Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1722/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv. Claudio
Vitale e avv. Arianna Beatrice Salvadori ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Merate (LC), Via Collegio A. Manzoni n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...], Parte_2 C.F._2 il 07.08.1995, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
ZITA LUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in, Via, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
- La figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori separatamente.
I genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nel reciproco rispetto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di R_
, con lo scopo di farla crescere nella maggiore serenità possibile.
[...]
A tal proposito entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a salvaguardare la figura,
l'immagine e il ruolo genitoriale di ciascuno di loro nei loro rapporti con la figlia e dunque a non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano sovrapporre la figura della madre e/o del padre con quella di terze persone.
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio della figlia, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
i medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita della figlia a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.
- I genitori concordano che la figlia minore verrà collocata prevalentemente presso Persona_1 la madre, dove conserverà la propria residenza principale.
- Tenendo in considerazione le esigenze della minore (oggi di soli 9 mesi di vita) e fatti sempre salvi i migliori accordi tra genitori di volta in volta assunti, anche in considerazione dell'imminente rientro al lavoro della SI.ra , il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, Parte_1 secondo i propri turni lavorativi e nell'arco delle quattro settimane, con le seguenti modalità: a) FINO AL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETA' DI GINEVRA:
paterno primo (dalle ore 06.00 alle ore 14.00): il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 minore il week end, ovvero il sabato e la domenica, senza pernottamento, dal pomeriggio, ore 16.30, alla sera sino a dopo cena, ovvero genitori, la figlia trascorrerà la sera della viglia Persona_1 di Natale e la sera di Natale con un genitore e starà con l'altro genitore il pranzo di Natale e il pranzo di
Santo Stefano, ad anni alterni. In riferimento all'anno 2025, starà con la madre la Persona_1
di Natale e la sera di Natale e con il padre il pranzo di Natale, indicativamente dalle ore 11.00 Pt_3 alle ore 18.00, ed il pranzo di Santo Stefano, indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 18.00.
In riferimento all'anno 2026, starà con il padre la , indicativamente Persona_1 Parte_4 dalle ore 18.00 sino alle ore 24.00 e la sera di Natale dalle ore 18.00 sino alle ore 24.00, quando la riaccompagnerà a casa della madre, e con la madre il pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano, tenendo sempre in considerazione le esigenze della minore.
In riferimento al giorno dell'Epifania si prevede l'alternanza dei genitori tra pranzo e cena.
In riferimento al periodo scolastico di vacanze natalizie, si ritiene valida la regolamentazione ordinaria, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dettati anche dalla possibilità di poter beneficiare di un periodo di ferie.
In riferimento alle festività Pasquali: sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, R_
trascorrerà, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua e/o di Lunedì
[...] dell'Angelo. In riferimento all'anno 2025, trascorrerà la Pasqua con la madre e starà con il Persona_1 padre, indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 20.30, il giorno del Lunedì dell'Angelo. In riferimento all'anno 2026, trascorrerà con il padre il pranzo di Pasqua, Persona_1 indicativamente dalle ore 11.00 alle ore 18.00 e starà con la madre il Lunedì dell'Angelo.
In riferimento al periodo scolastico di vacanze pasquali, si ritiene valida la regolamentazione ordinaria, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dettati anche dalla possibilità di poter beneficiare di un periodo di ferie.
In riferimento alle vacanze estive: sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, R_
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (anche non consecutive), da
[...] concordarsi tra gli stessi entro il 30.5. di ogni anno, tendenzialmente nel mese di agosto. In tale occasione i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno e ad adoperarsi, per quanto possibile, per garantire il quotidiano contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, nel rispetto delle esigenze e della sensibilità di . Persona_1 In riferimento agli anni 2025 e 2026, il padre potrà trascorrere con 15 giorni, anche Persona_1 consecutivi, senza pernottamento.
In riferimento alle altre festività civili e/o religiose: anche gli stessi seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che – sino al compimento del terzo anno di età di R_
– i periodi di permanenza di quest'ultima presso il padre, non prevedranno il pernottamento.
[...]
b) DAL COMPIMENTO DEL TERZO ANNO DI ETA' DI GINEVRA:
paterno primo (dalle ore 06.00 alle ore 14.00): il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_2 minore, il week end, ovvero dal sabato mattina al lunedì mattina, con pernottamento, avendo premura di andare a prendere la minore dalla madre e raccompagnarla all'asilo / scuola il lunedì mattina, oltre un giorno infra settimanale, e precisamente il mercoledì, senza pernottamento, dall'uscita dall'asilo / scuola (indicativamente dalle ore 16.30) sino a dopo cena, indicativamente sino alle ore
20.30, premurandosi di andare a prendere la figlia minore all'uscita dall'asilo / scuola e riaccompagnarla dalla madre.
Turno paterno notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, due giorni infra settimanali, e precisamente il mercoledì e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita dall'asilo / scuola, indicativamente dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30 del mercoledì e del giovedì, avendo premura di andare a prendere la minore dall'uscita dall'asilo / scuola e riportarla a casa della madre.
Turno paterno secondo (dalle ore 14.00 alle ore 22.00): il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, il week end, ovvero il sabato e la domenica, con pernottamento, dalla mattina del sabato alla domenica sera sino a dopo cena, ovvero indicativamente sino alle ore 20.30, avendo premura di andare a prendere la minore dalla madre ed ivi riportarla.
Turno paterno primo (dalle ore 06.00 alle ore 14.00): il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, due giorni infra settimanali, e precisamente il mercoledì e il giovedì, senza pernottamento, dall'uscita dall'asilo / scuola, indicativamente dalle ore 16.30 sino alle ore 20.30 del mercoledì e del giovedì, avendo premura di andare a prendere la minore dall'uscita dall'asilo / scuola il mercoledì
e il giovedì e riportarla a casa della madre.
Vacanze e festività:
In riferimento alle festività Natalizie: sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà la sera della vigilia di Natale e la sera di Natale con un genitore, con Persona_1 pernottamento, e starà con l'altro genitore il pranzo di Natale e il pranzo di Santo Stefano, ad anni alterni
In riferimento al giorno dell'Epifania si prevede l'alternanza dei genitori tra pranzo e cena.
In riferimento al periodo scolastico di vacanze natalizie, si ritiene valida la regolamentazione ordinaria, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dettati anche dalla possibilità di poter beneficiare di un periodo di ferie;
in detta ipotesi – ovvero nel caso di possibilità di ferie da parte del padre – trascorrerà il relativo periodo con quest'ultimo, con pernottamento. Persona_1
In riferimento alle festività Pasquali: sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, R_
trascorrerà, ad anni alterni con ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua e/o di Lunedì
[...] dell'Angelo, con pernottamento.
In riferimento al periodo scolastico di vacanze pasquali, si ritiene valida la regolamentazione ordinaria, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dettati anche dalla possibilità di poter beneficiare di un periodo di ferie;
in detta ipotesi – ovvero nel caso di possibilità di ferie da parte del padre – trascorrerà il relativo periodo con quest'ultimo, con pernottamento. Persona_1 In riferimento alle vacanze estive: sempre salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, R_
trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (anche non consecutive), con
[...] pernottamento, da concordarsi tra gli stessi entro il 30.5 di ogni anno, tendenzialmente nel mese di agosto. In tale occasione i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno e ad adoperarsi, per quanto possibile, per garantire il quotidiano contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, nel rispetto delle esigenze e della sensibilità di . Persona_1
In riferimento alle altre festività civili e/o religiose: anche le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza, con la previsione di pernottamenti, in ipotesi di festività prolungate e/o c.d. ponti scolastici.
In ogni caso ciascun genitore avrà il diritto di partecipare alle giornate di festa organizzate da istituti scolastici, associazioni sportive ed altri centri di aggregazione che verranno frequentati da R_
.
[...]
Il SI. attesa la circostanza che la SI.ra non è automunita, in quanto la vettura Pt_2 Parte_1 di comproprietà è in uso al SI. si farà, quindi, carico dei trasferimenti di Pt_2 Persona_1 da e presso l'abitazione materna alla propria e viceversa, rendendosi altresì disponibile ad accompagnare la figlia minore, anche unitamente alla madre, in ipotesi di eventuale necessità, ovvero nell'ipotesi in cui sia oltremodo disagevole effettuare gli spostamenti con i mezzi pubblici. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura, di assicurazione, bollo ed eventuali ulteriori spese, tasse e imposte, per la stessa saranno a carico esclusivo del SI. Parte_2
.
[...]
- Le condizioni di visita di cui sopra potranno sempre essere modificate su comune accordo dei genitori e sempre nel rispetto della volontà, delle necessità e delle esigenze di . Persona_1
- In ipotesi di malattia di , che non ne consenta lo spostamento, si procederà al Persona_1
“recupero”, previo accordo tra le parti, dei giorni di frequentazione con il genitore “penalizzato”, sempre con la dovuta elasticità.
- I genitori concordano sul fatto che frequenterà l'asilo nido di Cologno Monzese Persona_1
(MI), avendo già provveduto a inserirla nella relativa lista d'attesa, i cui costi verranno suddivisi tra i genitori (secondo le quote successivamente indicate, ovvero 60% padre – 40% madre), detratti eventuali bonus per l'asilo, che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro. Le comunicazioni da parte dell'istituto didattico dovranno pervenire ad entrambi i genitori, con il mezzo adottato dall'Istituto.
- I genitori concordano nell'educare la minore secondo il credo Cattolico e hanno già assunto accordi in merito alla celebrazione del Battesimo e al relativo ricevimento. In occasione della Santa
Comunione e/o Cresima della minore, entrambi i genitori saranno liberi di partecipare alla funzione religiosa: ove non si raggiungesse un accordo sull'organizzazione di un unico evento, il padre avrà diritto di organizzare il pranzo e la madre la cena, con alternanza tra Comunione e Cresima.
- Il SI. verserà, alla SI.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della minore la somma mensile di € 300,00, annualmente Persona_3 rivalutata in base agli indici Istat, per dodici mensilità all'anno, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025.
- I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito Persona_1 nella misura del 100% dalla madre, SI.ra , e che le detrazioni fiscali per la Parte_1 figlia minore a carico, ove spettanti, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. - Il concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia minore viene regolamentato come da “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI” in uso a codesto Tribunale di Monza, che si allega, e saranno poste a carico del SI.
[...]
nella misura del 60% e a carico della SI.ra nella misura Parte_2 Parte_1 del 40%, con la precisazione che le spese relative al pre scuola e post scuola – ove necessari – saranno divise nella misura di cui sopra tra i genitori e non sono, conseguentemente, da intendersi ricomprese nel mantenimento ordinario.
- In ipotesi di eventuali nuovi partner, i genitori si impegnano ad introdurre questi ultimi nella vita di , con la necessaria gradualità e secondo i tempi della minore e solo nel caso in Persona_1 cui la nuova relazione sia caratterizzata da una certa stabilità, ponendo in essere le dovute cautele affinché la figura dell'altro genitore non venga sostituita dal nuovo partner.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore . Persona_1
- La SI.ra e il SI. si dichiarano entrambi Parte_1 Parte_2 soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e che sono da considerarsi efficaci sin dalla data della sottoscrizione del presente ricorso.
- Spese compensate.
- L'Avv. Luca Zita e l'Avv. Arianna Beatrice Salvadori rinunciano alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 13.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi