TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 214
TAR
Decreto cautelare 29 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione eccesso di potere e principio di proporzionalità

    Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per disporre una verificazione, in quanto la questione è già stata esaminata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11036/2022, che ha accertato la legittimità di analoghi provvedimenti di chiusura di sale scommesse e ha escluso un effetto espulsivo delle attività. La giurisprudenza ha confermato che il limite distanziale è mezzo idoneo al contrasto della ludopatia e che il Comune ha semplicemente effettuato un riscontro ricognitivo dei luoghi sensibili e delle attività interessate.

  • Rigettato
    Violazione principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata nel primo motivo, ha escluso l'impossibilità di delocalizzazione e l'effetto espulsivo, confermando la legittimità della disciplina comunale.

  • Rigettato
    Violazione art. 6 L.R. Emilia Romagna n. 5 del 2013 e principio di proporzionalità

    La giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata nel primo motivo, ha escluso l'effetto espulsivo e confermato la legittimità della disciplina comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 214
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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