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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1986/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1986/2014 R.G. pendente tra:
(P.IVA in persone del legale rappresentare pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Parte_1
Gangemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Giuseppe Stuppia, sito in Vibo
Valentia (VV) alla Via Dante Alighieri Pal. Master. Int. 4, giusta procura in atti.
-parte opponente-
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Martino Valerio Grillo ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia in Viale Kennedy n. 65, giusta procura in atti.
-parte opposta-
Nonché
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Stangio e Massimo Privitera ed elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria alla Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 47, giusta procura in atti.
-Terza chiamata-
1 ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e chiamata in causa di terzo, la , proponeva Controparte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 339/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data
14 ottobre 2014 nell'ambito del procedimento n. 1515/2014 RG con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 129.465,00 a titolo di canoni di affitto dovuti in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data.
Quali motivi di opposizione, la conduttrice deduceva i danni derivanti da un incendio di un locale adiacente avvenuto in data 04.05.2013 e l'inidoneità dell'azienda per mancata del Certificato di
Prevenzione incendi, concludendo come poi specificato in sede di precisazione delle conclusioni:
“nel merito, instaurato il contraddittorio voglia: 3) accertare e dichiarare che la società
[...]
è inadempiente per le ragioni esposte rispetto agli obblighi assunti con il Controparte_2 contratto di affitto diramo di azienda del 29.04.2013; 4) per l'effetto dichiarare risolto etto contratto di affitto di ramo di azienda in danno della ”; 5) accertare e Controparte_5 dichiarare che la pretesa creditoria di cuyi al DI opposto è infondata per le ragioni esposte e revocarlo;
6) accertare e dichiarare che la società in solido e/o Controparte_2 separatamente con la è responsabile dell'evento incendio del 0405.2014 Controparte_6 dedotto in premessa;
7) per l'effetto voglia condannare la in Controparte_2 solido e/o separatamente con la al risarcimento dei danni subiti dalla società Controparte_6 nella misura e mediante pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.216,620,47 Controparte_1
(di cui 216.620,47 per danni alle merci- abbigliamento ed accessori;
Euro 1.000,000,00 quale perdita dell'avviamento e dell'attività commerciale) oltre interessi e rivalutazione come per legge;
8) nella denegata e non creduta ipotesi dovesse trovare conferma il DI oggetto di opposizione, voglia compensare il maggior credito risarcitorio vantata dalla con il credito Controparte_1 portato dal DI opposto, condannando comunque la al pagamento Controparte_2 delle residue maggiori somma che come sopra saranno liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_2
C, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice e nello specifico
[...]
2 chiedendo: “rigettare tutte le domande spiegate nei confronti della società opposta in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
In data 16 giugno 2015, si celebrava la prima udienza all'esito della quale il Tribunale, autorizzava la chiamata in causa del terzo rigettando le altre richieste istruttorie formulate dalle parti. CP_7
In data 30 dicembre 2015, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e nel merito Controparte_8
l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di parte opponente.
All'udienza del 26 gennaio 2016, il Tribunale rilevava che la materia oggetto di causa rientrava tra quelle di cui alla disciplina dettata dal Dlgs 28 del 2010 e assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
In data 08 settembre 2016 parte opponente depositava il verbale negativo mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17 gennaio 2017, il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo l'ATP- accertamento tecnico preventivo- relativo il procedimento n. 1345/2013 RG.
Il Tribunale, in data 31 agosto 2018 a scioglimento della riserva assunta il 10 luglio 2018, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la discussione.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
23.10.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Così ragguagliate le vicende processuali, l'opposizione proposta deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova esaminare partitamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Con riferimento all'eccezione di inadempimento di parte opposta
Parte opponente lamenta l'inadempienza della società nel contratto Controparte_2 di affitto di ramo di azienda, per aver omesso la regola tenuta del certificato di prevenzione incendi.
Secondo la per l'incendio divampato nel locale adiacente, della Controparte_1 [...] sempre di proprietà della parte opposta sarebbe CP_6 Controparte_2 inadempiente rispetto gli obblighi assunti con ilcontratto di affitto di ramo di azienda “in quanto nei locali nei quali è ubicata l'attività commerciale svolta (rectius- che avrebbe dovuto svolgere) la
[...]
al momento dell'evento incendio non erano in regola con le norme in materia di prevenzione CP_1 incendi”.
Ciò detto, deve rilevarsi che il contratto di affitto prevede espressamente che: “la concedente “
[...]
e la conduttrice “ , come Controparte_2 Controparte_1
3 sopra rappresentate, dichiarano e riconoscono che il ramo di azienda è concesso in affitto con tutti gli elementi utili al suo esercizio che nell'insieme concorrono a formar lo specifico patrimonio aziendale. Comprese in particolare tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività dalle autorità amministrative alla società concedente, con la sola esclusione di crediti e debiti venuti sino ad oggi ad esistenza e non oggetto di accollo in caso alla affittuaria” (punto n.3).
Il medesimo contratto di affitto prevede, altresì, che: “sono a carico della società conduttrice le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative a macchinari e ad impianti di qualsiasi specie, necessarie a mantenerli in normale efficienza. Al riguardo la società conduttrice si impegna ad usare gli enti affittati con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirli, alla scadenza del contratto, nello stato di regolare efficienza in cui li ha ricevuti dal locatore con le normali dotazioni di scorte salvo il normare deperimento derivante dall'uso” (punto n. 8).
Orbene, nell'atto di stipula, il conduttore nulla denunciava in merito all'inefficienza dell'immobile per l'assenza di qualsivoglia certificazione, anzi questo accettava le clausole contrattuali accollandosi anche i debiti della precedente affittuaria il cui legale rappresentante è il medesimo. Spettava al conduttore – oggi parte opponente- provare che, quanto denunciato fosse un vizio occulto, ovvero sopravvenuto ed imputabile al locatore.
Difatti, nel contratto di affitto non vi è alcun riferimento all'obbligo del locatore di conseguire i titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dedotta nell'atto contrattuale.
Ne discende, indi, che nessun inadempimento contrattuale e art. 1460 c.c. può essere addebitato al locatore, neanche in termini di inidoneità del bene locato per uso commerciale di talché il mancato pagamento dei canoni da parte dell'opponente risulta del tutto illegittima.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente non può trovare accoglimento perché formulata in termini generici e non provata.
Viene, infatti, effettuata una richiesta di risarcimento danni per l'importo di 1.000.000,00 euro, per mancato guadagno dovuto all'incendio occorso in data 04.05.2013, senza alcuna indicazione dell'utilità che l'odierna opposta avrebbe conseguito.
La giurisprudenza di legittimità trattando del tema del “fumus boni iuris” da mancato guadagno ha affermato il principio di diritto secondo il quale: il danno patrimoniale da mancato guadagno (…) presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore
4 avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte” (cfr: Cass. Civ. n. 5613 del 2018) .
Tale danno richiede un rigoroso giudizio di probabilità – e non di mera possibilità- che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte inadempiente.
Nel caso di specie, nessuna inadempienza può essere mossa nei confronti della Controparte_9
atteso che nel contratto di affitto di ramo di azienda non vi è alcun obbligo della stessa
[...] di dotarsi delle certificazioni connesse all'attività di parte opponente.
Non essendo imputabile a parte opposta alcun inadempimento, questa non può essere chiamata al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Con riferimento alla legittimazione passiva di Controparte_8
Merita accoglimento l'eccezione di legittimazione passiva della terza chiamata in causa atteso che non è stato provato alcun rapporto contrattuale tra la e Controparte_1 Controparte_8
[...]
Parte opponente formulava richiesta di chiamata in causa di terzo- Controparte_8 ritenendo questo responsabile dei danni subiti in virtù della polizza n X9803917500. Invero, la polizza richiamata veniva stipulata non già dall'odierna opponente, bensì dalla MAJOR FACTORY STORE
SRL.
Orbene, nel caso di specie non vi è stato un subentro della nei contratti della Controparte_1
Major Factory Store srl, bensì un mero accollo dei debiti riguardanti il solo contratto di affitto del ramo di azienda, ragion per cui questo giudicante ritiene fondata l'eccezione di legittimazione passiva di . Controparte_8
Per le ragioni sopra esposte, la pretesa di parte opponente è infondata e merita di essere rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale merita di essere rigettata perché priva di qualsivoglia fondamento.
Merita, invece, di essere accolta l'eccezione relativa la legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_8
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. In particolare, si ispirano ai valori minimo dello scaglione di riferimento (da 1.000.001 a 2.000.000) in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, alla complessità delle questioni trattate, nonché alla complessità delle argomentazioni portate da controparte a sostegno della propria posizione
5
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo 339/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 14 ottobre 2014 esecutivo.
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
ACCOGLIE l'eccezione di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
NA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 21.823,55 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, lì 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1986/2014 R.G. pendente tra:
(P.IVA in persone del legale rappresentare pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gurnari e Francesca Parte_1
Gangemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Giuseppe Stuppia, sito in Vibo
Valentia (VV) alla Via Dante Alighieri Pal. Master. Int. 4, giusta procura in atti.
-parte opponente-
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Martino Valerio Grillo ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia in Viale Kennedy n. 65, giusta procura in atti.
-parte opposta-
Nonché
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Stangio e Massimo Privitera ed elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria alla Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 47, giusta procura in atti.
-Terza chiamata-
1 ha pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e chiamata in causa di terzo, la , proponeva Controparte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 339/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data
14 ottobre 2014 nell'ambito del procedimento n. 1515/2014 RG con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 129.465,00 a titolo di canoni di affitto dovuti in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data.
Quali motivi di opposizione, la conduttrice deduceva i danni derivanti da un incendio di un locale adiacente avvenuto in data 04.05.2013 e l'inidoneità dell'azienda per mancata del Certificato di
Prevenzione incendi, concludendo come poi specificato in sede di precisazione delle conclusioni:
“nel merito, instaurato il contraddittorio voglia: 3) accertare e dichiarare che la società
[...]
è inadempiente per le ragioni esposte rispetto agli obblighi assunti con il Controparte_2 contratto di affitto diramo di azienda del 29.04.2013; 4) per l'effetto dichiarare risolto etto contratto di affitto di ramo di azienda in danno della ”; 5) accertare e Controparte_5 dichiarare che la pretesa creditoria di cuyi al DI opposto è infondata per le ragioni esposte e revocarlo;
6) accertare e dichiarare che la società in solido e/o Controparte_2 separatamente con la è responsabile dell'evento incendio del 0405.2014 Controparte_6 dedotto in premessa;
7) per l'effetto voglia condannare la in Controparte_2 solido e/o separatamente con la al risarcimento dei danni subiti dalla società Controparte_6 nella misura e mediante pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.216,620,47 Controparte_1
(di cui 216.620,47 per danni alle merci- abbigliamento ed accessori;
Euro 1.000,000,00 quale perdita dell'avviamento e dell'attività commerciale) oltre interessi e rivalutazione come per legge;
8) nella denegata e non creduta ipotesi dovesse trovare conferma il DI oggetto di opposizione, voglia compensare il maggior credito risarcitorio vantata dalla con il credito Controparte_1 portato dal DI opposto, condannando comunque la al pagamento Controparte_2 delle residue maggiori somma che come sopra saranno liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_2
C, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto da parte attrice e nello specifico
[...]
2 chiedendo: “rigettare tutte le domande spiegate nei confronti della società opposta in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
In data 16 giugno 2015, si celebrava la prima udienza all'esito della quale il Tribunale, autorizzava la chiamata in causa del terzo rigettando le altre richieste istruttorie formulate dalle parti. CP_7
In data 30 dicembre 2015, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva e nel merito Controparte_8
l'illegittimità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese di parte opponente.
All'udienza del 26 gennaio 2016, il Tribunale rilevava che la materia oggetto di causa rientrava tra quelle di cui alla disciplina dettata dal Dlgs 28 del 2010 e assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
In data 08 settembre 2016 parte opponente depositava il verbale negativo mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17 gennaio 2017, il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo l'ATP- accertamento tecnico preventivo- relativo il procedimento n. 1345/2013 RG.
Il Tribunale, in data 31 agosto 2018 a scioglimento della riserva assunta il 10 luglio 2018, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la discussione.
Dopo numerosi rinvii e divenuto nelle more questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
23.10.2025 le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
Così ragguagliate le vicende processuali, l'opposizione proposta deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Giova esaminare partitamente i motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Con riferimento all'eccezione di inadempimento di parte opposta
Parte opponente lamenta l'inadempienza della società nel contratto Controparte_2 di affitto di ramo di azienda, per aver omesso la regola tenuta del certificato di prevenzione incendi.
Secondo la per l'incendio divampato nel locale adiacente, della Controparte_1 [...] sempre di proprietà della parte opposta sarebbe CP_6 Controparte_2 inadempiente rispetto gli obblighi assunti con ilcontratto di affitto di ramo di azienda “in quanto nei locali nei quali è ubicata l'attività commerciale svolta (rectius- che avrebbe dovuto svolgere) la
[...]
al momento dell'evento incendio non erano in regola con le norme in materia di prevenzione CP_1 incendi”.
Ciò detto, deve rilevarsi che il contratto di affitto prevede espressamente che: “la concedente “
[...]
e la conduttrice “ , come Controparte_2 Controparte_1
3 sopra rappresentate, dichiarano e riconoscono che il ramo di azienda è concesso in affitto con tutti gli elementi utili al suo esercizio che nell'insieme concorrono a formar lo specifico patrimonio aziendale. Comprese in particolare tutte le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività dalle autorità amministrative alla società concedente, con la sola esclusione di crediti e debiti venuti sino ad oggi ad esistenza e non oggetto di accollo in caso alla affittuaria” (punto n.3).
Il medesimo contratto di affitto prevede, altresì, che: “sono a carico della società conduttrice le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative a macchinari e ad impianti di qualsiasi specie, necessarie a mantenerli in normale efficienza. Al riguardo la società conduttrice si impegna ad usare gli enti affittati con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirli, alla scadenza del contratto, nello stato di regolare efficienza in cui li ha ricevuti dal locatore con le normali dotazioni di scorte salvo il normare deperimento derivante dall'uso” (punto n. 8).
Orbene, nell'atto di stipula, il conduttore nulla denunciava in merito all'inefficienza dell'immobile per l'assenza di qualsivoglia certificazione, anzi questo accettava le clausole contrattuali accollandosi anche i debiti della precedente affittuaria il cui legale rappresentante è il medesimo. Spettava al conduttore – oggi parte opponente- provare che, quanto denunciato fosse un vizio occulto, ovvero sopravvenuto ed imputabile al locatore.
Difatti, nel contratto di affitto non vi è alcun riferimento all'obbligo del locatore di conseguire i titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale dedotta nell'atto contrattuale.
Ne discende, indi, che nessun inadempimento contrattuale e art. 1460 c.c. può essere addebitato al locatore, neanche in termini di inidoneità del bene locato per uso commerciale di talché il mancato pagamento dei canoni da parte dell'opponente risulta del tutto illegittima.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente non può trovare accoglimento perché formulata in termini generici e non provata.
Viene, infatti, effettuata una richiesta di risarcimento danni per l'importo di 1.000.000,00 euro, per mancato guadagno dovuto all'incendio occorso in data 04.05.2013, senza alcuna indicazione dell'utilità che l'odierna opposta avrebbe conseguito.
La giurisprudenza di legittimità trattando del tema del “fumus boni iuris” da mancato guadagno ha affermato il principio di diritto secondo il quale: il danno patrimoniale da mancato guadagno (…) presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore
4 avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perchè dipendenti da condizioni incerte” (cfr: Cass. Civ. n. 5613 del 2018) .
Tale danno richiede un rigoroso giudizio di probabilità – e non di mera possibilità- che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte inadempiente.
Nel caso di specie, nessuna inadempienza può essere mossa nei confronti della Controparte_9
atteso che nel contratto di affitto di ramo di azienda non vi è alcun obbligo della stessa
[...] di dotarsi delle certificazioni connesse all'attività di parte opponente.
Non essendo imputabile a parte opposta alcun inadempimento, questa non può essere chiamata al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Con riferimento alla legittimazione passiva di Controparte_8
Merita accoglimento l'eccezione di legittimazione passiva della terza chiamata in causa atteso che non è stato provato alcun rapporto contrattuale tra la e Controparte_1 Controparte_8
[...]
Parte opponente formulava richiesta di chiamata in causa di terzo- Controparte_8 ritenendo questo responsabile dei danni subiti in virtù della polizza n X9803917500. Invero, la polizza richiamata veniva stipulata non già dall'odierna opponente, bensì dalla MAJOR FACTORY STORE
SRL.
Orbene, nel caso di specie non vi è stato un subentro della nei contratti della Controparte_1
Major Factory Store srl, bensì un mero accollo dei debiti riguardanti il solo contratto di affitto del ramo di azienda, ragion per cui questo giudicante ritiene fondata l'eccezione di legittimazione passiva di . Controparte_8
Per le ragioni sopra esposte, la pretesa di parte opponente è infondata e merita di essere rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale merita di essere rigettata perché priva di qualsivoglia fondamento.
Merita, invece, di essere accolta l'eccezione relativa la legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_8
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. In particolare, si ispirano ai valori minimo dello scaglione di riferimento (da 1.000.001 a 2.000.000) in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, alla complessità delle questioni trattate, nonché alla complessità delle argomentazioni portate da controparte a sostegno della propria posizione
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P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa
Tiziana Macrì, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo 339/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 14 ottobre 2014 esecutivo.
RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.
ACCOGLIE l'eccezione di legittimazione passiva dell' . Controparte_3
NA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 21.823,55 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Vibo Valentia, lì 29.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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