Articolo 7 della Legge 28 luglio 1960, n. 777
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 agosto 1960
Art. 7.
Al primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , dopo le parole "distretto di Corte di appello", sono aggiunte le seguenti: "e, per la sede di Roma, anche fra i cancellieri e segretari della Corte di cassazione e i cancellieri del Tribunale superiore delle acque pubbliche".
Entrata in vigore il 10 agosto 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente