CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2046/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2046/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
E
in persona del l.r.p.t. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Trani
APPELLANTI
E
generalizzato in atti, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Bracco e Elena Violano
APPELLATO
E in persona del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Cessione d'azienda. Art.2112 c.c. ovuti a titolo di Parte_3
TFR e indennità di mancato preavviso.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.4916/2023, pubblicata il 19/07/2020, che, rigettata ogni altra domanda, aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal lavoratore CP_1
condannando, in solido tra loro, e la società
[...] Parte_1
in persona del l.r.p.t. a Parte_2
pagare in favore del ricorrente la somma lorda di euro 26.657,80 a titolo di
TFR e di euro 3.195,23 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole rate al soddisfo.
Gli appellanti censurano in questa sede la sentenza impugnata, in primo luogo, con articolato motivo spiegato in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione atteso che il lavoratore era stato già licenziato dal datore
[...]
prima del trasferimento aziendale;
opinando, altresì, che non fosse Pt_1
applicabile, per la medesima ragione in fatto, l'art.2112 c.c.. Sicché, ad avviso della Difesa dell'appellante, la non poteva ritenersi Controparte_3
responsabile del TFR maturato con la ditta ribadiva Parte_1
conseguentemente l'eccezione di prescrizione degli emolumenti reclamati dal lavoratore nei confronti di nonché l'estraneità dello stesso Parte_1
relativamente all'indennità per mancato preavviso legato al licenziamento del
2018 operato dalla Società cessionaria. In secondo luogo, sostiene la medesima Difesa, che pur volendo applicare, come fatto dal primo Giudice,
l'art.2112 c.c. e ritenere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro dal 5.11.01 al 31.3.2018, è erronea la sentenza di primo grado laddove ha posto solidarmente in capo al la condanna al pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso in relazione al licenziamento comunicato in data 31.3.2018, rispetto al quale era estraneo, così come riguardo al TFR
2 maturato. In estremo subordine, sul punto, lamenta la Difesa degli appellanti, che a tutto concedere il avrebbe dovuto rispondere solo per la Pt_1
quota maturata durante l'intercorrenza del rapporto di lavoro con il e non per la quota maturata successivamente con la Società CP_1
cessionaria. In terzo luogo lamenta la Difesa l'erroneità dei conteggi per giungere alla determinazione del dovuto, contestati specificatamente, sin dal primo grado, tenuto conto che per entrambi gli emolumenti non si era tenuto conto della retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga versate in atti inferiore rispetto a quella posta a fondamento dei suoi calcoli dall'originario ricorrente.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
3 un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante. Ciò posto l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della presente motivazione.
2. È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo Giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2.1 Si deve conseguentemente sottolineare che non avendo parte appellata inteso proporre appello incidentale in merito alle domande espressamente rigettate dal primo Giudice le stesse si intendono coperte da giudicato interno.
2.1.2 Sulla scorta di quest'ultima premessa occorre rilevare che il thema decidendum attiene alla sussistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art.2112 c.c., accertato dal primo Giudice, con conservazione dei diritti acquisiti e con obbligazione solidale dei soggetti resistenti.
2.1.3 E' inoltre opportuno subito precisare che, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime stabilito dall'art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia
4 proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (Cass. 22 settembre
2011, n. 19291; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; Cass. 8 gennaio 2016, n. 164).
3. Orbene esaminando per primo il motivo di appello relativo all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, va osservato che, essendosi formato giudicato interno per mancata proposizione dell'appello incidentale, è divenuto irrilevante verificare se sia stata o meno raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro eccedente quello contrattualmente previsto, al mancato esatto godimento delle ferie, al diritto del ricorrente a percepire le somme originariamente richieste a titolo di ferie, festività e pause non godute, nonché al pagamento di differenze retributive rispetto agli importi e a tutte le indennità contemplate dalle buste paga consegnate al lavoratore mensilmente e quietanzate (cfr. pagg. 6 e 7 dell'impugnata sentenza).
3.1 Gli emolumenti da prendersi in considerazione, nel caso in esame, sono, dunque, esclusivamente il TFR e l'indennità per mancato preavviso pacificamente non corrisposto al lavoratore.
3.2 L'accertamento giudiziale, pertanto, deve essere limitato, per quanto concerne le domande relative ai detti emolumenti (ut supra §3.1), alla valutazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, unico e continuativo in capo prima alla ditta e poi alla Parte_1 [...]
(essendo inoltre passato in Pt_2 Parte_2
giudicato anche il capo della sentenza relativo all'accertata estraneità dal rapporto in contestazione de ), in caso positivo, Controparte_2
all'accertamento del suo inizio a decorrere dal 5.11.2001: la sussistenza di un
5 unico rapporto di lavoro, infatti, costituisce anche il necessario presupposto per verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione.
3.3 Non costituisce più oggetto di causa, inoltre, l'accertamento dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (da ritenersi avvenuta in modo conforme alle previsioni dei contratti collettivi e a quanto indicato nelle buste paga;
cfr.§3).
3.4 Non è contestato ed è pacifico tra le parti che il nel periodo dal CP_1
5.11.2001 al 27.12.2011 aveva lavorato alle dipendenze della ditta di
[...]
e nel periodo dal 4.01.2012 al 31.03.2018 aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze de Parte_2
3.4.1 E' del pari documentato che il 30.12.2011 la ditta con Parte_1
atto di donazione (cfr. atto notarile rep.25240 del 30.12.2011) trasferiva la propria azienda ai soci del Parte_2
3.4.1.1 E' pacifico che il a seguito della riassunzione ad opera della CP_1
neo costituita Società aveva svolto negli stessi locali e con gli stessi strumenti di lavoro la propria prestazione lavorativa prima per il e poi per Pt_1 [...]
Circostanze che integrano Parte_2
indubbiamente gli estremi del trasferimento d'azienda ai sensi degli artt. 2112
e 2555 c.c. e, di conseguenza, il rapporto di lavoro del nonostante CP_1
le diverse risultanze documentali, sia proseguito in capo alla Società appellante senza soluzione di continuità (ex art. 2112 c.c.).
3.4.1.2 Né, a confutazione di tale prova, l'appellante ha dimostrato Pt_1
di aver licenziato il (per motivi diversi dalla cessione) prima CP_1
dell'inizio del suo rapporto di lavoro con la Società in accomandita semplice.
3.5 La sussistenza di un unico rapporto di lavoro (iniziato il 5.11.2001 e proseguito alle dipendenze de Parte_2
sino al 31.03.2018), implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
[...]
6 3.6 La prescrizione, quindi, come evidenziato dal primo Giudice alla cui motivazione sul punto si rinvia è iniziata a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, da ritenersi avvenuta, in virtù dell'intervenuta cessione, in data 31.03.2018; tenuto conto della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, i crediti vantati nel presente giudizio non possono, quindi, ritenersi estinti per prescrizione.
3.7 Ciò detto in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, con riguardo al
TFR, richiamato quanto esposto in premessa (cfr. §.2.1.3), in base alle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c, la sola Parte_2
va condannata in relazione alla quota di TFR maturata dal
[...]
gennaio 2012 al 31.03.2018, mentre con riferimento alla quota di TFR maturata dal 5.11.2001 al dicembre 2011 resta ferma la condanna in solido di entrambi gli appellanti.
3.8 Del pari l'indennità di mancato preavviso – anche in questo caso incontestata la sua debenza al lavoratore- va posta in capo alla sola società
[...]
Parte_2
4. In ordine al quantum sulla base della specifica contestazione dei conteggi con coerenti con quanto rappresentato dalle buste paga quietanzate in atti sono stati formulati i quesiti al CTU, nominato in questo grado del giudizio, al fine di quantificare il TFR dovuto oltre che l'indennità sostitutiva di preavviso.
