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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 39/2024, avverso la sentenza n.
4965/2023 emessa dal Tribunale di Trani, pubblicata il 4.12.2023 nel giudizio recante RG n.
2626/2021, notificata in data 6.12.2023 tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Lorè, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altamura alla via Montecalvario n. 41/c
-Appellante -
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo e Giovanni Flajani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47
-Appellato -
pagina 1 di 8 OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 17.02.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, il per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di €.24.454,82, a titolo di risarcimento dei danni sofferti quale diretta ed immediata conseguenza della caduta subita alle ore 21,20 circa del 15.02.2016 sulla pubblica piazza Aldo Moro nell'abitato di Altamura.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava a piedi sulla predetta piazza, finiva rovinosamente a terra a causa della presenza dell'anomalo rialzo di un cordolo posto a delimitazione dell'aiuola di un albero ivi piantumato e della sconnessione della pavimentazione circostante (costituita da piccole piastrelle), subendo le lesioni documentate nelle allegate certificazioni mediche.
1.2 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda in quanto CP_1 infondata e non provata, con vittoria di spese.
1.3 Istruita la causa mediante il deposito di documentazione, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di C.T.U. medico-legale a mezzo del Dott. Persona_1 il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4965/2023 del 04.12.2023, rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure riteneva sussistenti i presupposti per ricondurre l'evento nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 cc, laddove è onere del danneggiato non solo provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ma anche, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza - atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526).
pagina 2 di 8 Nel caso di specie addebitava la responsabilità del sinistro esclusivamente alla attrice dal momento che riteneva che la stessa fosse nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi era stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Non rilevava, d'altro canto, per il Tribunale, lo stato di cattiva manutenzione della strada, atteso che la condotta di un soggetto che inciampa a causa di un'insidia presente in un punto comunque visibile e conoscibile non è scusabile e quindi la cui percorrenza doveva essere evitata usando l'ordinaria diligenza.
In onere alla valutazione delle prove offerte, in sentenza si legge che “Dall'esame della documentazione fotografica in atti risulta che il cordolo che circondava una piccola aiuola contenente un albero era sollevato di alcuni centimetri rispetto al piano stradale, solo in uno dei quattro lati dell'aiuola stessa. Tale conformazione dei luoghi, creatasi probabilmente per il sollevamento prodotto dalle radici dell'albero, era tuttavia evidente per cui l'impatto deve ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada (derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa pubblica.”
2.1 Con atto notificato il 3.1.2024 la ha impugnato la predetta sentenza, rilevando che Pt_1 il giudice di prime cure ha fatto “errata applicazione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie concreta, valutando in maniera parziale ed arbitraria i mezzi di prova acquisiti al processo”. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e l'accertamento della responsabilità, totale o parziale del con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “ a)ACCOGLIERE l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, statuire quanto segue: b) ACCERTARE E DICHIARARE il CP_1
, in persona del sindaco suo legale rappresentante pro tempore, unico ed esclusivo
[...] responsabile - ai sensi dell'art. 2051 del cc quale titolare del diritto demaniale e custode dell'area pedonale _della pubblica Piazza Aldo Moro ad Altamura - del sinistro verificatosi in data 15.02.2016 e consistito nella caduta sofferta dall'odierna appellante. c) ACCERTARE E DICHIARARE , per
l'effetto, l'ente territoriale predetto tenuto al pagamento, in favore di . , della Pt_1 Parte_1 somma di €.24.454,82 ovvero di quella diversa come risultante dalla relazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico e danno non patrimoniale, nonché il rimborso delle spese mediche e rimborso spese mediche necessarie per la ricostruzione futura dei
pagina 3 di 8 denti, danni tutti subiti quali diretta ed immediata conseguenza della caduta. d) ON ,
l'ente territoriale convenuto come sub C), oltre interessi con decorrenza dal di della costituzione in mora ed al tasso di cui al IV comma dell'art.1284 del cc.
IN VIA GRADATA e) ACCERTARE DICHIARARE il in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, tenuto a risarcire il danno sofferto dalla sig.na nella diversa misura - Parte_1 proporzionalmente rideterminata - m applicazione dei criteri di cui al primo comma dell'art.1227 del cc. f) ON l'appellato come sub E.
g) ON l'appellato al pagamento di compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio, compreso il rimborso delle spese di CTU anticipate. Ai fini della determinazione ed applicazione del contributo unificato dichiara che il valore della causa è pari ad €. 24.454,82 e che il contributo unificato da versare ammonta ad €.355,50.”
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.3.2024 si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto con Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi come per legge.
2.3 Depositate le memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 9.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza adducendo l'errata valutazione delle prove raccolte in giudizio, non avendo il giudice di prime tenuto in debito conto la scarsa visibilità della sconnessione del marciapiede dovuta alla sopraelevazione del cordolo ( la caduta avvenne in ora serale, quindi con una visibilità limitata); ha taciuto le circostanze riferite dei testi presenti che ebbero a riscontrare la presenza dell'insidia solo dopo la caduta della e, soprattutto, non ha valorizzato il fatto che gli agenti della Polizia Pt_1
Locale di Altamura, subito dopo l'evento, ebbero a circoscrivere l'area dell'incidente, a dimostrazione della non trascurabilità del fattore di pericolo presente e tale da poter provocare danni agli altri utenti della piazza. Ricorda l'appellante che, trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.2051 del cc (così come qualificata dallo stesso giudice di primo grado), nel caso di caduta provocata da disconnessione del fondo pedonale, il fortuito - destinato ad interrompere il nesso di causa - deve necessariamente essere rappresentato pagina 4 di 8 da una condotta del danneggiato connotata da una negligenza di rilevanza, tale da aver prodotto l'evento indipendentemente dalla insidia. La condotta della vittima cioè esclude la responsabilità del custode solo se è, a sua volta, colposa ed imprevedibile, dotata cioè di una efficacia causale da definirsi esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n.
11152/2023). Aggiunge che il comportamento del danneggiato - da valutare anche in maniera ufficiosa ex art. 1227 del cc - assume incidenza causale idonea ad interrompere il relativo nesso solo quando lo stesso costituisce un evento abnorme, irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n.9315/2019).
Secondo l'appellante, ulteriore significativa violazione dell'art. 2051 del cc in cui è incorso il giudice del Tribunale di Bari, è rappresentata dall'aver omesso di valutare la fattispecie de qua anche in prospettiva di una graduazione e/o modulazione della responsabilità, ai sensi dell'art. l 227/comma 1 del cc. All'uopo si precisa che la mera disattenzione della vittima non può integrare il caso fortuito ed escludere in toto la responsabilità dell'ente, dovendo quest'ultimo, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr.
Cass.13222/2016). Pertanto – secondo la difesa della il ridotto contributo da parte Pt_1 della attrice alla dinamica dell'evento porterà, in via subordinata, all'applicazione del concorso in proporzione minima e nella misura non superiore al 20% - 30%, come argomentato in conclusionale e memoria di replica.
3.1 L'appello non merita accoglimento.
Rileva la Corte che – come correttamente evidenziato da giudice di prime cure - la fattispecie de qua debba essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte pagina 5 di 8 dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149).
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-
2022, n. 7173).
Nel caso in esame, dalla stessa prospettazione difensiva di parte attrice e dalla documentazione fotografica dalla stessa allegata, risulta ben visibile che il cordolo che circondava la piccola aiuola contenente un albero fosse sollevato di alcuni centimetri e la circostanza che lo fosse solo in uno dei quattro lati dell'aiuola stessa, rende ancor più evidente l'anomalia, sicchè una maggiore attenzione avrebbe condotto l'appellante ad evitare di percorrere quel punto. Occorre inoltre considerare che non si trattava di un passaggio obbligato, posto che il luogo in cui è avvenuta la caduta è una piazza su cui la , Pt_1
insieme ad un gruppo di amici, stava passeggiando, per cui l'attrice ben avrebbe potuto dirigersi – in tutta sicurezza – altrove, anziché camminare delimitando una aiuola. Infine non risulta provata la “non visibilità considerata l'ora notturna”: non lo affermano i testi e considerato che trattasi di una piazza centrale di Altamura deve presumersi che i luoghi fossero perfettamente illuminati.
Concludendo, le buone condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro, in uno con le atre circostanze dedotte, consentono di ritenere che la denunciata anomalia fosse agevolmente visibile e percepibile e, dunque, evitabile. Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del pagina 6 di 8 comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. n. 34886/2021; n.
5457/2021; Cass. civ. n. 9315/2019).
Pertanto, nella specie, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della danneggiata, la quale ultima, se avesse prestato maggiore attenzione nell'incedere, avrebbe potuto evitare l'attraversamento della piazza in quel tratto, utilizzando invece l'ampio spazio laterale circostante, sufficiente ai fini di un comodo e sicuro transito pedonale.
In conclusione, l'appello merita di essere rigettato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal DM 147 del 13.08.2022 in vigore dal
23.10.2022, in considerazione della semplicità delle questioni esaminate, dell'attività svolta
(quattro fasi) e del valore della causa (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00).
5. Va, infine, considerato che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., per la riforma della sentenza n.4965/2023 emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, e pubblicata il 4.12. 2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002. pagina 7 di 8 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 8.01.2025
Il Consigliere estensore
Dott.Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 39/2024, avverso la sentenza n.
4965/2023 emessa dal Tribunale di Trani, pubblicata il 4.12.2023 nel giudizio recante RG n.
