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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIRIAM PIZZILLI C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: divorzio congiunto (ricorso con cumulo di domande di separazione e divorzio)
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno chiesto sul divorzio affinché “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (cod. fisc. ), nata il Parte_1 C.F._1
12.05.1966 a Lezhe (Albania) e (cod. fisc. ), nato il Parte_2 C.F._2 pagina 1 di 3 04.07.1976 a Elbasan (Albania), nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013, e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n. 458, parte 2, serie C anno 2024; ordinare al Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le condizioni di cui alla separazione personale del 01.03.2025, proposta su domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c.”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 22.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione dando atto di essersi sposati a Elbasan (Albania) in data 16.07.2013 ed altresì di pronunciare il divorzio all'esito del passaggio in giudicato della separazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 L. n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 80/2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ed omologato l'accordo delle parti che chiedevano di “dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento”, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di divorzio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di divorzio, da riqualificarsi quale domanda di scioglimento del matrimonio,
è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza.
Non essendo state proposte domande di assegno divorzile, in mancanza di figli, null'altro vi è da provvedere.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati a Elbasan (Albania) il 16.07.2013, con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 458, parte 2, Serie C, anno 2024 ed ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
- dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/12/2025 su relazione della dott. IA CH.
Il Presidente rel.
IA CH
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MIRIAM PIZZILLI C.F._2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: divorzio congiunto (ricorso con cumulo di domande di separazione e divorzio)
CONCLUSIONI
Le parti private: hanno chiesto sul divorzio affinché “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (cod. fisc. ), nata il Parte_1 C.F._1
12.05.1966 a Lezhe (Albania) e (cod. fisc. ), nato il Parte_2 C.F._2 pagina 1 di 3 04.07.1976 a Elbasan (Albania), nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013, e trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n. 458, parte 2, serie C anno 2024; ordinare al Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le condizioni di cui alla separazione personale del 01.03.2025, proposta su domanda congiunta ex art. 473 bis. 51 c.p.c.”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 22.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.03.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione dando atto di essersi sposati a Elbasan (Albania) in data 16.07.2013 ed altresì di pronunciare il divorzio all'esito del passaggio in giudicato della separazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 L. n. 898/1970.
Con sentenza non definitiva n. 80/2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ed omologato l'accordo delle parti che chiedevano di “dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento”, rimettendo, con separata ordinanza, gli atti al giudice relatore e disponendo la sospensione del processo sulla domanda di divorzio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni sopra riportate.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di divorzio, da riqualificarsi quale domanda di scioglimento del matrimonio,
è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza.
Non essendo state proposte domande di assegno divorzile, in mancanza di figli, null'altro vi è da provvedere.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 sposati a Elbasan (Albania) il 16.07.2013, con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 458, parte 2, Serie C, anno 2024 ed ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
- dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento;
3) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/12/2025 su relazione della dott. IA CH.
Il Presidente rel.
IA CH
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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