Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obbiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico.
Commentario • 1
- 1. Retratto successorio. Problemi applicativiAntonio Piccolo · https://www.filodiritto.com/ · 9 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. TRIOLA R. Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato PROCACCI ALFONSO, che lo difende unitamente agli avvocati LUPONIO ENNIO, COMO SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN MP, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato DE TILLA MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IN OR, CC LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 951/96 della Corte d'Appello di NAPOLI depositata il 10/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Antonio ILLO deposita delega dell'Avvocato COMO Sergio depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel settembre 1990 RI PI conveniva in giudizio la germana TU, CC AO e FI IN esponendo che essa istante e la sorella TU, a seguito di successione ab intestato alla comune genitrice OM DI, avevano ereditato un immobile sito in Napoli condotto in locazione dal FI ad uso commerciale. Successivamente OR RI aveva venduto la propria quota di comproprietà sull'immobile a CC AO con atto 9/5/1985 impugnato dal FI il quale, assumendo che la vendita era avvenuta in violazione del diritto di prelazione spettantegli ex art. 38 legge 392/1978, aveva chiesto il riscatto della quota di immobile alienata con domanda accolta dal tribunale di Napoli con sentenza 30/9/1986. RI PI sosteneva che il detto contratto di compravendita violava la norma di cui all'art. 732 c.c. essendo stato concluso senza consentirle di esercitare la prelazione nella quota ereditaria che le spettava per legge. L'attrice, quindi, chiedeva in via principale la dichiarazione di inefficacia e di nullità sia del trasferimento da RI TU al CC sia di quello da quest'ultimo al FI con conseguente pronuncia di trasmissione e di intestazione dell'immobile in capo ad essa istante. Si costituiva il solo FI IN il quale resisteva alla domanda che l'adito tribunale di Napoli, con sentenza 26/2/1993, dichiarava inammissibile rilevando che l'attrice - la quale mirava ad ottenere una sentenza costitutiva idonea a travolgere quella con la quale, dichiarato l'avvenuto riscatto della quota dell'immobile da parte del FI, quest'ultimo era stato sostituito al CC come acquirente da RI TU - avrebbe potuto proporre solo l'opposizione di terzo prevista dall'articolo 404 c.p.c.. Avverso la detta sentenza RI PI proponeva gravame che veniva accolto dalla corte di appello di Napoli la quale, con sentenza 10/4/1996, dichiarava avvenuto il riscatto da parte dell'appellante della quota dell'immobile in questione e sostituiva RI PI a FI IN come acquirente del bene. In particolare la corte di merito, per quanto rileva in questa sede, osservava: che il mezzo di impugnazione previsto dall'articolo 404 c.p.c. è facoltativo ben potendo il terzo proporre, in un giudizio autonomo, azione di accertamento dei propri diritti;
che l'acquisto del FI, verificatosi per effetto della sentenza del 30/9/1986 del tribunale di Napoli, era destinato a cadere poiché, trattandosi di cessione di quota ereditaria e non di quota di comproprietà, non spettava al conduttore il diritto di prelazione ed il connesso diritto di riscatto;
che, come risultava dalla denuncia di successione di OM DI madre delle RI, unico cespite caduto in successione era l'immobile in contestazione;
che il FI non aveva fornito la prova, sullo stesso incombente, della esistenza di altri beni nel patrimonio ereditario;
che non poteva essere ammesso l'interrogatorio formale della RI con il quale il FI intendeva provare che lo stato di comunione ereditaria era cessato;
che oggetto dell'interrogatorio formale può essere una res facti e non una res juris;
che era infondata la domanda del FI volta ad ottenere la condanna dei convenuti a tenerlo indenne dagli effetti della domanda proposta da RI PI;
che anche nella prelazione cd. reale il diritto di prelazione fa sorgere un rapporto obbligatorio che, se violato, espone al risarcimento del danno;
che in caso di violazione del diritto di prelazione il terzo acquirente è esposto a subire il riscatto che non si pone come sanzione della violazione dell'obbligo della prelazione, tanto che esso è subito dal terzo il quale non è il soggetto passivo dell'obbligo nascente dalla prelazione;
che, quindi, colui che è esposto al risarcimento del danno subito dal coerede pretermesso (nella specie RI PI) è il coerede-venditore (nella specie RI TU);
che al riscattato compete solo ricevere dal riscattato il rimborso del prezzo e delle spese sostenute per l'acquisto.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da FI IN con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. RI PI ha resistito con controricorso, depositando poi memoria illustrativa, mentre RI TU e CC AO non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla facoltatività o meno del mezzo di impugnazione di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c..
Quindi questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza 11092/2002, ha rigettato il primo motivo del ricorso con il quale FI IN aveva censurato l'affermazione della sentenza impugnata circa la natura facoltativa del rimedio della opposizione di terzo. Gli atti sono stati poi rimessi a questa Sezione per l'esame degli altri motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di ricorso FI IN denuncia:
contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza 9526/86 del tribunale di Napoli;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 732 c.c.; vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente la corte di appello ha errato nell'affermare apoditticamente che alla RI competeva il riscatto ex articolo 732 c.c. e che l'alienazione aveva avuto ad oggetto la quota ereditaria e non i diritti di comproprietà sul bene, servendosi di una presunzione che non poteva sussistere non essendo stata supportata dalla parte che aveva agito per il riconoscimento del detto suo diritto. Infatti non era sufficiente a suffragare la ritenuta circostanza il contenuto della dichiarazione di successione che può essere modificata ed integrata: incombeva invece all'attrice provare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l'esercizio del vantato diritto di prelazione. Inoltre alla richiesta della RI ostava il giudicato esplicito ed implicito, formatosi in virtù della sentenza 9526/86 del tribunale di Napoli, sulla qualificazione di trasferimento della quota quale vendita del diritto di comproprietà e non di quota ereditaria. Erroneamente, infine, la corte di appello ha dichiarato inammissibile l'interrogatorio formale della RI affermando che "all'interrogatorio non può chiedersi una riposta che costituisca di per sè la soluzione di un problema giuridico": lo scopo del mezzo di prova era invece quello di provocare una confessione su una circostanza di fatto determinante ai fini del giudizio. Le dette censure non sono fondate.
Per quanto riguarda l'asserita violazione del giudicato formatosi con la sentenza del tribunale di Napoli 9526/86 - con la quale era stata accolta la domanda di riscatto proposta dal FI a norma dell'art. 39 legge 392/1978 e con la quale era stato sostituito il FI nel contratto 9/5/1985 di compravendita del bene immobile in questione intercorso tra TU RI e AO CC - è appena il caso di rilevare che la cd. efficacia riflessa del giudicato, come affermazione oggettiva di verità, nei confronti di un soggetto che sia rimasto estraneo al relativo giudizio, non può essere invocata quando detto terzo (come appunto nella specie RI PI) sia titolare di diritti autonomi, trovanti cioè titolo in un rapporto diverso rispetto a quello sul quale si è formato il giudicato medesimo. Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale quando si tratti di una affermazione obbiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. Tuttavia gli effetti riflessi del giudicato, oltre gli ordinali limiti soggettivi, sono impediti quando il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che egli ne possa ricevere un pregiudizio giuridico (in tali sensi sentenze di questa Corte 30/5/2002 n. 7938;
18/5/2001 n. 6851; 25/3/1999 n. 2875; 13/1/1996 n. 250). In relazione poi alla lamentata violazione dell'art. 732 c.c. è sufficiente ribadire i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di diritti di prelazione e riscatto spettanti ai coeredi a norma dell'art. 732 c.c., ove la comunione ereditaria abbia ad oggetto un cespite unico,
l'alienazione di quota indivisa di detto cespite effettuata dal coerede ad un estraneo si presume - salva la prova contraria - avere ad oggetto la quota ereditaria con la conseguente spettanza della facoltà di prelazione e riscatto agli altri coeredi, e non la cessione di singoli beni ereditari o di quote sugli stessi. Pertanto se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell'"universum jus defuncti", e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio (art. 732 c.c.), salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto (volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l'entità dei beni venduti) che invece la vendita ha ad oggetto un bene a sè stante. (sentenze 9 aprile 1997, n. 3049; 23 luglio 1993, n. 8259; 2 agosto 1990 n. 7749; 13 aprile 1988 n. 2934). La corte di appello si è uniformata ai detti principi dopo aver rilevato che - come risultava provato dalla esibita dichiarazione di successione della madre delle RI - l'unico bene caduto in successione era l'immobile in questione e che il FI non aveva assolto all'onere probatorio, sullo stesso incombente, al fine di dimostrare che l'asse ereditario era formato anche da altri beni. In particolare spettava al FI fornire la prova che la denuncia di successione non era veritiera ovvero era stata modificata o integrata: tale prova non è stata offerta dal ricorrente per cui sul punto deve ritenersi ineccepibile la decisione della corte di merito.