2626/2021, notificata in data 6.12.2023 tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Lorè, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altamura alla via Montecalvario n. 41/c
-Appellante -
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo e Giovanni Flajani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47
-Appellato -
pagina 1 di 8 OGGETTO: responsabilità civile
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 17.02.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, il per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma di €.24.454,82, a titolo di risarcimento dei danni sofferti quale diretta ed immediata conseguenza della caduta subita alle ore 21,20 circa del 15.02.2016 sulla pubblica piazza Aldo Moro nell'abitato di Altamura.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre camminava a piedi sulla predetta piazza, finiva rovinosamente a terra a causa della presenza dell'anomalo rialzo di un cordolo posto a delimitazione dell'aiuola di un albero ivi piantumato e della sconnessione della pavimentazione circostante (costituita da piccole piastrelle), subendo le lesioni documentate nelle allegate certificazioni mediche.
1.2 Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda in quanto CP_1 infondata e non provata, con vittoria di spese.
1.3 Istruita la causa mediante il deposito di documentazione, l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di C.T.U. medico-legale a mezzo del Dott. Persona_1 il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4965/2023 del 04.12.2023, rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure riteneva sussistenti i presupposti per ricondurre l'evento nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 cc, laddove è onere del danneggiato non solo provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ma anche, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza - atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526).
pagina 2 di 8 Nel caso di specie addebitava la responsabilità del sinistro esclusivamente alla attrice dal momento che riteneva che la stessa fosse nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi era stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice. Non rilevava, d'altro canto, per il Tribunale, lo stato di cattiva manutenzione della strada, atteso che la condotta di un soggetto che inciampa a causa di un'insidia presente in un punto comunque visibile e conoscibile non è scusabile e quindi la cui percorrenza doveva essere evitata usando l'ordinaria diligenza.
In onere alla valutazione delle prove offerte, in sentenza si legge che “Dall'esame della documentazione fotografica in atti risulta che il cordolo che circondava una piccola aiuola contenente un albero era sollevato di alcuni centimetri rispetto al piano stradale, solo in uno dei quattro lati dell'aiuola stessa. Tale conformazione dei luoghi, creatasi probabilmente per il sollevamento prodotto dalle radici dell'albero, era tuttavia evidente per cui l'impatto deve ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada (derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa pubblica.”
2.1 Con atto notificato il 3.1.2024 la ha impugnato la predetta sentenza, rilevando che Pt_1 il giudice di prime cure ha fatto “errata applicazione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie concreta, valutando in maniera parziale ed arbitraria i mezzi di prova acquisiti al processo”. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e l'accertamento della responsabilità, totale o parziale del con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “ a)ACCOGLIERE l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, statuire quanto segue: b) ACCERTARE E DICHIARARE il CP_1
, in persona del sindaco suo legale rappresentante pro tempore, unico ed esclusivo
[...] responsabile - ai sensi dell'art. 2051 del cc quale titolare del diritto demaniale e custode dell'area pedonale _della pubblica Piazza Aldo Moro ad Altamura - del sinistro verificatosi in data 15.02.2016 e consistito nella caduta sofferta dall'odierna appellante. c) ACCERTARE E DICHIARARE , per
l'effetto, l'ente territoriale predetto tenuto al pagamento, in favore di . , della Pt_1 Parte_1 somma di €.24.454,82 ovvero di quella diversa come risultante dalla relazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico e danno non patrimoniale, nonché il rimborso delle spese mediche e rimborso spese mediche necessarie per la ricostruzione futura dei
pagina 3 di 8 denti, danni tutti subiti quali diretta ed immediata conseguenza della caduta. d) ON ,
l'ente territoriale convenuto come sub C), oltre interessi con decorrenza dal di della costituzione in mora ed al tasso di cui al IV comma dell'art.1284 del cc.
IN VIA GRADATA e) ACCERTARE DICHIARARE il in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, tenuto a risarcire il danno sofferto dalla sig.na nella diversa misura - Parte_1 proporzionalmente rideterminata - m applicazione dei criteri di cui al primo comma dell'art.1227 del cc. f) ON l'appellato come sub E.
g) ON l'appellato al pagamento di compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio, compreso il rimborso delle spese di CTU anticipate. Ai fini della determinazione ed applicazione del contributo unificato dichiara che il valore della causa è pari ad €. 24.454,82 e che il contributo unificato da versare ammonta ad €.355,50.”
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 18.3.2024 si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto con Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi come per legge.
2.3 Depositate le memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 9.10.2024 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con unico motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza adducendo l'errata valutazione delle prove raccolte in giudizio, non avendo il giudice di prime tenuto in debito conto la scarsa visibilità della sconnessione del marciapiede dovuta alla sopraelevazione del cordolo ( la caduta avvenne in ora serale, quindi con una visibilità limitata); ha taciuto le circostanze riferite dei testi presenti che ebbero a riscontrare la presenza dell'insidia solo dopo la caduta della e, soprattutto, non ha valorizzato il fatto che gli agenti della Polizia Pt_1
Locale di Altamura, subito dopo l'evento, ebbero a circoscrivere l'area dell'incidente, a dimostrazione della non trascurabilità del fattore di pericolo presente e tale da poter provocare danni agli altri utenti della piazza. Ricorda l'appellante che, trattandosi di una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art.2051 del cc (così come qualificata dallo stesso giudice di primo grado), nel caso di caduta provocata da disconnessione del fondo pedonale, il fortuito - destinato ad interrompere il nesso di causa - deve necessariamente essere rappresentato pagina 4 di 8 da una condotta del danneggiato connotata da una negligenza di rilevanza, tale da aver prodotto l'evento indipendentemente dalla insidia. La condotta della vittima cioè esclude la responsabilità del custode solo se è, a sua volta, colposa ed imprevedibile, dotata cioè di una efficacia causale da definirsi esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (Cass. n.
11152/2023). Aggiunge che il comportamento del danneggiato - da valutare anche in maniera ufficiosa ex art. 1227 del cc - assume incidenza causale idonea ad interrompere il relativo nesso solo quando lo stesso costituisce un evento abnorme, irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n.9315/2019).
Secondo l'appellante, ulteriore significativa violazione dell'art. 2051 del cc in cui è incorso il giudice del Tribunale di Bari, è rappresentata dall'aver omesso di valutare la fattispecie de qua anche in prospettiva di una graduazione e/o modulazione della responsabilità, ai sensi dell'art. l 227/comma 1 del cc. All'uopo si precisa che la mera disattenzione della vittima non può integrare il caso fortuito ed escludere in toto la responsabilità dell'ente, dovendo quest'ultimo, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (cfr.
Cass.13222/2016). Pertanto – secondo la difesa della il ridotto contributo da parte Pt_1 della attrice alla dinamica dell'evento porterà, in via subordinata, all'applicazione del concorso in proporzione minima e nella misura non superiore al 20% - 30%, come argomentato in conclusionale e memoria di replica.
3.1 L'appello non merita accoglimento.
Rileva la Corte che – come correttamente evidenziato da giudice di prime cure - la fattispecie de qua debba essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte pagina 5 di 8 dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149).
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che “… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-
2022, n. 7173).
Nel caso in esame, dalla stessa prospettazione difensiva di parte attrice e dalla documentazione fotografica dalla stessa allegata, risulta ben visibile che il cordolo che circondava la piccola aiuola contenente un albero fosse sollevato di alcuni centimetri e la circostanza che lo fosse solo in uno dei quattro lati dell'aiuola stessa, rende ancor più evidente l'anomalia, sicchè una maggiore attenzione avrebbe condotto l'appellante ad evitare di percorrere quel punto. Occorre inoltre considerare che non si trattava di un passaggio obbligato, posto che il luogo in cui è avvenuta la caduta è una piazza su cui la , Pt_1
insieme ad un gruppo di amici, stava passeggiando, per cui l'attrice ben avrebbe potuto dirigersi – in tutta sicurezza – altrove, anziché camminare delimitando una aiuola. Infine non risulta provata la “non visibilità considerata l'ora notturna”: non lo affermano i testi e considerato che trattasi di una piazza centrale di Altamura deve presumersi che i luoghi fossero perfettamente illuminati.
Concludendo, le buone condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro, in uno con le atre circostanze dedotte, consentono di ritenere che la denunciata anomalia fosse agevolmente visibile e percepibile e, dunque, evitabile. Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del pagina 6 di 8 comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino ad assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. n. 34886/2021; n.
5457/2021; Cass. civ. n. 9315/2019).
Pertanto, nella specie, il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della danneggiata, la quale ultima, se avesse prestato maggiore attenzione nell'incedere, avrebbe potuto evitare l'attraversamento della piazza in quel tratto, utilizzando invece l'ampio spazio laterale circostante, sufficiente ai fini di un comodo e sicuro transito pedonale.
In conclusione, l'appello merita di essere rigettato.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal DM 147 del 13.08.2022 in vigore dal
23.10.2022, in considerazione della semplicità delle questioni esaminate, dell'attività svolta
(quattro fasi) e del valore della causa (scaglione di valore fino ad euro 26.000,00).
5. Va, infine, considerato che il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., per la riforma della sentenza n.4965/2023 emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, e pubblicata il 4.12. 2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'ente appellato, delle spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano in complessivi euro 2906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002. pagina 7 di 8 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 8.01.2025
Il Consigliere estensore
Dott.Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
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