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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 11431del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 24.01.2025, e vertente
TRA
C.F.: ) in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carmine Lombardo Parte_1
e Francesco Papandrea ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de'
Calboli n. 54,
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10, presso lo studio dell'avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende per procura in atti;
“ ” in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Adriano Tonachella in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 09720220191247373000 per complessivi € 23.452,58, notificata in data
30.01.2022, dall' sui ruoli, resi esecutivi da Controparte_1 CP_2
n. 2022/14738 e 2022/14737 e relativi: 1) Determinazione Dirigenziale n. 00000003611/2020
asseritamente notificata in data 26.04.2021, avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria per l'anno 2016, per € 3.574,31; 2) Determinazione
dirigenziale n. 00000003612/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 4.508,95; 3) Determinazione dirigenziale n. 00000003614/2020
asseritamente notificata in data 06.05.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.053,77;
4) Determinazione dirigenziale n. 00000003615/2020 asseritamente notificata in data
26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.282,91; 5) Determinazione dirigenziale n. 00000003616/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno
2016, per € 1.518,07; 6) Determinazione dirigenziale n. 00000003617/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche –
sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.705,01; 7)
Determinazione dirigenziale n. 00000003618/2020 asseritamente notificata in data 27.04.2021
avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica per l'anno 2016, per € 1.705,01; 8) Avviso di accertamento n.
00010000786/2020 asseritamente notificato in data 04.05.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 1.830,63; 9) Avviso di accertamento n.
00010000807/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 e avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno
2 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 2.310,07; 10) Avviso di accertamento n. 00010000996/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno
2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 537,64; 11) Avviso di accertamento n. 00010000997/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno
2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 655,16; 12) Avviso di accertamento n. 000100001086/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 775,67; 13) Avviso di accertamento n. 00010001197/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 871,45; 14) Avviso
di accertamento n. 000100001372/2020 asseritamente notificato in data 29.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 871,25.
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo da e, CP_2
comunque, l'assenza di un titolo esecutivo legittimamente l'esecuzione preannunciata con l'atto opposto, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, l'iscrizione a ruolo è subordinata – ex art. 21 D.Lgs. 46/1999 – all'ottenimento da parte del secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un Pt_3
titolo esecutivo, nella specie mancante
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando in via CP_2
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla fase esecutiva
(come la notifica delle cartelle o degli atti interruttivi della prescrizione), in quanto demandata esclusivamente all' unico dominus (e conseguentemente Controparte_1
responsabile) dell'esecuzione coattiva (così come statuito dagli artt. 10 e 45 del D.P.R. n. 602
3 del 1973); nel merito, l'integrale conferma delle somme richieste con le determine dirigenziali e degli avvisi di pagamento indennità occupazione suolo pubblico, sottesi alla cartella esattoriale, per intervenuta regolare notifica degli atti, come attestato dalle prove documentali di regolare notificazione.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica dei verbali di contestazione essendo l'Ente impositore unico legittimato;
rilevava inoltre, come il ruolo con cui il concessionario agire in executivis nei confronti dei confronti di chi è già debitore di una somma nei confronti della P.A., debba considerarsi titolo esecutivo valido per l'emissione della cartella esattoriale;
concludeva per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e per il rigetto, CP_2
nel merito, di “ogni azione o eccezione da parte avversa formulata perché infondata in fatto
ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, confermando la legittimità della cartella di
pagamento impugnata”.
2 - L'opposizione ad esecuzione non ancora iniziata art. art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale ha investito la procedura esecutiva, intrapresa da ed il titolo esecutivo CP_2
sotto il profilo dell'inesistenza, invalidità ed inefficacia degli atti posti alla base dell'iscrizione a ruolo e della notifica degli atti presupposti.
La notifica di una cartella esattoriale, costituente titolo esecutivo in quanto estratto del ruolo esattoriale (cass. Civ. 25757/2008) ed apre la possibilità, di una opposizione agli atti esecutivi per vizi formali (art. 29, comma 2, d.lgs n. 46/1999) e l'opposizione sul merito (art. 24),
destinata a concludersi con un accertamento circa l'esistenza e la misura dei crediti iscritti a ruolo e portati nella cartella, accertamento che segna i limiti di efficacia della cartella, non diversamente da quanto accade in caso di opposizione a precetto ( strumento analogo), nel quale accertata l'eccessività della somma portata a precetto non travolge questo per l'intero,
ma ne determina la nullità o l'inefficacia parziale per la somma eccedente.
La carenza di titolo esecutivo ha investito all'an dell'azione esecutiva, proposta ex art. 615 c.p.c.
e la contestazione sulla debenza dell'importo iscritto a ruolo, con conseguente illegittimità del diritto dell'esattore di richiedere le somme attraverso la cartella esattoriale.
4 Deve ritenersi infondato il motivo di opposizione invocato dalla società per difetto di titolo esecutivo legittimante l'iscrizione delle somme da parte di con particolare CP_2
riferimento alle determine dirigenziali ingiuntive sottese alla cartella alla cartella esattoriale.
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione notificata dall'amministrazione e non opposta nei termini di legge è divenuto titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione ( v. Cass. n.9059/2021).
Le determine dirigenziali ingiuntive nn. 3611, 3612, 3614, 3615, 3616, 3617 e 3618 sono state regolarmente notificate da all'indirizzo pec della società opponente, come da CP_2
ricevuta di consegna.
Il titolo esecutivo, regolarmente notificato e non opposto nei trenta giorni, ha determinato la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme da parte di e la validità della CP_2
cartella esattoriale emessa dall' . Controparte_1
Le somme iscritte a ruolo per l'importo complessivo di euro 15.348,03 iscritto a ruolo per sanzioni amministrative non corrisposte deve ritenersi dovuto
3 - Per quanto attiene invece agli avvisi di accertamento indennità, il credito vantato dall'amministrazione comunale non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa ( Cass. 18037/2009), ma ad un quid ontologicamente diverso dalla tassa occupazione suolo pubblico, come corrispettivo dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Quanto al difetto del titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, nel caso in esame si verte pacificamente di mera realizzazione-esecuzione di un'entrata patrimoniale , dove non è in discussione il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva dell'importo in oggetto mediante ruolo affidato ai concessionari, come previsto in via generale dall'art.17 d.lgs. 46/99, ma in applicazione del principio della Cassazione “vertendosi però,
appunto, di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico,
l'iscrizione a ruolo è subordinata - ex art.21 d.lgs.cit. - all'ottenimento da parte del Pt_3
secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo;
5 ( Cass n. 582/2017).
Come chiarito dalla Cass. N. 7188/2022, se il criterio esposto vale per il conseguimento del canone per l'occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, vale a dire la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. n. 448 del 1998,
lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa - come nel caso che occupa - consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale
E' quindi evidente che l ai fini del recupero di un siffatto credito derivante da CP_3
indennità di occupazione senza titolo, mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.
Ne consegue, quindi, la carenza di un titolo per gli avvisi di indennità occupazione suolo pubblico nn 00010000786/2020 di € 1.830,63, n. 00010000807/2020 di € 2.310,07; n.
