Versione
2 giugno 1976
2 giugno 1976
Art. 1. Articolo unico
Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonche' quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 .
Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonche' quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 .
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- 1. Risoluzione del 02/08/1985 n. 250588 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 2 agosto 1985 · 0.4703188
Con istanza del 26 marzo 1984, diretta alla scrivente e, per conoscenza, anche a codesto Ispettorato, l\'avvocato ..... chiedeva di conoscere se al caso di specie prospettato dal medesimo fossero applicabili le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 260, soprattutto con riferimento a quanto chiarito in merito alla circolare ministeriale n. 21 del 14 giugno 1976. L\'istante, premesso che in data 25 marzo 1983 due coniugi avevano instaurato innanzi al Tribunale di Verona un procedimento per la separazione giudiziale degli stessi, rendeva noto che, successivamente, nel corso dell\'udienza del 21 gennaio 1984, le parti sottoscrivevano un verbale nel quale si …
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