CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 24.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2022 R. G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Alfonso Iuliano e Rosalba Stamigni con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in via A. Manganario 89, Salerno APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Domenico Maiale con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Via
Luigi Guerrasio, Palazzo Onorato, 84083 Castel San Giorgio (SA) APPELLATA
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1739/21 pubblicata il 12/10/2021, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da (avente ad oggetto pagamento di CP_1
retribuzione e accessori, per il totale di € 113.807,78) nei confronti di Pt_1
con spese di lite compensate al 50% e condanna della parte soccombente
[...]
alla rifusione del residuo 50%.
°
2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi (e per quanto ancora rileva):
1 • che le dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di libero interrogatorio erano CP_1
state confermate dalla prova testimoniale espletata;
• che, in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni , Tes_1
, coerenti e collimanti, risultava che il rapporto di lavoro era Tes_2 Tes_3
iniziato l'11.5.07 e si era protratto sino al 31.1.13;
• che invece non erano attendibili i testimoni e il primo Tes_4 Tes_5
perché marito della resistente sig.ra e interessato alla gestione Pt_1
dell'azienda (una pizzeria in Salerno), il secondo perché contraddetto dal primo gruppo di testimoni;
• che a tali conclusioni non erano di ostacolo le diverse dichiarazioni rese dalla in sede dell'opposizione proposta dalla avverso la sanzione CP_1 Pt_1
amministrativa, poiché le stesse erano confermative di quelle rese in occasione dell'accesso ispettivo 18.6.10, a loro volta indotte e suggerite dalla Pt_1
datrice di lavoro, nell'immediatezza dell'ispezione;
• che la prestazione lavorativa della andava inquadrata nella disciplina del CP_1
CCNL Pubblici esercizi Confcommercio (5° livello, vale a dire cameriera di sala, sino al 31.8.11; 4°, vale a dire responsabile di sala e cassiera, dall'1.9.11);
• che rispetto a quanto percepito (35 euro al giorno nel primo periodo, 50 nel secondo), spettavano alla ricorrente le differenze retributive e il relativo TFR
(non invece le altre somme richieste a titolo di ferie, festività soppresse, etc.);
• che il consulente tecnico contabile, nominato dall'Ufficio, aveva determinato in € 59.972,30 quanto spettante;
• che tale accertamento era da condividere, seguendone la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione dalle singole Pt_1
scadenze al soddisfo;
• che l'accoglimento parziale della domanda giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, e la ripartizione di quelle di consulenza nella misura di ¼ a carico della ricorrente e di ¾ a carico della convenuta.
°
2 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 7.3.22, dolendosi dell'accoglimento della domanda e concludendo come in atti per il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale non aveva analizzato il documento prodotto in primo grado da essa appellante in uno a note autorizzate, da cui risultava l'inattendibilità del teste;
Tes_1
• che infatti costui, in altro procedimento, aveva reso dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese nel presente giudizio, e inoltre non era presente al momento della visita degli Ispettori del lavoro;
• che anche gli altri testimoni, considerati attendibili dal Tribunale, non lo erano:
· perché teste de relato, e inoltre non presente al momento Per_1
dell'accesso degli Ispettori del lavoro;
· , perché legato a rapporto di parentela (cugino) con la Testimone_6 CP_1
e inoltre autore di dichiarazioni vaghe;
· perché autore di dichiarazioni pure lacunose, e Testimone_7
riguardanti un limitato lasso temporale;
• che invece erano attendibili i testimoni e che avevano reso Tes_4 Tes_5
dichiarazioni concordanti in merito al periodo lavorativo e alle mansioni della
(giugno 2013- gennaio 2013, venerdì-sabato dalle ore 19:00 alle 23:30- CP_1
23:45; mansioni soltanto di cameriera);
• che, in via istruttoria, si procedesse all'ammissione dei testi: Tes_4
nonché Tes_5 Testimone_8
° 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria
12.1.23, con cui ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il rigetto, con vittoria di spese. A riguardo ha dedotto, in sintesi (e secondo l'ordine logico delle questioni):
• che l'appello era inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.;
3 • che il deposito documentale effettuato da controparte in primo grado era tardivo e irrituale;
• che, nel merito, la sentenza di primo grado era giusta e correttamente motivata, sulla base di esatta interpretazione delle prove;
• che andava condivisa la disposta compensazione parziale delle spese.
° 5. Con ordinanza 9.10.23, la Corte formulava proposta conciliativa1, che non aveva esito positivo. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, supera il vaglio di ammissibilità in termini di complessiva specificità delle doglianze;
tuttavia esso non merita accoglimento.
6.1. Col primo motivo, l'appellante si è doluta del giudizio di attendibilità conferito al teste . Il motivo –che riposa sulla mancata valutazione di Tes_1
documentazione prodotta in primo grado dall'appellante, a suo dire idonea a sconfessare il teste– è inammissibile. Infatti l'appellante avrebbe avuto l'onere di argomentare avverso la mancata utilizzazione dei documenti in questione da parte del Tribunale: il che non è avvenuto (peraltro, tale mancata utilizzazione va condivisa, poiché il deposito avvenne quale allegato non autorizzato a note
21.4.21, e quindi tardivamente;
né, alla luce delle considerazioni sub 6.2, risultano gli estremi per l'acquisizione d'ufficio: “NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, llaa pprroodduuzziioonnee ddii ddooccuummeennttii ssuucccceessssiivvaammeennttee aall ddeeppoossiittoo ddeeggllii aattttii iinnttrroodduuttttiivvii èè aammmmiissssiibbiillee ssoolloo nneell ccaassoo ddii ddooccuummeennttii ffoorrmmaattii oo ggiiuunnttii nneellllaa ddiissppoonniibbiilliittàà ddeellllaa ppaarrttee ddooppoo lloo ssppiirraarree ddeeii tteerrmmiinnii pprreecclluussiivvii oovvvveerroo ssee llaa lloorroo rriilleevvaannzzaa eemmeerrggaa iinn rraaggiioonnee ddeellll''eessiiggeennzzaa ddii rreepplliiccaarree aa ddiiffeessee aallttrruuii;
; ppeerraallttrroo,, ll''aaccqquuiissiizziioonnee ddooccuummeennttaallee ppuuòò eesssseerree ddiissppoossttaa dd''uuffffiicciioo,, aanncchhee ssuu ssoolllleecciittaazziioonnee ddii ppaarrttee,, ssee ii ddooccuummeennttii rriissuullttiinnoo iinnddiissppeennssaabbiillii ppeerr llaa ddeecciissiioonnee,, cciiooèè nneecceessssaarrii ppeerr iinntteeggrraarree,, iinn ddeeffiinniizziioonnee ddii uunnaa ppiissttaa pprroobbaattoorriiaa ccoonnccrreettaammeennttee eemmeerrssaa,, llaa ddiimmoossttrraazziioonnee ddeellll''eessiisstteennzzaa oo iinneessiisstteennzzaa ddii uunn ffaattttoo llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa oo iinnssuussssiisstteennzzaa,, aallttrriimmeennttii,, ssaarreebbbbee ddeessttiinnaattaa aadd eesssseerree ddeeffiinniittaa sseeccoonnddoo llaa rreeggoollaa ssuullll''oonneerree ddeellllaa pprroovvaa” -Cass. Sez. L, ordinanza 33393 del
17/12/2019).
*
6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'inattendibilità dei testimoni di controparte e, per converso, l'attendibilità dei propri.
Il motivo è infondato. Innanzitutto, la (verbale 16.03.21) non ha Tes_2
testimoniato de relato, se non su dettagli retributivi della ricorrente, in ordine a cui non poteva ovviamente avere cognizione personale. È poi irrilevante che ella non fosse presente al momento dell'accertamento ispettivo.
Devono essere condivise le valutazioni operate dal Tribunale sulla prova testimoniale: è evidente che la deposizione del , marito della Tes_4 Pt_1
è mossa da interesse personale, mentre quelle dei testimoni addotti dall'attrice sono coerenti e immuni da intenzioni vessatorie. Pur volendo prescindere dalla deposizione (cugino di , le altre deposizioni, esaminate dal Tes_3 CP_1
Tribunale, rappresentano un coerente nucleo probatorio che annichila le opposte dichiarazioni del teste Non è superfluo sottolineare che il primo giudice Tes_5
ha analiticamente esaminato le deposizioni in parola, facendo corretto uso dei poteri valutativi del caso (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza 15270 del 31.5.24: “IInn tteemmaa ddii vvaalluuttaazziioonnee ddeellllaa pprroovvaa,, iill ccoonnttrraassttoo ttrraa llee ddiicchhiiaarraazziioonnii rreessee ddaaii tteessttiimmoonnii eessccuussssii iimmppoonnee aall ggiiuuddiiccee ddii ccoonnffrroonnttaarree llee ddeeppoossiizziioonnii rraaccccoollttee ee ddii aapppprreezzzzaarrnnee llaa ccrreeddiibbiilliittàà iinn bbaassee aadd eelleemmeennttii ssooggggeettttiivvii eedd ooggggeettttiivvii,, tteenneennddoo ccoonnttoo ddeell rraappppoorrttoo ddii vviicciinnaannzzaa aallllee ppaarrttii,, ddeellll''iinnttrriinnsseeccaa ccoonnggrruueennzzaa ddeellllee ddiicchhiiaarraazziioonnii ee ddeellllaa lloorroo ccoonnvveerrggeennzzaa ccoonn ggllii eevveennttuuaallii eelleemmeennttii ddii pprroovvaa aaccqquuiissiittii,, eessppoonneennddoo ppooii llee rraaggiioonnii cchhee
5 lloo hhaannnnoo ppoorrttaattoo aa rriitteenneerree ppiiùù aatttteennddiibbiillee uunnaa tteessttiimmoonniiaannzzaa rriissppeettttoo aallll''aallttrraa oo aadd eesscclluuddeerree llaa ccrreeddiibbiilliittàà ddii eennttrraammbbee”).
Per giunta, la tesi di parte attrice (e, con essa, dei relativi testimoni) è assistita da un insuperabile riscontro logico, vale a dire l'assoluta inverosimiglianza della contemporanea assunzione di ben sei lavoratori proprio nel giorno dell'ispezione
(18.6.10). Riscontro logico, è bene sottolineare, che non è stato confutato dall'appellante.
Né può sottacersi che il rapporto di lavoro part-time, sostenuto dall'appellante, avrebbe necessitato di forma scritta ad probationem.
° 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore €
52.001/260.000, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1739/21, pubblicata il 12.10.21, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellata, che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, 956,00 per la fase introduttiva, 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
6 III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nei seguenti termini: <consensuale definizione del giudizio alle sottostanti condizioni consensualmente integrabili e modificabili anche in punto di determinazione della quantificazione delle modalit rateali dazione somme da corrispondersi:> -versamento dalla parte appellante alla parte appellata, a mero titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di € 25.000,00; -rinuncia, reciprocamente accettata, alle pretese formulate nel corso del giudizio;
-compensazione per intero tra le parti delle spese di lite e di CTU del doppio grado>>;
4
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza
La Corte, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in data 24.3.25, in grado di appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 77/2022 R. G., vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Alfonso Iuliano e Rosalba Stamigni con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in via A. Manganario 89, Salerno APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Domenico Maiale con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Via
Luigi Guerrasio, Palazzo Onorato, 84083 Castel San Giorgio (SA) APPELLATA
Oggetto: spettanze retributive
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1739/21 pubblicata il 12/10/2021, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da (avente ad oggetto pagamento di CP_1
retribuzione e accessori, per il totale di € 113.807,78) nei confronti di Pt_1
con spese di lite compensate al 50% e condanna della parte soccombente
[...]
alla rifusione del residuo 50%.
°
2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato, in sintesi (e per quanto ancora rileva):
1 • che le dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di libero interrogatorio erano CP_1
state confermate dalla prova testimoniale espletata;
• che, in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni , Tes_1
, coerenti e collimanti, risultava che il rapporto di lavoro era Tes_2 Tes_3
iniziato l'11.5.07 e si era protratto sino al 31.1.13;
• che invece non erano attendibili i testimoni e il primo Tes_4 Tes_5
perché marito della resistente sig.ra e interessato alla gestione Pt_1
dell'azienda (una pizzeria in Salerno), il secondo perché contraddetto dal primo gruppo di testimoni;
• che a tali conclusioni non erano di ostacolo le diverse dichiarazioni rese dalla in sede dell'opposizione proposta dalla avverso la sanzione CP_1 Pt_1
amministrativa, poiché le stesse erano confermative di quelle rese in occasione dell'accesso ispettivo 18.6.10, a loro volta indotte e suggerite dalla Pt_1
datrice di lavoro, nell'immediatezza dell'ispezione;
• che la prestazione lavorativa della andava inquadrata nella disciplina del CP_1
CCNL Pubblici esercizi Confcommercio (5° livello, vale a dire cameriera di sala, sino al 31.8.11; 4°, vale a dire responsabile di sala e cassiera, dall'1.9.11);
• che rispetto a quanto percepito (35 euro al giorno nel primo periodo, 50 nel secondo), spettavano alla ricorrente le differenze retributive e il relativo TFR
(non invece le altre somme richieste a titolo di ferie, festività soppresse, etc.);
• che il consulente tecnico contabile, nominato dall'Ufficio, aveva determinato in € 59.972,30 quanto spettante;
• che tale accertamento era da condividere, seguendone la condanna della al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione dalle singole Pt_1
scadenze al soddisfo;
• che l'accoglimento parziale della domanda giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, e la ripartizione di quelle di consulenza nella misura di ¼ a carico della ricorrente e di ¾ a carico della convenuta.
°
2 3. ha proposto appello avverso la sentenza, con ricorso Parte_1
depositato il 7.3.22, dolendosi dell'accoglimento della domanda e concludendo come in atti per il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale non aveva analizzato il documento prodotto in primo grado da essa appellante in uno a note autorizzate, da cui risultava l'inattendibilità del teste;
Tes_1
• che infatti costui, in altro procedimento, aveva reso dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese nel presente giudizio, e inoltre non era presente al momento della visita degli Ispettori del lavoro;
• che anche gli altri testimoni, considerati attendibili dal Tribunale, non lo erano:
· perché teste de relato, e inoltre non presente al momento Per_1
dell'accesso degli Ispettori del lavoro;
· , perché legato a rapporto di parentela (cugino) con la Testimone_6 CP_1
e inoltre autore di dichiarazioni vaghe;
· perché autore di dichiarazioni pure lacunose, e Testimone_7
riguardanti un limitato lasso temporale;
• che invece erano attendibili i testimoni e che avevano reso Tes_4 Tes_5
dichiarazioni concordanti in merito al periodo lavorativo e alle mansioni della
(giugno 2013- gennaio 2013, venerdì-sabato dalle ore 19:00 alle 23:30- CP_1
23:45; mansioni soltanto di cameriera);
• che, in via istruttoria, si procedesse all'ammissione dei testi: Tes_4
nonché Tes_5 Testimone_8
° 4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria
12.1.23, con cui ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il rigetto, con vittoria di spese. A riguardo ha dedotto, in sintesi (e secondo l'ordine logico delle questioni):
• che l'appello era inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.;
3 • che il deposito documentale effettuato da controparte in primo grado era tardivo e irrituale;
• che, nel merito, la sentenza di primo grado era giusta e correttamente motivata, sulla base di esatta interpretazione delle prove;
• che andava condivisa la disposta compensazione parziale delle spese.
° 5. Con ordinanza 9.10.23, la Corte formulava proposta conciliativa1, che non aveva esito positivo. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte, e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo.
° 6. L'appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, supera il vaglio di ammissibilità in termini di complessiva specificità delle doglianze;
tuttavia esso non merita accoglimento.
6.1. Col primo motivo, l'appellante si è doluta del giudizio di attendibilità conferito al teste . Il motivo –che riposa sulla mancata valutazione di Tes_1
documentazione prodotta in primo grado dall'appellante, a suo dire idonea a sconfessare il teste– è inammissibile. Infatti l'appellante avrebbe avuto l'onere di argomentare avverso la mancata utilizzazione dei documenti in questione da parte del Tribunale: il che non è avvenuto (peraltro, tale mancata utilizzazione va condivisa, poiché il deposito avvenne quale allegato non autorizzato a note
21.4.21, e quindi tardivamente;
né, alla luce delle considerazioni sub 6.2, risultano gli estremi per l'acquisizione d'ufficio: “NNeell rriittoo ddeell llaavvoorroo,, llaa pprroodduuzziioonnee ddii ddooccuummeennttii ssuucccceessssiivvaammeennttee aall ddeeppoossiittoo ddeeggllii aattttii iinnttrroodduuttttiivvii èè aammmmiissssiibbiillee ssoolloo nneell ccaassoo ddii ddooccuummeennttii ffoorrmmaattii oo ggiiuunnttii nneellllaa ddiissppoonniibbiilliittàà ddeellllaa ppaarrttee ddooppoo lloo ssppiirraarree ddeeii tteerrmmiinnii pprreecclluussiivvii oovvvveerroo ssee llaa lloorroo rriilleevvaannzzaa eemmeerrggaa iinn rraaggiioonnee ddeellll''eessiiggeennzzaa ddii rreepplliiccaarree aa ddiiffeessee aallttrruuii;
; ppeerraallttrroo,, ll''aaccqquuiissiizziioonnee ddooccuummeennttaallee ppuuòò eesssseerree ddiissppoossttaa dd''uuffffiicciioo,, aanncchhee ssuu ssoolllleecciittaazziioonnee ddii ppaarrttee,, ssee ii ddooccuummeennttii rriissuullttiinnoo iinnddiissppeennssaabbiillii ppeerr llaa ddeecciissiioonnee,, cciiooèè nneecceessssaarrii ppeerr iinntteeggrraarree,, iinn ddeeffiinniizziioonnee ddii uunnaa ppiissttaa pprroobbaattoorriiaa ccoonnccrreettaammeennttee eemmeerrssaa,, llaa ddiimmoossttrraazziioonnee ddeellll''eessiisstteennzzaa oo iinneessiisstteennzzaa ddii uunn ffaattttoo llaa ccuuii ssuussssiisstteennzzaa oo iinnssuussssiisstteennzzaa,, aallttrriimmeennttii,, ssaarreebbbbee ddeessttiinnaattaa aadd eesssseerree ddeeffiinniittaa sseeccoonnddoo llaa rreeggoollaa ssuullll''oonneerree ddeellllaa pprroovvaa” -Cass. Sez. L, ordinanza 33393 del
17/12/2019).
*
6.2. Col secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'inattendibilità dei testimoni di controparte e, per converso, l'attendibilità dei propri.
Il motivo è infondato. Innanzitutto, la (verbale 16.03.21) non ha Tes_2
testimoniato de relato, se non su dettagli retributivi della ricorrente, in ordine a cui non poteva ovviamente avere cognizione personale. È poi irrilevante che ella non fosse presente al momento dell'accertamento ispettivo.
Devono essere condivise le valutazioni operate dal Tribunale sulla prova testimoniale: è evidente che la deposizione del , marito della Tes_4 Pt_1
è mossa da interesse personale, mentre quelle dei testimoni addotti dall'attrice sono coerenti e immuni da intenzioni vessatorie. Pur volendo prescindere dalla deposizione (cugino di , le altre deposizioni, esaminate dal Tes_3 CP_1
Tribunale, rappresentano un coerente nucleo probatorio che annichila le opposte dichiarazioni del teste Non è superfluo sottolineare che il primo giudice Tes_5
ha analiticamente esaminato le deposizioni in parola, facendo corretto uso dei poteri valutativi del caso (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza 15270 del 31.5.24: “IInn tteemmaa ddii vvaalluuttaazziioonnee ddeellllaa pprroovvaa,, iill ccoonnttrraassttoo ttrraa llee ddiicchhiiaarraazziioonnii rreessee ddaaii tteessttiimmoonnii eessccuussssii iimmppoonnee aall ggiiuuddiiccee ddii ccoonnffrroonnttaarree llee ddeeppoossiizziioonnii rraaccccoollttee ee ddii aapppprreezzzzaarrnnee llaa ccrreeddiibbiilliittàà iinn bbaassee aadd eelleemmeennttii ssooggggeettttiivvii eedd ooggggeettttiivvii,, tteenneennddoo ccoonnttoo ddeell rraappppoorrttoo ddii vviicciinnaannzzaa aallllee ppaarrttii,, ddeellll''iinnttrriinnsseeccaa ccoonnggrruueennzzaa ddeellllee ddiicchhiiaarraazziioonnii ee ddeellllaa lloorroo ccoonnvveerrggeennzzaa ccoonn ggllii eevveennttuuaallii eelleemmeennttii ddii pprroovvaa aaccqquuiissiittii,, eessppoonneennddoo ppooii llee rraaggiioonnii cchhee
5 lloo hhaannnnoo ppoorrttaattoo aa rriitteenneerree ppiiùù aatttteennddiibbiillee uunnaa tteessttiimmoonniiaannzzaa rriissppeettttoo aallll''aallttrraa oo aadd eesscclluuddeerree llaa ccrreeddiibbiilliittàà ddii eennttrraammbbee”).
Per giunta, la tesi di parte attrice (e, con essa, dei relativi testimoni) è assistita da un insuperabile riscontro logico, vale a dire l'assoluta inverosimiglianza della contemporanea assunzione di ben sei lavoratori proprio nel giorno dell'ispezione
(18.6.10). Riscontro logico, è bene sottolineare, che non è stato confutato dall'appellante.
Né può sottacersi che il rapporto di lavoro part-time, sostenuto dall'appellante, avrebbe necessitato di forma scritta ad probationem.
° 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni (con riferimento allo scaglione di valore €
52.001/260.000, valori minimi). Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 1739/21, pubblicata il 12.10.21, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello;
II. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellata, che liquida come segue:
a titolo di compensi, € 1.489,00 per la fase di studio, 956,00 per la fase introduttiva, 2.163,00 per la fase di trattazione, 2.552,00 per la fase decisionale;
oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
6 III. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 24.3.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nei seguenti termini: <consensuale definizione del giudizio alle sottostanti condizioni consensualmente integrabili e modificabili anche in punto di determinazione della quantificazione delle modalit rateali dazione somme da corrispondersi:> -versamento dalla parte appellante alla parte appellata, a mero titolo transattivo, della somma lorda onnicomprensiva di € 25.000,00; -rinuncia, reciprocamente accettata, alle pretese formulate nel corso del giudizio;
-compensazione per intero tra le parti delle spese di lite e di CTU del doppio grado>>;
4