Art. 10.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell' art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificato dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e' fissato, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 88.759.188.000.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell' art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificato dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e' fissato, per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 88.759.188.000.