CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, è consentita la revoca della richiesta nel caso in cui la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso l'indicato decreto, si arricchisca dell'esito di un accertamento di particolare rilievo per la posizione dell'imputato, di cui lo stesso non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e che risulti acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta definitoria con rito alternativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 34854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34854 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
34854-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - Sent. n. sez. 2003/2023 UP 07/07/2023- NA AR DE IS R.G.N. 13680/2022 SE OS AS ER GIOVANNI ARIOLLI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE LV nato a [...] il [...] UT EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori L'avvocato PESARE FRANCESCO in difesa di RO TO insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SCHINO FABIO e l'avvocato VANNETIELLO DARIO in difesa di AP LI insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO AP LI e NE TO ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 26/04/2021, che ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in concorso [capi A), B), C) come riqualificato in tentate lesioni aggravate e D)]. Le difese, con distinti ricorsi, articolano diversi motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1. AP LI deduce: 1.1. «Violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c), 458 e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché omessa motivazione rispetto al devoluto, motivazione apparente e contraddittoria con atti del procedimento». 1.2. «Violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, mancata assunzione di una prova decisiva e omessa rinnovazione dell'istruttoria».
1.3. Vizio di motivazione e conflitto di giudicati». anche grafica1.4. «Violazione di legge stante l'omessa motivazione rispetto alla censura relativa al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di detenzione di arma da fuoco, contestato, insieme al porto, nel capo A) della rubrica, unitamente alla rapina aggravata».
1.5. Violazione dell'art. 63, comma 4, 132, 133, 81 e 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione».
2. RO TO deduce:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 453, 454, 438 cod. proc. pen. alla luce dell'art. 111 Cost., in punto di utilizzabilità dell'accertamento tecnico dei RIS inserito successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato fondato su altri elementi di prova e omissione dell'avviso di deposito di detto accertamento». 2.2. «Illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. di perizia antropometrica».
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnica del RIS».
2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. Conseguente violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le aggravanti». 2 3. Con note dell'11, 12 e 13/04/2023, i difensori di AP LI e RO TO dichiaravano di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023. 4. Il Collegio, all'udienza del 20/04/2023, preso atto delle dichiarazioni di astensione dei difensori, rinviava il processo a nuovo ruolo, sospendendo, per l'effetto, i termini di prescrizione.
5. Con nota del 22/06/2023, la difesa di AP LI ha integrato l'esposizione del primo motivo di ricorso allegando la nota di trasmissione all'autorità giudiziaria della relazione dei RIS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AP LI è fondato con riguardo al primo motivo, avente carattere assorbente degli altri.
1.1. Dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti allegati, risulta che si è proceduto nei confronti degli imputati con decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Taranto il 5/12/2018 a seguito di richiesta del Pubblico ministero del 26/11/2018. Risulta, altresì, che il Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, demandò ai RIS un'indagine tecnica volta a verificare se fossero riconducibili ai profili biologici degli imputati alcune tracce ematiche o i capelli rinvenuti dalla polizia giudiziaria su alcuni reperti ritenuti dimostrativi della partecipazione nei reati per cui si procede. I reperti giunsero in laboratorio il 12/09/2018 e le analisi iniziarono il 17/09/2018. La relazione dei RIS di Roma relativa all'esito degli accertamenti biologici particolarmente significativa in quanto sono evidenziati risultati riferibili agli imputati - fu completata il 27/11/2018, trasmessa al Pubblico ministero con nota del 4/12/2018 e a questi pervenuta il 7/12/2018. Risulta, poi, che la relazione sia stata depositata nella cancelleria centrale dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto il 12/12/2018 (come da attestazione con timbro dell'Ufficio senza orario) e che lo stesso giorno la difesa del AP depositò richiesta di abbreviato presso la cancelleria del G.i.p. che aveva emesso il decreto di giudizio immediato (la richiesta del RO, invece, risulta depositata il 18/12/2018). Il G.i.p., con decreto del 20/12/2018, fissava l'udienza del 05/02/2019 per l'ammissione degli imputati al rito speciale. A tale udienza, il G.i.p., dopo essersi espresso in punto di utilizzabilità della consulenza dei RIS rigettando le eccezioni sollevate dagli imputati, respingeva, altresì, la richiesta della difesa del AP di concessione di un termine a difesa per valutare se ritrattare la richiesta di rito abbreviato.
1.2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per avere i giudici di merito ritenuto "irretrattabile" la richiesta di rito abbreviato non condizionato 3 nonostante gli esiti di consulenza fossero pervenuti al fascicolo del G.i.p. dopo la notifica della richiesta di giudizio immediato e, soprattutto, del deposito da parte dell'imputato della richiesta di rito abbreviato. Tale omissione aveva precluso alla difesa di venire a conoscenza, al momento in cui aveva avanzato la richiesta, che il quadro probatorio era stato "mutato in corsa", ragione per la quale aveva, per un verso, eccepito l'inutilizzabilità della relazione, avente carattere decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità e, per altro, censurato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva ritenuto preclusa all'imputato la possibilità di optare per il rito ordinario e/o condizionato.
1.3. Così ricostruita la corretta sequenza procedimentale, la censura risulta fondata per le ragioni che seguono. I giudici di merito hanno ritenuto la irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato sul rilievo che la difesa, al momento del deposito della richiesta (avvenuto il 12/12/2018), con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prendere contezza di tale atto, «risultando la relazione già inserita nel fascicolo del P.M. il 7/12/2018 e depositata agli atti l'11/12/2018»; inoltre, «che trattandosi del risultato di un atto investigativo in precedenza disposto, l'imputato era ben consapevole che la piattaforma probatoria sarebbe stata destinata ad ampliarsi». In realtà, dalla sequenza procedimentale in precedenza indicata, risulta che la difesa ebbe conoscenza del deposito della relazione dei RIS in epoca successiva alla formulazione della richiesta di rito abbreviato. L'allegazione difensiva, attestante il deposito della relazione nella cancelleria centrale dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto il 12/12/2018 e non il giorno precedente per come asseverato dalle sentenze di merito, dà conto di tale circostanza. Né, poi, può ritenersi che la relazione fosse nota alla difesa poiché depositata nella segreteria del Pubblico ministero il 7/12/2018. A quel momento, infatti, il fascicolo del Pubblico ministero era stato trasmesso all'Ufficio G.i.p. avendo la Procura avanzato il 23/11/2018 richiesta di giudizio abbreviato, pervenuta al giudice unitamente al fascicolo di indagine il 26/11/2018. Pertanto, l'argomento che fa leva sulla "conoscibilità", da parte dell'imputato, della relazione al momento della richiesta di abbreviato, al fine di escludere che la scelta del rito sia stata in alcun modo alterata dall'esito di tale accertamento, non si rivela affatto pertinente ai fini del rigetto dell'eccezione difensiva. Né, poi, alla difesa del ricorrente può muoversi un difetto di diligenza per non avere pedissequamente controllato il fascicolo presso la cancelleria del G.i.p. sino al momento dell'emissione del decreto con cui quel giudice ha fissato l'udienza per decidere sull'ammissione della richiesta di abbreviato. Tale provvedimento, infatti, è stato emesso il 20/12/2018, ossia pochi giorni dopo 4 che la difesa aveva depositato la richiesta e in assenza della ricezione di un preventivo avviso di deposito dell'atto comunque dovuto, potendosi sul punto richiamare la regola generale ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 430 cod. proc. pen. e 18 reg. esec. cod. proc. pen. Quanto, poi, all'ulteriore profilo legato all'irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato in ragione del fatto che, essendo imminente il deposito della relazione, l'imputato era già in grado di valutare l'esatta ampiezza della piattaforma probatoria, va sottolineato che per l'imputato il rito abbreviato si è incardinato ad uno stato degli atti diverso rispetto a quello esistente nel momento in cui la domanda di rito alternativo è stata formulata. Invero, benché l'accertamento tecnico fosse stato disposto nel corso delle indagini preliminari, la consulenza non risultava indicata tra le fonti di prova nella richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Pertanto, non condivisibile è l'assunto dei giudici a quibus i quali muovono dal presupposto che la conoscenza di un atto dispositivo di indagine presupponga ontologicamente l'accettazione dei relativi risultati, a prescindere dalla conoscenza effettiva degli esiti pervenuti solo in un momento successivo. Ne consegue, quindi, che l'imputato AP (dovendosi invece pervenire per il coimputato a conclusioni differenti - vedi oltre sub 2.1) deve essere riportato nelle condizioni processuali in cui si trovava all'atto della formulazione della domanda, onde consentirgli di valutare se "all'attuale stato degli atti" opti o meno ratione cognita nuovamente per il rito alternativo con le sue differenti forme ovvero sia da seguire la strada dibattimentale ordinaria. Nel caso in esame, ritiene dunque il Collegio - tenuto conto della particolare natura della questione posta - potersi discostare dal principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563 - 01. Nella specie, il ricorrente si doleva a seguito del rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato - della mancata revoca della richiesta di accedere al rito speciale, non solo tardivamente proposta, ma inizialmente accompagnata anche dalla subordinata di procedere col rito abbreviato ordinario). Il tutto non senza sottolineare come sia proprio l'esito dell'indagine tecnica che viene oggi in discussione a rivestire profili dirimenti sul versante dell'attribuibilità del fatto all'imputato, assumendo valenza decisiva ai fini dell'esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva. 5 1.4. Deve, pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. Gli atti andranno trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Ferma restando la piena ritualità dell'esercizio dell'azione penale e la validità del precedente decreto di giudizio immediato, occorrerà procedere alla rinnovazione dell'atto, dovendosi indicare una nuova data di comparizione, così rimettendosi nei termini l'imputato per esercitare, se del caso, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi.
1.5. Non condivisibile, invece, è l'assunto del ricorrente che, oltre al lamentato vulnus al diritto di difesa derivante dalla ritenuta irretrattabilità della richiesta di abbreviato, ne fa discendere anche un profilo di inutilizzabilità della relazione dei RIS, anche in difetto da parte del pubblico ministero della comunicazione dell'avviso di deposito. Al riguardo, va evidenziato che l'accertamento risulta ritualmente disposto nel corso delle indagini preliminari e formato nel pieno rispetto delle regole di legge, essendo avvenuto nel contraddittorio delle parti, avvisate del giorno e dell'orario e poste ab origine nella condizione di nominare consulenti e di prendere visione degli atti. Nessun rilievo è stato mosso al rispetto delle procedure seguite. La relativa documentazione è stata depositata agli atti del fascicolo e posta immediatamente a disposizione degli imputati che ne hanno così preso cognizione, potendone estrarre copia. Nel caso in disamina, quindi, non si tratta di atti in possesso del Pubblico ministero e non depositati contestualmente alla richiesta di rito immediato, ma di atti pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa successivamente al predetto avviso e immediatamente depositati nel fascicolo che si trovava presso la cancelleria del giudice che procedeva. La situazione concreta è, dunque, diversa da quella da cui scaturisce l'inutilizzabilità secondo la regula iuris a cui fa riferimento la difesa, correlata ad un omesso deposito di atti già nel possesso del Pubblico ministero alla data dell'esercizio dell'azione penale, sicché non si pone un problema di omesso deposito, predicabile solo se l'atto fosse stato già in possesso della Parte pubblica e non posto a disposizione della difesa. Correttamente, quindi, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto utilizzabili i risultati dell'indagine delegata al RIS, trasfusi successivamente nella relazione de qua (nel senso di esclusione di profili di inutilizzabilità dell'atto allorché sia immediatamente depositato e posto a disposizione delle parti vedi: Sez. 4, n. 8085 dell'08/11/2018, dep. 2019, Rv. 275150 01; Sez. 3, n. 51830 del - 03/10/2018, Rv. 274097 - 01; Sez. 4, n. 7597 dell'08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259121 01). 6 2. Il ricorso di RO TO non è fondato. 2.1. «Violazione di legge in relazione agli artt. 453, 454, 438 cod. proc. pen. alla luce dell'art. 111 Cost., in punto di utilizzabilità dell'accertamento tecnico dei RIS inserito successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato fondato su altri elementi di prova e omissione dell'avviso di deposito di detto accertamento». Il motivo è infondato. Quanto alla posizione del ricorrente va evidenziato che a fronte dell'inserimento nel fascicolo del G.i.p. della relazione dei RIS avvenuto il 12/12/2018, la difesa ha depositato la richiesta di rito abbreviato condizionato il 18/12/2018. Inoltre, a seguito del rigetto della richiesta di rito condizionato, al ricorrente fu concesso termine a difesa, rinviandosi l'udienza e optandosi per la scelta del rito allo stato degli atti. Di conseguenza, la richiesta del rito speciale conseguì alla piena (e tempestiva) cognizione della piattaforma probatoria che avrebbe formato oggetto dell'accertamento giudiziale, con conseguente esclusione dei vizi di legittimità paventati. 2.2. «Illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. di perizia antropometrica sulle immagini dei presunti rapinatori tratte dai sistemi di videosorveglianza». Si lamenta il mancato esperimento di una perizia che avrebbe consentito di accertare se alcuno dei rapinatori fosse claudicante o portasse gli occhiali, stante l'accertata condizione di claudicante dell'imputato affetto anche da grave deficit visivo e la presenza di un dichiarato testimoniale che escludeva che uno dei rapinatori avesse tali caratteristiche. L'istanza era stata disattesa sull'errato rilievo che l'accertamento fosse volto ad individuare il volto dei rapinatori, indagine ritenuta non utilmente esperibile in ragione della cattiva qualità delle immagini. Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, la lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 14 e 15) consente di escludere che la Corte d'appello, al pari del primo giudice, abbia ritenuto l'indagine chiesta dalla difesa essenzialmente finalizzata ad individuare il volto dei rapinatori, in quanto è espressamente precisato come l'assenza di decisività dell'accertamento richiesto, in ragione della cattiva qualità delle immagini, attiene anche alla complessione fisica dei malviventi e della loro andatura». Si precisa, infatti, che dalle visioni di tali immagini sono visibili soltanto le sagome di quattro dei cinque malfattori presenti sul posto. Pertanto, la motivazione posta a fondamento del rigetto risulta del tutto pertinente al tema istruttorio che la difesa aveva sollecitato nell'atto di appello, diretto a verificare «i movimenti dei fuggiaschi» e non se alcuno di questi portasse gli occhiali, profilo che, in difetto di allegazione, risulta essere stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità (vedi pagg. 18 e 19 ove si 7 precisa il petitum rivolto alla Corte di merito). Peraltro, la circostanza che uno dei rapinatori portasse gli occhiali si ricava dalle dichiarazioni del teste persona offesa De AS, di cui il primo giudice riporta diffusamente la denunzia. Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava, altresì, come il tema della difficoltà di deambulazione dell'imputato, quale elemento ostativo alla partecipazione alla rapina, sia stato motivatamente disatteso facendosi riferimento a fonti di prova che ne hanno constatato ictu oculi l'andatura e la possibilità di movimento, persino comprovandone un'accentuazione finalizzata ad assicurarsi un alibi. Quanto, poi, all'ulteriore rilievo relativo all'esatta "collocazione" dell'imputato tra i soggetti ripresi nel corso della rapina, nessuna contraddittorietà vi è tra l'aver attribuito all'imputato la funzione di palo e l'aver individuato il ricorrente nel terzo uomo, in quanto la sentenza impugnata precisa come tale veste non sia affatto incompatibile con l'affermazione di essere entrato all'interno dell'abitazione ma non essere stato ripreso, in quanto a tale soggetto si attribuisce l'ingresso nella casa presa di mira da un accesso diverso. 2.3. «Vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnica del RIS». Il motivo, seppur titolato con riguardo alla specifica prova costituita dalla consulenza dei RIS, attiene alla corretta valutazione degli indizi in ordine alla loro capacità dimostrativa ai fini dell'affermazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, alla luce anche del giudizio di assenza di gravità che era stato espresso dalla sentenza n. 5672/2019 della 6^ Sezione della Corte di legittimità in sede cautelare, le cui motivazioni vengono pedissequamente richiamate e contrapposte a quelle della sentenza impugnata, al fine di evidenziarne la contraddittorietà di esame e di giudizio con riguardo agli indizi ed elementi di prova ai quali le sentenze di merito hanno fatto riferimento ai fini dell'affermazione di responsabilità (difetto fisico dell'occhio, assenza di decisività della affermata impossibilità di deambulazione e della riferita statura del rapinatore che dovrebbe identificarsi con l'imputato, accento locale, disponibilità dell'autovettura sequestrata, identità del nome del complice menzionato dal coimputato intercettato, riconducibilità all'imputato delle impronte rinvenute su un cappello di lana e su dei binocoli all'interno dell'auto sequestrata, quali cose pertinenti al reato di rapina;
valenza probatoria a carico della consulenza dei RIS sulle tracce di DNA rinvenute sulle cose pertinenti al reato). Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 192 cod. proc. pen., infatti, lungi dal limitare l'operatività del principio del "libero convincimento" del giudice, codifica, tra l'altro, il canone in base al quale l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul 8 significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6, Sentenza n. 1898 del 17/11/1992 - dep. 26/02/1993 - Rv. 193781). Si tratta di una precisazione necessaria, in quanto il ricorrente, attraverso la denuncia del vizio di legittimità mira a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio di cui si finisce necessariamente per sollecitare una lettura ad opera della Corte di cassazione, per arrivare ad una differente decisione, ponendosi così all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Ciò premesso, le censure difensive risultano essere state disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e, soprattutto, con una motivazione che si sottrae ai vizi di illogicità manifesta denunciati e ai rilievi espressi dalla sentenza della Sez. 6, n. 5672 dell'08/01/2019, che annullò l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal G.i.p. del Tribunale di Taranto. In particolare: - quanto al difetto fisico ad un occhio di uno dei complici a cui il LL fa riferimento nel corso delle conversazioni captate in carcere e che avrebbe dovuto condurre all'individuazione del ricorrente, la Sesta sezione ne aveva svilito il valore indiziario a carico dell'imputato in ragione del fatto che tale dato mal si conciliava con la descrizione che lo stesso LL aveva fatto di una persona con un difetto ad un solo occhio, il destro, nonché con quanto riferito dalla persona offesa, la quale aveva descritto uno dei rapinatori (il secondo) come un soggetto verosimilmente strabico e con un piercing blu su un sopracciglio, mentre il RO è affetto da disallineamento all'occhio sinistro e non ha piercing. La sentenza impugnata, dopo avere passato compiutamente in rassegna gli elementi probatori acquisiti, con congrua motivazione ha indicato le ragioni che portano a riconoscere a quel dato valore indiziario, sulla base di ragioni del tutto differenti da quelle a cui invece aveva fatto riferimento il giudice della cautela e che erano state censurate in sede di legittimità. Le sentenze di merito hanno, anzitutto, precisato che l'imputato non è strabico, ma il difetto annoverato consiste in un disallineamento di un occhio rispetto all'altro e interessa l'occhio sinistro, per come constatato de visu e dalla visione del relativo cartellino;
hanno poi motivatamente spiegato le ragioni per cui la descrizione di uno dei complici, operata dal LL, si riferisca proprio ad una persona 9 portatrice di tale difetto, come annoverato dall'imputato, e non a chi è affetto da strabismo (v. pag. 10 sentenza di primo grado). Ne hanno, quindi, logicamente ricavato che il LL non si riferisse al rapinatore affetto da strabismo e munito di piercing (particolare, quest'ultimo, che, infatti, non risulta mai menzionato nel corso delle captazioni), ma ad altro che i giudici di merito hanno individuato nel terzo ossia quello che svolgeva le funzioni di palo e indossava - degli occhiali scuri. Tale "cambio di rotta" - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - non è avvenuto mediante un'apodittica sostituzione del rapinatore la cui individuazione era fallita (il secondo) con un altro dei partecipi, individuandosi l'imputato in quello con gli occhiali scuri (il terzo) perché, degli altri tre, la persona offesa nulla aveva riferito sulla presenza di un difetto all'occhio. La circostanza che uno dei rapinatori avesse un difetto fisico all'occhio, proprio del tipo di quello annoverato dall'imputato, è stata tratta dal contenuto delle intercettazioni di uno dei soggetti che certamente hanno partecipato alla rapina (il LL), reo confesso, colpito da un colpo di pistola dei Carabinieri ad una gamba mentre fuggiva ed abbandonato dai complici sul luogo. Una volta, dunque, che, con congrua motivazione, si è escluso che il ricorrente possa individuarsi in colui che la persona offesa aveva indicato come affetto da strabismo (il secondo rapinatore), nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per averlo individuato in quello che portava gli occhiali con lenti scure, considerato che la rapina è avvenuta in piena notte e, dunque, l'anomalia di servirsi di tale tipo di occhiali può leggersi nel senso di coprire un segno evidentemente caratterizzante che avrebbe potuto portare al riconoscimento. A ciò, aggiunge la Corte di merito a corredo della natura indiziaria del dato, rileva anche la circostanza che l'imputato portasse degli occhiali di tal genere, per come accertato in udienza;
quanto all'autovettura parcheggiata dinanzi all'abitazione del RO dello stesso tipo di quella che il LL, nel corso delle sue conversazioni carcerarie, attribuisce al complice con la deformazione di un occhio, facendo riferimento ad un soggetto che "tiene la Uno IA tg Lecce parcheggiata dinanzi l'abitazione" - la Sesta sezione, in sede cautelare, aveva svilito la portata indiziaria degli accertamenti di polizia giudiziaria che la riconducevano al ricorrente (l'auto il 15/01/2018 era stata rinvenuta parcheggiata nei pressi dell'abitazione del ricorrente e sia lo stesso giorno che il successivo 09/03/2018 era stato trovato alla guida), trattandosi di due sporadici controlli e considerato che il veicolo risultava di proprietà di un terzo e non emergeva se e in che modo il ricorrente ne avesse stabilmente la disponibilità. La Corte di merito supera il rilievo con motivazione non manifestamente illogica, rilevando come l'uso del termine "tiene" da parte del LL non evochi necessariamente la proprietà 10 del mezzo, potendosi lessicalmente riferire anche a situazioni differenti e che l'imputato, nel corso del processo, nel riferire sull'episodio del 9/03/2018 ha in sostanza ammesso di poter disporre all'evenienza di detto veicolo avendone le chiavi. Peraltro, a conferma della validità dell'indizio, così superandosi le obiezioni sollevate dalla difesa, si precisa che si tratta di un veicolo le cui caratteristiche non sono affatto comuni se si considera il colore, il modello, la targa (recante l'indicazione della sigla della provincia LE ormai rara) e la localizzazione;
la difesa contesta anche che il soggetto indicato come colui che tiene la Uno IA sia uno dei rapinatori, ben potendo essere chiunque altro quello indicato dal LL a cui rivolgersi per "prenderlo e metterlo là", ma trattasi di rilievo inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni preclusa in sede di legittimità; - quanto alla difficoltà deambulatoria che avrebbe precluso all'imputato di partecipare alla rapina, la Sesta sezione aveva rilevato un vizio di motivazione in ordine al rilievo della documentazione medica che avrebbe attestato un'impossibilità di darsi alla fuga, per come la vicenda è stata ricostruita;
la Corte di appello, con motivazione plausibile e coerente con le fonti di prova acquisite, supera il rilievo individuando l'imputato come il rapinatore che, dopo avere effettuato la bonifica all'interno della villa, si è trattenuto all'esterno svolgendo le funzioni di palo e che, dunque, per la posizione assunta ha avuto la possibilità di allontanarsi avendo avuto modo di avvedersi dell'arrivo delle forze di polizia prima dei complici - senza doversi dare a precipitosa fuga, ragione per la quale non era stato in quel frangente individuato dai Carabinieri che inseguivano soltanto quattro persone. Il fatto che sulla scena del crimine vi fosse anche un quinto uomo con funzioni di palo la sentenza impugnata lo ricava anche dalla circostanza che uno dei complici, seppur tardivamente, veniva avvisato dell'arrivo dei Carabinieri tramite ricetrasmittente, nonché dai chiari riferimenti del LL che attribuisce al palo la colpa di essere stati sorpresi dalle forze dell'ordine per non avere diligentemente sorvegliato e protetto i complici. Inoltre, richiamandosi l'esito di una perizia, si è precisato come non ci si trovi al cospetto di una zoppia, ma al più di una deambulazione neppure marcata che potrebbe essere stata ovviata con un incedere lento, conclusione non affatto distonica rispetto non solo agli esiti di consulenza raggiunti, ma anche con riguardo a quanto accertato de visu dai Carabinieri al momento della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, i quali avevano dato atto di come l'imputato, nell'avvicinarsi, avesse tenuto una andatura assolutamente regolare, simulando soltanto dopo la lettura dell'ordinanza una marcata zoppia;
con la conseguenza che, anche in tal caso, il mancato riferimento nelle descrizioni che la persona offesa (De AS) fa dei rapinatori a tale difetto non assume decisiva valenza 11 distonica rispetto al risultato raggiunto dal giudice del merito, analogamente al rilievo peraltro privo della necessaria allegazione in questa sede che le - difficoltà deambulatorie fossero, all'epoca della rapina, serie tanto da dover costringere l'imputato all'ausilio di mezzi meccanici o di altro genere. Del resto, la circostanza che l'imputato sia stato indicato come portatore di stampelle dinanzi alla Corte di merito non è elemento sufficiente a comprovare che tale ausilio fosse indispensabile al momento della commissione del reato, avvenuto anni prima;
· quanto alla statura che, secondo le indicazioni della persona offesa De Biase, non corrisponderebbe a quella dell'imputato (mt. 1,80 a fronte di mt. 1,75), si è logicamente evidenziato come la discrasia su cui fa leva la difesa (5 cm) non sia decisiva in relazione alla concitazione del momento in cui tale dato fu percepito, risultando ascrivibile ad una indicazione soggettiva del teste;
peraltro, a conferma del dato figurativo tra l'imputato ed il terzo uomo, le sentenze di merito hanno anche richiamato la coincidenza della "complessione fisica", oltre al particolare degli occhiali;
© quanto all'inflessione dialettale e, in particolare, all'accento locale che la persona offesa attribuisce al secondo uomo, la Corte di appello ne ha disatteso il rilievo in ragione del fatto che tale soggetto non dovesse identificarsi nell'imputato, bensì in altro correo (indicato in tale NI Di Napoli, il quale è affetto da strabismo, porta un piercing sul sopracciglio ed annovera diversi contatti con il ricorrente AP). Tale argomento risulta del tutto confacente al rilievo di appello, ove (pagg. 26 e 36) il motivo fu indotto al fine di corroborare l'ipotesi difensiva che il ricorrente non potesse identificarsi come inizialmente ritenuto nel secondo rapinatore, il quale aveva invece un accento molto simile - a quello barese, mentre essendo l'imputato di Brindisi il suo accento sarebbe più vicino a quello salentino. Pertanto, il ricorrente non può in questa sede dedurre un vizio di motivazione della sentenza impugnata sul differente rilievo che la persona offesa nel descrivere anche il terzo uomo non abbia fatto espresso riferimento all'accento parlato (e, in particolare, a quello salentino ascrivibile all'imputato), trattandosi di un profilo non solo di puro merito, privo delle necessarie allegazioni, ma avente carattere di novità che andava dedotto nel giudizio di appello;
corrispondente a quelloquanto al nome di battesimo "TO" dell'imputato emerso dalle intercettazioni dei dialoghi del LL con i suoi familiari, la sentenza impugnata ne ha riconosciuto la valenza indiziaria poiché messo dal LL in stretta correlazione col rapinatore che presenta un difetto all'occhio, che tiene una Fiat Uno IA tg. Lecce, che ha svolto il ruolo di palo e che, per ultimo, ha viaggiato a bordo dell'autovettura con la quale il LL 12 ha raggiunto Binetto subito prima della rapina, ove aveva appuntamento con gli altri complici con cui poi si è portato sul luogo della rapina. La difesa ha contestato, prevalentemente sotto il profilo del vizio di motivazione, che le tracce di dna dell'imputato rinvenute su un berrettino ed un binocolo nella vettura del LL siano dimostrative della partecipazione alla rapina, vuoi perché tracce di dna dell'imputato non sono state rinvenute sui luoghi della rapina, nonostante questi si fosse disfatto di un fucile, vuoi perché nelle conversazioni intercettate del LL il timore che il complice avrebbe espresso era esclusivamente relativo all'individuazione all'interno dell'auto di sue impronte e non tracce di dna che invece erano state semmai riferite a quanto rinvenuto sui luoghi della rapina (un fucile ed una ricetrasmittente). Anche tale profilo di doglianza risulta manifestamente infondato. Al riguardo, le sentenze di merito hanno anzitutto sottolineato come l'auto lasciata dal LL a Binetto fosse collegata - nonostante la distanza - con la rapina e, precisamente, si trattasse di un'auto pulita che doveva servire per il ritorno a casa senza dare adito a sospetto: al LL, ferito ed abbandonato dai complici, vennero, infatti, rinvenute in dosso le chiavi di quel veicolo (che risulta intestato ad un terzo); nel corso delle conversazioni intercettate al LL, ripetuti sono i riferimenti che all'interno di quel veicolo vi avesse preso posto uno dei complici - quello con il difetto all'occhio il giorno della rapina. - Inoltre, dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico del AP, è emerso come tale coimputato, alcune ore prima della rapina e la mattina successiva, si trovasse in un'area prossima a quella ove è stata rinvenuta l'auto, nonostante non sia di quelle parti. All'interno del veicolo risultano rinvenuti un berretto ed un binocolo che recano tracce biologiche riconducibili al ricorrente, il quale annovera il difetto fisico all'occhio con cui viene nelle conversazioni individuato il soggetto che vi avrebbe preso posto e che ha svolto, senza successo, la funzione di palo. Pertanto, i giudici di merito hanno individuato un ulteriore elemento indiziante che collega univocamente il ricorrente con il LL -reo confesso e presente sui luoghi della rapina e lo pone all'interno di quel veicolo il giorno della rapina. Le tracce biologiche, infatti, non collocano l'imputato direttamente sui luoghi della rapina, ma assumono, nella concatenazione logica e probatoria degli altri indizi evidenziati dalle sentenze di merito, una significativa valenza indiziante, soprattutto se si tiene conto che tutti gli elementi indicati dal giudice del merito convergono in modo individualizzante verso il ricorrente. Di conseguenza, prive di decisività sono le doglianze in punto di - contraddittorietà della motivazione per avere la Corte "unificato" le preoccupazioni che il complice avrebbe espresso riguardo agli accertamenti investigativi sull'auto, ritenuti relativi sia alle impronte che alle tracce biologiche 13 ed invece espressi solo con riguardo alle prime, dovendosi le seconde ricondurre soltanto al timore di ciò che era stato rinvenuto sui luoghi della rapina. Non si è, infatti, al cospetto di conversazioni registrate nell'ambito di un convegno di medicina legale ad opera di professionisti del settore, i quali nell'usare le differenti terminologie hanno piena contezza del loro preciso significato, ma di soggetti appartenenti al crimine comune in cui, in difetto di specifica allegazione (del tutto generica infatti è la deduzione difensiva che il LL per i suoi non meglio precisati trascorsi giudiziari avrebbe acquisito competenze criminologiche di tipo scientifico), i riferimenti alle impronte o alle tracce di dna che peraltro - appaiono derivare dalle notizie investigative via via acquisite sulla rapina - sono logicamente riconducibili alla preoccupazione del correo di essere individuato quale compartecipe della rapina sulla scorta di elementi personali di identificazione. Pertanto, anche su tale aspetto la sentenza impugnata finisce per sottrarsi alle censure di legittimità e rende logica la ricostruzione operata dalle sentenze di merito che collocano il ricorrente anche in forza del dato dovuto ai luoghi di residenza viciniori a quelli del LL - nell'auto "pulita" utilizzata per recarsi all'appuntamento con gli altri complici il giorno della rapina. E tanto a prescindere dal fatto che il cappelletto ed il binocolo siano stati utilizzati per sopralluoghi in precedenti occasioni ovvero oggetto di dimenticanza il giorno della rapina da parte di chi, secondo quanto si legge in sentenza, non aveva certo brillato per accortezza;
· quanto alla valenza dei risultati della consulenza dei RIS sulle tracce di dna, la censura attiene anzitutto alla mancata allegazione degli elettroferogrammi relativi ai profili genetici esaminati, nonché del diagramma riportante la frequenza degli alleli, quali parti integranti delle indagini genetiche svolte ed aventi valenza decisiva ai fini della verifica dell'ipotesi prospettata dai RIS. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, al fine di poter disporre dei fotogrammi riguardanti le indagini genetiche svolte dal RIS, quale integrazione documentale necessaria al fine di verificare la validità dell'ipotesi di piena corrispondenza tra la traccia biologica prelevata sui reperti in sequestro e la persona dell'imputato, doveva chiedere al giudice di provvedere alla loro materiale acquisizione (essendo documentazione presente agli atti del laboratorio ma notoriamente non allegata alla relazione che viene trasmessa all'autorità giudiziaria). Né al riguardo può ritenersi estensibile a favore del - comunque manifestamente infondato avanzato dal RO il motivo coimputato AP, il quale ha chiesto la rinnovazione istruttoria mediante una perizia sull'accertamento dei RIS, che necessariamente richiede, anche in ragione della tipologia del rito svolto, che sussistano elementi idonei a mettere in discussione la validità come fonte di prova dell'accertamento tecnico eseguito. 14 Pertanto, nessuna illogicità scontano le sentenze di merito per avere rigettato la richiesta di perizia evidenziando come la ripetizione dell'accertamento richieda l'esistenza di lacune o di profili di criticità che mettano in discussione il metodo seguito, non potendosi fondare su una mera mancanza di allegazione di riscontri documentali, del cui esito la relazione dà atto e che, soprattutto, non risultano affatto ontologicamente mancanti, nell'ambito peraltro di un procedimento peritale garantito. Inoltre, quanto alla valenza probatoria dell'accertamento svolto, la sentenza impugnata, con congrua motivazione, ha spiegato le ragioni (vedi pag. 23) per le quali l'utilizzo nei confronti dell'imputato del termine "concordanza allelica" anziché di quello di "compatibilità", riferito al AP, non esprima un giudizio di minore affidabilità della comparazione genetica svolta. Peraltro, anche laddove alle conclusioni tecniche raggiunte dal RIS non si attribuisse, come prospettato dalla difesa, valore di prova, bensì di indizio, le conclusioni in termini di responsabilità non muterebbero poiché si tratterebbe dell'ennesimo dato confluito, in modo convergente, nei confronti dell'imputato. In conclusione, alla base del giudizio di colpevolezza del RO sono stati enucleati molteplici elementi indiziari che, in una convergente visione unitaria, consentono di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 2.4. «Violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. Conseguente violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le aggravanti». Si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al quantum di pena inflitta, la cui misura si discosta dal minimo edittale, anche con riguardo agli aumenti apportati per i reati satellite. Il motivo è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. Generica è la denuncia di violazione dell'art. 63 cod. pen. in quanto non si specifica in relazione a quale ipotesi disciplinata da tale disposizione si riferisce la doglianza. Peraltro, vi sarebbe carenza di interesse con riguardo al quarto comma, in quanto a differenza del coimputato - è stata esclusa la recidiva dal giudice di primo grado. Parimenti generica è la doglianza con riferimento al vizio di motivazione. A fronte, infatti, di una motivazione con cui la Corte di merito dà ampiamente conto delle specifiche rationes poste a fondamento della conferma del trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale (vedi pagg. 26 e 27), anche con riferimento agli aumenti operati per la continuazione (definiti contenuti ed adeguati alla consistenza dei singoli reati satellite alla luce dei plurimi elementi di disvalore 15 espressamente enunciati con riguardo al complesso dei fatti accertati e giudicati), le censure del ricorrente si limitano a dissentire dalla soluzione a cui è pervenuta la Corte territoriale.
2.5. In conclusione, il ricorso del RO va rigettato. Consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di AP LI e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Rigetta il ricorso di RO TO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/07/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IE SS D'Agostini NI OL IN KI DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZONE PENALE 2023 IL 16
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori L'avvocato PESARE FRANCESCO in difesa di RO TO insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato SCHINO FABIO e l'avvocato VANNETIELLO DARIO in difesa di AP LI insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO AP LI e NE TO ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Taranto del 26/04/2021, che ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in concorso [capi A), B), C) come riqualificato in tentate lesioni aggravate e D)]. Le difese, con distinti ricorsi, articolano diversi motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1. AP LI deduce: 1.1. «Violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c), 458 e 438 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché omessa motivazione rispetto al devoluto, motivazione apparente e contraddittoria con atti del procedimento». 1.2. «Violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, mancata assunzione di una prova decisiva e omessa rinnovazione dell'istruttoria».
1.3. Vizio di motivazione e conflitto di giudicati». anche grafica1.4. «Violazione di legge stante l'omessa motivazione rispetto alla censura relativa al ritenuto concorso del ricorrente nel delitto di detenzione di arma da fuoco, contestato, insieme al porto, nel capo A) della rubrica, unitamente alla rapina aggravata».
1.5. Violazione dell'art. 63, comma 4, 132, 133, 81 e 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione».
2. RO TO deduce:
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 453, 454, 438 cod. proc. pen. alla luce dell'art. 111 Cost., in punto di utilizzabilità dell'accertamento tecnico dei RIS inserito successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato fondato su altri elementi di prova e omissione dell'avviso di deposito di detto accertamento». 2.2. «Illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. di perizia antropometrica».
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnica del RIS».
2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. Conseguente violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le aggravanti». 2 3. Con note dell'11, 12 e 13/04/2023, i difensori di AP LI e RO TO dichiaravano di aderire all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per i giorni 19, 20 e 21 aprile 2023. 4. Il Collegio, all'udienza del 20/04/2023, preso atto delle dichiarazioni di astensione dei difensori, rinviava il processo a nuovo ruolo, sospendendo, per l'effetto, i termini di prescrizione.
5. Con nota del 22/06/2023, la difesa di AP LI ha integrato l'esposizione del primo motivo di ricorso allegando la nota di trasmissione all'autorità giudiziaria della relazione dei RIS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AP LI è fondato con riguardo al primo motivo, avente carattere assorbente degli altri.
1.1. Dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti allegati, risulta che si è proceduto nei confronti degli imputati con decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Taranto il 5/12/2018 a seguito di richiesta del Pubblico ministero del 26/11/2018. Risulta, altresì, che il Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, demandò ai RIS un'indagine tecnica volta a verificare se fossero riconducibili ai profili biologici degli imputati alcune tracce ematiche o i capelli rinvenuti dalla polizia giudiziaria su alcuni reperti ritenuti dimostrativi della partecipazione nei reati per cui si procede. I reperti giunsero in laboratorio il 12/09/2018 e le analisi iniziarono il 17/09/2018. La relazione dei RIS di Roma relativa all'esito degli accertamenti biologici particolarmente significativa in quanto sono evidenziati risultati riferibili agli imputati - fu completata il 27/11/2018, trasmessa al Pubblico ministero con nota del 4/12/2018 e a questi pervenuta il 7/12/2018. Risulta, poi, che la relazione sia stata depositata nella cancelleria centrale dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto il 12/12/2018 (come da attestazione con timbro dell'Ufficio senza orario) e che lo stesso giorno la difesa del AP depositò richiesta di abbreviato presso la cancelleria del G.i.p. che aveva emesso il decreto di giudizio immediato (la richiesta del RO, invece, risulta depositata il 18/12/2018). Il G.i.p., con decreto del 20/12/2018, fissava l'udienza del 05/02/2019 per l'ammissione degli imputati al rito speciale. A tale udienza, il G.i.p., dopo essersi espresso in punto di utilizzabilità della consulenza dei RIS rigettando le eccezioni sollevate dagli imputati, respingeva, altresì, la richiesta della difesa del AP di concessione di un termine a difesa per valutare se ritrattare la richiesta di rito abbreviato.
1.2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per avere i giudici di merito ritenuto "irretrattabile" la richiesta di rito abbreviato non condizionato 3 nonostante gli esiti di consulenza fossero pervenuti al fascicolo del G.i.p. dopo la notifica della richiesta di giudizio immediato e, soprattutto, del deposito da parte dell'imputato della richiesta di rito abbreviato. Tale omissione aveva precluso alla difesa di venire a conoscenza, al momento in cui aveva avanzato la richiesta, che il quadro probatorio era stato "mutato in corsa", ragione per la quale aveva, per un verso, eccepito l'inutilizzabilità della relazione, avente carattere decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità e, per altro, censurato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva ritenuto preclusa all'imputato la possibilità di optare per il rito ordinario e/o condizionato.
1.3. Così ricostruita la corretta sequenza procedimentale, la censura risulta fondata per le ragioni che seguono. I giudici di merito hanno ritenuto la irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato sul rilievo che la difesa, al momento del deposito della richiesta (avvenuto il 12/12/2018), con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prendere contezza di tale atto, «risultando la relazione già inserita nel fascicolo del P.M. il 7/12/2018 e depositata agli atti l'11/12/2018»; inoltre, «che trattandosi del risultato di un atto investigativo in precedenza disposto, l'imputato era ben consapevole che la piattaforma probatoria sarebbe stata destinata ad ampliarsi». In realtà, dalla sequenza procedimentale in precedenza indicata, risulta che la difesa ebbe conoscenza del deposito della relazione dei RIS in epoca successiva alla formulazione della richiesta di rito abbreviato. L'allegazione difensiva, attestante il deposito della relazione nella cancelleria centrale dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto il 12/12/2018 e non il giorno precedente per come asseverato dalle sentenze di merito, dà conto di tale circostanza. Né, poi, può ritenersi che la relazione fosse nota alla difesa poiché depositata nella segreteria del Pubblico ministero il 7/12/2018. A quel momento, infatti, il fascicolo del Pubblico ministero era stato trasmesso all'Ufficio G.i.p. avendo la Procura avanzato il 23/11/2018 richiesta di giudizio abbreviato, pervenuta al giudice unitamente al fascicolo di indagine il 26/11/2018. Pertanto, l'argomento che fa leva sulla "conoscibilità", da parte dell'imputato, della relazione al momento della richiesta di abbreviato, al fine di escludere che la scelta del rito sia stata in alcun modo alterata dall'esito di tale accertamento, non si rivela affatto pertinente ai fini del rigetto dell'eccezione difensiva. Né, poi, alla difesa del ricorrente può muoversi un difetto di diligenza per non avere pedissequamente controllato il fascicolo presso la cancelleria del G.i.p. sino al momento dell'emissione del decreto con cui quel giudice ha fissato l'udienza per decidere sull'ammissione della richiesta di abbreviato. Tale provvedimento, infatti, è stato emesso il 20/12/2018, ossia pochi giorni dopo 4 che la difesa aveva depositato la richiesta e in assenza della ricezione di un preventivo avviso di deposito dell'atto comunque dovuto, potendosi sul punto richiamare la regola generale ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 430 cod. proc. pen. e 18 reg. esec. cod. proc. pen. Quanto, poi, all'ulteriore profilo legato all'irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato in ragione del fatto che, essendo imminente il deposito della relazione, l'imputato era già in grado di valutare l'esatta ampiezza della piattaforma probatoria, va sottolineato che per l'imputato il rito abbreviato si è incardinato ad uno stato degli atti diverso rispetto a quello esistente nel momento in cui la domanda di rito alternativo è stata formulata. Invero, benché l'accertamento tecnico fosse stato disposto nel corso delle indagini preliminari, la consulenza non risultava indicata tra le fonti di prova nella richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero. Pertanto, non condivisibile è l'assunto dei giudici a quibus i quali muovono dal presupposto che la conoscenza di un atto dispositivo di indagine presupponga ontologicamente l'accettazione dei relativi risultati, a prescindere dalla conoscenza effettiva degli esiti pervenuti solo in un momento successivo. Ne consegue, quindi, che l'imputato AP (dovendosi invece pervenire per il coimputato a conclusioni differenti - vedi oltre sub 2.1) deve essere riportato nelle condizioni processuali in cui si trovava all'atto della formulazione della domanda, onde consentirgli di valutare se "all'attuale stato degli atti" opti o meno ratione cognita nuovamente per il rito alternativo con le sue differenti forme ovvero sia da seguire la strada dibattimentale ordinaria. Nel caso in esame, ritiene dunque il Collegio - tenuto conto della particolare natura della questione posta - potersi discostare dal principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., mentre, laddove è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563 - 01. Nella specie, il ricorrente si doleva a seguito del rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato - della mancata revoca della richiesta di accedere al rito speciale, non solo tardivamente proposta, ma inizialmente accompagnata anche dalla subordinata di procedere col rito abbreviato ordinario). Il tutto non senza sottolineare come sia proprio l'esito dell'indagine tecnica che viene oggi in discussione a rivestire profili dirimenti sul versante dell'attribuibilità del fatto all'imputato, assumendo valenza decisiva ai fini dell'esercizio di una scelta consapevole che egli è tenuto a fare in ottica difensiva. 5 1.4. Deve, pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. Gli atti andranno trasmessi al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Ferma restando la piena ritualità dell'esercizio dell'azione penale e la validità del precedente decreto di giudizio immediato, occorrerà procedere alla rinnovazione dell'atto, dovendosi indicare una nuova data di comparizione, così rimettendosi nei termini l'imputato per esercitare, se del caso, la facoltà di avvalersi dei riti alternativi.
