Art. 34.
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.
Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.