In merito il CTU rispondeva ai quesiti peritali, segnatamente calcolando, come da mandato, l'unitario TFR distinguendolo in due quote.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, condotte con retti e convincenti criteri e immuni da vizi logici e di calcolo, sono condivise e fatte proprie da questo
Collegio.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza nel senso che fermo l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato dal
7 5.11.2001 al 31.03.2018, e ferma la condanna in solido della
[...]
e di per la quota di TFR Parte_2 Parte_1
lordo relativa al periodo dal 5.11.2001 al dicembre 2011, pari ad euro
14.220,49; la sola va Parte_2
condannata al pagamento della quota di TFR lordo relativa al periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 8.710,35;
e parimenti quest'ultima va condannata al pagamento della somma di euro
2.838,68 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza delle singole voci al saldo.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e la Società non costituita;
Compensa per la metà le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, a rimborsare il residuo all'appellato
[...] [...]
tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del CP_4
contegno delle parti le spese del secondo grado di giudizio
Pone a carico sia degli appellanti che dell'appellato le CP_1
spese di CTU in solido liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che resta ferma per il resto, condanna in solido la
[...]
e in ordine Parte_2 Parte_1
la quota di TFR lordo, relativa al periodo dal 5.11.2001 al dicembre 2011, pari ad euro 14.220,49; condanna la sola Parte_2
al pagamento della quota di TFR lordo relativa al periodo successivo
[...]
e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, 31.03.2018, pari ad euro 8.710,35;
8 e condanna la sola al Parte_2
pagamento della somma di euro 2.838,68 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza delle singole voci al saldo.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e la Società appellata non costituita;
Compensa per la metà le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a rimborsare il residuo al liquidandola in CP_1
complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Pone a carico sia degli appellanti che dell'appellato, , le spese CP_1
di CTU, in solido tra loro liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 marzo 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2046/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
E
in persona del l.r.p.t. Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Trani
APPELLANTI
E
generalizzato in atti, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Bracco e Elena Violano
APPELLATO
E in persona del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: Cessione d'azienda. Art.2112 c.c. ovuti a titolo di Parte_3
TFR e indennità di mancato preavviso.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.4916/2023, pubblicata il 19/07/2020, che, rigettata ogni altra domanda, aveva parzialmente accolto la domanda proposta dal lavoratore CP_1
condannando, in solido tra loro, e la società
[...] Parte_1
in persona del l.r.p.t. a Parte_2
pagare in favore del ricorrente la somma lorda di euro 26.657,80 a titolo di
TFR e di euro 3.195,23 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole rate al soddisfo.
Gli appellanti censurano in questa sede la sentenza impugnata, in primo luogo, con articolato motivo spiegato in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione atteso che il lavoratore era stato già licenziato dal datore
[...]
prima del trasferimento aziendale;
opinando, altresì, che non fosse Pt_1
applicabile, per la medesima ragione in fatto, l'art.2112 c.c.. Sicché, ad avviso della Difesa dell'appellante, la non poteva ritenersi Controparte_3
responsabile del TFR maturato con la ditta ribadiva Parte_1
conseguentemente l'eccezione di prescrizione degli emolumenti reclamati dal lavoratore nei confronti di nonché l'estraneità dello stesso Parte_1
relativamente all'indennità per mancato preavviso legato al licenziamento del
2018 operato dalla Società cessionaria. In secondo luogo, sostiene la medesima Difesa, che pur volendo applicare, come fatto dal primo Giudice,
l'art.2112 c.c. e ritenere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro dal 5.11.01 al 31.3.2018, è erronea la sentenza di primo grado laddove ha posto solidarmente in capo al la condanna al pagamento Parte_1
dell'indennità di mancato preavviso in relazione al licenziamento comunicato in data 31.3.2018, rispetto al quale era estraneo, così come riguardo al TFR
2 maturato. In estremo subordine, sul punto, lamenta la Difesa degli appellanti, che a tutto concedere il avrebbe dovuto rispondere solo per la Pt_1
quota maturata durante l'intercorrenza del rapporto di lavoro con il e non per la quota maturata successivamente con la Società CP_1
cessionaria. In terzo luogo lamenta la Difesa l'erroneità dei conteggi per giungere alla determinazione del dovuto, contestati specificatamente, sin dal primo grado, tenuto conto che per entrambi gli emolumenti non si era tenuto conto della retribuzione globale di fatto risultante dalle buste paga versate in atti inferiore rispetto a quella posta a fondamento dei suoi calcoli dall'originario ricorrente.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari.
Disposta ed espletata CTU contabile, all'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
3 un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante. Ciò posto l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti della presente motivazione.
2. È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo Giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato interno del loro rigetto.
2.1 Si deve conseguentemente sottolineare che non avendo parte appellata inteso proporre appello incidentale in merito alle domande espressamente rigettate dal primo Giudice le stesse si intendono coperte da giudicato interno.
2.1.2 Sulla scorta di quest'ultima premessa occorre rilevare che il thema decidendum attiene alla sussistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art.2112 c.c., accertato dal primo Giudice, con conservazione dei diritti acquisiti e con obbligazione solidale dei soggetti resistenti.
2.1.3 E' inoltre opportuno subito precisare che, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime stabilito dall'art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia
4 proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (Cass. 22 settembre
2011, n. 19291; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; Cass. 8 gennaio 2016, n. 164).
3. Orbene esaminando per primo il motivo di appello relativo all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, va osservato che, essendosi formato giudicato interno per mancata proposizione dell'appello incidentale, è divenuto irrilevante verificare se sia stata o meno raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di un orario di lavoro eccedente quello contrattualmente previsto, al mancato esatto godimento delle ferie, al diritto del ricorrente a percepire le somme originariamente richieste a titolo di ferie, festività e pause non godute, nonché al pagamento di differenze retributive rispetto agli importi e a tutte le indennità contemplate dalle buste paga consegnate al lavoratore mensilmente e quietanzate (cfr. pagg. 6 e 7 dell'impugnata sentenza).
3.1 Gli emolumenti da prendersi in considerazione, nel caso in esame, sono, dunque, esclusivamente il TFR e l'indennità per mancato preavviso pacificamente non corrisposto al lavoratore.
3.2 L'accertamento giudiziale, pertanto, deve essere limitato, per quanto concerne le domande relative ai detti emolumenti (ut supra §3.1), alla valutazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, unico e continuativo in capo prima alla ditta e poi alla Parte_1 [...]
(essendo inoltre passato in Pt_2 Parte_2
giudicato anche il capo della sentenza relativo all'accertata estraneità dal rapporto in contestazione de ), in caso positivo, Controparte_2
all'accertamento del suo inizio a decorrere dal 5.11.2001: la sussistenza di un
5 unico rapporto di lavoro, infatti, costituisce anche il necessario presupposto per verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione.
3.3 Non costituisce più oggetto di causa, inoltre, l'accertamento dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (da ritenersi avvenuta in modo conforme alle previsioni dei contratti collettivi e a quanto indicato nelle buste paga;
cfr.§3).
3.4 Non è contestato ed è pacifico tra le parti che il nel periodo dal CP_1
5.11.2001 al 27.12.2011 aveva lavorato alle dipendenze della ditta di
[...]
e nel periodo dal 4.01.2012 al 31.03.2018 aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze de Parte_2
3.4.1 E' del pari documentato che il 30.12.2011 la ditta con Parte_1
atto di donazione (cfr. atto notarile rep.25240 del 30.12.2011) trasferiva la propria azienda ai soci del Parte_2
3.4.1.1 E' pacifico che il a seguito della riassunzione ad opera della CP_1
neo costituita Società aveva svolto negli stessi locali e con gli stessi strumenti di lavoro la propria prestazione lavorativa prima per il e poi per Pt_1 [...]