1.5. Non condivisibile, invece, è l'assunto del ricorrente che, oltre al lamentato vulnus al diritto di difesa derivante dalla ritenuta irretrattabilità della richiesta di abbreviato, ne fa discendere anche un profilo di inutilizzabilità della relazione dei RIS, anche in difetto da parte del pubblico ministero della comunicazione dell'avviso di deposito. Al riguardo, va evidenziato che l'accertamento risulta ritualmente disposto nel corso delle indagini preliminari e formato nel pieno rispetto delle regole di legge, essendo avvenuto nel contraddittorio delle parti, avvisate del giorno e dell'orario e poste ab origine nella condizione di nominare consulenti e di prendere visione degli atti. Nessun rilievo è stato mosso al rispetto delle procedure seguite. La relativa documentazione è stata depositata agli atti del fascicolo e posta immediatamente a disposizione degli imputati che ne hanno così preso cognizione, potendone estrarre copia. Nel caso in disamina, quindi, non si tratta di atti in possesso del Pubblico ministero e non depositati contestualmente alla richiesta di rito immediato, ma di atti pervenuti nella disponibilità della Pubblica accusa successivamente al predetto avviso e immediatamente depositati nel fascicolo che si trovava presso la cancelleria del giudice che procedeva. La situazione concreta è, dunque, diversa da quella da cui scaturisce l'inutilizzabilità secondo la regula iuris a cui fa riferimento la difesa, correlata ad un omesso deposito di atti già nel possesso del Pubblico ministero alla data dell'esercizio dell'azione penale, sicché non si pone un problema di omesso deposito, predicabile solo se l'atto fosse stato già in possesso della Parte pubblica e non posto a disposizione della difesa. Correttamente, quindi, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto utilizzabili i risultati dell'indagine delegata al RIS, trasfusi successivamente nella relazione de qua (nel senso di esclusione di profili di inutilizzabilità dell'atto allorché sia immediatamente depositato e posto a disposizione delle parti vedi: Sez. 4, n. 8085 dell'08/11/2018, dep. 2019, Rv. 275150 01; Sez. 3, n. 51830 del - 03/10/2018, Rv. 274097 - 01; Sez. 4, n. 7597 dell'08/11/2013, dep. 2014, Rv. 259121 01). 6 2. Il ricorso di RO TO non è fondato. 2.1. «Violazione di legge in relazione agli artt. 453, 454, 438 cod. proc. pen. alla luce dell'art. 111 Cost., in punto di utilizzabilità dell'accertamento tecnico dei RIS inserito successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato fondato su altri elementi di prova e omissione dell'avviso di deposito di detto accertamento». Il motivo è infondato. Quanto alla posizione del ricorrente va evidenziato che a fronte dell'inserimento nel fascicolo del G.i.p. della relazione dei RIS avvenuto il 12/12/2018, la difesa ha depositato la richiesta di rito abbreviato condizionato il 18/12/2018. Inoltre, a seguito del rigetto della richiesta di rito condizionato, al ricorrente fu concesso termine a difesa, rinviandosi l'udienza e optandosi per la scelta del rito allo stato degli atti. Di conseguenza, la richiesta del rito speciale conseguì alla piena (e tempestiva) cognizione della piattaforma probatoria che avrebbe formato oggetto dell'accertamento giudiziale, con conseguente esclusione dei vizi di legittimità paventati. 2.2. «Illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. di perizia antropometrica sulle immagini dei presunti rapinatori tratte dai sistemi di videosorveglianza». Si lamenta il mancato esperimento di una perizia che avrebbe consentito di accertare se alcuno dei rapinatori fosse claudicante o portasse gli occhiali, stante l'accertata condizione di claudicante dell'imputato affetto anche da grave deficit visivo e la presenza di un dichiarato testimoniale che escludeva che uno dei rapinatori avesse tali caratteristiche. L'istanza era stata disattesa sull'errato rilievo che l'accertamento fosse volto ad individuare il volto dei rapinatori, indagine ritenuta non utilmente esperibile in ragione della cattiva qualità delle immagini. Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, la lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 14 e 15) consente di escludere che la Corte d'appello, al pari del primo giudice, abbia ritenuto l'indagine chiesta dalla difesa essenzialmente finalizzata ad individuare il volto dei rapinatori, in quanto è espressamente precisato come l'assenza di decisività dell'accertamento richiesto, in ragione della cattiva qualità delle immagini, attiene anche alla complessione fisica dei malviventi e della loro andatura». Si precisa, infatti, che dalle visioni di tali immagini sono visibili soltanto le sagome di quattro dei cinque malfattori presenti sul posto. Pertanto, la motivazione posta a fondamento del rigetto risulta del tutto pertinente al tema istruttorio che la difesa aveva sollecitato nell'atto di appello, diretto a verificare «i movimenti dei fuggiaschi» e non se alcuno di questi portasse gli occhiali, profilo che, in difetto di allegazione, risulta essere stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità (vedi pagg. 18 e 19 ove si 7 precisa il petitum rivolto alla Corte di merito). Peraltro, la circostanza che uno dei rapinatori portasse gli occhiali si ricava dalle dichiarazioni del teste persona offesa De AS, di cui il primo giudice riporta diffusamente la denunzia. Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava, altresì, come il tema della difficoltà di deambulazione dell'imputato, quale elemento ostativo alla partecipazione alla rapina, sia stato motivatamente disatteso facendosi riferimento a fonti di prova che ne hanno constatato ictu oculi l'andatura e la possibilità di movimento, persino comprovandone un'accentuazione finalizzata ad assicurarsi un alibi. Quanto, poi, all'ulteriore rilievo relativo all'esatta "collocazione" dell'imputato tra i soggetti ripresi nel corso della rapina, nessuna contraddittorietà vi è tra l'aver attribuito all'imputato la funzione di palo e l'aver individuato il ricorrente nel terzo uomo, in quanto la sentenza impugnata precisa come tale veste non sia affatto incompatibile con l'affermazione di essere entrato all'interno dell'abitazione ma non essere stato ripreso, in quanto a tale soggetto si attribuisce l'ingresso nella casa presa di mira da un accesso diverso. 2.3. «Vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnica del RIS». Il motivo, seppur titolato con riguardo alla specifica prova costituita dalla consulenza dei RIS, attiene alla corretta valutazione degli indizi in ordine alla loro capacità dimostrativa ai fini dell'affermazione della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, alla luce anche del giudizio di assenza di gravità che era stato espresso dalla sentenza n. 5672/2019 della 6^ Sezione della Corte di legittimità in sede cautelare, le cui motivazioni vengono pedissequamente richiamate e contrapposte a quelle della sentenza impugnata, al fine di evidenziarne la contraddittorietà di esame e di giudizio con riguardo agli indizi ed elementi di prova ai quali le sentenze di merito hanno fatto riferimento ai fini dell'affermazione di responsabilità (difetto fisico dell'occhio, assenza di decisività della affermata impossibilità di deambulazione e della riferita statura del rapinatore che dovrebbe identificarsi con l'imputato, accento locale, disponibilità dell'autovettura sequestrata, identità del nome del complice menzionato dal coimputato intercettato, riconducibilità all'imputato delle impronte rinvenute su un cappello di lana e su dei binocoli all'interno dell'auto sequestrata, quali cose pertinenti al reato di rapina;
valenza probatoria a carico della consulenza dei RIS sulle tracce di DNA rinvenute sulle cose pertinenti al reato). Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 192 cod. proc. pen., infatti, lungi dal limitare l'operatività del principio del "libero convincimento" del giudice, codifica, tra l'altro, il canone in base al quale l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimità un controllo sul 8 significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6, Sentenza n. 1898 del 17/11/1992 - dep. 26/02/1993 - Rv. 193781). Si tratta di una precisazione necessaria, in quanto il ricorrente, attraverso la denuncia del vizio di legittimità mira a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio di cui si finisce necessariamente per sollecitare una lettura ad opera della Corte di cassazione, per arrivare ad una differente decisione, ponendosi così all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Ciò premesso, le censure difensive risultano essere state disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici e, soprattutto, con una motivazione che si sottrae ai vizi di illogicità manifesta denunciati e ai rilievi espressi dalla sentenza della Sez. 6, n. 5672 dell'08/01/2019, che annullò l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal G.i.p. del Tribunale di Taranto. In particolare: - quanto al difetto fisico ad un occhio di uno dei complici a cui il LL fa riferimento nel corso delle conversazioni captate in carcere e che avrebbe dovuto condurre all'individuazione del ricorrente, la Sesta sezione ne aveva svilito il valore indiziario a carico dell'imputato in ragione del fatto che tale dato mal si conciliava con la descrizione che lo stesso LL aveva fatto di una persona con un difetto ad un solo occhio, il destro, nonché con quanto riferito dalla persona offesa, la quale aveva descritto uno dei rapinatori (il secondo) come un soggetto verosimilmente strabico e con un piercing blu su un sopracciglio, mentre il RO è affetto da disallineamento all'occhio sinistro e non ha piercing. La sentenza impugnata, dopo avere passato compiutamente in rassegna gli elementi probatori acquisiti, con congrua motivazione ha indicato le ragioni che portano a riconoscere a quel dato valore indiziario, sulla base di ragioni del tutto differenti da quelle a cui invece aveva fatto riferimento il giudice della cautela e che erano state censurate in sede di legittimità. Le sentenze di merito hanno, anzitutto, precisato che l'imputato non è strabico, ma il difetto annoverato consiste in un disallineamento di un occhio rispetto all'altro e interessa l'occhio sinistro, per come constatato de visu e dalla visione del relativo cartellino;
hanno poi motivatamente spiegato le ragioni per cui la descrizione di uno dei complici, operata dal LL, si riferisca proprio ad una persona 9 portatrice di tale difetto, come annoverato dall'imputato, e non a chi è affetto da strabismo (v. pag. 10 sentenza di primo grado). Ne hanno, quindi, logicamente ricavato che il LL non si riferisse al rapinatore affetto da strabismo e munito di piercing (particolare, quest'ultimo, che, infatti, non risulta mai menzionato nel corso delle captazioni), ma ad altro che i giudici di merito hanno individuato nel terzo ossia quello che svolgeva le funzioni di palo e indossava - degli occhiali scuri. Tale "cambio di rotta" - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - non è avvenuto mediante un'apodittica sostituzione del rapinatore la cui individuazione era fallita (il secondo) con un altro dei partecipi, individuandosi l'imputato in quello con gli occhiali scuri (il terzo) perché, degli altri tre, la persona offesa nulla aveva riferito sulla presenza di un difetto all'occhio. La circostanza che uno dei rapinatori avesse un difetto fisico all'occhio, proprio del tipo di quello annoverato dall'imputato, è stata tratta dal contenuto delle intercettazioni di uno dei soggetti che certamente hanno partecipato alla rapina (il LL), reo confesso, colpito da un colpo di pistola dei Carabinieri ad una gamba mentre fuggiva ed abbandonato dai complici sul luogo. Una volta, dunque, che, con congrua motivazione, si è escluso che il ricorrente possa individuarsi in colui che la persona offesa aveva indicato come affetto da strabismo (il secondo rapinatore), nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per averlo individuato in quello che portava gli occhiali con lenti scure, considerato che la rapina è avvenuta in piena notte e, dunque, l'anomalia di servirsi di tale tipo di occhiali può leggersi nel senso di coprire un segno evidentemente caratterizzante che avrebbe potuto portare al riconoscimento. A ciò, aggiunge la Corte di merito a corredo della natura indiziaria del dato, rileva anche la circostanza che l'imputato portasse degli occhiali di tal genere, per come accertato in udienza;
quanto all'autovettura parcheggiata dinanzi all'abitazione del RO dello stesso tipo di quella che il LL, nel corso delle sue conversazioni carcerarie, attribuisce al complice con la deformazione di un occhio, facendo riferimento ad un soggetto che "tiene la Uno IA tg Lecce parcheggiata dinanzi l'abitazione" - la Sesta sezione, in sede cautelare, aveva svilito la portata indiziaria degli accertamenti di polizia giudiziaria che la riconducevano al ricorrente (l'auto il 15/01/2018 era stata rinvenuta parcheggiata nei pressi dell'abitazione del ricorrente e sia lo stesso giorno che il successivo 09/03/2018 era stato trovato alla guida), trattandosi di due sporadici controlli e considerato che il veicolo risultava di proprietà di un terzo e non emergeva se e in che modo il ricorrente ne avesse stabilmente la disponibilità. La Corte di merito supera il rilievo con motivazione non manifestamente illogica, rilevando come l'uso del termine "tiene" da parte del LL non evochi necessariamente la proprietà 10 del mezzo, potendosi lessicalmente riferire anche a situazioni differenti e che l'imputato, nel corso del processo, nel riferire sull'episodio del 9/03/2018 ha in sostanza ammesso di poter disporre all'evenienza di detto veicolo avendone le chiavi. Peraltro, a conferma della validità dell'indizio, così superandosi le obiezioni sollevate dalla difesa, si precisa che si tratta di un veicolo le cui caratteristiche non sono affatto comuni se si considera il colore, il modello, la targa (recante l'indicazione della sigla della provincia LE ormai rara) e la localizzazione;
la difesa contesta anche che il soggetto indicato come colui che tiene la Uno IA sia uno dei rapinatori, ben potendo essere chiunque altro quello indicato dal LL a cui rivolgersi per "prenderlo e metterlo là", ma trattasi di rilievo inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni preclusa in sede di legittimità; - quanto alla difficoltà deambulatoria che avrebbe precluso all'imputato di partecipare alla rapina, la Sesta sezione aveva rilevato un vizio di motivazione in ordine al rilievo della documentazione medica che avrebbe attestato un'impossibilità di darsi alla fuga, per come la vicenda è stata ricostruita;
la Corte di appello, con motivazione plausibile e coerente con le fonti di prova acquisite, supera il rilievo individuando l'imputato come il rapinatore che, dopo avere effettuato la bonifica all'interno della villa, si è trattenuto all'esterno svolgendo le funzioni di palo e che, dunque, per la posizione assunta ha avuto la possibilità di allontanarsi avendo avuto modo di avvedersi dell'arrivo delle forze di polizia prima dei complici - senza doversi dare a precipitosa fuga, ragione per la quale non era stato in quel frangente individuato dai Carabinieri che inseguivano soltanto quattro persone. Il fatto che sulla scena del crimine vi fosse anche un quinto uomo con funzioni di palo la sentenza impugnata lo ricava anche dalla circostanza che uno dei complici, seppur tardivamente, veniva avvisato dell'arrivo dei Carabinieri tramite ricetrasmittente, nonché dai chiari riferimenti del LL che attribuisce al palo la colpa di essere stati sorpresi dalle forze dell'ordine per non avere diligentemente sorvegliato e protetto i complici. Inoltre, richiamandosi l'esito di una perizia, si è precisato come non ci si trovi al cospetto di una zoppia, ma al più di una deambulazione neppure marcata che potrebbe essere stata ovviata con un incedere lento, conclusione non affatto distonica rispetto non solo agli esiti di consulenza raggiunti, ma anche con riguardo a quanto accertato de visu dai Carabinieri al momento della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare, i quali avevano dato atto di come l'imputato, nell'avvicinarsi, avesse tenuto una andatura assolutamente regolare, simulando soltanto dopo la lettura dell'ordinanza una marcata zoppia;
con la conseguenza che, anche in tal caso, il mancato riferimento nelle descrizioni che la persona offesa (De AS) fa dei rapinatori a tale difetto non assume decisiva valenza 11 distonica rispetto al risultato raggiunto dal giudice del merito, analogamente al rilievo peraltro privo della necessaria allegazione in questa sede che le - difficoltà deambulatorie fossero, all'epoca della rapina, serie tanto da dover costringere l'imputato all'ausilio di mezzi meccanici o di altro genere. Del resto, la circostanza che l'imputato sia stato indicato come portatore di stampelle dinanzi alla Corte di merito non è elemento sufficiente a comprovare che tale ausilio fosse indispensabile al momento della commissione del reato, avvenuto anni prima;
· quanto alla statura che, secondo le indicazioni della persona offesa De Biase, non corrisponderebbe a quella dell'imputato (mt. 1,80 a fronte di mt. 1,75), si è logicamente evidenziato come la discrasia su cui fa leva la difesa (5 cm) non sia decisiva in relazione alla concitazione del momento in cui tale dato fu percepito, risultando ascrivibile ad una indicazione soggettiva del teste;
peraltro, a conferma del dato figurativo tra l'imputato ed il terzo uomo, le sentenze di merito hanno anche richiamato la coincidenza della "complessione fisica", oltre al particolare degli occhiali;
© quanto all'inflessione dialettale e, in particolare, all'accento locale che la persona offesa attribuisce al secondo uomo, la Corte di appello ne ha disatteso il rilievo in ragione del fatto che tale soggetto non dovesse identificarsi nell'imputato, bensì in altro correo (indicato in tale NI Di Napoli, il quale è affetto da strabismo, porta un piercing sul sopracciglio ed annovera diversi contatti con il ricorrente AP). Tale argomento risulta del tutto confacente al rilievo di appello, ove (pagg. 26 e 36) il motivo fu indotto al fine di corroborare l'ipotesi difensiva che il ricorrente non potesse identificarsi come inizialmente ritenuto nel secondo rapinatore, il quale aveva invece un accento molto simile - a quello barese, mentre essendo l'imputato di Brindisi il suo accento sarebbe più vicino a quello salentino. Pertanto, il ricorrente non può in questa sede dedurre un vizio di motivazione della sentenza impugnata sul differente rilievo che la persona offesa nel descrivere anche il terzo uomo non abbia fatto espresso riferimento all'accento parlato (e, in particolare, a quello salentino ascrivibile all'imputato), trattandosi di un profilo non solo di puro merito, privo delle necessarie allegazioni, ma avente carattere di novità che andava dedotto nel giudizio di appello;
