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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1981/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.3.1966 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.10.1974, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VITO BARBUZZI (C.F.: ), CodiceFiscale_4 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla piazza Orazio n.
19 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1981/2019
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 17.10.2025 celebrata nell'ambito del terzo sub-procedimento originato dall'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti depositata da parte resistente in data 21.6.2024, il Giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che il resistente, unico coniuge comparso in udienza, ha accettato mediante sottoscrizione del verbale. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per consentire anche alla ricorrente, non comparsa personalmente, di prendere posizione sulla detta proposta.
Orbene, all'udienza da ultimo la ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'organo giudicante, sottoscrivendo all'uopo il verbale d'udienza. Sicché la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, sulla base delle seguenti condizioni oggetto della proposta conciliativa:
«-assegnazione della casa coniugale alla moglie;
-nulla a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_1
-il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia, ossia da intendersi quale cifra comprensiva delle spese straordinarie, a decorre dall'accettazione della proposta, oltre ad adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT come per Legge;
-spese di lite compensate».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2 R.G. N. 1981/2019
Sulle condizioni di separazione personali di cui alla proposta conciliativa formulata dall'Istruttore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dai coniugi, il
Collegio ritiene che le stesse, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento materiale della prole, siano conformi all'interesse della figlia Per_2 la quale è maggiorenne, ma non anche economicamente autosufficiente;
che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che –
a ragione di ciò – possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1981 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._3 contratto matrimonio civile in LA (PZ) in data 5.8.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto N. 2, P. I);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.3.1966 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura C.F._2 in atti, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
29.10.1974, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VITO BARBUZZI (C.F.: ), CodiceFiscale_4 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla piazza Orazio n.
19 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 1981/2019
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 17.10.2025 celebrata nell'ambito del terzo sub-procedimento originato dall'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti depositata da parte resistente in data 21.6.2024, il Giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che il resistente, unico coniuge comparso in udienza, ha accettato mediante sottoscrizione del verbale. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per consentire anche alla ricorrente, non comparsa personalmente, di prendere posizione sulla detta proposta.
Orbene, all'udienza da ultimo la ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'organo giudicante, sottoscrivendo all'uopo il verbale d'udienza. Sicché la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, sulla base delle seguenti condizioni oggetto della proposta conciliativa:
«-assegnazione della casa coniugale alla moglie;
-nulla a titolo di mantenimento per il figlio;
Per_1
-il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 300,00 al mese a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia, ossia da intendersi quale cifra comprensiva delle spese straordinarie, a decorre dall'accettazione della proposta, oltre ad adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT come per Legge;
-spese di lite compensate».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2 R.G. N. 1981/2019
Sulle condizioni di separazione personali di cui alla proposta conciliativa formulata dall'Istruttore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dai coniugi, il
Collegio ritiene che le stesse, con particolare riguardo alla contribuzione al sostentamento materiale della prole, siano conformi all'interesse della figlia Per_2 la quale è maggiorenne, ma non anche economicamente autosufficiente;
che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che –
a ragione di ciò – possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1981 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._3 contratto matrimonio civile in LA (PZ) in data 5.8.1999;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto N. 2, P. I);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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