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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG nr. 947/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Consigliere dott.ssa Paolo Talamo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/11/2021 da P.VA ), Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso di primo grado, dall'Avv. Simone Forte (del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, Parte appellante contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il Pt_1 suo Studio in – 31100 – Treviso (TV), Viale Monte Grapp Parte appellata contro
(c.f. Controparte_2
P.VA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929, 30135, CP_2
Parte appellata
contro
Controparte_3
[...] P.VA_4
C.F. , P.VA_5 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bocchi e Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto in Venezia, S. Croce 712, 30135, Avvocatura Regionale INAIL per il Veneto, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso Sentenza n. 261/2021 del Tribunale di Treviso, sez. lav., del 28/6/2021 nel giudizio recante r.g. n. 629/2019.
1 in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante : - nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 11320120025813567 e degli avvisi di addebito n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 11320170014287744, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567, e degli avvisi di addebito n. 41320150000124879, n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320140002654100, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese del presente giudizio, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado.
Per parte appellata : Controparte_4
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 3 bis Legge n.215/2021. Nel merito: Respingere il ricorso in appello proposto perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermarsi la sentenza oggetto di impugnativa avversaria. In ogni caso: Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
Per parte appellata : PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_2 ricorso in appello anche per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello, in considerazione del fatto che le doglianze in questa sede proposte non risultano essere state eccepite in primo grado;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità delle opposte cartelle/avvisi di addebito per asseriti vizi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme negli stessi portate. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa..
Per parte appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, dichiarare CP_3 inammissibile l'appello proposto e/o respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento
2 dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati nell'atto impugnato nel giudizio di primo CP_3 grado e nelle cartelle che ne sono all'origine, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo. Si reitera, infine, la già espressa riserva di eventualmente agire in separato giudizio nei confronti di nella denegata ipotesi Controparte_5 di condanna dell'Istituto a qualsivoglia tipo di spesa i dizio e nell'ipotesi di inesigibilità sopravvenuta del credito dell'Istituto medesimo per prescrizioni e/o per decadenze alla stessa imputabili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio..
*
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Treviso ha, con la sentenza appellata, rigettato il ricorso con il quale l'odierno appellante chiedeva affermarsi la non sussistenza del proprio debito così come emergente dell'estratto di ruolo e dei connessi avvisi di addebito [n. 41320150000124879, n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320140002654100, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609] e cartelle esattoriali [n. 11320170014287744, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567] di cui, per avventura, era venuto a conoscenza in data 3/5/2019 a seguito di richiesta proprio dell'estratto di ruolo.
La pronuncia di primo grado, affrontando il merito della domanda di ha argomentato circa la sussistenza Parte_1 del debito dallo stesso contestato, risultando tutti gli avvisi di addebito opposti, come da produzione documentale da parte degli Enti convenuto, correttamente notificati essendo stato peraltro il decorso della prescrizione interrotto da altri atti sempre notificati all'odierno appellante.
Il giudice di prime cure, in particolare:
- Ha argomentato in merito all'ammissibilità dell'opposizione proposta nelle forme dell'opposizione all'estratto di ruolo ove, con questa, si alleghi la nullità della notificazione dei titoli sottesi all'estratto di ruolo;
- Ha rilevato, quanto agli avvisi di addebito e pure alle cartelle, come ed avessero dimesso gli avvisi CP_2 Controparte_1 di ricevimento e le pec – dimostranti la consegna a mani proprie del contribuente - con attestazione, da parte di CP_1
di conformità della copia agli originali;
[...]
- Ha evidenziato come privo di effetti fosse il disconoscimento, operato da ll'udienza del 27.2.2020, di Parte_1 conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento
3 (richiamando l'articolo 18 D.P.R. n. 445 del 2000 e Cass. Ord. 25292/2018);
- Ha infine rilevato, con riferimento alla cartella esattoriale n. 11320120025813567 (n. 0000027/2012) ed agli avvisi di addebito n. 41320130001248403 (n. 0000605/2013) e n. 41320130002383609 (n. 0001311/2013) come non fosse maturata, anche successivamente alla loro notificazione, alcuna prescrizione posto che CP_1 aveva <
[...] pec l'intimazione di pagamento n. 113/2017/90001243/43/000 (doc. 4 allegato al fascicolo telematico della )>>. Controparte_1
Il Tribunale di Treviso ha quindi rigettato il ricorso e condannato al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore delle odierne appellate tutte.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di numero nove motivi di appello in particolare
[...] dolendosi con riferimento:
- all'omessa valutazione da parte del giudice di prime del disconoscimento della documentazione ex adverso depositata e delle sollevate eccezioni – in codesta sede genericamente riproposte come già prospettate in primo grado - in merito alle notifiche degli avvisi di addebito;
- alle sollevate eccezioni di prescrizione;
- al difetto di jus postulandi del difensore di . Controparte_1
3. Si è costituita con memoria depositata in data 20/3/2023, facendo CP_2 innanzitutto presente come in relazione alla gran parte degli avvisi di addebito contestati la parte opponente – oggi appellante - avesse provveduto ad effettuare pagamenti parziali, ciò a conferma della certamente avvenuta notificazione degli avvisi stessi.
