 – ottobre 2008 (pagg. 8-9), ma ha precisato che la banca convenuta non risulta coinvolta nel cartello accertato dalla Commissione europea, non emergendo elementi di consapevolezza o partecipazione della banca all'intesa.
La non è tra i soggetti sanzionati, non ha Controparte_1 concorso a distorcere la concorrenza e, per quanto riguarda il presente giudizio, non ha compiuto operazioni su derivati con tasso Eonia. Nè parte attrice ha dato prova del contrario.
Tra l'altro, deve evidenziarsi come le intese illegittime riguardassero specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) e non direttamente i mutui a tasso variabile, per cui non vi è alcun collegamento funzionale diretto tra il contratto di mutuo e l'accordo anticoncorrenziale.
Il riferimento all'Euribor per la determinazione degli interessi che i mutuatari dovevano corrispondere alla mutuante non rende indeterminata la clausola né il tasso, trattandosi di un elemento obiettivo esterno, che non poteva essere influenzato dalla Banca convenuta, e comunque l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e pagina 11 di 12 accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 C.c.: in questi casi, le parti si limitano a richiamare non la complessa formula di calcolo dell'Euribor, bensì un fatto esterno al contratto, che è assunto nel contratto nella sua oggettività, ossia il suo valore.
In ogni caso, eventuali crediti in capo agli attori per effetto del ricalcolo operato dal c.t.u. (pagg. 8-12) sarebbero prescritti, essendo comunque prescritto il diritto alla ripetizione di somme versate dai mutuatari tra il 2005 e il 2008, cioè oltre 10 anni prima rispetto alla notifica dell'atto di citazione o di atti precedenti, quali la domanda di mediazione o le missive stragiudiziali.
In conclusiva sintesi, tutte le domande avanzate dagli attori vanno rigettate.
5. Sulle spese di lite.
Considerato che talune questioni controverse dedotte in giudizio sono ancora oggetto di approfondimento (in particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rinviato la trattazione sulla questione della manipolazione del tasso Euribor in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. sulla questione pregiudiziale sollevata sul punto dalla Corte di Appello di Cagliari) e che su di esse sussistono orientamenti non uniformi, ricorrono gravi ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese afferenti all'espletata c.t.u., essendo stata richiesta da parte attrice, stante l'esito del giudizio, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, il 9.12.2025
Il giudice
AR OS LO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa AR OS LO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2584/2022 avente ad oggetto: “Mutuo”
promossa da nata a [...], in data [...], C.F.: Parte_1
e , nato a Fano (PU), in [...] C.F._1 Parte_2
29.10.1957, entrambi residenti in Colli al Metauro – Fraz. Calcinelli (PU), Via C. Pavese n. 22, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. AR C.F._2
IA MA (C.F.: , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio, sito in uccio n. 37, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
- attori - nei confronti di in persona del suo Controparte_1
nato a Controparte_2
RT (PU) il 02.11.1949, con sede in Cuccurano (PU), Via Flaminia n. 346, iscritta al n. 96 del Registro delle Imprese del Tribunale di Pesaro, Partita IVA:
, C.F.: n. , rappresentata e difesa dall' Avv. Arianna P.IVA_1 P.IVA_2
IM (CF. e presso di lei elettivamente domiciliata a C.F._4
, viale Bru rtù di procura speciale alle liti in calce alla CP_1 comparsa di costituzione;
- convenuto –
CONCLUSIONI pagina 1 di 12 Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, A. RIMETTERE IN ISTRUTTORIA il presente procedimento al fine di integrare la relazione peritale, ampliando l'esame anche alla verifica anche in relazione alle clausole floor, si chiede che venga ampliato l'ambito di indagine del CTU, come già ampiamente Contr argomentato in atto di citazione, la come le altre professioniste del credito erano a conoscenza del parametro tivo della BCE del 2%. Come già detto nelle perizie di parte (docc. 7-8, pagg. 11 ss.), sono stati esplicitati i calcoli effettuati per apprezzare numericamente il costo occulto dato all'imposizione a dei consumatori del floor, che è il frutto della stretta applicazione a quanto deciso anche dalla Corte di appello di Milano n. 2836 del 6 Settembre 2022. Il sottoscritto difensore, pur ammettendo la propria pedanteria, ritiene sia opportuno estendere l'indagine peritale anche a tale aspetto e pertanto si chiede che il perito si esprima in merito ai quesiti già formulati con la II memoria ex art. 183, Vi comma, c.p.c., pag. 9, sub e), f). Si richiamano i quesiti suggeriti nella II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., pag. 8, sub b1) e b2), e con le motivazioni già indicate in atto di citazione e con il metodo indicato dal perito di parte, sub. Docc. 7-8, pagg. 12 ss.). B. NEL MERITO 1. Dichiarare la nullità dei contratti di mutuo ovvero delle loro clausole, così come esposto in narrativa, ovvero per ogni motivazioni meglio visu al Giudicante;