00010000996/2020 di € 537,64; n. 00010000997/2020 di € 655,16; n. 000100001086/2020 di
€ 775,67; n. 00010001197/2020 di € 871,45; n. 000100001372/2020 di € 871,25, per l'importo complessivo di euro 7.851,87 il quale deve ritenersi non dovuto.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della riduzione dell'importo indicato con la cartella esattoriale opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento dichiara dovuto l'importo di euro 15.348,03 di cui alla cartella esattoriale n. n. 09720220191247373000, per omesso pagamento delle D.D.I
Part n. nn. 3611, 3612, 3614, 3615, 3616, 3617 e 3618 di anno 2016;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il 21.02.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 11431del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 24.01.2025, e vertente
TRA
C.F.: ) in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carmine Lombardo Parte_1
e Francesco Papandrea ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de'
Calboli n. 54,
-ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10, presso lo studio dell'avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende per procura in atti;
“ ” in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Adriano Tonachella in virtù di procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 09720220191247373000 per complessivi € 23.452,58, notificata in data
30.01.2022, dall' sui ruoli, resi esecutivi da Controparte_1 CP_2
n. 2022/14738 e 2022/14737 e relativi: 1) Determinazione Dirigenziale n. 00000003611/2020
asseritamente notificata in data 26.04.2021, avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria per l'anno 2016, per € 3.574,31; 2) Determinazione
dirigenziale n. 00000003612/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 4.508,95; 3) Determinazione dirigenziale n. 00000003614/2020
asseritamente notificata in data 06.05.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.053,77;
4) Determinazione dirigenziale n. 00000003615/2020 asseritamente notificata in data
26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.282,91; 5) Determinazione dirigenziale n. 00000003616/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno
2016, per € 1.518,07; 6) Determinazione dirigenziale n. 00000003617/2020 asseritamente notificata in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche –
sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, per € 1.705,01; 7)
Determinazione dirigenziale n. 00000003618/2020 asseritamente notificata in data 27.04.2021
avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche – sanzione pecuniaria e recupero spese di notifica per l'anno 2016, per € 1.705,01; 8) Avviso di accertamento n.
00010000786/2020 asseritamente notificato in data 04.05.2021 avente ad oggetto canone occupazione spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 1.830,63; 9) Avviso di accertamento n.
00010000807/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 e avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno
2 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 2.310,07; 10) Avviso di accertamento n. 00010000996/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica, per l'anno
2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 537,64; 11) Avviso di accertamento n. 00010000997/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno
2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 655,16; 12) Avviso di accertamento n. 000100001086/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 775,67; 13) Avviso di accertamento n. 00010001197/2020 asseritamente notificato in data 26.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 871,45; 14) Avviso
di accertamento n. 000100001372/2020 asseritamente notificato in data 29.04.2021 avente ad oggetto canone di occupazione temporanea spazi aree pubbliche, interessi e recupero spese di notifica per l'anno 2016, oltre ulteriori interessi per iscrizione a ruolo, per € 871,25.
A sostegno dell'opposizione la società ha invocato la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di esecutorietà degli atti iscritti a ruolo da e, CP_2
comunque, l'assenza di un titolo esecutivo legittimamente l'esecuzione preannunciata con l'atto opposto, trattandosi di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, l'iscrizione a ruolo è subordinata – ex art. 21 D.Lgs. 46/1999 – all'ottenimento da parte del secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un Pt_3
titolo esecutivo, nella specie mancante
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando in via CP_2
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla fase esecutiva
(come la notifica delle cartelle o degli atti interruttivi della prescrizione), in quanto demandata esclusivamente all' unico dominus (e conseguentemente Controparte_1
responsabile) dell'esecuzione coattiva (così come statuito dagli artt. 10 e 45 del D.P.R. n. 602
3 del 1973); nel merito, l'integrale conferma delle somme richieste con le determine dirigenziali e degli avvisi di pagamento indennità occupazione suolo pubblico, sottesi alla cartella esattoriale, per intervenuta regolare notifica degli atti, come attestato dalle prove documentali di regolare notificazione.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva con riferimento all'omessa notifica dei verbali di contestazione essendo l'Ente impositore unico legittimato;
rilevava inoltre, come il ruolo con cui il concessionario agire in executivis nei confronti dei confronti di chi è già debitore di una somma nei confronti della P.A., debba considerarsi titolo esecutivo valido per l'emissione della cartella esattoriale;
concludeva per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e per il rigetto, CP_2
nel merito, di “ogni azione o eccezione da parte avversa formulata perché infondata in fatto
ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, confermando la legittimità della cartella di
pagamento impugnata”.
2 - L'opposizione ad esecuzione non ancora iniziata art. art. 615, comma 1 c.p.c. alla cartella esattoriale ha investito la procedura esecutiva, intrapresa da ed il titolo esecutivo CP_2
sotto il profilo dell'inesistenza, invalidità ed inefficacia degli atti posti alla base dell'iscrizione a ruolo e della notifica degli atti presupposti.