corrispondente a quelloquanto al nome di battesimo "TO" dell'imputato emerso dalle intercettazioni dei dialoghi del LL con i suoi familiari, la sentenza impugnata ne ha riconosciuto la valenza indiziaria poiché messo dal LL in stretta correlazione col rapinatore che presenta un difetto all'occhio, che tiene una Fiat Uno IA tg. Lecce, che ha svolto il ruolo di palo e che, per ultimo, ha viaggiato a bordo dell'autovettura con la quale il LL 12 ha raggiunto Binetto subito prima della rapina, ove aveva appuntamento con gli altri complici con cui poi si è portato sul luogo della rapina. La difesa ha contestato, prevalentemente sotto il profilo del vizio di motivazione, che le tracce di dna dell'imputato rinvenute su un berrettino ed un binocolo nella vettura del LL siano dimostrative della partecipazione alla rapina, vuoi perché tracce di dna dell'imputato non sono state rinvenute sui luoghi della rapina, nonostante questi si fosse disfatto di un fucile, vuoi perché nelle conversazioni intercettate del LL il timore che il complice avrebbe espresso era esclusivamente relativo all'individuazione all'interno dell'auto di sue impronte e non tracce di dna che invece erano state semmai riferite a quanto rinvenuto sui luoghi della rapina (un fucile ed una ricetrasmittente). Anche tale profilo di doglianza risulta manifestamente infondato. Al riguardo, le sentenze di merito hanno anzitutto sottolineato come l'auto lasciata dal LL a Binetto fosse collegata - nonostante la distanza - con la rapina e, precisamente, si trattasse di un'auto pulita che doveva servire per il ritorno a casa senza dare adito a sospetto: al LL, ferito ed abbandonato dai complici, vennero, infatti, rinvenute in dosso le chiavi di quel veicolo (che risulta intestato ad un terzo); nel corso delle conversazioni intercettate al LL, ripetuti sono i riferimenti che all'interno di quel veicolo vi avesse preso posto uno dei complici - quello con il difetto all'occhio il giorno della rapina. - Inoltre, dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico del AP, è emerso come tale coimputato, alcune ore prima della rapina e la mattina successiva, si trovasse in un'area prossima a quella ove è stata rinvenuta l'auto, nonostante non sia di quelle parti. All'interno del veicolo risultano rinvenuti un berretto ed un binocolo che recano tracce biologiche riconducibili al ricorrente, il quale annovera il difetto fisico all'occhio con cui viene nelle conversazioni individuato il soggetto che vi avrebbe preso posto e che ha svolto, senza successo, la funzione di palo. Pertanto, i giudici di merito hanno individuato un ulteriore elemento indiziante che collega univocamente il ricorrente con il LL -reo confesso e presente sui luoghi della rapina e lo pone all'interno di quel veicolo il giorno della rapina. Le tracce biologiche, infatti, non collocano l'imputato direttamente sui luoghi della rapina, ma assumono, nella concatenazione logica e probatoria degli altri indizi evidenziati dalle sentenze di merito, una significativa valenza indiziante, soprattutto se si tiene conto che tutti gli elementi indicati dal giudice del merito convergono in modo individualizzante verso il ricorrente. Di conseguenza, prive di decisività sono le doglianze in punto di - contraddittorietà della motivazione per avere la Corte "unificato" le preoccupazioni che il complice avrebbe espresso riguardo agli accertamenti investigativi sull'auto, ritenuti relativi sia alle impronte che alle tracce biologiche 13 ed invece espressi solo con riguardo alle prime, dovendosi le seconde ricondurre soltanto al timore di ciò che era stato rinvenuto sui luoghi della rapina. Non si è, infatti, al cospetto di conversazioni registrate nell'ambito di un convegno di medicina legale ad opera di professionisti del settore, i quali nell'usare le differenti terminologie hanno piena contezza del loro preciso significato, ma di soggetti appartenenti al crimine comune in cui, in difetto di specifica allegazione (del tutto generica infatti è la deduzione difensiva che il LL per i suoi non meglio precisati trascorsi giudiziari avrebbe acquisito competenze criminologiche di tipo scientifico), i riferimenti alle impronte o alle tracce di dna che peraltro - appaiono derivare dalle notizie investigative via via acquisite sulla rapina - sono logicamente riconducibili alla preoccupazione del correo di essere individuato quale compartecipe della rapina sulla scorta di elementi personali di identificazione. Pertanto, anche su tale aspetto la sentenza impugnata finisce per sottrarsi alle censure di legittimità e rende logica la ricostruzione operata dalle sentenze di merito che collocano il ricorrente anche in forza del dato dovuto ai luoghi di residenza viciniori a quelli del LL - nell'auto "pulita" utilizzata per recarsi all'appuntamento con gli altri complici il giorno della rapina. E tanto a prescindere dal fatto che il cappelletto ed il binocolo siano stati utilizzati per sopralluoghi in precedenti occasioni ovvero oggetto di dimenticanza il giorno della rapina da parte di chi, secondo quanto si legge in sentenza, non aveva certo brillato per accortezza;
· quanto alla valenza dei risultati della consulenza dei RIS sulle tracce di dna, la censura attiene anzitutto alla mancata allegazione degli elettroferogrammi relativi ai profili genetici esaminati, nonché del diagramma riportante la frequenza degli alleli, quali parti integranti delle indagini genetiche svolte ed aventi valenza decisiva ai fini della verifica dell'ipotesi prospettata dai RIS. Il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, al fine di poter disporre dei fotogrammi riguardanti le indagini genetiche svolte dal RIS, quale integrazione documentale necessaria al fine di verificare la validità dell'ipotesi di piena corrispondenza tra la traccia biologica prelevata sui reperti in sequestro e la persona dell'imputato, doveva chiedere al giudice di provvedere alla loro materiale acquisizione (essendo documentazione presente agli atti del laboratorio ma notoriamente non allegata alla relazione che viene trasmessa all'autorità giudiziaria). Né al riguardo può ritenersi estensibile a favore del - comunque manifestamente infondato avanzato dal RO il motivo coimputato AP, il quale ha chiesto la rinnovazione istruttoria mediante una perizia sull'accertamento dei RIS, che necessariamente richiede, anche in ragione della tipologia del rito svolto, che sussistano elementi idonei a mettere in discussione la validità come fonte di prova dell'accertamento tecnico eseguito. 14 Pertanto, nessuna illogicità scontano le sentenze di merito per avere rigettato la richiesta di perizia evidenziando come la ripetizione dell'accertamento richieda l'esistenza di lacune o di profili di criticità che mettano in discussione il metodo seguito, non potendosi fondare su una mera mancanza di allegazione di riscontri documentali, del cui esito la relazione dà atto e che, soprattutto, non risultano affatto ontologicamente mancanti, nell'ambito peraltro di un procedimento peritale garantito. Inoltre, quanto alla valenza probatoria dell'accertamento svolto, la sentenza impugnata, con congrua motivazione, ha spiegato le ragioni (vedi pag. 23) per le quali l'utilizzo nei confronti dell'imputato del termine "concordanza allelica" anziché di quello di "compatibilità", riferito al AP, non esprima un giudizio di minore affidabilità della comparazione genetica svolta. Peraltro, anche laddove alle conclusioni tecniche raggiunte dal RIS non si attribuisse, come prospettato dalla difesa, valore di prova, bensì di indizio, le conclusioni in termini di responsabilità non muterebbero poiché si tratterebbe dell'ennesimo dato confluito, in modo convergente, nei confronti dell'imputato. In conclusione, alla base del giudizio di colpevolezza del RO sono stati enucleati molteplici elementi indiziari che, in una convergente visione unitaria, consentono di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 2.4. «Violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. Conseguente violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine agli aumenti per le aggravanti». Si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al quantum di pena inflitta, la cui misura si discosta dal minimo edittale, anche con riguardo agli aumenti apportati per i reati satellite. Il motivo è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. Generica è la denuncia di violazione dell'art. 63 cod. pen. in quanto non si specifica in relazione a quale ipotesi disciplinata da tale disposizione si riferisce la doglianza. Peraltro, vi sarebbe carenza di interesse con riguardo al quarto comma, in quanto a differenza del coimputato - è stata esclusa la recidiva dal giudice di primo grado. Parimenti generica è la doglianza con riferimento al vizio di motivazione. A fronte, infatti, di una motivazione con cui la Corte di merito dà ampiamente conto delle specifiche rationes poste a fondamento della conferma del trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale (vedi pagg. 26 e 27), anche con riferimento agli aumenti operati per la continuazione (definiti contenuti ed adeguati alla consistenza dei singoli reati satellite alla luce dei plurimi elementi di disvalore 15 espressamente enunciati con riguardo al complesso dei fatti accertati e giudicati), le censure del ricorrente si limitano a dissentire dalla soluzione a cui è pervenuta la Corte territoriale.
2.5. In conclusione, il ricorso del RO va rigettato. Consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di AP LI e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. Rigetta il ricorso di RO TO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 07/07/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IE SS D'Agostini NI OL IN KI DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZONE PENALE 2023 IL 16