Articolo 33 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 32Articolo 34
Versione
11 febbraio 1994
Art. 33. Censura 1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed e' inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entita' che non ledono tuttavia il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994