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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14596/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Emilio Ranieri;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva all'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133, notificata il 31.10.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €10.204,50 presumibilmente per mancati versamenti di contributi relativi alla società Astra Fondazioni s.r.l. per l'anno CP_1
2017, rappresentando che l' non gli aveva notificato l'atto di accertamento con il quale CP_1
l' gli aveva contestato la violazione dell'articolo 2, Parte_2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Deduceva la genericità e la mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la prescrizione della pretesa creditoria. Deduceva inoltre che era comunque maturata la decadenza in quanto l'art. 6 del d. lgs n. 8/2016 prevede che “nel procedimento per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili le disposizioni della sezione I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689” Chiedeva pertanto accertarsi l'illegittimità della suddetta ordinanza ingiunzione. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Deve preliminarmente accertarsi l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente in merito alla notificazione dell'atto di accertamento. L' , costituitosi in giudizio, ha infatti prodotto documentazione attestante la ricezione in data CP_1
19.9.2019 dell'atto di accertamento emesso il 2.9.2019, inerente alla violazione prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). L' ha specificato, nel suddetto atto di accertamento, “da una verifica dei nostri archivi, è CP_1 emerso che lei, per i periodi competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' CP_1
1 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8” Nel prospetto allegato sono inoltre indicate le mensilità da dicembre 2016 a luglio 2017 ed inoltre la mensilità di novembre 2017, in cui è stato omesso il versamento dei contributi in ragione dei lavoratori dipendenti impiegati dalla Astra Fondazioni s.r.l. per un importo di euro 6.803,00.
In base al suddetto contenuto dell'atto di accertamento, notificato al ricorrente il 19.9.2019 (cfr. doc. prodotta dall' ), deve escludersi la genericità ed il difetto di motivazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione, che fa espresso riferimento al suddetto atto di accertamento. Deve inoltre escludersi, a fronte della notificazione dell'atto di accertamento il 19.9.2019 e della notificazione dell'ordinanza ingiunzione il 31.10.2024, la maturazione della prescrizione quinquennale. L'art. 28 intitolato Prescrizione della legge 689/81 prevede: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.” Inoltre l'art. 103, comma 6 bis, decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
E' invece fondato il motivo di opposizione concernente la decadenza. Deve infatti seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 22/03/2025, n. 7641). La Corte nella suddetta pronuncia, che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva, afferma infatti: “Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
2 decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio
3 generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' , di talché non CP_1 appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa CP_1 ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno CP_1 controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al CP_1 procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il Pt_2 che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle Pt_2 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
4 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria"….”. CP_1
Pertanto nella fattispecie concreta in esame, rilevato che le omissioni contributive sono relative alle mensilità da dicembre 2016 a luglio 2017 ed alla mensilità di novembre 2017, deve accertarsi che alla data dell'emissione dell'atto di accertamento è maturato il termine di decadenza di novanta giorni entro cui dovevano essere notificati gli estremi della violazione al ricorrente. Deve specificarsi che nella fattispecie concreta in esame è lo stesso a dare atto nell'atto di CP_1 accertamento che “da una verifica dei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori”, emergendo che le violazioni sono emerse “da una verifica dei nostri archivi”, il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che Pt_2
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133.
Le spese di lite devono essere compensate stante il rigetto dei motivi di opposizione indicati in motivazione ed in ragione della novità e complessità della questione concernente la decadenza, affrontata solo in corso di causa dalla Corte di Legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso il 21.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Emilio Ranieri;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente si opponeva all'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133, notificata il 31.10.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €10.204,50 presumibilmente per mancati versamenti di contributi relativi alla società Astra Fondazioni s.r.l. per l'anno CP_1
2017, rappresentando che l' non gli aveva notificato l'atto di accertamento con il quale CP_1
l' gli aveva contestato la violazione dell'articolo 2, Parte_2 comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Deduceva la genericità e la mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione e la prescrizione della pretesa creditoria. Deduceva inoltre che era comunque maturata la decadenza in quanto l'art. 6 del d. lgs n. 8/2016 prevede che “nel procedimento per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano in quanto applicabili le disposizioni della sezione I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689” Chiedeva pertanto accertarsi l'illegittimità della suddetta ordinanza ingiunzione. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Deve preliminarmente accertarsi l'infondatezza della prospettazione di parte ricorrente in merito alla notificazione dell'atto di accertamento. L' , costituitosi in giudizio, ha infatti prodotto documentazione attestante la ricezione in data CP_1
19.9.2019 dell'atto di accertamento emesso il 2.9.2019, inerente alla violazione prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). L' ha specificato, nel suddetto atto di accertamento, “da una verifica dei nostri archivi, è CP_1 emerso che lei, per i periodi competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' CP_1
1 le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8” Nel prospetto allegato sono inoltre indicate le mensilità da dicembre 2016 a luglio 2017 ed inoltre la mensilità di novembre 2017, in cui è stato omesso il versamento dei contributi in ragione dei lavoratori dipendenti impiegati dalla Astra Fondazioni s.r.l. per un importo di euro 6.803,00.
In base al suddetto contenuto dell'atto di accertamento, notificato al ricorrente il 19.9.2019 (cfr. doc. prodotta dall' ), deve escludersi la genericità ed il difetto di motivazione dell'ordinanza CP_1 ingiunzione, che fa espresso riferimento al suddetto atto di accertamento. Deve inoltre escludersi, a fronte della notificazione dell'atto di accertamento il 19.9.2019 e della notificazione dell'ordinanza ingiunzione il 31.10.2024, la maturazione della prescrizione quinquennale. L'art. 28 intitolato Prescrizione della legge 689/81 prevede: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.” Inoltre l'art. 103, comma 6 bis, decreto legge n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
E' invece fondato il motivo di opposizione concernente la decadenza. Deve infatti seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 22/03/2025, n. 7641). La Corte nella suddetta pronuncia, che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva, afferma infatti: “Va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
2 decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis,Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio
3 generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' , di talché non CP_1 appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2°, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa CP_1 ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno CP_1 controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al CP_1 procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], il Pt_2 che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle Pt_2 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
4 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria"….”. CP_1
Pertanto nella fattispecie concreta in esame, rilevato che le omissioni contributive sono relative alle mensilità da dicembre 2016 a luglio 2017 ed alla mensilità di novembre 2017, deve accertarsi che alla data dell'emissione dell'atto di accertamento è maturato il termine di decadenza di novanta giorni entro cui dovevano essere notificati gli estremi della violazione al ricorrente. Deve specificarsi che nella fattispecie concreta in esame è lo stesso a dare atto nell'atto di CP_1 accertamento che “da una verifica dei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi competenza indicati nell'allegato “prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori”, emergendo che le violazioni sono emerse “da una verifica dei nostri archivi”, il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che Pt_2
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133.
Le spese di lite devono essere compensate stante il rigetto dei motivi di opposizione indicati in motivazione ed in ragione della novità e complessità della questione concernente la decadenza, affrontata solo in corso di causa dalla Corte di Legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001806133;
-compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso il 21.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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