2. Dichiarare nulla le iscrizioni ipotecarie sull'immobile dei Sigg.ri e relative ai mutui Pt_1 Parte_2 oggetto della presente controversia;
3. Acce di he il contratto di mutuo del 13.12.2000 di £ 400.000.000 stipulato con Controparte_4
a rogito Notaio – Racc
[...] Persona_1 contratto di mutuo fondiario del 27.11.2013 - Atto a rogito Notaio Persona_2
– Rep. 9901 – Raccolta 7258, per € 150.000,00, sott
[...] meccanismo di capitalizzazione mensile di interessi ovvero un meccanismo anatocistico, non esplicitato e non pattuito tra le parti;
4. In accoglimento di quanto al punto 3., accertare dichiarare la nullità parziale dei contratti di mutuo de quo per la violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c. e 821 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e della Delibera Cicr del 09.02.2000, così come esplicitato nel seno dell'atto; e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare i piani di rimborso depurandoli dell'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
5. Accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo del 2000 non risulta indicato il TAEG e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e dell'art. 6 della Delibera Cicr del 09.02.2000; 6. Accertare e dichiarare il valore del TAEG/ISC al momento della stipula/promessa;
7. Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 2000 ex art. 1418, II comma, c.c., per la mancata indicazione del corretto TAEG/ISC in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 c.c., e/o dell'art. 117, IV comma, TUB, e dell'art. 6 della Delibera Cicr del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR 04.03.2003; 8. In accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, in ragione delle analisi peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, il diritto dei Sigg.ri e al Pt_1 Parte_2 pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nei contratti di mutuo) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117, VII comma, TUB pagina 2 di 12 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/ imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa ex art. 1195 c.c.. 9. Accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambi i contratti di mutuo ex art. 1418, II comma, c.c., per la presenza di un vantaggio occulto ed un prezzo non dichiarato in violazione dell'art. 117, IV comma, TUB, e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo;
10. In accoglimento delle suesposte domande, accertare e dichiarare, in ragione delle analisi peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, il diritto dei Sigg.ri e al Pt_1 Parte_2 pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nei contratti di mutuo) degli interessi al tasso pari al floor atteso + lo spread contrattuale ovvero secondo le ipotesi prospettate nelle perizie di parte;
11. Accertare e dichiarare nullo il tasso di interesse del contratto di mutuo del 2000 per indeterminatezza del tasso corrispettivo manipolato, per il solo periodo ottobre 2005-ottobre 2008, con conseguente rideterminazione del tasso applicando il “solo” spread contrattuale (1,75%). 12. Sulla base della documentazione prodotta e su quella che verrà depositata in corso di causa, accertare e quantificare le somme indebitamente incassate dalla (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle CP_1 somme rivalutate) allo stato quantificate in € 239.667,11; ovvero € 210.105,49; ovvero € 113.941,55; ovvero € 18.643,00; o della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia a seguito di idonea istruttoria;
previa compensazione delle stesse con il debito residuo, accertare e dichiarare le eventuali somme ancora a debito dei mutuatari;
13. Infine, accertare la violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366, 1375 c.c. così come motivate in narrativa e degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo;
14. Accertare che i Sigg.ri e hanno subito Pt_1 Parte_2 gravi danni, di cui si chiede il ristoro, da quantifi nc equitativa ex art. 1226 c.c.; 15. Condannare l'istituto concedente convenuto a rifondere a parte attrice quanto da questa per intraprendere la presente controversia (redazione dell'allegato elaborato tecnico, spese per la procedura di mediazione, ecc., CTU), secondo i giustificativi di spesa che verranno prodotti in corso di causa;
16. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In rito, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità delle domande avversarie per le ragioni esposte in atti;
a) In via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nei propri atti, con ogni conseguente statuizione. b) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, al termine dell'istruttoria, di somme a favore degli attori, porle in compensazione con il maggior credito vantato dall'Istituto bancario. c) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la Controparte_5
, deducendo l'illegittimità di talune clausole contenute nei contratti di
[...] mutuo fondiario stipulati rispettivamente in data 13 dicembre 2000 e 27 novembre 2013. Gli attori hanno chiesto, in via principale, dichiararsi la nullità parziale o totale dei suddetti contratti per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione delle norme in materia di trasparenza, assumendo che i mutui sarebbero stati congegnati secondo il sistema di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta degli interessi, senza che tale modalità fosse esplicitamente indicata in contratto. Hanno, inoltre, contestato la legittimità della clausola c.d. floor, ritenuta vessatoria e fonte di costi occulti, nonché dedotto la sussistenza di fenomeni di anatocismo, di usura originaria e sopravvenuta e di manipolazione del parametro Euribor nel periodo 2005-2008, chiedendo, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare e avere e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccedenza.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto integrale delle CP_1 domande attoree, eccependo in via preliminare la prescrizione decennale delle pretese di ripetizione di indebito e contestando nel merito ogni addebito, sostenendo la piena legittimità dei contratti e delle clausole in essi contenute, la correttezza dei tassi applicati e l'assenza di usura, anatocismo o costi occulti. Ha inoltre affermato che la clausola floor è chiara e comprensibile e che il piano di ammortamento alla francese non integra violazione dell'art. 1283 c.c., richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità. In via subordinata, ha chiesto che, nell'eventuale ipotesi di riconoscimento di somme a favore degli attori, queste vengano compensate con il maggior credito residuo vantato dalla banca.
Con ordinanza del 2.11.2023, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dagli attori, ritenute esplorative e generiche, e ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Successivamente, con ordinanza del 24.1.2025, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, espletata dal c.t.u. nominato, dott. al fine di accertare la sussistenza di eventuali Persona_3
pagina 4 di 12 pattuizioni usurarie e rideterminare il saldo dei rapporti. Con ordinanza del
7.3.2025, il quesito è stato integrato, estendendo l'indagine alla verifica della manipolazione del parametro Euribor nel periodo ottobre 2005 – ottobre 2008 e al ricalcolo degli interessi indebitamente corrisposti in tale arco temporale, in attesa della decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite ed impregiudicata ogni valutazione della questione in sede di decisione nel merito. Il CTU ha depositato la relazione definitiva in data 30.5.2025.
All'udienza a trattazione scritta del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 18 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va, preliminarmente, confermata l'ordinanza del 2.11.2023, nella parte in cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice consistenti nella richiesta di prove orali e nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto generiche e volte a supplire alle carenze probatorie della parte onerata, in violazione dei principi consolidati in materia (Cass. civ., Sez. VI, ord. 21 settembre 2023, n. 27018). La consulenza tecnica d'ufficio disposta successivamente con ordinanza del 24.1.2025 ha avuto natura meramente contabile e ricostruttiva, finalizzata alla verifica di specifici quesiti, senza che ciò potesse mutare la valutazione circa l'inammissibilità delle richieste istruttorie originarie.
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Ciò premesso e passando al merito, ritiene il giudicante che le domande attoree debbano essere rigettate per le ragioni di seguito evidenziate.
1. Sull'ammortamento “alla francese” e sulla capitalizzazione composta.
Gli attori hanno dedotto la nullità dei contratti per mancata indicazione del regime di capitalizzazione “composto” e della modalità di ammortamento “alla francese”, assumendo la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., dell'art. 117 TUB e la presenza di anatocismo.
pagina 5 di 12 La CTU (pagg. 4-6) ha ricostruito i contratti, evidenziando in particolare quanto segue.
Il mutuo del 13.12.2000 (rep. 5472) prevedeva un tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 mesi + spread 1,75%, con capitalizzazione mensile, chiaramente indicata all'art. 2 del contratto, e piano di ammortamento con rate costanti (300 rate mensili).
Il mutuo del 27.11.2013 (rep. 9901) prevedeva un tasso variabile indicizzato al
Tasso BCE + spread 4,40 punti, con capitalizzazione mensile, e piano di ammortamento con rate costanti (179 rate mensili).
Il CTU ha confermato che la capitalizzazione mensile era espressamente pattuita e che il piano di ammortamento allegato ai contratti consentiva al mutuatario di conoscere il costo complessivo dell'operazione. Ha, inoltre, escluso fenomeni di anatocismo, precisando che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con il pagamento di ciascuna rata.
Queste conclusioni sono perfettamente coerenti con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sent. 29.5.2024, n. 15130), secondo cui
«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che il piano di ammortamento alla francese non integra anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con il pagamento di ciascuna rata;
la capitalizzazione composta è solo un metodo di calcolo, non produzione di interessi su interessi, vietata dall'art. 1283 c.c.
Questi principi sono stati ribaditi anche recentemente con sentenza n. 7382/2025, con la quale la Cassazione ha osservato che «non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la
pagina 6 di 12 chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote tra capitale
e interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire».
Nel caso di specie, tali prescrizioni sono rispettate;
la CTU (cfr. pagg. 4-6) ha confermato che i contratti riportano tutti gli elementi essenziali: importo mutuato, durata, TAN, TAEG (per il mutuo del 2013), periodicità delle rate e piano di ammortamento allegato. Non è esigibile che nel contratto vengano enunciate complesse formule matematiche o equazioni, incomprensibili per il consumatore medio.
Il consulente d'ufficio ha escluso fenomeni anatocistici, precisando che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e si estinguono con ogni rata. Ha, inoltre, chiarito che la capitalizzazione mensile era espressamente pattuita e che il metodo alla francese è conforme alle regole di matematica finanziaria, senza violare il divieto di anatocismo.
Sul tema della trasparenza bancaria, va richiamato l'art. 117 TUB e la Delibera
CICR del 9 febbraio 2000, che impongono la chiara indicazione di tassi e condizioni contrattuali. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 8028/2018; Cass.
36026/2023) ha ribadito che la presenza del TAN, del TAEG e del piano di ammortamento allegato soddisfa i requisiti di determinatezza e trasparenza.
Inoltre, Cass. SU 22437/2018 ha chiarito che la causa concreta del contratto deve essere meritevole di tutela, principio rispettato nel caso di specie, in cui il mutuo risponde alla funzione tipica di finanziamento e non presenta profili di illiceità.
Pertanto, non sussiste alcuna nullità per indeterminatezza né violazione dell'art. 117 TUB e la doglianza attorea sul punto deve essere rigettata.
pagina 7 di 12
2. Sulla clausola floor
Gli attori hanno contestato la legittimità della clausola che prevede un tasso minimo (floor), assumendone la natura di derivato implicito e la vessatorietà.
La CTU (cfr. pag. 5) ha confermato che nel mutuo del 2000 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 5% (ridotto al 3% nel 2009), mentre nel mutuo del 2013 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 4,75%.
Queste clausole sono state chiaramente riportate nei contratti e non presentano profili di indeterminatezza. La Suprema Corta (v. Cass. ord. 28.1.2025, n. 1942), ha espressamente escluso la vessatorietà di siffatte clausole, affermando che «La previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non costituisce un contratto derivato, ma una clausola condizionale lecita ai sensi dell'art. 1353 c.c.; essa attiene alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva e, se formulata in modo chiaro e comprensibile, non è vessatoria ai sensi dell'art. 34, comma 2,
Codice del Consumo, né viola l'art. 117 TUB» (v. anche Cass. Civile, Sez. III, 20 giugno 2017 n. 15237, secondo cui «Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., atteso che il contratto notarile è frutto di una trattativa assistita da un pubblico ufficiale che ne garantisce la formazione e la consapevolezza delle parti;
ne consegue che tali clausole non necessitano di specifica approvazione per iscritto»).
Nel caso di specie, la CTU (pag. 5) ha confermato che nel mutuo del 2000 era previsto che il tasso non potesse scendere sotto il 5% (ridotto al 3% nel 2009) e nel mutuo del 2013 che non potesse scendere sotto il 4,75%. Tali clausole sono formulate in modo chiaro e attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto.
La ratio di tutela del consumatore, sancita dall'art. 34 del Codice del Consumo e dall'art. 1322 c.c., è stata valorizzata dalla giurisprudenza (Cass. 28824/2023;
Cass. 23149/2022), che ha affermato la liceità delle clausole che incidono sul prezzo, purché formulate in modo chiaro e comprensibile.
pagina 8 di 12 Nel caso di specie, la clausola floor non determina squilibrio significativo tra le parti e non è vessatoria, poiché attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e rispetta i canoni di trasparenza.
Non sussiste, pertanto, alcuna nullità né violazione di norme imperative, con conseguente rigetto anche di tale doglianza.
3. Sull'usura originaria e sopravvenuta.
La CTU ha effettuato il calcolo del TEG per entrambi i mutui, secondo le istruzioni della Banca d'Italia e i criteri enunciati da Cass. SS.UU., 18 settembre 2020, n.
19597, che ha chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica va condotta separatamente e non cumulando i tassi corrispettivi e moratori (“La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contrato quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto. La verifica del superamento del tasso soglia va condotta autonomamente sugli interessi moratori, senza sommare o cumulare i tassi corrispettivi e moratori”).
Il consulente ha applicato la formula ufficiale per il calcolo del TEG, includendo spese di istruttoria, perizia e avvisi di scadenza, come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Ha accertato che:
“Mutuo 2000: TEG 7,113% < soglia 9,945% → nessuna usura.
Mutuo 2013: TEG 6,3778% < soglia 8,85% → nessuna usura”.
Anche gli interessi moratori, calcolati separatamente, non hanno superato il tasso soglia.
Sul punto, si richiama anche Cass. SS.UU. n. 24675 del 19 ottobre 2017 e Trib.
Palermo n. 1096/2025, secondo cui quando non vi è usura pattizia, l'eventuale usurarietà sopravvenuta non comporta nullità né ricalcolo (“In tema di contratto di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra le parti sia lecito al momento della stipula, l'eventuale sopravvenuto superamento del tasso soglia usurario, determinato in base ai criteri ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996, non comporta la nullità della clausola né la sostituzione automatica del
pagina 9 di 12 tasso convenuto con quello legale, né dà luogo a ricalcolo degli interessi, dovendosi escludere che la disciplina antiusura si applichi agli interessi
“sopravvenuti””).
Nel caso in esame, i tassi applicati sono rimasti entro i limiti di legge, come accertato dalla CTU.
Riguardo alla incidenza dei costi assicurativi, il consulente d'ufficio ha verificato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo del 2000, è fatto obbligo per la parte mutuataria assicurare l'immobile ipotecato per i danni da incendio e fulmine per tutta la durata del contratto, ma tra i documenti del fascicolo telematico non sono state rinvenuti quietanze di pagamento di premi. Allo stesso modo, per il contratto di mutuo del 2013, ai sensi dell'art. 8 del contratto è fatto obbligo per la parte mutuataria assicurare l'immobile ipotecato per i danni da incendio, scoppio e fulmine per tutta la durata del mutuo, ma tra i documenti del fascicolo telematico non sono state rinvenute quietanze di pagamento di premi assicurativi, con conseguente impossibilità di verificarne l'incidenza.
Pertanto, le doglianze attoree sul punto devono essere respinte.
4. Sulla manipolazione del parametro Euribor
Il fenomeno della manipolazione del parametro Euribor integra violazione dell'art. 101 TFUE e della L. 287/1990 (normativa antitrust), come evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Tuttavia, la Suprema Corte (v. Cass. Sez.
III, sent. del 3 maggio 2024 n. 12007) ha precisato che la nullità delle clausole richiedenti l'Euribor non può essere dichiarata in assenza di prova del collegamento negoziale con l'intesa illecita [«I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso di interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in applicazione delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medsime intese o
pagina 10 di 12 pratiche; pertanto va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi della L. n. 287 del
1990 e/o dell'art. 101 del TFUE»].
Nel caso di specie, ai fini della prova, gli attori non solo non hanno chiarito in cosa sarebbe consistita la condotta anticoncorrenziale, ma non hanno neppure formulato istanze istruttorie volte a dimostrare gli effetti prodotti a valle dell'intesa, la partecipazione della Banca convenuta all'intesa anticoncorrenziale o il fatto che questa conoscesse l'esistenza dell'intesa. Gli attori non hanno provato che il contratto di mutuo per cui è causa sia stato stipulato in applicazione della suddetta intesa: il mutuo è del 2000 e, quindi, ben prima dell'intesa anticoncorrenziale. Posto che nella fase genetica del contratto l'intesa anticoncorrenziale non esisteva ancora, non è logicamente possibile considerare il mutuo del quo come una forma di applicazione dell'intesa anticoncorrenziale.
La CTU ha confermato la manipolazione del parametro Euribor nel periodo ottobre
2005 – ottobre 2008 (pagg. 8-9), ma ha precisato che la banca convenuta non risulta coinvolta nel cartello accertato dalla Commissione europea, non emergendo elementi di consapevolezza o partecipazione della banca all'intesa.
La non è tra i soggetti sanzionati, non ha Controparte_1 concorso a distorcere la concorrenza e, per quanto riguarda il presente giudizio, non ha compiuto operazioni su derivati con tasso Eonia. Nè parte attrice ha dato prova del contrario.
Tra l'altro, deve evidenziarsi come le intese illegittime riguardassero specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) e non direttamente i mutui a tasso variabile, per cui non vi è alcun collegamento funzionale diretto tra il contratto di mutuo e l'accordo anticoncorrenziale.
Il riferimento all'Euribor per la determinazione degli interessi che i mutuatari dovevano corrispondere alla mutuante non rende indeterminata la clausola né il tasso, trattandosi di un elemento obiettivo esterno, che non poteva essere influenzato dalla Banca convenuta, e comunque l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e pagina 11 di 12 accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 C.c.: in questi casi, le parti si limitano a richiamare non la complessa formula di calcolo dell'Euribor, bensì un fatto esterno al contratto, che è assunto nel contratto nella sua oggettività, ossia il suo valore.
In ogni caso, eventuali crediti in capo agli attori per effetto del ricalcolo operato dal c.t.u. (pagg. 8-12) sarebbero prescritti, essendo comunque prescritto il diritto alla ripetizione di somme versate dai mutuatari tra il 2005 e il 2008, cioè oltre 10 anni prima rispetto alla notifica dell'atto di citazione o di atti precedenti, quali la domanda di mediazione o le missive stragiudiziali.
In conclusiva sintesi, tutte le domande avanzate dagli attori vanno rigettate.
5. Sulle spese di lite.
Considerato che talune questioni controverse dedotte in giudizio sono ancora oggetto di approfondimento (in particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rinviato la trattazione sulla questione della manipolazione del tasso Euribor in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. sulla questione pregiudiziale sollevata sul punto dalla Corte di Appello di Cagliari) e che su di esse sussistono orientamenti non uniformi, ricorrono gravi ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese afferenti all'espletata c.t.u., essendo stata richiesta da parte attrice, stante l'esito del giudizio, vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa deduzione, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico degli attori le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, il 9.12.2025
Il giudice
AR OS LO
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