Ha poi contestato in via preliminare, ribadendo le difese già esposte in CP_2 primo grado, il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 ciò anche alla luce del sopravvenuto art.
3-bis del d.l. 21
[...] ottobre 2021, n. 146.
3.1. Nel merito, ha argomentato circa la correttezza della notificazione, CP_2 anche ai sensi ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, delle cartelle impugnate e, quindi, a proposito della tardività di ogni difesa spiegata da parte appellante in tema di prescrizione ovvero di disconoscimento di atti dimessi in primo grado e non specificatamente contestati.
4 3.2. Ha concluso domandando l'affermazione di inammissibilità CP_2 dell'appello ovvero il suo rigetto.
4. Si è inoltre costituita, con memoria depositata in data 10/2/2023,
prendendo specifica ed Controparte_4 oppositiva posizione su ciascuno dei motivi di appello formulati dall'appellante, in primo luogo argomentando in merito all'inammissibilità dell'appello ai sensi art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 e, in ogni caso, circa la sussistenza di jus postulandi in capo al difensore.
4.1. Anche ha concluso Controparte_4 per l'affermazione di inammissibilità dell'appello ovvero per il rigetto.
5. Si è costituita infine argomentato per la correttezza della pronuncia CP_3 appellata e, quindi, concludendo per il rigetto dell'appello
6. La causa, disposti due rinvii con decreti del 21/2/2023 e del 1/2/2024, stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza, è stata discussa nel corso dell'udienza di rinvio del 2/10/2025 e quindi decisa, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate alle difese di cui ai rispettivi atti introduttivi, nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
Nel corso dell'udienza di discussione le parti, ed hanno riferito CP_2 CP_3 come parte delle cartelle esattoriali – inerenti a crediti – fossero state CP_3 annullate [le cartelle n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567] e come solo due avvisi di addebito [gli avvisi n. 41320150000124879 e n. 41320140002654100] fossero residuati in seguito a sgravio dei restanti.
*
7. Con riferimento alla (logicamente) preliminare eccezione sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi CP_1 difesa con l'avvocato del libero foro anziché mediante personale
[...] interno questa Corte – rigettando l'eccezione – ha già avuto modo molteplici volte di esprimersi come segue. <secondo l'art. 1 co 8 d.l. 193 16, e per la parte che qui interessa, l'ente
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Controparte_4 ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del
5 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43 RD 1611/33 a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1 co 8 d.l. 193/16 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4- novies del d.l. 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite 300018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_4 previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure
6 ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad avvalersi Controparte_1 dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell'ente di non avvalersi di un funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui sopra il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad avvalersi Controparte_1 dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è>>.
L'odierno Collegio richiama i proprio precedenti – come sopra riportati - non avendo ragione alcuna di discostarsi dagli stessi
8. Ciò detto, sulla soluzione della controversia in oggetto, fermo restando che parte appellante concentra le proprie difese e conclusioni sulla mancata notificazione degli opposti avvisi di addebito che afferma essere stati conosciuti solamente per il tramite del richiesto estratto di ruolo, esplica assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulata dalla parte appellante e, in ogni caso, da e, quindi, nel corso dell'udienza dalle altre CP_2 parti appellate, che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati
7 dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il tema dell'interesse ad agire era stato sollevato dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice non si era su di esso esplicitamente pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata prospettata da una delle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3,24,101,104,113,117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dall'appellante, non solo dimostrato, ma neanche allegato;
ciò neppure in sede di finale discussione della lite.
Pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado;
ciò, evidentemente, con riferimento alle cartelle ed agli avvisi non annullati ovvero non oggetto di sgravio, dovendosi invece, per ovvie ragioni, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle restanti cartelle ed avvisi [il riferimento è, quindi, alle cartelle di pagamento n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567 ed agli avvisi di addebito n.
8 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609].
9. L'appello, con l'eccezione di cui sopra, deve conseguentemente essere rigettato e le spese del presente grado compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
9.1. Nulla può invece essere statuito in punto spese del giudizio di primo grado in assenza di autonomo motivo di impugnazione, certamente dovendosi interpretare le conclusioni rassegnate in punto spese quale necessaria conseguenza dell'accoglimento (con riforma della pronuncia gravata) dell'appello, cosa che evidentemente qui non ricorre.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320130001248403, n. 41320130002383609, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Consigliere dott.ssa Paolo Talamo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 29/11/2021 da P.VA ), Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso di primo grado, dall'Avv. Simone Forte (del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, Parte appellante contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di ed elettivamente domiciliata presso il Pt_1 suo Studio in – 31100 – Treviso (TV), Viale Monte Grapp Parte appellata contro
(c.f. Controparte_2
P.VA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura in Venezia, Santa Croce, 929, 30135, CP_2
Parte appellata
contro
Controparte_3
[...] P.VA_4
C.F. , P.VA_5 rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bocchi e Pasquale Schiavulli, con domicilio eletto in Venezia, S. Croce 712, 30135, Avvocatura Regionale INAIL per il Veneto, Parte appellata
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Oggetto: appello avverso Sentenza n. 261/2021 del Tribunale di Treviso, sez. lav., del 28/6/2021 nel giudizio recante r.g. n. 629/2019.
1 in punto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante : - nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 11320120025813567 e degli avvisi di addebito n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609, con conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 11320170014287744, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567, e degli avvisi di addebito n. 41320150000124879, n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320140002654100, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese del presente giudizio, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado.
Per parte appellata : Controparte_4
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per violazione dell'art. 3 bis Legge n.215/2021. Nel merito: Respingere il ricorso in appello proposto perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermarsi la sentenza oggetto di impugnativa avversaria. In ogni caso: Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
Per parte appellata : PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_2 ricorso in appello anche per carenza di interesse ad agire ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello, in considerazione del fatto che le doglianze in questa sede proposte non risultano essere state eccepite in primo grado;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: CP_2
PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità delle opposte cartelle/avvisi di addebito per asseriti vizi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme negli stessi portate. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa..
Per parte appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, dichiarare CP_3 inammissibile l'appello proposto e/o respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento
2 dell'impugnazione anche per motivi diversi dal merito e di revoca degli atti di cui sopra, si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta, verificate le ragioni creditorie dell'Istituto, voglia dichiarare l'appellante tenuto al pagamento in favore dell' dei medesimi importi indicati nell'atto impugnato nel giudizio di primo CP_3 grado e nelle cartelle che ne sono all'origine, ovvero del diverso minor importo che dovesse risultare in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal maturato al saldo. Si reitera, infine, la già espressa riserva di eventualmente agire in separato giudizio nei confronti di nella denegata ipotesi Controparte_5 di condanna dell'Istituto a qualsivoglia tipo di spesa i dizio e nell'ipotesi di inesigibilità sopravvenuta del credito dell'Istituto medesimo per prescrizioni e/o per decadenze alla stessa imputabili. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio..
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Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Treviso ha, con la sentenza appellata, rigettato il ricorso con il quale l'odierno appellante chiedeva affermarsi la non sussistenza del proprio debito così come emergente dell'estratto di ruolo e dei connessi avvisi di addebito [n. 41320150000124879, n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320140002654100, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609] e cartelle esattoriali [n. 11320170014287744, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567] di cui, per avventura, era venuto a conoscenza in data 3/5/2019 a seguito di richiesta proprio dell'estratto di ruolo.
La pronuncia di primo grado, affrontando il merito della domanda di ha argomentato circa la sussistenza Parte_1 del debito dallo stesso contestato, risultando tutti gli avvisi di addebito opposti, come da produzione documentale da parte degli Enti convenuto, correttamente notificati essendo stato peraltro il decorso della prescrizione interrotto da altri atti sempre notificati all'odierno appellante.
