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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/08/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4639/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GAMALERO GIOVANNI e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GAMALERO GIOVANNI RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 04/03/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Lonato in data 10.9.95 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lonato al numero 96 parte II serie A dell'anno 1995), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 25.9.09;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- I coniugi continueranno a condurre vita separata con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
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- Entrambe le parti percepiscono redditi propri e sono economicamente autosufficienti;
- In ragione della autosufficienza economica anche della figlia , nulla sarà più dovuto dal signor Persona_1 Pt_1
alla figlia medesima, ed in particolare, quest'ultima rinuncia alla somma di € 500 (cinquecento) così come stabilita
[...]
(a titolo dicontributo al proprio mantenimento) nel decreto di omologa della separazione dei coniugi datato 25.09.2009;
- Parimenti, in ragione del fatto che entrambi i coniugi percepiscono redditi propri e che entrambi sono economicamente Pt_ autosufficienti, nulla sarà più dovuto dal signor alla signora ed in particolare, la signora CP_1 CP_1 rinuncia alla somma mensile di € 700, così come stabilita (a titolo di contributo al proprio mantenimento) nel decreto di omologa della separazione dei coniugi datato 25.09.2009.
- In ogni caso il signor , a tacitazione di qualsiasi pretesa anche futura della signora si impegna a Parte_1 CP_1 Pt_ cedere a quest'ultima la propria quota parte dell'intero compendio immobiliare al signor riferibile (ivi comprese le parti comuni) situato in Desenzano del Garda (Bs) Località Fornace n. 2, come di seguito catastalmente identificato:
- Comune di Desenzano del Garda, Loc. Fornace n. 2, Piano S1-T sez. urb, NCT foglio 44, particella 15, sub. 1 (oggetto della cessione sarà la propria quota indivisa in comunione al 50% con la signora;
CP_1
- Comune di Desenzano del Garda, Loc. Fornace n. 2, Piano S1, Sez. Urb NCT, Foglio 44, Particella n.15, sub. 8 cat. C6 (oggetto della cessione sara la quota di 30/120);
- Comune di Desenzano del Garda, Loc. Fornace n. 2, Catasto terreni, foglio 44, particella 264, semin. arbor.;
- con riserva di ulteriore e migliore identificazione dell'intero compendio, ivi comprese le parti comuni.
- Rimane inteso che, eseguite le cessioni degli immobili sopra descritti, le parti si riterranno reciprocamente soddisfatte e dichiareranno di nulla avere a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo e/o ragione collegata e/o comunque connessa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che non vi sono ulteriori cespiti patrimoniali da dividere (quali, ad esempio, ulteriori immobili, veicoli, denaro contante, giacenze di conto corrente, investimenti mobiliari e quant'altro);
7. I signori e dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo Parte_1 CP_1
e/o ragione collegato e/o connesso all'instaurando giudizio»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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