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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 04.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1260 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Alfonsina Simonelli opponente
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Della Porta giusta mandato in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.02.2023 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2022 – con cui alla stessa è stato ingiunto, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di , il pagamento della somma di € CP_1
2.624,40 maturata a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto – chiedendone la revoca.
Ha eccepito, a tal fine, la mancanza di prova del credito e comunque l'erroneità della somma ingiunta, sia perché calcolata al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, sia in considerazione dell'avvenuto parziale pagamento di € 1.360,00.
L'opposto, dal canto suo, ha ribadito la sussistenza di tutte le condizioni normativamente previste per la concessione del decreto ingiuntivo, chiedendone l'integrale conferma. Ciò posto, le ragioni addotte dalla società opponente per contestare la pretesa creditoria del non sono fondate. CP_1
Va in primo luogo evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio;
pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n.
1741/2010).
Nel caso di specie, parte resistente non nega la dovutezza del credito rivendicato in sede monitoria, ma ne contesta sostanzialmente l'ammontare.
Di contro, la quantificazione dell'importo spettante al lavoratore deve ritenersi corretta sotto molteplici profili. Innanzitutto, tale quantificazione è stata operata dalla difesa attorea sulla base delle indicazioni riportate nella busta paga di luglio 2018, ossia facendo esclusivo riferimento ai dati contabili ricavati da un documento che proviene ed è stato formato dallo stesso datore di lavoro;
ragion per cui non si comprendono, in mancanza di puntuali deduzioni al riguardo, le generiche doglianze attoree sul punto.
In secondo luogo, è ormai acquisito che i crediti del lavoratore vanno liquidati in sede giudiziale al lordo e non già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, essendo il datore di lavoro legittimato ad operare siffatte ritenute, nella veste di sostituto, solo nel caso in cui abbia tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva1.
Più specificamente, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, quanto a queste ultime, al dotare di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ex art. 19 L. n.
218/1952); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione delle stesse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, bensì a quello tributario tra contribuente ed Erario (ex multis cfr. Cass. n. 19790/2011).
Inoltre, quanto al dedotto (e documentato) versamento di € 1.360,00 a titolo di acconto, basti il rilievo per cui tale somma risulta già correttamente scomputata, all'atto della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, dal complessivo importo di € 3.980,40 riportato nella busta paga di luglio 2018.
Quanto, infine, all'affermazione di parte opponente, secondo cui “non è stata adeguatamente provata la richiesta creditoria. Basti solo rappresentare che ciascuna busta paga, e precipuamente la busta paga del luglio 2018 reca in calce la firma sig
apposta in data 17.11.2018, a dimostrazione che lo stesso ha percepito CP_1 dall'odierno opponente tutto quanto dovuto per il rapporto di lavoro”, è ormai univoco l'orientamento della Suprema Corte (ribadito nella sent. n. 14468/2012) sull'insussistenza di una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti paga.
In tal senso, la Cassazione aveva già avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 6267 del 24/6/1998) che "la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.". In seguito si è ribadito
(Cass. sez. lav. n. 9588 del 14/7/2001) che "non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga" (cfr. anche Cass. sez. lav. n. 24186/2008 che richiama, a sua volta, i principi affermati nelle sentenze n. 6267/98 e n. 9588/01).
Tornando al caso di specie, deve allora osservarsi che la mera sottoscrizione del prospetto paga relativo alla mensilità di luglio 2018 allegato al fascicolo del monitorio – privo finanche della dizione “per ricevuta” – dimostra soltanto la recezione del prospetto paga, cioè l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite. In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga.
Vi è dunque poco da aggiungere: era infatti onere di parte opponente documentare l'eccepito pagamento e detta prova non può dirsi evidentemente raggiunta, in assenza di ulteriori istanze istruttorie sul punto.
Le argomentazioni esposte conducono pertanto al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 575/2022.
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 05.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. Sez. L. n. 3525 del 13/2/2013; Cass. Sez. 3 n. 19790 del 28/09/2011:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”. Vds. anche Cass. Sez. L. n. 8842 del 01/07/2000: “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”.