Art. 7.
Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , cesso' dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni all'industria privata e fu assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici come subalterno, potra' nella domanda di ricostruzione di carriera optare per la ricostruzione stessa nel ruolo del personale subalterno.
Il personale gia' appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e successive modificazioni, avra' diritto, se trovantesi nelle altre condizioni prescritte, di chiedere nella domanda di cui all'art. 1 la ricostruzione della carriera nel gruppo C, anche se per evitare pregiudizio economico ebbe allora a rinunciare alla detta sistemazione.
Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , cesso' dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni all'industria privata e fu assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici come subalterno, potra' nella domanda di ricostruzione di carriera optare per la ricostruzione stessa nel ruolo del personale subalterno.
Il personale gia' appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e successive modificazioni, avra' diritto, se trovantesi nelle altre condizioni prescritte, di chiedere nella domanda di cui all'art. 1 la ricostruzione della carriera nel gruppo C, anche se per evitare pregiudizio economico ebbe allora a rinunciare alla detta sistemazione.