Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
69016 0439 1/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni sisma 1984 D Costa dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Relatore R.G.N. 4221/00 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 10270 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud.06/12/01 Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA han sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MA NI;
intimato Commissione avverso la sentenza n. 573/98 della 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2509 04/01/ 99; 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che visti gli artt. 375, nuovo testo, e 138 disp. Att. c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo IN EF, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver bene- ficiato della sospensione dal pagamento delle imposte har dirette, previsot dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno succes- sivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla 2 Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministro delle Finanze, denunciando la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 28, della leg- ge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 di- cembre 1977, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DRP 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. diher Infatti, secondo il consolidato orientamento questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46- il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, so- spese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell' ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- 3 zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantillo Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 NO attista DEPOSITÁTO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 NO BA