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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11501/23
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Ottavio Levita
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica
Perrone e Pasquale Galassi
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato il 25.09.2023 il ricorrente in epigrafe ha chiesto accertare il diritto al pagamento del
TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 30.05.2021 con il
[...] di quale consorzio Controparte_2 Controparte_2 tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
accertare e dichiarare l'omissione contributiva del
[...] nonché l'inadempimento dell' Controparte_2 CP_1 al pagamento della prestazione e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'importo di euro 27.139,80 a titolo di CP_1
TFR di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, ha eccepito l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale adìto e, nel merito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della copertura contributiva omessa CP_2 in relazione al TFR/TFS dovuto al ricorrente.
Il si è Controparte_2 costituito in giudizio rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in merito al pagamento del TFR/TFS a favore del lavoratore.
Nel corso del giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla CP_1 liquidazione della somma pretesa ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, trattandosi di controversia disciplinata dall'art. 444 comma 1 cpc.
Nelle note depositate parte ricorrente ha aderito alla richiesta formulata dall'ente convenuto, essendo stata prodotta documentazione dalla quale risulta che l' ha emesso provvedimento di CP_1 liquidazione ed ha poi provveduto al pagamento della prestazione richiesta nel mese di settembre 2024.
In proposito va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Considerato quindi, con riferimento al caso in esame, che effettivamente dalla documentazione prodotta risulta che parte convenuta abbia soddisfatto integralmente la pretesa oggetto del presente giudizio, sebbene in data successiva al deposito del ricorso giudiziario, può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, deve essere risolta, sotto il profilo giuridico, la questione concernente la legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFR richiesto.
Il resistente, infatti, sottolineando la natura pubblica CP_2 dell'ente, ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva per l'erogazione delle relative somme.
Con riferimento alla natura del resistente, si condivide la CP_2 ricostruzione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del con CP_2 argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex multis trib.
Nola sent. n.1689/2018 est. trib. Napoli sent. Persona_1
535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C.
Lombardi; sent. n. 2943/2016 est. F. sent. n. 2925/2018 Per_2
Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro).
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Procedere ad una ricostruzione normativa sul punto occorre in primo luogo richiamare l'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 secondo il quale “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al )”. CP_3
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è pertanto compito dell'interprete individuare la natura giuridica del per stabilire se esso sia ente CP_2 pubblico economico ovvero non economico.
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011;
Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
La genesi del è legale. Esso è stato Controparte_2 costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale riunione in CP_2 CP_2 un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del CP_2
Ebbene, tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del CP_2
L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il sia applicano le disposizioni previste Controparte_2 dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal considerato l'oggetto dell'attività, è di Controparte_2 interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97
Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul CP_2 mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_2
Chiarita la natura di ente pubblico del Controparte_2 deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFS.
Nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' . Sul punto, il Tar Trento CP_1 con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”.
Ne consegue quindi che le spese di lite, per il principio della cd. soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' CP_1
Considerando la complessità e la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano per la metà, mentre per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo lo scaglione di valore di riferimento e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, nel rapporto tra il ricorrente e l' . CP_1
Sussistono, invece, gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra il ricorrente e il Controparte_2
.
[...]
Infine, rilevata la sua genericità, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale formulata dall' , nella quale è stata richiesta la CP_1 condanna del al pagamento dell'intera copertura CP_2 contributiva omessa, senza indicare il periodo di riferimento e gli importo omessi.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall' CP_1
Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in € 1.650,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Compensa per il resto.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e il
[...]
di e in liquidazione. Controparte_2 CP_2 CP_2
Aversa 30.05.2025
Il Giudice