Circostanze che integrano Parte_2
indubbiamente gli estremi del trasferimento d'azienda ai sensi degli artt. 2112
e 2555 c.c. e, di conseguenza, il rapporto di lavoro del nonostante CP_1
le diverse risultanze documentali, sia proseguito in capo alla Società appellante senza soluzione di continuità (ex art. 2112 c.c.).
3.4.1.2 Né, a confutazione di tale prova, l'appellante ha dimostrato Pt_1
di aver licenziato il (per motivi diversi dalla cessione) prima CP_1
dell'inizio del suo rapporto di lavoro con la Società in accomandita semplice.
3.5 La sussistenza di un unico rapporto di lavoro (iniziato il 5.11.2001 e proseguito alle dipendenze de Parte_2
sino al 31.03.2018), implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
[...]
6 3.6 La prescrizione, quindi, come evidenziato dal primo Giudice alla cui motivazione sul punto si rinvia è iniziata a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, da ritenersi avvenuta, in virtù dell'intervenuta cessione, in data 31.03.2018; tenuto conto della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, i crediti vantati nel presente giudizio non possono, quindi, ritenersi estinti per prescrizione.
3.7 Ciò detto in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, con riguardo al
TFR, richiamato quanto esposto in premessa (cfr. §.2.1.3), in base alle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c, la sola Parte_2
va condannata in relazione alla quota di TFR maturata dal
[...]
gennaio 2012 al 31.03.2018, mentre con riferimento alla quota di TFR maturata dal 5.11.2001 al dicembre 2011 resta ferma la condanna in solido di entrambi gli appellanti.
3.8 Del pari l'indennità di mancato preavviso – anche in questo caso incontestata la sua debenza al lavoratore- va posta in capo alla sola società
[...]
Parte_2
4. In ordine al quantum sulla base della specifica contestazione dei conteggi con coerenti con quanto rappresentato dalle buste paga quietanzate in atti sono stati formulati i quesiti al CTU, nominato in questo grado del giudizio, al fine di quantificare il TFR dovuto oltre che l'indennità sostitutiva di preavviso.
In merito il CTU rispondeva ai quesiti peritali, segnatamente calcolando, come da mandato, l'unitario TFR distinguendolo in due quote.
Le conclusioni cui è giunto il CTU, condotte con retti e convincenti criteri e immuni da vizi logici e di calcolo, sono condivise e fatte proprie da questo
Collegio.
Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello con conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza nel senso che fermo l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato dal
7 5.11.2001 al 31.03.2018, e ferma la condanna in solido della
[...]
e di per la quota di TFR Parte_2 Parte_1
lordo relativa al periodo dal 5.11.2001 al dicembre 2011, pari ad euro
14.220,49; la sola va Parte_2
condannata al pagamento della quota di TFR lordo relativa al periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 8.710,35;
e parimenti quest'ultima va condannata al pagamento della somma di euro
2.838,68 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza delle singole voci al saldo.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e la Società non costituita;
Compensa per la metà le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, a rimborsare il residuo all'appellato
[...] [...]
tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del CP_4
contegno delle parti le spese del secondo grado di giudizio
Pone a carico sia degli appellanti che dell'appellato le CP_1
spese di CTU in solido liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che resta ferma per il resto, condanna in solido la
[...]
e in ordine Parte_2 Parte_1
la quota di TFR lordo, relativa al periodo dal 5.11.2001 al dicembre 2011, pari ad euro 14.220,49; condanna la sola Parte_2
al pagamento della quota di TFR lordo relativa al periodo successivo
[...]
e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, 31.03.2018, pari ad euro 8.710,35;
8 e condanna la sola al Parte_2
pagamento della somma di euro 2.838,68 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dal giorno della debenza delle singole voci al saldo.
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra gli appellanti e la Società appellata non costituita;
Compensa per la metà le spese di lite del primo grado di giudizio e condanna e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, a rimborsare il residuo al liquidandola in CP_1
complessivi euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Pone a carico sia degli appellanti che dell'appellato, , le spese CP_1
di CTU, in solido tra loro liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
9