Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
Art. 33. Censura 1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed e' inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entita' che non ledono tuttavia il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.