Articolo 5 della Legge 1 ottobre 1969, n. 649
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 ottobre 1969
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1969