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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4522/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a GALATINA (LE) il 15/08/1969 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. IERVOLINO FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, l'epigrafato ricorrente ha dedotto: che, in virtù di sentenza n. 3805/22, emessa in data 14/07/2022 dal Tribunale di Napoli Nord e passata in giudicato, era stato riconosciuto invalido al 100% con accompagnamento e portatore di handicap ex art. 3 comma 3 nonchè cieco civile assoluto a decorrere dal Giugno 2021; che il predetto titolo era stato eseguito dall'Ente solo in relazione alla indennità di accompagnamento ex L. 18/80 ma non in relazione alla provvidenza omonima prevista per
CP_ i ciechi civili;
che, invero, l' aveva liquidato l'indennità di accompagnamento per invalidità civile ma non le prestazioni per ciechi civili né sollecitato l'opzione per il trattamento più favorevole o istruito la pratica per una eventuale pluriminorazione.
1 Tanto premesso, l'istante ha chiesto: “a) In via principale dichiarare e confermare il diritto del ricorrente all'accompagnamento per ciechi assoluti dal 01/06/2021 e pertanto condannare l al pagamento dei ratei della prestazione dal mese della suddetta CP_1
decorrenza (almeno) sino alla data del 30/04/2024 e per il futuro oltre interessi maturandi fino al soddisfo;
b) condannare l al pagamento immediato della somma di € 33.354,57 per sorta CP_1 capitale e di € 1.565,28 per interessi per la somma complessiva di € 34.919,85 per ratei di accompagnamento per ciechi assoluti ex L. 382/70 e L. 508/88 dal 01/06/2021 al
30/04/2024 oltre interessi maturandi sino al soddisfo;
c) Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente CP_1 procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fattone anticipo”. CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l è rimasta contumace.
Rinviata la causa all'udienza del 20.2.2025 e disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che la C.T.U. espletata nel giudizio sub R.G. 11382/2021 volto all'accertamento dello stato invalidante del ricorrente, atto a concretarne il diritto all'indennità di accompagnamento come invalido civile ha evidenziato che egli aveva maturato il suddetto diritto soltanto a decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status di cieco assoluto e che, dunque, il predetto stato di invalidità derivante dalla cecità assoluta era risultato determinante al fine di integrare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili di cui all'art. 1,comma 2 lettera b) n. 508/1988.
Ed, invero, come indicato nella sentenza versata in atti dallo stesso ricorrente e posta alla base della presente decisione, il CTU aveva precisato: “Da giugno 2021, vale a dire dalla visita oculistica attestante il motu manu bilaterale, l'istante è da ritenersi invalido grave
100 % bisognoso di assistenza continua per la deambulazione e/o l'esecuzione dei normali atti della vita quotidiana..”. (v. sentenza n. 3805/2022, in atti).
Ed, invero, nel dispositivo della predetta sentenza si legge: “accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il sig. invalido al 100 % e con Parte_1
accompagnamento e portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 1
e 3 L. 104/92 a decorrere da Giugno 2021”.
2 Pertanto, tra le parti si è formato un giudicato implicito in ordine al possesso da parte dell'istante del requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento ex L. n. CP_ 18/1980, correttamente liquidata dall' .
Ciò premesso, appare utile osservare quanto segue.
Occorre, invero, chiarire che si definiscono invalidi civili pluriminorati i soggetti affetti dalla contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti, le quali possono dare luogo a distinte prestazioni economiche se sussistenti i requisiti richiesti dalla legge.
L'appartenenza ad una tipologia di invalidi non esclude la circostanza di fare parte contemporaneamente a diverse categorie di invalidi.
Pertanto, laddove ad un soggetto fosse accertato e riconosciuto lo status di invalidità per diverse tipologie (cecità, sordità civile, inabilità civile, etc.) lo stesso potrà cumulare le singole provvidenze economiche, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento.
La normativa vigente, dunque, non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidente previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo ) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
essa prescrive, tuttavia, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa ( parere Consiglio di Stato Sez. I n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).
Per quanto riguarda più specificamente la indennità di accompagnamento , nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti , la legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che ― alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Orbene, l'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 429 – che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'art. 1 , comma 2 , lettere a) e b) della legge 21 novembre 1988 n. 508
(indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi)– è espressione di un principio generale , secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente .
Nella fattispecie di causa, è pacifico che la indennità di accompagnamento per invalido civile sia stata riconosciuta sulla base del deficit visivo laddove è, invece, condizione per il
3 cumulo il fatto che la cecità posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento per invalidi civili.
Del resto, la Corte ( tra le tante: Cass civ. sez. VI 14.3.2017 nr. 6614; Cass. 16.3.2015 nr.
5169;12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988 nr. 508, articolo 1, comma 2, lettera b) con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità.
Nella specie, non può, quindi, essere posto in dubbio che il ricorrente non può beneficiare della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in concomitanza col godimento, da parte del medesimo, della indennità di accompagnamento per invalido civile, sulla base della stessa malattia dell'apparato visivo, per cui l'identica affezione non può essere valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
Ed, invero, alla base del riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento vi è la malattia dell'apparato visivo, come indicato dallo stesso CTU, sicchè il riconoscimento della indennità di accompagnamento per ciechi totali, contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento per invalidi civili, finirebbe per risolversi nella fattispecie in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante, non essendo emerso dalla CTU posta alla base della sentenza versata in atti che il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento era integrato da infermità diverse idonee da sole a determinare la necessità di assistenza continua.
Alla stregua delle predette argomentazioni il ricorso non può essere accolto. CP_ Nulla sulle spese stante la contumacia dell' .
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 21.2.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4522/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a GALATINA (LE) il 15/08/1969 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Zambardino e dall'avv. IERVOLINO FLORIDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, l'epigrafato ricorrente ha dedotto: che, in virtù di sentenza n. 3805/22, emessa in data 14/07/2022 dal Tribunale di Napoli Nord e passata in giudicato, era stato riconosciuto invalido al 100% con accompagnamento e portatore di handicap ex art. 3 comma 3 nonchè cieco civile assoluto a decorrere dal Giugno 2021; che il predetto titolo era stato eseguito dall'Ente solo in relazione alla indennità di accompagnamento ex L. 18/80 ma non in relazione alla provvidenza omonima prevista per
CP_ i ciechi civili;
che, invero, l' aveva liquidato l'indennità di accompagnamento per invalidità civile ma non le prestazioni per ciechi civili né sollecitato l'opzione per il trattamento più favorevole o istruito la pratica per una eventuale pluriminorazione.
1 Tanto premesso, l'istante ha chiesto: “a) In via principale dichiarare e confermare il diritto del ricorrente all'accompagnamento per ciechi assoluti dal 01/06/2021 e pertanto condannare l al pagamento dei ratei della prestazione dal mese della suddetta CP_1
decorrenza (almeno) sino alla data del 30/04/2024 e per il futuro oltre interessi maturandi fino al soddisfo;
b) condannare l al pagamento immediato della somma di € 33.354,57 per sorta CP_1 capitale e di € 1.565,28 per interessi per la somma complessiva di € 34.919,85 per ratei di accompagnamento per ciechi assoluti ex L. 382/70 e L. 508/88 dal 01/06/2021 al
30/04/2024 oltre interessi maturandi sino al soddisfo;
c) Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente CP_1 procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fattone anticipo”. CP_ Nonostante la ritualità della notifica, l è rimasta contumace.
Rinviata la causa all'udienza del 20.2.2025 e disposta la sostituzione della predetta udienza con la trattazione scritta, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, quindi, decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che la C.T.U. espletata nel giudizio sub R.G. 11382/2021 volto all'accertamento dello stato invalidante del ricorrente, atto a concretarne il diritto all'indennità di accompagnamento come invalido civile ha evidenziato che egli aveva maturato il suddetto diritto soltanto a decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status di cieco assoluto e che, dunque, il predetto stato di invalidità derivante dalla cecità assoluta era risultato determinante al fine di integrare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili di cui all'art. 1,comma 2 lettera b) n. 508/1988.
Ed, invero, come indicato nella sentenza versata in atti dallo stesso ricorrente e posta alla base della presente decisione, il CTU aveva precisato: “Da giugno 2021, vale a dire dalla visita oculistica attestante il motu manu bilaterale, l'istante è da ritenersi invalido grave
100 % bisognoso di assistenza continua per la deambulazione e/o l'esecuzione dei normali atti della vita quotidiana..”. (v. sentenza n. 3805/2022, in atti).
Ed, invero, nel dispositivo della predetta sentenza si legge: “accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il sig. invalido al 100 % e con Parte_1
accompagnamento e portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 1
e 3 L. 104/92 a decorrere da Giugno 2021”.
2 Pertanto, tra le parti si è formato un giudicato implicito in ordine al possesso da parte dell'istante del requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento ex L. n. CP_ 18/1980, correttamente liquidata dall' .
Ciò premesso, appare utile osservare quanto segue.
Occorre, invero, chiarire che si definiscono invalidi civili pluriminorati i soggetti affetti dalla contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti, le quali possono dare luogo a distinte prestazioni economiche se sussistenti i requisiti richiesti dalla legge.
L'appartenenza ad una tipologia di invalidi non esclude la circostanza di fare parte contemporaneamente a diverse categorie di invalidi.
Pertanto, laddove ad un soggetto fosse accertato e riconosciuto lo status di invalidità per diverse tipologie (cecità, sordità civile, inabilità civile, etc.) lo stesso potrà cumulare le singole provvidenze economiche, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento.
La normativa vigente, dunque, non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidente previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo ) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
essa prescrive, tuttavia, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa ( parere Consiglio di Stato Sez. I n. 1973/80 del 18 dicembre 1981).
Per quanto riguarda più specificamente la indennità di accompagnamento , nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti , la legge n. 429/1991 all'art. 2 stabilisce che ― alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Orbene, l'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 429 – che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all'art. 1 , comma 2 , lettere a) e b) della legge 21 novembre 1988 n. 508
(indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi)– è espressione di un principio generale , secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente .
Nella fattispecie di causa, è pacifico che la indennità di accompagnamento per invalido civile sia stata riconosciuta sulla base del deficit visivo laddove è, invece, condizione per il
3 cumulo il fatto che la cecità posta a base della speciale indennità non concorra (anche) alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento per invalidi civili.
Del resto, la Corte ( tra le tante: Cass civ. sez. VI 14.3.2017 nr. 6614; Cass. 16.3.2015 nr.
5169;12.7.2012 nr. 11912) ha reiteratamente affermato che per la cumulabilità della indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988 nr. 508, articolo 1, comma 2, lettera b) con la analoga indennità per cecità assoluta, di cui alla lettera a) della medesima disposizione, occorre che il relativo requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità.
Nella specie, non può, quindi, essere posto in dubbio che il ricorrente non può beneficiare della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in concomitanza col godimento, da parte del medesimo, della indennità di accompagnamento per invalido civile, sulla base della stessa malattia dell'apparato visivo, per cui l'identica affezione non può essere valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni.
Ed, invero, alla base del riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento vi è la malattia dell'apparato visivo, come indicato dallo stesso CTU, sicchè il riconoscimento della indennità di accompagnamento per ciechi totali, contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento per invalidi civili, finirebbe per risolversi nella fattispecie in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante, non essendo emerso dalla CTU posta alla base della sentenza versata in atti che il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento era integrato da infermità diverse idonee da sole a determinare la necessità di assistenza continua.
Alla stregua delle predette argomentazioni il ricorso non può essere accolto. CP_ Nulla sulle spese stante la contumacia dell' .
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Aversa, 21.2.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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