La notifica di una cartella esattoriale, costituente titolo esecutivo in quanto estratto del ruolo esattoriale (cass. Civ. 25757/2008) ed apre la possibilità, di una opposizione agli atti esecutivi per vizi formali (art. 29, comma 2, d.lgs n. 46/1999) e l'opposizione sul merito (art. 24),
destinata a concludersi con un accertamento circa l'esistenza e la misura dei crediti iscritti a ruolo e portati nella cartella, accertamento che segna i limiti di efficacia della cartella, non diversamente da quanto accade in caso di opposizione a precetto ( strumento analogo), nel quale accertata l'eccessività della somma portata a precetto non travolge questo per l'intero,
ma ne determina la nullità o l'inefficacia parziale per la somma eccedente.
La carenza di titolo esecutivo ha investito all'an dell'azione esecutiva, proposta ex art. 615 c.p.c.
e la contestazione sulla debenza dell'importo iscritto a ruolo, con conseguente illegittimità del diritto dell'esattore di richiedere le somme attraverso la cartella esattoriale.
4 Deve ritenersi infondato il motivo di opposizione invocato dalla società per difetto di titolo esecutivo legittimante l'iscrizione delle somme da parte di con particolare CP_2
riferimento alle determine dirigenziali ingiuntive sottese alla cartella alla cartella esattoriale.
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione notificata dall'amministrazione e non opposta nei termini di legge è divenuto titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione ( v. Cass. n.9059/2021).
Le determine dirigenziali ingiuntive nn. 3611, 3612, 3614, 3615, 3616, 3617 e 3618 sono state regolarmente notificate da all'indirizzo pec della società opponente, come da CP_2
ricevuta di consegna.
Il titolo esecutivo, regolarmente notificato e non opposto nei trenta giorni, ha determinato la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme da parte di e la validità della CP_2
cartella esattoriale emessa dall' . Controparte_1
Le somme iscritte a ruolo per l'importo complessivo di euro 15.348,03 iscritto a ruolo per sanzioni amministrative non corrisposte deve ritenersi dovuto
3 - Per quanto attiene invece agli avvisi di accertamento indennità, il credito vantato dall'amministrazione comunale non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa ( Cass. 18037/2009), ma ad un quid ontologicamente diverso dalla tassa occupazione suolo pubblico, come corrispettivo dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Quanto al difetto del titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, nel caso in esame si verte pacificamente di mera realizzazione-esecuzione di un'entrata patrimoniale , dove non è in discussione il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva dell'importo in oggetto mediante ruolo affidato ai concessionari, come previsto in via generale dall'art.17 d.lgs. 46/99, ma in applicazione del principio della Cassazione “vertendosi però,
appunto, di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico,
l'iscrizione a ruolo è subordinata - ex art.21 d.lgs.cit. - all'ottenimento da parte del Pt_3
secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo;
5 ( Cass n. 582/2017).
Come chiarito dalla Cass. N. 7188/2022, se il criterio esposto vale per il conseguimento del canone per l'occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, vale a dire la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. n. 448 del 1998,
lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa - come nel caso che occupa - consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale
E' quindi evidente che l ai fini del recupero di un siffatto credito derivante da CP_3
indennità di occupazione senza titolo, mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica.
Ne consegue, quindi, la carenza di un titolo per gli avvisi di indennità occupazione suolo pubblico nn 00010000786/2020 di € 1.830,63, n. 00010000807/2020 di € 2.310,07; n.
00010000996/2020 di € 537,64; n. 00010000997/2020 di € 655,16; n. 000100001086/2020 di
€ 775,67; n. 00010001197/2020 di € 871,45; n. 000100001372/2020 di € 871,25, per l'importo complessivo di euro 7.851,87 il quale deve ritenersi non dovuto.
Compensa tra le parti le spese di lite in ragione della riduzione dell'importo indicato con la cartella esattoriale opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento dichiara dovuto l'importo di euro 15.348,03 di cui alla cartella esattoriale n. n. 09720220191247373000, per omesso pagamento delle D.D.I
Part n. nn. 3611, 3612, 3614, 3615, 3616, 3617 e 3618 di anno 2016;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il 21.02.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
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