È infine inammissibile la doglianza relativa all'omesso ingresso del richiesto mezzo istruttorio concernente l'interrogatorio formale della RI.
È noto infatti che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative. Il ricorso per Cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a fondare le ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza di merito, con la conseguenza che la parte che lamenti la mancata ammissione di un mezzo istruttorio da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dall'organo giudicante, che egli reputi, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio. Pertanto chi denunci, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento, ha l'onere di indicare, specificamente, le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (sentenze 29 ottobre 2001, n. 13413; 11 gennaio 2001, n. 299; 4 marzo 2000, n. 2446). Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo del mezzo istruttorio richiesto il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente di alcune isolate parti - il senso complessivo delle circostanze di fatto oggetto del deferito interrogatorio. Ciò impedisce a questa Corte di valutare l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nel non aver ammesso l'interrogatorio formale della RI. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione al rigetto della richiesta formulata da esso FI di essere tenuto indenne dal CC dalle domande di RI PI ovvero di emettersi condanna del CC e di RI TU al risarcimento dei danni patiti a seguito della domanda di RI PI. La corte di appello ha rigettato le dette richieste sostenendo che il risarcimento dei danni può essere richiesto dal coerede pretermesso nei confronti del coerede venditore, omettendo di considerare che diverso è il rapporto giuridico tra i coeredi e quello tra coerede venditore e terzo acquirente il quale ha diritto a richiedere al venditore i danni subiti a seguito di accoglimento della domanda proposta dal coerede pretermesso.
Anche questo motivo è infondato atteso che nel caso di esercizio di riscatto da parte dell'erede, ex art. 732 c.c., l'acquirente estraneo ha diritto solo ad ottenere dal riscattante il rimborso delle spese dell'atto di vendita (spese notarili, di registrazione e di trascrizione) posto in essere con il coerede alienante. Sul punto vanno segnalati i seguenti principi che questa Corte ha avuto modo di affermare:
- l'accoglimento della domanda di retratto successorio che, con effetto retroattivo, toglie causa alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere gli interessi legali sul prezzo (debito di valuta) che il retraente deve corrispondergli (sentenza 9/4/1997 n. 3049);
- il risarcimento da parte del venditore di fondo agricolo in favore dell'acquirente retrattato a norma dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, inquadrandosi la responsabilità del venditore nell'ambito di quella per evizione disciplinata dall'articolo 1483 c.c., è normalmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1479 c.c., nei limiti del cosiddetto interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita, salvo che sussista il dolo o la colpa del venditore, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione (sentenza 14/4/1994 n. 3470): nella specie non è stata ne' dedotta nè provata l'esistenza di elementi di colpa o di dolo nel comportamento del CC o di RI TU.
In definitiva devono essere rigettati il secondo ed il terzo motivo del ricorso dopo il già pronunciato rigetto del primo motivo con la citata sentenza delle Sezioni Unite 11092/2002. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra il ricorrente e la resistente RI PI.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003