Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di NT, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2088 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata NU di OL (NA) il 16/3/1949, rapp.ta e Parte_1 difesa dall' avv. Gaetano Danilo Prisco presso lo stesso elettivamente dom.ta in San
Gennaro AN (NA) via Ottaviano 254, in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 CP_ rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in NT alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, giusta procura generale alle liti
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte in epigrafe identificata, con ricorso depositato in data 10.5.2024, ha esposto:
-di essere affetta da “cardiopatia sclero ipertensiva ….. artrosi con severo impegno funzionale a carico delle grandi articolazioni con deficit della deambulazione…. Vasculopatia cerebrale” come da perizia del Ctu Dott nella causa rgn. Persona_1
1140/23 definitasi con Decreto di Omologa di accoglimento del 10/1/2024 dinnanzi al
Tribunale di NT, sez Lavoro e Previdenza, dall'Ill.mo Giudice Dr.ssa Cassinari
Cecilia Angela Ilaria;
- di essere titolare del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 sin dal
1/3/2023;
- di avere inoltrato all' modello AP 70, così come previsto dalla normativa CP_ dell' in vigore, ai fini dell'erogazione dei ratei spettanti;
- che sono decorsi invano i termini di legge;
CP_
- che a tutt'oggi l' non ha ancora erogato i ratei di indennità di accompagnamento;
- di godere di tutti i requisiti socio-economici per poter percepire l'indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 .
Tanto premesso ha chiesto di: “dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 pagamento dei ratei di indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del
11/02/80 e successive modificazioni, oltre interessi come per legge, di cui la stesso è titolare dal 1/3/2023 a seguito di decreto di omologa rgn. 1140/23 del 10/1/2024, emesso dal Tribunale di NT , Sez. Lavoro e Previdenza dall' Ill.mo Giudice
Dr.ssa Cassinari Cecilia Angela Ilaria;
ricorrente dei ratei mensili di indennita' di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18 del
11/02/80 e successive modificazioni, a far data dal 1/3/2023 al 30/4/2024, pari a
7398,64 oltre interessi legali come per legge, oltre ulteriori ratei a maturarsi, come da conteggio allegato al presente atto, o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo giudicante;
spese pari al 15% , ex D.M. 55/14 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
CP_ L' costituitosi con memoria depositata in data 12.6.2024 ha dedotto di non avere liquidato la prestazione in quanto la parte non aveva notificato il decreto di omologa e che, in ogni caso, la parte non aveva riposto ai chiarimenti richiesti. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'indennità di accompagnamento viene concessa ai soggetti totalmente inabili che si trovano nella impossibilita' di deambulare senzal'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie è stato riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2023 con decreto di omologa del 10.1.2024. L'istante agisce per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei successivi.
La domanda è fondata.
La sussistenza del requisito sanitario è già stata accertata nel decreto di omologa positivo allegato. È incontestato il possesso dei presupposti socio-economici per il riconoscimento della prestazione assistenziale.
CP_ L' deduce d non avere liquidato la prestazione in quanto l'Iban indicato in domanda era illeggibile.
Ebbene in tale sede, acclarata l'esistenza dei presupposti di legge per ottenere l'indennità di accompagnamento, la domanda va accolta.
Va, pertanto, dichiarato il diritto dall'indennità di accompagnamento dal marzo 2023 CP_ con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei.
Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, applicabile ai crediti maturati dal primo gennaio 1992, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito.
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CP_ Quanto alle spese si osserva quanto segue. L' in data 19.2.2024 ed in data 2.5.2024 chiedeva al Patronato di provvedere ad inoltrare l'IBAN in quanto quello indicato nella domanda risultava illeggibile. L'istanza rimaneva inesitata. Alla luce di quanto è emerso si devono ritenere sussistenti gravi motivi per compensare le spese di lite considerato che la mancata liquidazione della prestazione è dipesa da un comportamento omissivo CP_ della parte che non ha risposto all'istanza di chiarimenti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di NT, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Adriana Mari , definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.Dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità di accompagnamento dal marzo
2023; CP_
2.Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo precedente. CP_
3.Condanna l' a corrispondere dalla insorgenza del diritto alla prestazione gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati.
4.Compensa le spese di lite tra le parti.
NT,15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari