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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 1620/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “matrimonio
(pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss c.c., nulla osta al matrimonio)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente DECRETO a seguito di ricorso presentato in data 29.03.2024 da:
, nato ad [...] in data [...] e nata in [...] Parte_1 Parte_2 in data 10.01.1986, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida, Francesco Di Maio e Francesca D'Addio
-RICORRENTI- nei confronti di
, C.F. in persona del Sindaco prof. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti dall'avv. Maria Picerno
-RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 dinanzi al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 98 c.c., e (cittadina iraniana, residente in Altamura (BA) Parte_1 Parte_2 alla via Lama di Cervo n. 14) hanno impugnato il provvedimento con il quale l'ufficiale di stato civile del ha respinto la richiesta di pubblicazioni di matrimonio presentata dagli Controparte_1 odierni ricorrenti per assenza di nulla osta da parte della competente autorità del Paese di origine della signora Pt_2
A fondamento del ricorso gli odierni ricorrenti allegano di non aver potuto ottenere il nulla osta previsto dall'art. 116 c.c., poiché l'Iran subordina il rilascio del documento di nulla osta all'"attestato di conversione all'Islam" proveniente dal nubendo non musulmano e che, nel caso in esame, il signor on intende aderire alla religione musulmana. Parte_1 Orbene, in linea di principio, sebbene per contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare all'Ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che (a tenore delle leggi cui è sottoposto nel Paese d'origine) nulla osta al matrimonio stesso, la giurisprudenza di merito ha, tuttavia, ammesso la possibilità di produrre certificazione equipollente del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. (cfr. Trib. Roma, decreto 2 gennaio 1979, in Giust. Civ., 1979, I,
741, secondo cui l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorità competente, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti;
in un caso analogo, Trib. Camerino, decreto 12 aprile 1990, in Foro It., 1990, I, 2038 ha autorizzato l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni matrimoniali anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, "qualora il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato e costituisca perciò un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio"; in senso analogo, Trib. Verona, decreto 6 marzo 1987, in Foro It., Rep. 1987, voce Matrimonio, n. 152, che ha ritenuto "chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e costituzionale" la norma dell'ordinamento iraniano diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi).
Si sottolinea che la giurisprudenza prevalente è del resto costante nell'autorizzare l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116
c.c. per il matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione di un nubendo alla religione dell'altro) e costituisca perciò un'arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto di contrarre matrimonio (cfr. Trib. Milano, sez IX decreto del 16.03.2016; in senso analogo, Trib. Piacenza decreto del 05.05.2011). Pertanto, alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali, deve ritenersi che il Giudice possa supplire alla mancanza o all'inadeguatezza del certificato, il quale rappresenta non una condizione per contrarre matrimonio, ma soltanto una formalità probatoria, con valore puramente certificativo. Orbene, in base alla legislazione iraniana, i “matrimoni misti” in Italia “tra donna iraniana e uomo non iraniano” possono avvenire: se il nubendo si è previamente convertito alla religione islamica, se è già avvenuto il matrimonio religioso presso un centro islamico approvato dall' iraniana e se il nubendo non è affetto da malattie trasmissibili e gode di buona salute, CP_3 fisica e mentale. In presenza di questi (nonché altri) requisiti, il Consolato iraniano rilascerà nulla osta al “matrimonio misto”. Al riguardo, l'art. 1059 del Codice civile iraniano stabilisce: “Non è permesso che una donna musulmana si sposi con un uomo non musulmano”; analogo requisito della previa conversione alla fede islamica è previsto nella legislazione di altri Paesi di diritto islamico (es. Marocco, Algeria, Tunisia). Nel caso di specie, il Consolato iraniano subordina il rilascio del nulla osta all'adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano, l'attuale mancanza di provvedimento autorizzatorio da parte dell'Iran, per la mancata conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano, implica l'impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio.
Orbene, una simile situazione di fatto - peraltro non imputabile alle parti ricorrenti, in considerazione del diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 8 della Costituzione - non può comportare, alla luce dei principi generali dell'ordinamento interno italiano e dell'ordinamento internazionale, la preclusione di un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano), qual è quello di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto. Dall'esame della documentazione prodotta non emergono profili di impedimento matrimoniale, risultando la libertà di stato dei ricorrenti (cfr. doc. nn. 5 e 8); peraltro, il Pubblico Ministero in sede ha espresso, in data 30.01.2025, parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Ebbene, alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, il ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, dichiararsi illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di CP_1 alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti ed ordinarsi, di conseguenza, al medesimo di procedervi.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, può disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Ebbene, benchè il pubblico ufficiale abbia seguito il mero dato letterale della legge, appare opportuno evidenziare che, nell'uniformare il proprio operato alla legge,
l'ufficiale dello stato civile, quale funzionario della Pubblica Amministrazione, non dovrebbe prescindere dal fare applicazione del diritto vivente, considerando la disposizione di legge non nella sua mera letteralità, ma inverata nella interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza;
nel caso in esame - considerato il recente precedente del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2010, intervenuto in un caso analogo e, peraltro, conforme a risalente giurisprudenza del medesimo, come di altri Tribunali - l'ufficiale dello stato civile bene avrebbe potuto procedere alle richieste pubblicazioni matrimoniali, peraltro facendo doverosa applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 3, che impone di trattare in modo analogo i casi uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 29.03.2024 da Parte_1
e , nei confronti del , con l'intervento
[...] Parte_2 Controparte_1 del P.M., così provvede:
-DICHIARA illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di alla richiesta di CP_1 pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti e ordina al medesimo di procedere alla formalità richiesta da nato ad [...] [...] e Parte_1 CP_1 Parte_2 nata in [...] in data [...], entrambi residenti in [...]; CP_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate. Si comunichi alle parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, in data 19 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
(pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss c.c., nulla osta al matrimonio)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente DECRETO a seguito di ricorso presentato in data 29.03.2024 da:
, nato ad [...] in data [...] e nata in [...] Parte_1 Parte_2 in data 10.01.1986, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Sabino Tomei, Dario Guida, Francesco Di Maio e Francesca D'Addio
-RICORRENTI- nei confronti di
, C.F. in persona del Sindaco prof. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti dall'avv. Maria Picerno
-RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.03.2024 dinanzi al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 98 c.c., e (cittadina iraniana, residente in Altamura (BA) Parte_1 Parte_2 alla via Lama di Cervo n. 14) hanno impugnato il provvedimento con il quale l'ufficiale di stato civile del ha respinto la richiesta di pubblicazioni di matrimonio presentata dagli Controparte_1 odierni ricorrenti per assenza di nulla osta da parte della competente autorità del Paese di origine della signora Pt_2
A fondamento del ricorso gli odierni ricorrenti allegano di non aver potuto ottenere il nulla osta previsto dall'art. 116 c.c., poiché l'Iran subordina il rilascio del documento di nulla osta all'"attestato di conversione all'Islam" proveniente dal nubendo non musulmano e che, nel caso in esame, il signor on intende aderire alla religione musulmana. Parte_1 Orbene, in linea di principio, sebbene per contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare all'Ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che (a tenore delle leggi cui è sottoposto nel Paese d'origine) nulla osta al matrimonio stesso, la giurisprudenza di merito ha, tuttavia, ammesso la possibilità di produrre certificazione equipollente del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. (cfr. Trib. Roma, decreto 2 gennaio 1979, in Giust. Civ., 1979, I,
741, secondo cui l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorità competente, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti;
in un caso analogo, Trib. Camerino, decreto 12 aprile 1990, in Foro It., 1990, I, 2038 ha autorizzato l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni matrimoniali anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, "qualora il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato e costituisca perciò un'arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio"; in senso analogo, Trib. Verona, decreto 6 marzo 1987, in Foro It., Rep. 1987, voce Matrimonio, n. 152, che ha ritenuto "chiaramente in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e costituzionale" la norma dell'ordinamento iraniano diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi).
Si sottolinea che la giurisprudenza prevalente è del resto costante nell'autorizzare l'ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni anche in assenza del nulla osta previsto dall'art. 116
c.c. per il matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione di un nubendo alla religione dell'altro) e costituisca perciò un'arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto di contrarre matrimonio (cfr. Trib. Milano, sez IX decreto del 16.03.2016; in senso analogo, Trib. Piacenza decreto del 05.05.2011). Pertanto, alla luce dei citati precedenti giurisprudenziali, deve ritenersi che il Giudice possa supplire alla mancanza o all'inadeguatezza del certificato, il quale rappresenta non una condizione per contrarre matrimonio, ma soltanto una formalità probatoria, con valore puramente certificativo. Orbene, in base alla legislazione iraniana, i “matrimoni misti” in Italia “tra donna iraniana e uomo non iraniano” possono avvenire: se il nubendo si è previamente convertito alla religione islamica, se è già avvenuto il matrimonio religioso presso un centro islamico approvato dall' iraniana e se il nubendo non è affetto da malattie trasmissibili e gode di buona salute, CP_3 fisica e mentale. In presenza di questi (nonché altri) requisiti, il Consolato iraniano rilascerà nulla osta al “matrimonio misto”. Al riguardo, l'art. 1059 del Codice civile iraniano stabilisce: “Non è permesso che una donna musulmana si sposi con un uomo non musulmano”; analogo requisito della previa conversione alla fede islamica è previsto nella legislazione di altri Paesi di diritto islamico (es. Marocco, Algeria, Tunisia). Nel caso di specie, il Consolato iraniano subordina il rilascio del nulla osta all'adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano, l'attuale mancanza di provvedimento autorizzatorio da parte dell'Iran, per la mancata conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano, implica l'impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio.
Orbene, una simile situazione di fatto - peraltro non imputabile alle parti ricorrenti, in considerazione del diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 8 della Costituzione - non può comportare, alla luce dei principi generali dell'ordinamento interno italiano e dell'ordinamento internazionale, la preclusione di un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano), qual è quello di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto. Dall'esame della documentazione prodotta non emergono profili di impedimento matrimoniale, risultando la libertà di stato dei ricorrenti (cfr. doc. nn. 5 e 8); peraltro, il Pubblico Ministero in sede ha espresso, in data 30.01.2025, parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Ebbene, alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, il ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, dichiararsi illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di CP_1 alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti ed ordinarsi, di conseguenza, al medesimo di procedervi.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, può disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Ebbene, benchè il pubblico ufficiale abbia seguito il mero dato letterale della legge, appare opportuno evidenziare che, nell'uniformare il proprio operato alla legge,
l'ufficiale dello stato civile, quale funzionario della Pubblica Amministrazione, non dovrebbe prescindere dal fare applicazione del diritto vivente, considerando la disposizione di legge non nella sua mera letteralità, ma inverata nella interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza;
nel caso in esame - considerato il recente precedente del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2010, intervenuto in un caso analogo e, peraltro, conforme a risalente giurisprudenza del medesimo, come di altri Tribunali - l'ufficiale dello stato civile bene avrebbe potuto procedere alle richieste pubblicazioni matrimoniali, peraltro facendo doverosa applicazione del principio costituzionale di cui all'art. 3, che impone di trattare in modo analogo i casi uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 29.03.2024 da Parte_1
e , nei confronti del , con l'intervento
[...] Parte_2 Controparte_1 del P.M., così provvede:
-DICHIARA illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di alla richiesta di CP_1 pubblicazioni matrimoniali avanzata dai ricorrenti e ordina al medesimo di procedere alla formalità richiesta da nato ad [...] [...] e Parte_1 CP_1 Parte_2 nata in [...] in data [...], entrambi residenti in [...]; CP_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali da ciascuna di esse rispettivamente anticipate. Si comunichi alle parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, in data 19 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera