Art. 2.
Il primo comma dell'art. 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria".
Il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento.
Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-1954 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-1955".
L'ultimo comma del medesimo articolo 11 e' abrogato.
Il primo comma dell'art. 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048 , e' sostituito dal seguente:
"Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria".
Il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento.
Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-1954 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-1955".
L'ultimo comma del medesimo articolo 11 e' abrogato.