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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1828 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1828 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
CI ON ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il 16/0 ) con il Parte_2 C.F._3
. DI NR RI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 7.10.2006, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.09.2008, 16.11.2010 e
17.08.2014, le figlie e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 I coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi di fissare la residenza ed il domicilio dove vorranno, impegnandosi al reciproco rispetto. In particolare il sig. si impegna a fissare Parte_2
la propria residenza in luogo diverso dalla casa coniugale la quale resterà nella disponibilità della sig.ra Il sig. in accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvederà a trasferire la propria residenza nell'immobile di proprietà del medesimo sig. sito a Pt_2
Rimini, in via Pegaso n. 14, immobile adeguato alle esigenze del sig. e delle tre figlie. Parte_2
Il mobilio e gli arredi presenti nella dimora coniugale rimarranno in detta abitazione a disposizione della sig.ra . Parte_1
2 Ciascun coniuge rimarrà proprietario delle rispettive autovetture di cui al punto 7 delle premesse;
3 Per quanto riguarda il pagamento del prestito di cui al punto 6. delle premesse i coniugi si impegnano a provvedere al pagamento del medesimo ciascuno nella misura del 50% (e quindi nella misura di € 65.950,00 ciascuno) e pertanto ciascun coniuge si impegna a versare mensilmente a favore della sig.ra la somma di € 350,00 (diconsi trecentocinquanta euro/00) a partire Parte_4
dal mese di novembre 2024, ferma la facoltà per entrambi i coniugi di estinguere la propria parte di debito anticipatamente mediante versamenti maggiori.
4 Le figlie, e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 Per_3
impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso la madre e dunque presso l'attuale residenza sita in Rimini, via del Crocifisso n. 43 ed in ragione di ciò la casa coniugale viene assegnata alla madre.
5 Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
6 I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire ai minori di avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7 I coniugi convengono di dividersi i tempi di permanenza delle figlie minori presso ognuno di loro come segue: Il sig. per ragioni lavorative, non ha la possibilità di provvedere alle figlie nei giorni Parte_2
feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per questo motivo i coniugi convengono che la sig.ra
[...]
provvederà alla prole in questi periodi, andandole a prendere a scuola o alle attività Parte_1
programmate, esclusi ovviamente i giorni non lavorativi.
Il sig. avrà presso di sè le figlie - due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal Parte_2
venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina, alle ore 8.00 quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre o vi si recheranno in autonomia se così concordato tra i coniugi, durante il periodo scolastico o riaccompagnate alla casa familiare nei periodi extrascolastici;
- durante le due settimane mensili in cui è programmato il fine settimana con la madre le figlie staranno con il padre il lunedì fino alle 8.00; dalle ore 18.00 del mercoledì e fino alle ore 8.00 del giovedì e dalle ore 18.00 del giovedì fino alle ore 8.00 del venerdì; come precisato sopra sarà sempre la sig.ra a prendersi cura delle figlie fino alle ore 18.00 dei giorni feriali Parte_1
e sarà il padre in questi giorni a provvedere ad accompagnarle a scuola, se necessario, o alla casa familiare.
- durante le due settimane mensili in cui è programmato il fine settimana con il padre le figlie staranno con il medesimo dalle 18.00 del lunedì alle 8.00 del martedì; dalle 18.00 del martedì alle
8.00 del mercoledì e dalle 18.00 del venerdì in avanti fino al lunedì successivo quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre o vi si recheranno in autonomia se così concordato tra i coniugi, durante il periodo scolastico o riaccompagnate alla casa familiare nei periodi extrascolastici.
Detto calendario è rappresentato in tabella sotto riportata:
SETTIMANE 1/3 ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
0:00 -8:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
8:00-18:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
18:00-0:00 Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
SETTIMANE 2/4 ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
0:00 -8:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
8:00-18:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
18:00-0:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
I genitori si impegnano a concordare tra di loro un calendario il più stabile possibile, per consentire anche alle figlie di adeguarsi alle nuove dinamiche familiari. 8 per le festività - ferme restando le modalità di visita e frequentazione di cui al punto che precede - qualora le parti non si mettano d'accordo e/o qualora non sia possibile trascorrere assieme i giorni di festa:
- i figli resteranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal mattino del 25 dicembre al mattino del
31 dicembre e con l'altro genitore dal mattino del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, con espressa previsione che i minori trascorreranno il giorno del 24 dicembre con il genitore con il quale non trascorreranno il Natale.
– con analoga alternanza, i figli trascorreranno le vacanze pasquali con ciascun genitore per due giorni comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
– qualora al di fuori delle festività canoniche vi siano giorni festivi all'interno del calendario scolastico, le figlie rimarranno presso il genitore da cui hanno pernottato per essere eventualmente accompagnate alle ore 18,00 dal genitore presso cui pernotteranno;
– durante le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere con i figli un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i medesimi genitori preferibilmente entro il termine del mese di maggio di ciascun anno, per poter consentire ad entrambi una corretta e serena gestione delle ferie lavorative.
