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18 marzo 1999
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4 dicembre 2018
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17 agosto 2023
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Art. 14. (Concessione dell'elargizione) 1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7 , 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 . Si applica altresi' l' articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
((1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare)) 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
((1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente l'attivita' imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare)) 2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.
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- 1. La normativa a tutela delle vittime di estorsione e di usura e le sue ultime innovazioniLetizia Miglio · https://www.diritto.it/ · 16 novembre 2021 · 0.9454763
Legge 7 gennaio 2012 n.3 La legge 7 gennaio 2012 n.3, recante “Nuove disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ha apportato modificazioni alla legge 7 marzo 1996 n.108, recante “Disposizioni in materia di usura”, nonché alla legge 23 febbraio 1999 n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”. Le novità di maggior rilievo riguardano proprio i benefici economici a sostegno dei soggetti esercenti attività economica. Estensione dei benefici agli imprenditori dichiarati falliti Con riferimento al beneficio economico riservato ai soggetti danneggiati …
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Giurisprudenza • 40
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 741Provvedimento: […] A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 14 legge 44/1999, nella concessione della elargizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. […]Leggi di più...
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