Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 agosto 1961 |
Commentari • 4
- 1. Lavorarehttps://www.lavoro.gov.it/
Le persone non vedenti abilitate alla funzione di centralinista si iscrivono all'elenco speciale tenuto dai servizi per il collocamento mirato di residenza (articolo 6, Legge 29 marzo 1985, n. 113). I servizi verificano il possesso del titolo abilitante alla funzione di centralinista e delle altre condizioni previste dalla normativa. Chi a suo tempo era iscritto all'albo nazionale, soppresso dal 24 settembre 2015 (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151), può richiedere ad Anpal il certificato di iscrizione a tale albo nazionale. Legge 14 luglio 1957, n. 594 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151 Le persone non vedenti che hanno conseguito il titolo di massaggiatore o di …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 104Provvedimento: Sentenza n. 104/2025 Depositato il 07/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ASTEGIANO GIANCARLO, Presidente MOLINERIS GUIDO, Relatore GRECO SERGIO, Giudice in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1/2025 depositato il 07/01/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 Tel_Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni …Leggi di più...
- operatore di interesse sanitario·
- legge 145/2018·
- principio di neutralità fiscale·
- operatore sanitario·
- esenzione IVA·
- prestazioni sanitarie·
- massofisioterapista·
- art. 10 D.P.R. 633/1972·
- incertezza legislativa·
- elenco speciale ad esaurimento
Versioni del testo
- Art. 1.
Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
I limiti di eta' per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni. - Art. 2.
Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato. L'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano gia' alle loro dipendenze uno o piu' massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data. - Art. 3.
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.