9) In caso di necessità, per impossibilità di un genitore di tenere le figlie nei momenti in cui dovrebbero stare con lui, in base a quanto sopra riportato, lo stesso genitore comunicherà con congruo preavviso, anche solo telefonico ovvero a mezzo SMS o via Whatsapp o altro strumento idoneo, tale esigenza all'altro genitore e gli stessi potranno organizzarsi per prendersi cura dei figli minori in tali occasioni, preferendo sempre, in quest'ordine, se possibile l'affido all'altro genitore o in alternativa ai parenti più prossimi o infine a persona di fiducia di entrambi i genitori.
10 Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, in via anticipata entro il 15° giorno di ogni mese, l'importo complessivo di
€ 750,00 (settecentocinquanta euro/00); tale contributo decorrerà a partire dal mese in cui il padre lascerà l'abitazione familiare.
I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori nella misura del 50 % ciascuno, purché tra loro previamente concordate e documentate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale;
le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione di giustificativi di spesa;
per l'individuazione delle spese straordinarie le parti convengono di far riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna del 2018;
11 Le parti convengono che gli assegni familiari eventualmente erogati verranno percepiti e divisi al
50% tra i coniugi. Con la sottoscrizione del presente accordo i genitori prestano sin da ora il consenso alla presentazione in autonomia della relativa domanda.
13 Ad oggi gli istanti sono economicamente autosufficienti e pertanto, non si farà luogo al mantenimento dell'uno verso l'altro.
14 Entrambi i coniugi si riservano di usufruire pro-quota delle detrazioni fiscali relative ai figli minori, nella misura del 50% ciascuno.
15 Le pratiche per la chiusura del conto corrente cointestato ai sigg.ri e Parte_2 [...]
dovranno essere avviate entro e non oltre il mese di dicembre 2024, l'eventuale saldo Parte_1
residuo sarà ripartito in egual misura tra i due;
16 I coniugi danno atto di aver definitivamente e concordemente risolto, prima di ora, ogni ed ulteriore rapporto di natura economica e patrimoniale e di aver già definito ogni questione relativa a tutti i beni acquistati in comunione.
17 I coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso alle richieste ed al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
18 le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L. 247/12.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 240 Parte II Serie A Anno 2006 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1828 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
CI ON ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] il 16/0 ) con il Parte_2 C.F._3
. DI NR RI (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/11/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 7.10.2006, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 22.09.2008, 16.11.2010 e
17.08.2014, le figlie e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1 I coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi di fissare la residenza ed il domicilio dove vorranno, impegnandosi al reciproco rispetto. In particolare il sig. si impegna a fissare Parte_2
la propria residenza in luogo diverso dalla casa coniugale la quale resterà nella disponibilità della sig.ra Il sig. in accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvederà a trasferire la propria residenza nell'immobile di proprietà del medesimo sig. sito a Pt_2
Rimini, in via Pegaso n. 14, immobile adeguato alle esigenze del sig. e delle tre figlie. Parte_2
Il mobilio e gli arredi presenti nella dimora coniugale rimarranno in detta abitazione a disposizione della sig.ra . Parte_1
2 Ciascun coniuge rimarrà proprietario delle rispettive autovetture di cui al punto 7 delle premesse;
3 Per quanto riguarda il pagamento del prestito di cui al punto 6. delle premesse i coniugi si impegnano a provvedere al pagamento del medesimo ciascuno nella misura del 50% (e quindi nella misura di € 65.950,00 ciascuno) e pertanto ciascun coniuge si impegna a versare mensilmente a favore della sig.ra la somma di € 350,00 (diconsi trecentocinquanta euro/00) a partire Parte_4
dal mese di novembre 2024, ferma la facoltà per entrambi i coniugi di estinguere la propria parte di debito anticipatamente mediante versamenti maggiori.
4 Le figlie, e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che si Per_1 Per_2 Per_3
impegnano a curarle, educarle ed istruirle con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso la madre e dunque presso l'attuale residenza sita in Rimini, via del Crocifisso n. 43 ed in ragione di ciò la casa coniugale viene assegnata alla madre.
5 Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
tutte le decisioni di maggiore interesse per la prole riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie.
6 I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire ai minori di avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7 I coniugi convengono di dividersi i tempi di permanenza delle figlie minori presso ognuno di loro come segue: Il sig. per ragioni lavorative, non ha la possibilità di provvedere alle figlie nei giorni Parte_2
feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per questo motivo i coniugi convengono che la sig.ra
[...]
provvederà alla prole in questi periodi, andandole a prendere a scuola o alle attività Parte_1
programmate, esclusi ovviamente i giorni non lavorativi.
Il sig. avrà presso di sè le figlie - due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal Parte_2
venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina, alle ore 8.00 quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre o vi si recheranno in autonomia se così concordato tra i coniugi, durante il periodo scolastico o riaccompagnate alla casa familiare nei periodi extrascolastici;
- durante le due settimane mensili in cui è programmato il fine settimana con la madre le figlie staranno con il padre il lunedì fino alle 8.00; dalle ore 18.00 del mercoledì e fino alle ore 8.00 del giovedì e dalle ore 18.00 del giovedì fino alle ore 8.00 del venerdì; come precisato sopra sarà sempre la sig.ra a prendersi cura delle figlie fino alle ore 18.00 dei giorni feriali Parte_1
e sarà il padre in questi giorni a provvedere ad accompagnarle a scuola, se necessario, o alla casa familiare.
- durante le due settimane mensili in cui è programmato il fine settimana con il padre le figlie staranno con il medesimo dalle 18.00 del lunedì alle 8.00 del martedì; dalle 18.00 del martedì alle
8.00 del mercoledì e dalle 18.00 del venerdì in avanti fino al lunedì successivo quando verranno riaccompagnate a scuola dal padre o vi si recheranno in autonomia se così concordato tra i coniugi, durante il periodo scolastico o riaccompagnate alla casa familiare nei periodi extrascolastici.
Detto calendario è rappresentato in tabella sotto riportata:
SETTIMANE 1/3 ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
0:00 -8:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
8:00-18:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
18:00-0:00 Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
SETTIMANE 2/4 ora lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
0:00 -8:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
8:00-18:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
18:00-0:00 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
I genitori si impegnano a concordare tra di loro un calendario il più stabile possibile, per consentire anche alle figlie di adeguarsi alle nuove dinamiche familiari. 8 per le festività - ferme restando le modalità di visita e frequentazione di cui al punto che precede - qualora le parti non si mettano d'accordo e/o qualora non sia possibile trascorrere assieme i giorni di festa:
- i figli resteranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dal mattino del 25 dicembre al mattino del
31 dicembre e con l'altro genitore dal mattino del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, con espressa previsione che i minori trascorreranno il giorno del 24 dicembre con il genitore con il quale non trascorreranno il Natale.
– con analoga alternanza, i figli trascorreranno le vacanze pasquali con ciascun genitore per due giorni comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
– qualora al di fuori delle festività canoniche vi siano giorni festivi all'interno del calendario scolastico, le figlie rimarranno presso il genitore da cui hanno pernottato per essere eventualmente accompagnate alle ore 18,00 dal genitore presso cui pernotteranno;
– durante le vacanze estive il padre e la madre potranno trascorrere con i figli un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente tra i medesimi genitori preferibilmente entro il termine del mese di maggio di ciascun anno, per poter consentire ad entrambi una corretta e serena gestione delle ferie lavorative.
9) In caso di necessità, per impossibilità di un genitore di tenere le figlie nei momenti in cui dovrebbero stare con lui, in base a quanto sopra riportato, lo stesso genitore comunicherà con congruo preavviso, anche solo telefonico ovvero a mezzo SMS o via Whatsapp o altro strumento idoneo, tale esigenza all'altro genitore e gli stessi potranno organizzarsi per prendersi cura dei figli minori in tali occasioni, preferendo sempre, in quest'ordine, se possibile l'affido all'altro genitore o in alternativa ai parenti più prossimi o infine a persona di fiducia di entrambi i genitori.
10 Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, in via anticipata entro il 15° giorno di ogni mese, l'importo complessivo di
€ 750,00 (settecentocinquanta euro/00); tale contributo decorrerà a partire dal mese in cui il padre lascerà l'abitazione familiare.
I coniugi si obbligano a sostenere le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori nella misura del 50 % ciascuno, purché tra loro previamente concordate e documentate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale;
le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione di giustificativi di spesa;
per l'individuazione delle spese straordinarie le parti convengono di far riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Bologna del 2018;
11 Le parti convengono che gli assegni familiari eventualmente erogati verranno percepiti e divisi al
50% tra i coniugi. Con la sottoscrizione del presente accordo i genitori prestano sin da ora il consenso alla presentazione in autonomia della relativa domanda.
13 Ad oggi gli istanti sono economicamente autosufficienti e pertanto, non si farà luogo al mantenimento dell'uno verso l'altro.
14 Entrambi i coniugi si riservano di usufruire pro-quota delle detrazioni fiscali relative ai figli minori, nella misura del 50% ciascuno.
15 Le pratiche per la chiusura del conto corrente cointestato ai sigg.ri e Parte_2 [...]
dovranno essere avviate entro e non oltre il mese di dicembre 2024, l'eventuale saldo Parte_1
residuo sarà ripartito in egual misura tra i due;
16 I coniugi danno atto di aver definitivamente e concordemente risolto, prima di ora, ogni ed ulteriore rapporto di natura economica e patrimoniale e di aver già definito ogni questione relativa a tutti i beni acquistati in comunione.
17 I coniugi sin d'ora si danno reciproco assenso alle richieste ed al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
18 le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L. 247/12.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 240 Parte II Serie A Anno 2006 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi