Sentenza breve 22 luglio 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/06/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04771/2025REG.PROV.COLL.
N. 07713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7713 del 2024, proposto da DVL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Irene Giuseppa Bellavia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima, sito in Roma, via della Giuliana n. 32;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli- Ufficio regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di AN UD, n.q. titolare della Rivendita tabacchi n.1, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 14943 del 2024, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 4089 del 2024;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza pubblica del 10 aprile 2025 l’avv. I.G. Bellavia per la parte appellante; nessuno presente per la parte pubblica;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- DVL s.r.l., era titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio (n. 201572, in scadenza al 31 dicembre 2021, presso il bar sito in Ladispoli, viale Italia n. 78/80), del quale in data 14 dicembre 2021 chiedeva il rinnovo per il biennio 2022-2023. All’esito dell’istruttoria e dopo aver acquisito le osservazioni della parte privata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli disponeva « il rigetto dell’istanza di rinnovo » e la « soppressione del patentino […] con effetto immediato », in ragione della circostanza secondo cui, ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013, « in ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100 ». Ad avviso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sarebbe sopravvenuta la mancanza della distanza minima dalla rivendita di aggregazione n. 1 sita in Via Napoli 72 (priva di distributore automatico dei generi di monopolio).
2.- Detto provvedimento era censurato, in sede giurisdizionale, da DVL s.r.l. con due motivi di ricorso:
- con il primo motivo contestava la falsa applicazione dell’art.7 d.m. n.38/2013 sul rilievo della errata applicazione del comma 4 del medesimo articolo anche al caso, corrispondente a quello in esame, di distanza del locale del patentino (Ladispoli, viale Italia) inferiore a 100 metri rispetto alla rivendita ordinaria di aggregazione (n.1 di via Napoli) e non, quindi, ad una rivendita ordinaria tout court . Secondo tale ottica interpretativa, sarebbe stato irragionevole applicare il criterio della distanza anche nei confronti della cd. rivendita di aggregazione, ossia della rivendita rispetto alla quale il patentino svolgeva servizio complementare (anche sotto il profilo degli orari di svolgimento del servizio, visto che la rivendita di aggregazione era aperta solo in orario di ufficio e non nelle domeniche e nei festivi, laddove il patentino, già attivo presso il bar di cui era titolare la ricorrente, garantiva copertura dalle 6 alle 24);
- con il secondo motivo contestava, sotto altro profilo, la violazione del medesimo art.7 d.m. n. 38/2013 per violazione dell’affidamento da essa riposto, tenuto conto che, trattandosi di rinnovo del patentino e non di rilascio ab origine , si dovesse tenere conto unicamente del criterio della c.d. ‘produttività minima’.
3.- Il T.a.r. per il Lazio, sez. II, con sentenza n. 14943 del 2024 rigettava la domanda caducatoria di DVL s.r.l. Argomentava il T.a.r. che:
- « l’art.7, co.4 del Regolamento statuisce infatti chiaramente che in ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati»;
- « Tale condizione si applica anche all’ipotesi del rinnovo del patentino, in forza di quanto previsto dall’art.9, co.3 del Regolamento: “Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino”. La disposizione sulla distanza non lascia adito a dubbi sul fatto che, affinché sia consentito il rilascio del patentino (ergo il rinnovo), il rispetto della distanza minima dalla rivendita ordinaria, senza alcuna ulteriore specificazione, sia sempre necessario (“In ogni caso” recita la norma) »;
- « D’altra arte, la ratio della disposizione è palese e non irragionevole, dal momento che essa intende soddisfare l’esigenza (primaria e inderogabile) di tutela della salute pubblica, mirando a contrastare la sovraofferta di prodotti da fumo. Tale esigenza non tollererebbe la “deroga” suggerita dall’ermeneusi di parte ricorrente in favore della rivendita cd. di aggregazione, posto che, ove la si ammettesse, si realizzerebbe, sia pure in una micro-zona del territorio di riferimento, una eccessiva concentrazione, potenzialmente dannosa, di offerta di simili prodotti »;
- « Con riferimento alla seconda doglianza , […] il suddetto criterio della distanza minima dalla rivendita ordinaria è applicabile anche in caso di rinnovo del patentino. A tale assunto conduce il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, talché, stante l’inequivocabilità del quadro normativo, non residuava per l’Agenzia alcun margine di discrezionalità nell’esaminare l’istanza di rinnovo. Si aggiunga, inoltre, che, nemmeno in radice, la ricorrente avrebbe potuto confidare nell’accoglimento del rinnovo, posto che, alla data di sottomissione dell’istanza (14.12.2021), le prefate disposizioni, introdotte dal DM n.51/2021, erano già in vigore (precisamente dal 6.5.2021) e la loro applicazione, secondo il principio cd. del tempus regit actum , si imponeva alla p.a. procedente ».
4.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello DVL s.r.l. la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione e falsa applicazione d.m. n. 38/2013; eccesso di potere sotto diversi profili; error in procedendo e/o in iudicando. L’appellante ha esposto che:
- il patentino di cui trattasi attiene al « Moodworld bar » di viale Italia in Ladispoli e sarebbe connesso e collegato alla rivendita aggregata n. 1 di via Napoli 72, sempre in Ladispoli;
- il patentino non abiliterebbe ad una attività economica autonoma ma sarebbe sottoposta allo stretto controllo della rivendita di aggregazione la quale fornisce la quantità dei prodotti da vendere;
- lo stretto collegamento tra il patentino e la rivendita di aggregazione sarebbe diretto a regolamentare un mercato contingentato per escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di distribuzione dei prodotti, ratio che sarebbe alla base della asserita mancata previsione, nel d.m. n. 38/2013, della distanza tra il sito oggetto del patentino e la rivendita di aggregazione (il primo contingentato dalla seconda);
- la previsione dell’art. 7 d.m. n. 38/2013 non conterrebbe una previsione di distanza minima tra il patentino e la rivendita di aggregazione;
- nessuna sovra-offerta dei prodotti da fumo sarebbe determinata ed anzi sarebbe garantita la distribuzione capillare della rete di vendita nel rispetto della concorrenza;
- la lettura del d.m. 38/2013 offerta dall’Amministrazione sarebbe irrazionale, né sussisterebbero ragioni di concorrenza avendo, peraltro, chiesto, il titolare della rivendita di aggregazione, l’annullamento in autotutela del provvedimento di soppressione del patentino di cui trattasi; parimenti non sussisterebbero ragioni di salute pubblica;
2) Violazione e falsa applicazione art. 7 d.m. n. 38/2013 sotto altro profilo e lesione del legittimo affidamento; error in procedendo e/o in iudicando; omessa pronuncia. Ai fini del rinnovo l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del volume delle cessioni di generi di monopolio quale risultante dalla rivendita di aggregazione al patentino medesimo, quale dato attestante i flussi di utenza relativi alla struttura nell’ambito della quale il patentino insiste; ciò nel senso – in tesi – di ridare rilievo ai quantitativi di prelievi, idonei a comprovare, anche insieme ad altri elementi, l’effettivo livello di frequentazione dell’esercizio (nel caso di specie il patentino n. 201572 nel II semestre 2023 avrebbe venduto generi di monopoli per un valore di € 423.992,00 e nel I semestre del 2024 avrebbe venduto per un valore complessivo di € 308.141,00): l’Amministrazione in sede di rinnovo non avrebbe tenuto conto del « criterio della produttività minima », così come il T.a.r. non avrebbe tenuto conto della corrispondente doglianza.
Ad avviso dell’appellante, il provvedimento avrebbe determinato una violazione del proprio legittimo affidamento stante l’intervenuto rinnovo del patentino, in passato, alla scadenza di ogni biennio.
5.1.- Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli la quale, con memoria, ha contrastato le pretese dell’appellante ed ha concluso per l’infondatezza del gravame, con richiesta di rigetto dello stesso.
5.2.- AN UD, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6.- All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, presente la procuratrice di DVL s.r.l., l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.
8.- L’art. 7, comma 4, d.m. 38/2013, come novellato dal d.m. n. 51/2021, stabilisce che « In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati ».
8.1.- Nel condividere l’impostazione esegetica del T.a.r., va rilevato che la disposizione è chiara nell’impedire qualsiasi forma di rivendita, irrilevante la connotazione di attività autonoma o meno di quella che viola il limite di distanza.
8.2.- La finalità di evitare una eccessiva concentrazione di punti vendita di generi di monopolio e tabacchi e quella di razionalizzare la rete di vendita impedendo il rilascio (e, ovviamente, il rinnovo) di patentini in prossimità delle rivendite già esistenti (entro 100 metri) non può che investire anche le rivendite di aggregazione, rispondendo ad un’esigenza di tutela di molteplici interessi pubblici, compreso quello inerente alla protezione della sanità pubblica, costituente motivo imperativo di interesse generale (Corte di giustizia UE, sez. I, 17 ottobre 2024, C-16/23, FA.RO. di YK & C. Sas ).
8.3.- Va pure rilevato che il tenore della disciplina dell’art. 7, comma 4 cit. come sostituito dal d.m. n. 51/2021 rende il potere esercitato dall’Amministrazione del tutto vincolato, con esclusione, in relazione alla fattispecie ostativa, di ulteriori valutazioni, non rientranti nel perimetro della disciplina. Lo stesso criterio della produttività invocato dall’appellante non si sincronizza con l’assetto della nuova – sopravvenuta – disciplina, il cui predetto tenore e vincolatività escludono pure ogni ipotesi di legittimo affidamento in capo al privato, recessivo rispetto alla sopravvenienza normativa.
9.- Conclusivamente, l’appello di DVL s.r.l. va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
10.- Le spese del grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, in favore dell’Amministrazione, nella misura indicata in dispositivo; non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di AN UD, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti di AN UD.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO