Articolo 14 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 13Articolo 15
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17 agosto 2023
Art. 14. (Concessione dell'elargizione) 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 . Si applica altresi' l' articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
((1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare)) 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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