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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1490 del 10.5.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
364/2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, in forza Parte_1
di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino, n. 1/b
APPELLANTE contro
, già Controparte_1 [...]
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATO
1 2
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2024, ha impugnato parzialmente – Parte_1
limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 1490/2024, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalla stessa promossa contro il , dichiarando il suo Controparte_1 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.107/2015, nella misura di €
500,00 annui per ciascuno degli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto, condannava il Controparte_1
, in persona del all'attribuzione in suo favore del beneficio
[...] CP_3 economico suddetto, per l'importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione, compensando le spese del giudizio.
Con i due motivi di gravame, l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite, sostenendo l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “la novità della questione trattata e l'assunzione della decisione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale delineatosi in corso di giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti”.
L'appellante evidenzia, nel primo motivo, che la giurisprudenza era già da tempo favorevole alle sue tesi, richiamando in particolare la decisione n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che nel caso di specie difettano i requisiti che l'art. 92 c.p.c. pone a giustificazione della compensazione delle spese, i quali devono
“riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo. Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del
31/05/2016 ha ribadito non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere”” (Cfr.
Cass. n. 16520/2019).
2 3
In conclusione, ha chiesto la condanna del appellato al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Con memoria dell'11.10.2024, si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenendo che la disposta compensazione delle spese legali appare assolutamente equa e legittima, aderente al dato testuale di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda, ha compensato integralmente le spese del giudizio per la novità della questione e perché la soluzione adottata sarebbe frutto di un orientamento formatosi nel corso del giudizio.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente.
Invero, come sostenuto dall'appellante, già prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n. 29961/2023, la massima parte della giurisprudenza di merito si era espressa in senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, cui il non aveva CP_1
riconosciuto il c.d. bonus cultura. Simile decisione era stata anche assunta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, sicuramente precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Sicchè, già all'epoca dell'inizio del giudizio l'orientamento giurisprudenziale era largamente favorevole all'appellante e la S.C. altro non ha fatto che confermare quell'orientamento.
3 4
Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 1.278,00 (fase di studio €
444,00; fase introduttiva € 213,00, fase istruttoria e di trattazione € 248,00 e fase decisionale € 373,00), tenendo conto del valore della controversia che rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento affermazione del citato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 962,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.5.2024 da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza del 10.5.2024 N.
[...]
1490 del Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 1.278,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico
Naso.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico Naso.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
4 5
avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
5
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1490 del 10.5.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
364/2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso, in forza Parte_1
di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino, n. 1/b
APPELLANTE contro
, già Controparte_1 [...]
, in persona del , rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATO
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All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2024, ha impugnato parzialmente – Parte_1
limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 1490/2024, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalla stessa promossa contro il , dichiarando il suo Controparte_1 all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L.107/2015, nella misura di €
500,00 annui per ciascuno degli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto, condannava il Controparte_1
, in persona del all'attribuzione in suo favore del beneficio
[...] CP_3 economico suddetto, per l'importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione, compensando le spese del giudizio.
Con i due motivi di gravame, l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite, sostenendo l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “la novità della questione trattata e l'assunzione della decisione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale delineatosi in corso di giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti”.
L'appellante evidenzia, nel primo motivo, che la giurisprudenza era già da tempo favorevole alle sue tesi, richiamando in particolare la decisione n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che nel caso di specie difettano i requisiti che l'art. 92 c.p.c. pone a giustificazione della compensazione delle spese, i quali devono
“riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo. Cass., Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del
31/05/2016 ha ribadito non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere”” (Cfr.
Cass. n. 16520/2019).
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In conclusione, ha chiesto la condanna del appellato al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Con memoria dell'11.10.2024, si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio sostenendo che la disposta compensazione delle spese legali appare assolutamente equa e legittima, aderente al dato testuale di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda, ha compensato integralmente le spese del giudizio per la novità della questione e perché la soluzione adottata sarebbe frutto di un orientamento formatosi nel corso del giudizio.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente.
Invero, come sostenuto dall'appellante, già prima dell'intervento della S.C. con la sentenza n. 29961/2023, la massima parte della giurisprudenza di merito si era espressa in senso favorevole ai docenti assunti a tempo determinato, cui il non aveva CP_1
riconosciuto il c.d. bonus cultura. Simile decisione era stata anche assunta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, sicuramente precedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Sicchè, già all'epoca dell'inizio del giudizio l'orientamento giurisprudenziale era largamente favorevole all'appellante e la S.C. altro non ha fatto che confermare quell'orientamento.
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Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 1.278,00 (fase di studio €
444,00; fase introduttiva € 213,00, fase istruttoria e di trattazione € 248,00 e fase decisionale € 373,00), tenendo conto del valore della controversia che rientra nel secondo scaglione di cui al DM n. 55/2014 (da € 1.001,00 ad € 5.200,00), oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento affermazione del citato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 962,00, tenendo conto del valore della controversia.
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.5.2024 da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza del 10.5.2024 N.
[...]
1490 del Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 1.278,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico
Naso.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Domenico Naso.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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