Il giudice di prime cure, in particolare:
- Ha argomentato in merito all'ammissibilità dell'opposizione proposta nelle forme dell'opposizione all'estratto di ruolo ove, con questa, si alleghi la nullità della notificazione dei titoli sottesi all'estratto di ruolo;
- Ha rilevato, quanto agli avvisi di addebito e pure alle cartelle, come ed avessero dimesso gli avvisi CP_2 Controparte_1 di ricevimento e le pec – dimostranti la consegna a mani proprie del contribuente - con attestazione, da parte di CP_1
di conformità della copia agli originali;
[...]
- Ha evidenziato come privo di effetti fosse il disconoscimento, operato da ll'udienza del 27.2.2020, di Parte_1 conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento
3 (richiamando l'articolo 18 D.P.R. n. 445 del 2000 e Cass. Ord. 25292/2018);
- Ha infine rilevato, con riferimento alla cartella esattoriale n. 11320120025813567 (n. 0000027/2012) ed agli avvisi di addebito n. 41320130001248403 (n. 0000605/2013) e n. 41320130002383609 (n. 0001311/2013) come non fosse maturata, anche successivamente alla loro notificazione, alcuna prescrizione posto che CP_1 aveva <
[...] pec l'intimazione di pagamento n. 113/2017/90001243/43/000 (doc. 4 allegato al fascicolo telematico della )>>. Controparte_1
Il Tribunale di Treviso ha quindi rigettato il ricorso e condannato al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore delle odierne appellate tutte.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di numero nove motivi di appello in particolare
[...] dolendosi con riferimento:
- all'omessa valutazione da parte del giudice di prime del disconoscimento della documentazione ex adverso depositata e delle sollevate eccezioni – in codesta sede genericamente riproposte come già prospettate in primo grado - in merito alle notifiche degli avvisi di addebito;
- alle sollevate eccezioni di prescrizione;
- al difetto di jus postulandi del difensore di . Controparte_1
3. Si è costituita con memoria depositata in data 20/3/2023, facendo CP_2 innanzitutto presente come in relazione alla gran parte degli avvisi di addebito contestati la parte opponente – oggi appellante - avesse provveduto ad effettuare pagamenti parziali, ciò a conferma della certamente avvenuta notificazione degli avvisi stessi.
Ha poi contestato in via preliminare, ribadendo le difese già esposte in CP_2 primo grado, il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 ciò anche alla luce del sopravvenuto art.
3-bis del d.l. 21
[...] ottobre 2021, n. 146.
3.1. Nel merito, ha argomentato circa la correttezza della notificazione, CP_2 anche ai sensi ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, delle cartelle impugnate e, quindi, a proposito della tardività di ogni difesa spiegata da parte appellante in tema di prescrizione ovvero di disconoscimento di atti dimessi in primo grado e non specificatamente contestati.
4 3.2. Ha concluso domandando l'affermazione di inammissibilità CP_2 dell'appello ovvero il suo rigetto.
4. Si è inoltre costituita, con memoria depositata in data 10/2/2023,
prendendo specifica ed Controparte_4 oppositiva posizione su ciascuno dei motivi di appello formulati dall'appellante, in primo luogo argomentando in merito all'inammissibilità dell'appello ai sensi art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 e, in ogni caso, circa la sussistenza di jus postulandi in capo al difensore.
4.1. Anche ha concluso Controparte_4 per l'affermazione di inammissibilità dell'appello ovvero per il rigetto.
5. Si è costituita infine argomentato per la correttezza della pronuncia CP_3 appellata e, quindi, concludendo per il rigetto dell'appello
6. La causa, disposti due rinvii con decreti del 21/2/2023 e del 1/2/2024, stante la necessità di riequilibrare il ruolo di udienza, è stata discussa nel corso dell'udienza di rinvio del 2/10/2025 e quindi decisa, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate alle difese di cui ai rispettivi atti introduttivi, nei termini di cui alla motivazione all'esito della camera di consiglio.
Nel corso dell'udienza di discussione le parti, ed hanno riferito CP_2 CP_3 come parte delle cartelle esattoriali – inerenti a crediti – fossero state CP_3 annullate [le cartelle n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567] e come solo due avvisi di addebito [gli avvisi n. 41320150000124879 e n. 41320140002654100] fossero residuati in seguito a sgravio dei restanti.
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7. Con riferimento alla (logicamente) preliminare eccezione sollevata dalla parte appellante di difetto di jus postulandi per essersi CP_1 difesa con l'avvocato del libero foro anziché mediante personale
[...] interno questa Corte – rigettando l'eccezione – ha già avuto modo molteplici volte di esprimersi come segue. <secondo l'art. 1 co 8 d.l. 193 16, e per la parte che qui interessa, l'ente
[...]
«è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato Controparte_4 ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del
5 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
L'art. 43 RD 1611/33 a sua volta recita: «L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti».
L'art. 1 co 8 d.l. 193/16 è stato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art.
4- novies del d.l. 34/19 secondo cui : «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, Controparte_6 intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
La Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite 300018/19, ad esito di un approfondito complesso iter motivazionale, ha, al punto 33, sancito i seguenti principi di diritto «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi Controparte_4 previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure
6 ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma non obbligata, ad avvalersi Controparte_1 dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell'ente di non avvalersi di un funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
Quanto, invece, al rapporto con l'Avvocatura dello Stato, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui sopra il conferimento del mandato all'avvocato del libero foro anche in materia compresa nella Convenzione del 5/7/17 implica, di per sé stessa, l'indisponibilità dell'Avvocatura, ossia il presupposto che legittima ad avvalersi Controparte_1 dell'avvocato del libero foro.
Inoltre, la Convenzione del 5/7/17 prevede che nelle azioni di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'ente solo nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura, ciò che nel caso di specie non è>>.
L'odierno Collegio richiama i proprio precedenti – come sopra riportati - non avendo ragione alcuna di discostarsi dagli stessi
8. Ciò detto, sulla soluzione della controversia in oggetto, fermo restando che parte appellante concentra le proprie difese e conclusioni sulla mancata notificazione degli opposti avvisi di addebito che afferma essere stati conosciuti solamente per il tramite del richiesto estratto di ruolo, esplica assorbente rilievo la questione – preliminarmente formulata dalla parte appellante e, in ogni caso, da e, quindi, nel corso dell'udienza dalle altre CP_2 parti appellate, che hanno riproposto tematica in effetti già sollevata in primo grado di giudizio – dell'interesse ad agire, i cui presupposti sono stati, con riferimento alle impugnazioni dell'estratto di ruolo, specificamente individuati
7 dal legislatore con DL 146/21, successivo all'instaurazione del presente procedimento.
Premesso che il tema dell'interesse ad agire era stato sollevato dalle parti nel giudizio di primo grado e che il giudice non si era su di esso esplicitamente pronunciato, la specifica questione siccome fondata sul DL 146/21 è stata prospettata da una delle parti appellate in coerenza con orientamento ormai consolidato di questa Corte d'Appello.
Un tanto posto, l'art.
3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis, recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 26283/2022, ha precisato: 1) che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, ivi compresi i crediti contributivi e previdenziali;
2) che la norma “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; 3) che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt.3,24,101,104,113,117 Cost, quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.1 della Convenzione”.
Nel caso di specie nessuno degli specifici pregiudizi che determinano la sussistenza dell'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo secondo il dettato legislativo è stato, dall'appellante, non solo dimostrato, ma neanche allegato;
ciò neppure in sede di finale discussione della lite.
Pertanto, il ricorso si appalesa come inammissibile già dalla sua proposizione in primo grado;
ciò, evidentemente, con riferimento alle cartelle ed agli avvisi non annullati ovvero non oggetto di sgravio, dovendosi invece, per ovvie ragioni, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle restanti cartelle ed avvisi [il riferimento è, quindi, alle cartelle di pagamento n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567 ed agli avvisi di addebito n.
8 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320130001248403 e n. 41320130002383609].
9. L'appello, con l'eccezione di cui sopra, deve conseguentemente essere rigettato e le spese del presente grado compensate in ragione della fondatezza della preliminare eccezione sollevata dagli appellati in forza di norma di legge sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
9.1. Nulla può invece essere statuito in punto spese del giudizio di primo grado in assenza di autonomo motivo di impugnazione, certamente dovendosi interpretare le conclusioni rassegnate in punto spese quale necessaria conseguenza dell'accoglimento (con riforma della pronuncia gravata) dell'appello, cosa che evidentemente qui non ricorre.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: n. 41320140004297465, n. 41320170000007581, n. 41320150002260546, n. 41320150000019246, n. 41320130001248403, n. 41320130002383609, n. 11320170005520571, n. 11320150010170512 e n. 11320120025813567;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
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