CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 323/2024 RGA avvero la sentenza n. 230/2024 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, emessa in data 04/03/2024 e pubblicata in data 11/03/2024 all'esito del procedimento n.
1068/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: riscatto anni di collaborazione coordinata e continuativa;
posta in discussione all'udienza del 23/01/2024; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Luca Rotondo e Vittoria Rotondo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Imola (BO); appellante;
contro
(C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Ester Cascio e Renato Vestini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' medesimo, CP_1 corrente in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 30-05-2023, conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro.
Affermava di avere lavorato negli anni dal 1980 al 1985, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore alberghiero, dapprima come Barista e successivamente come segretario di albergo. Precisava che nell'anno 1980 aveva svolto attività lavorativa presso l'Hotel La Pineta di Marina Tortora(CS), negli anni 1981, 1982
e 1983 presso il camping Tortora gestito dalla famiglia in Tortora(CS), negli Per_1 anni 1982, 1983, 1984 e 1985 presso la ditta Edilizia AR OR situata nel Comune di
Tortora(CS), sempre nel 1985 presso la Cooperativa Edilizia Tortora Uno situata nel
Comune di Tortora e la Cooperativa Edilizia Brutium di Tortora, ed ancora nel 1985 per
l'Agenzia Immobiliare Golden Tour Globinvest con sede in Roma ed attività svolta nella località Praia di Mare presso il Residence La Mantinera.
Precisava ancora di essere iscritto alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della Legge N°335/1995. Proseguiva affermando di avere presentato all in data 02-03-2021, CP_1 richiesta di riscatto delle sopra indicate annualità di lavoro per gli anni dal 198 1al 1985, ex art. 51 comma 2° della Legge 488/1999, con documentazione attestante la sussistenza dei predetti rapporti di lavoro. Precisava che la documentazione prodotta era costituita dal Libretto di Idoneità Sanitaria emesso dal Comune di Tortora in data 23-07-1981, dall'atto costitutivo di società cooperativa redatto dal Notaio di Persona_2
Praia a Mare del 1985, tra i cui firmatari risultava il ricorrente, indicato come Segretario di Albergo, oltre ad alcune dichiarazioni di datori di lavoro e colleghi.
Affermava ancora che l' aveva respinto l'istanza di riscatto. Contestava la legittimità CP_1 del rifiuto dell' , per le ragioni indicate in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di CP_1
Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, riconoscesse il diritto del ricorrente a riscattare le annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa svolta negli anni dal 1981 al 1985, ai sensi dell'art. 51 comma 2 della Legge N° 488/99 e condannasse l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a riconoscere il richiesto riscatto delle n. 5 annualità tra il 1981 ed il 1985. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande del ricorrente, CP_1 per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
In particolare affermava che l'art. 51 comma 2 della legge N°488/1999 statuiva che i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2 comma 26 della legge N°335/1995, potevano riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge e tale facoltà di riscatto era posta a carico dell'interessato e poteva essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Precisava sul punto che a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°297 del 22 dicembre 2001, l' era intervenuto con circolare N°117/2002, CP_1 per disciplinare l'applicazione della previsione di cui all'art. 51 della Legge N°488/1999, prevedendo che i periodi lavorativi da riscattare fossero provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali potessero evincersi
l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente, nonché prevedendo che potessero essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, rilasciate da pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio. Allegava poi che la domanda del ricorrente difettava radicalmente di documentazione a supporto, ed il ricorrente richiedeva di provare l'asserito svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa non già con atti di data certa, ma piuttosto con presunzioni, in spregio del dettato normativo, in quanto dalla documentazione offerta non risultava affatto lo svolgimento di attività lavorativa per gli anni richiesti.
Rilevava infine che anche le dichiarazioni degli asseriti colleghi, allegate al ricorso, non risultavano attendibili, poiché dall'estratto contributivo degli stessi, non risultavano attività lavorative svolte presso le ditte in cui il ricorrente affermava di avere lavorato.
(…)”.
Il Tribunale di Bologna, istruita la causa esclusivamente sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, con reiezione delle ulteriori istanze istruttorie proposte dall'allora ricorrente, all'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 04/03/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 230/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro l' Compensa tra le parti le spese del giudizio. Parte_1 CP_1
(…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti al suo giudizio e ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che la domanda dell'allora ricorrente non fosse adeguatamente supportata da documenti aventi data certa, giudicando, al contempo, irrilevanti ed inattendibili le prove testimoniali la cui ammissione era stata invocata nel libello introduttivo del giudizio.
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/05/2024, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui formulate nel giudizio a quo.
Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di impugnazione rubricati rispettivamente: “Motivo n.
1. Sulla errata interpretazione della documentazione prodotta dal sig. ; “Motivo n.
2. Sul mancato Pt_1 accoglimento delle richieste istruttorie”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. i cui motivi di gravame in ragione dello loro stretta Parte_1 interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, appare opportuno, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 51, comma 2 della legge n. 488/1999 dispone: “
2. Per i lavoratori iscritti alla
Gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.”. A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, l' è intervenuto con propria CP_1 circolare, la n.117/2002, a disciplinare l'applicazione della previsione di cui all'art. 51 cit. stabilendo: “Il decreto in particolare definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. La facoltà è concessa, a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi
l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art. 1, lett. b,, del decreto legislativo 2/9/1997, n. 314). Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio”.
Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, appare evidente che la domanda di riscatto illo tempore presentata dal sig. fosse priva della Parte_1 documentazione imprescindibile dalla quale deve risultare lo svolgimento dell'attività lavorativa, ossia “gli atti di data certa” ai quali fa riferimento la norma;
norma di carattere eccezionale, di stretta interpretazione quindi. Tale carenza documentale, peraltro, è riscontrabile anche rispetto ai documenti prodotti dal predetto lavoratore con il libello introduttivo del giudizio e con lo spiegato atto di gravame.
Ed invero, l'allora ricorrente pretende di provare l'asserito svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa non già con atti di data certa, ma piuttosto con presunzioni, in spregio del dettato normativo, in quanto dalla documentazione offerta non risulta affatto lo svolgimento di attività lavorativa per gli anni richiesti, posto che si tratterebbe di atti, in realtà, dai quali desumere, appunto, lo svolgimento di attività lavorativa;
ma così non è per quanto appresso si dirà.
L'allora ricorrente, in particolare, ha presentato domanda di riscatto (cfr doc. 1 fasc. di primo grado ) per i seguenti periodi: CP_1
- dall'1/5/1980 al 30/09/1980 – presso Hotel La Pineta di Marina di Tortora - compenso €
309,87;
- dal 15/5/1981 al 15/09/1981 – presso Camping Tortora Aprilia – compenso € 309,87;
- dal 15/05/1982 al 15/09/1982 – presso Camping Tortora Aprilia – compenso € 309,87;
- dal 16/09/1982 al 31/12/1982 - ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso € 387,34;
- dall'1/01/1983 al 15/05/1983 – ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso € 387,84;
- dall'1/06/1984 al 15/09/1984 – presso Camping Tortora di Paolo di Roma – compenso
€ 516,46;
- dal 16/09/1984 al 31/12/1984 – presso ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso €
387,34;
- dall'1/01/1985 al 30/03/1985 – presso ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso €
387,34;
- dall'1/04/1985 al 31/12/1985 – presso Cooperativa Brutium di Tortora – compenso €
258,23;
- dall'1/1/1986 al 15/03/1986 – presso Cooperativa Brutium di Tortora – compenso €
258,23;
- dal 16/03/1986 al 15/10/1986 – presso Agenzia Immobiliare Golden Tour Globinvest – compenso € 413,16.
In correlazione ai predetti asseriti rapporti di lavoro ed in pretesa dimostrazione degli stessi, l'odierno appellante si è limitato a produrre quali atti di data certa: 1) un libretto di idoneità sanitaria, rilasciato il 23.07.1981, in cui è precisato che il lavoro cui il sig. “intende(va) dedicarsi” è quello da barista;
2) un diploma di Parte_1 qualifica da “Addetto ai servizi alberghieri di segreteria”, datato maggio 1982;
3) un atto costitutivo di una società cooperativa denominata “
[...]
, datato 7.08.1985, avente lo Controparte_2 scopo di assicurare ai soci un lavoro stabile e giustamente remunerato, di migliorare le condizioni materiali e morali dei soci delle loro famiglie e dell'intera comunità, di stimolare lo spirito di solidarietà, di risparmio e previdenza dei soci, di contribuire alla tutela della natura e dell'ambiente, di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo, mutualistico e turistico, nel quale compare la dicitura “segretario d'albergo” accanto al nome del ricorrente.
Quindi, secondo l'allora ricorrente, un libretto di idoneità sanitaria rilasciato a luglio del
1981, nel quale risulta che l'attività alla quale intendeva dedicarsi sia quella di barista, dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto presso l'Hotel Pineta nell'estate del 1980 e presso il Camping Tortora nell'estate del 1981 e un diploma di qualifica da
“addetto ai servizi alberghieri” servirebbe a dimostrare un rapporto di lavoro presso una ditta edilizia. Le incongruenze e deficienze probatorie si commentano da sole.
La stessa palese incongruenza si rileva nell'atto costitutivo della società cooperativa stipulato nell'agosto del 1985, laddove nulla è in grado di provare la dicitura/qualifica/professione indicata di seguito al nominativo dell'allora ricorrente per l'ovvia ragione che dichiarare di essere segretario d'albergo non equivale certo alla prova di aver lavorato, per di più per i periodi di lavoro asseritamente svolti dal 1980 al 1985, o lavorare alla data della dichiarazione. Sul punto, è evidente che il Notaio rogante si è limitato a recepire una dichiarazione del sig. senza svolgere alcuna Parte_1 verifica sulla sua attendibilità. In ogni caso la dichiarazione di svolgere l'attività di
“segretario di albergo” è estremamente generica e non è affatto possibile inferire dalla stessa i nomi dei presunti committenti e dei periodi di collaborazione effettivamente svolti.
Al riguardo, poi, ad avviso di questa Corte, risulta inconferente il richiamo alla giurisprudenza, anche costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 568/1989, Cass.
19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza;
Cass.
20/01/2016,n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n. 26666) secondo la quale, provata documentalmente con atti aventi data certa la mera esistenza del rapporto di lavoro, durata, continuità e qualifica possono essere provati con altri mezzi di prova, in quanto manca, appunto, nel caso di specie, la condizione imprescindibile, ossia l'atto di data certa dal quale risulta lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente superfluità ed inammissibilità delle prove testimoniali invocate dall'odierno appellante.
Ad abundantiam, poi, si osserva che il Giudice a quo ha anche chiarito, in maniera logicamente ineccepibile, le ragioni per le quali i testi indicati dall'allora ricorrente appaiono già a priori inattendibili. Al riguardo, infatti, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: “(…) In specifico, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dagli asseriti colleghi di lavoro, osserva il Tribunale che dalle stesse è emerso ed è incontestato che le suddette dichiarazioni, per le quali il ricorrente ha chiesto ammettersi prova testimoniale, riguardano le persone di:
che ha dichiarato di avere avuto come suo aiutante alla portineria Controparte_3 dell'Hotel La Pineta di Tortora il sig. dal 1 maggio al 30 settembre 1980, per il Pt_1 quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tale Hotel;
che ha dichiarato di aver lavorato sempre presso il Camping Testimone_1
Tortora in qualità di collega nell'estate del 1981 e del 1982, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tale struttura;
UT TO che ha dichiarato di avere lavorato presso il camping Tortora e come manovale presso la ditta AR OR, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tali strutture;
e , che hanno dichiarato di avere avuto come collega il Persona_3 Persona_4 ricorrente, nel 1985, presso la ditta Edilizia AR OR situata nel Comune di
Tortora(CS), ma per i quali è incontestato che dall'estratto contributivo degli stessi non figura nessun rapporto di lavoro con tale struttura nel 1985;
e che hanno dichiarato che il signor ha CP_4 Persona_5 Pt_1 prestato attività di lavoro occasionale nel 1985 e 1986, ma per i quali è incontestato che dall'estratto contributivo degli stessi non figura nessun rapporto di lavoro con le ditte indicate dal ricorrente;
che ha dichiarato di aver lavorato nelle estati del 1981 e del 1982 in qualità Tes_2 di barman presso il Camping Tortora con il ricorrente e sempre con il ricorrente, anche come manovale presso la ditta AR OR, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tali strutture.
Ugualmente incongrue appaiono le dichiarazioni di che ha dichiarato di Testimone_3 essere stato Presidente della Cooperativa Tortora Uno dal 01-04-1985 al 15-03-1986, ed ha dichiarato che in tale periodo il ricorrente avrebbe lavorato per la medesima cooperativa, mentre il ricorrente, per il medesimo periodo ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della ditta Edilizia Brutium.
Altrettanto incongrue appaiono le circostanze su cui è stato dedotto l'esame testimoniale di . Infatti, le circostanze indicate nel capitolato di prova, Testimone_4 riguarderebbero l'assunzione del ricorrente all'Hotel Gloria di Parte_1
Toscanella di Dozza, assunzione asseritamente operata dalla signora , che Tes_4 peraltro in quel periodo risultava, dall'estratto contributivo, lavorare per la snc EA
IC & C. Hotel Olimpia.
Non sussistono gli elementi di prova minimi per affermare anche solo la mera esistenza dei rapporti di lavoro dedotti e per integrare con la prova per testimoni, la radicale carenza di prova documentale, posto che anche per i testimoni dedotti manca la prova che gli stessi lavorassero nelle suddette attività, negli anni in oggetto. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa (cfr. in particolare, estratti contributivi prodotti dall' sub. docc. da 4 a 13 fascicolo di primo grado e CP_1
“dichiarazioni testimoniali” prodotte dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo grado), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
In replica a tali considerazioni, peraltro, l'odierno appellante si è limitato ad eccepire che
“(…) tale interpretazione è illogica ed errata, poiché non tiene in considerazione il fatto che i suddetti testi erano tutti colleghi del sig. che, quindi, lavoravano anch'essi Pt_1 non in regola (in “nero”)”. Trattasi, all'evidenza, di allegazione nuova, non presente nel libello introduttivo del giudizio, e come tale inammissibile in questa sede, stante il divieto di nova in appello stabilito dall'art. 325 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c. Tale assunto, peraltro, erroneamente considerato dall'appellante alla stregua di “fatto notorio” (v. nota 5 pag. 14 dell'atto di appello), non trova alcun riscontro nella “dichiarazioni testimoniali” prodotte dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo grado.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della indeterminato della causa (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto citato (fra cui la ripetitività delle difese svolte dall' e l'esiguità degli incombenti difensivi posti CP_1 in essere nell'interesse dell' ). Controparte_5
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.473,00
a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 323/2024 RGA avvero la sentenza n. 230/2024 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, emessa in data 04/03/2024 e pubblicata in data 11/03/2024 all'esito del procedimento n.
1068/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: riscatto anni di collaborazione coordinata e continuativa;
posta in discussione all'udienza del 23/01/2024; promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Luca Rotondo e Vittoria Rotondo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Imola (BO); appellante;
contro
(C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Ester Cascio e Renato Vestini, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' medesimo, CP_1 corrente in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 30-05-2023, conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro.
Affermava di avere lavorato negli anni dal 1980 al 1985, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore alberghiero, dapprima come Barista e successivamente come segretario di albergo. Precisava che nell'anno 1980 aveva svolto attività lavorativa presso l'Hotel La Pineta di Marina Tortora(CS), negli anni 1981, 1982
e 1983 presso il camping Tortora gestito dalla famiglia in Tortora(CS), negli Per_1 anni 1982, 1983, 1984 e 1985 presso la ditta Edilizia AR OR situata nel Comune di
Tortora(CS), sempre nel 1985 presso la Cooperativa Edilizia Tortora Uno situata nel
Comune di Tortora e la Cooperativa Edilizia Brutium di Tortora, ed ancora nel 1985 per
l'Agenzia Immobiliare Golden Tour Globinvest con sede in Roma ed attività svolta nella località Praia di Mare presso il Residence La Mantinera.
Precisava ancora di essere iscritto alla Gestione di cui all'art. 2 comma 26 della Legge N°335/1995. Proseguiva affermando di avere presentato all in data 02-03-2021, CP_1 richiesta di riscatto delle sopra indicate annualità di lavoro per gli anni dal 198 1al 1985, ex art. 51 comma 2° della Legge 488/1999, con documentazione attestante la sussistenza dei predetti rapporti di lavoro. Precisava che la documentazione prodotta era costituita dal Libretto di Idoneità Sanitaria emesso dal Comune di Tortora in data 23-07-1981, dall'atto costitutivo di società cooperativa redatto dal Notaio di Persona_2
Praia a Mare del 1985, tra i cui firmatari risultava il ricorrente, indicato come Segretario di Albergo, oltre ad alcune dichiarazioni di datori di lavoro e colleghi.
Affermava ancora che l' aveva respinto l'istanza di riscatto. Contestava la legittimità CP_1 del rifiuto dell' , per le ragioni indicate in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di CP_1
Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, riconoscesse il diritto del ricorrente a riscattare le annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa svolta negli anni dal 1981 al 1985, ai sensi dell'art. 51 comma 2 della Legge N° 488/99 e condannasse l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a riconoscere il richiesto riscatto delle n. 5 annualità tra il 1981 ed il 1985. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande del ricorrente, CP_1 per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
In particolare affermava che l'art. 51 comma 2 della legge N°488/1999 statuiva che i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2 comma 26 della legge N°335/1995, potevano riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge e tale facoltà di riscatto era posta a carico dell'interessato e poteva essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Precisava sul punto che a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N°297 del 22 dicembre 2001, l' era intervenuto con circolare N°117/2002, CP_1 per disciplinare l'applicazione della previsione di cui all'art. 51 della Legge N°488/1999, prevedendo che i periodi lavorativi da riscattare fossero provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali potessero evincersi
l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente, nonché prevedendo che potessero essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, rilasciate da pubbliche Amministrazioni, sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio. Allegava poi che la domanda del ricorrente difettava radicalmente di documentazione a supporto, ed il ricorrente richiedeva di provare l'asserito svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa non già con atti di data certa, ma piuttosto con presunzioni, in spregio del dettato normativo, in quanto dalla documentazione offerta non risultava affatto lo svolgimento di attività lavorativa per gli anni richiesti.
Rilevava infine che anche le dichiarazioni degli asseriti colleghi, allegate al ricorso, non risultavano attendibili, poiché dall'estratto contributivo degli stessi, non risultavano attività lavorative svolte presso le ditte in cui il ricorrente affermava di avere lavorato.
(…)”.
Il Tribunale di Bologna, istruita la causa esclusivamente sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, con reiezione delle ulteriori istanze istruttorie proposte dall'allora ricorrente, all'esito dell'udienza di discussione tenutasi in data 04/03/2024, ha definito la vertenza con la sentenza n. 230/2024 R.S., così statuendo: “(…) respinge le domande proposte da contro l' Compensa tra le parti le spese del giudizio. Parte_1 CP_1
(…)”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riepilogati i fatti sottoposti al suo giudizio e ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che la domanda dell'allora ricorrente non fosse adeguatamente supportata da documenti aventi data certa, giudicando, al contempo, irrilevanti ed inattendibili le prove testimoniali la cui ammissione era stata invocata nel libello introduttivo del giudizio.
Con ricorso depositato telematicamente in data 28/05/2024, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui formulate nel giudizio a quo.
Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di impugnazione rubricati rispettivamente: “Motivo n.
1. Sulla errata interpretazione della documentazione prodotta dal sig. ; “Motivo n.
2. Sul mancato Pt_1 accoglimento delle richieste istruttorie”. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. i cui motivi di gravame in ragione dello loro stretta Parte_1 interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, appare opportuno, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 51, comma 2 della legge n. 488/1999 dispone: “
2. Per i lavoratori iscritti alla
Gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.”. A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 2 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, l' è intervenuto con propria CP_1 circolare, la n.117/2002, a disciplinare l'applicazione della previsione di cui all'art. 51 cit. stabilendo: “Il decreto in particolare definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva. La facoltà è concessa, a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi
l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art. 1, lett. b,, del decreto legislativo 2/9/1997, n. 314). Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio”.
Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, appare evidente che la domanda di riscatto illo tempore presentata dal sig. fosse priva della Parte_1 documentazione imprescindibile dalla quale deve risultare lo svolgimento dell'attività lavorativa, ossia “gli atti di data certa” ai quali fa riferimento la norma;
norma di carattere eccezionale, di stretta interpretazione quindi. Tale carenza documentale, peraltro, è riscontrabile anche rispetto ai documenti prodotti dal predetto lavoratore con il libello introduttivo del giudizio e con lo spiegato atto di gravame.
Ed invero, l'allora ricorrente pretende di provare l'asserito svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa non già con atti di data certa, ma piuttosto con presunzioni, in spregio del dettato normativo, in quanto dalla documentazione offerta non risulta affatto lo svolgimento di attività lavorativa per gli anni richiesti, posto che si tratterebbe di atti, in realtà, dai quali desumere, appunto, lo svolgimento di attività lavorativa;
ma così non è per quanto appresso si dirà.
L'allora ricorrente, in particolare, ha presentato domanda di riscatto (cfr doc. 1 fasc. di primo grado ) per i seguenti periodi: CP_1
- dall'1/5/1980 al 30/09/1980 – presso Hotel La Pineta di Marina di Tortora - compenso €
309,87;
- dal 15/5/1981 al 15/09/1981 – presso Camping Tortora Aprilia – compenso € 309,87;
- dal 15/05/1982 al 15/09/1982 – presso Camping Tortora Aprilia – compenso € 309,87;
- dal 16/09/1982 al 31/12/1982 - ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso € 387,34;
- dall'1/01/1983 al 15/05/1983 – ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso € 387,84;
- dall'1/06/1984 al 15/09/1984 – presso Camping Tortora di Paolo di Roma – compenso
€ 516,46;
- dal 16/09/1984 al 31/12/1984 – presso ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso €
387,34;
- dall'1/01/1985 al 30/03/1985 – presso ditta Edilizia AR OR Tortora – compenso €
387,34;
- dall'1/04/1985 al 31/12/1985 – presso Cooperativa Brutium di Tortora – compenso €
258,23;
- dall'1/1/1986 al 15/03/1986 – presso Cooperativa Brutium di Tortora – compenso €
258,23;
- dal 16/03/1986 al 15/10/1986 – presso Agenzia Immobiliare Golden Tour Globinvest – compenso € 413,16.
In correlazione ai predetti asseriti rapporti di lavoro ed in pretesa dimostrazione degli stessi, l'odierno appellante si è limitato a produrre quali atti di data certa: 1) un libretto di idoneità sanitaria, rilasciato il 23.07.1981, in cui è precisato che il lavoro cui il sig. “intende(va) dedicarsi” è quello da barista;
2) un diploma di Parte_1 qualifica da “Addetto ai servizi alberghieri di segreteria”, datato maggio 1982;
3) un atto costitutivo di una società cooperativa denominata “
[...]
, datato 7.08.1985, avente lo Controparte_2 scopo di assicurare ai soci un lavoro stabile e giustamente remunerato, di migliorare le condizioni materiali e morali dei soci delle loro famiglie e dell'intera comunità, di stimolare lo spirito di solidarietà, di risparmio e previdenza dei soci, di contribuire alla tutela della natura e dell'ambiente, di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo, mutualistico e turistico, nel quale compare la dicitura “segretario d'albergo” accanto al nome del ricorrente.
Quindi, secondo l'allora ricorrente, un libretto di idoneità sanitaria rilasciato a luglio del
1981, nel quale risulta che l'attività alla quale intendeva dedicarsi sia quella di barista, dimostrerebbe l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto presso l'Hotel Pineta nell'estate del 1980 e presso il Camping Tortora nell'estate del 1981 e un diploma di qualifica da
“addetto ai servizi alberghieri” servirebbe a dimostrare un rapporto di lavoro presso una ditta edilizia. Le incongruenze e deficienze probatorie si commentano da sole.
La stessa palese incongruenza si rileva nell'atto costitutivo della società cooperativa stipulato nell'agosto del 1985, laddove nulla è in grado di provare la dicitura/qualifica/professione indicata di seguito al nominativo dell'allora ricorrente per l'ovvia ragione che dichiarare di essere segretario d'albergo non equivale certo alla prova di aver lavorato, per di più per i periodi di lavoro asseritamente svolti dal 1980 al 1985, o lavorare alla data della dichiarazione. Sul punto, è evidente che il Notaio rogante si è limitato a recepire una dichiarazione del sig. senza svolgere alcuna Parte_1 verifica sulla sua attendibilità. In ogni caso la dichiarazione di svolgere l'attività di
“segretario di albergo” è estremamente generica e non è affatto possibile inferire dalla stessa i nomi dei presunti committenti e dei periodi di collaborazione effettivamente svolti.
Al riguardo, poi, ad avviso di questa Corte, risulta inconferente il richiamo alla giurisprudenza, anche costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 568/1989, Cass.
19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza;
Cass.
20/01/2016,n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n. 26666) secondo la quale, provata documentalmente con atti aventi data certa la mera esistenza del rapporto di lavoro, durata, continuità e qualifica possono essere provati con altri mezzi di prova, in quanto manca, appunto, nel caso di specie, la condizione imprescindibile, ossia l'atto di data certa dal quale risulta lo svolgimento di attività lavorativa, con conseguente superfluità ed inammissibilità delle prove testimoniali invocate dall'odierno appellante.
Ad abundantiam, poi, si osserva che il Giudice a quo ha anche chiarito, in maniera logicamente ineccepibile, le ragioni per le quali i testi indicati dall'allora ricorrente appaiono già a priori inattendibili. Al riguardo, infatti, nella gravata sentenza si ha modo di leggere: “(…) In specifico, per quanto riguarda le dichiarazioni rese dagli asseriti colleghi di lavoro, osserva il Tribunale che dalle stesse è emerso ed è incontestato che le suddette dichiarazioni, per le quali il ricorrente ha chiesto ammettersi prova testimoniale, riguardano le persone di:
che ha dichiarato di avere avuto come suo aiutante alla portineria Controparte_3 dell'Hotel La Pineta di Tortora il sig. dal 1 maggio al 30 settembre 1980, per il Pt_1 quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tale Hotel;
che ha dichiarato di aver lavorato sempre presso il Camping Testimone_1
Tortora in qualità di collega nell'estate del 1981 e del 1982, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tale struttura;
UT TO che ha dichiarato di avere lavorato presso il camping Tortora e come manovale presso la ditta AR OR, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tali strutture;
e , che hanno dichiarato di avere avuto come collega il Persona_3 Persona_4 ricorrente, nel 1985, presso la ditta Edilizia AR OR situata nel Comune di
Tortora(CS), ma per i quali è incontestato che dall'estratto contributivo degli stessi non figura nessun rapporto di lavoro con tale struttura nel 1985;
e che hanno dichiarato che il signor ha CP_4 Persona_5 Pt_1 prestato attività di lavoro occasionale nel 1985 e 1986, ma per i quali è incontestato che dall'estratto contributivo degli stessi non figura nessun rapporto di lavoro con le ditte indicate dal ricorrente;
che ha dichiarato di aver lavorato nelle estati del 1981 e del 1982 in qualità Tes_2 di barman presso il Camping Tortora con il ricorrente e sempre con il ricorrente, anche come manovale presso la ditta AR OR, per il quale è incontestato che dall'estratto contributivo dello stesso non figura nessun rapporto di lavoro con tali strutture.
Ugualmente incongrue appaiono le dichiarazioni di che ha dichiarato di Testimone_3 essere stato Presidente della Cooperativa Tortora Uno dal 01-04-1985 al 15-03-1986, ed ha dichiarato che in tale periodo il ricorrente avrebbe lavorato per la medesima cooperativa, mentre il ricorrente, per il medesimo periodo ha dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della ditta Edilizia Brutium.
Altrettanto incongrue appaiono le circostanze su cui è stato dedotto l'esame testimoniale di . Infatti, le circostanze indicate nel capitolato di prova, Testimone_4 riguarderebbero l'assunzione del ricorrente all'Hotel Gloria di Parte_1
Toscanella di Dozza, assunzione asseritamente operata dalla signora , che Tes_4 peraltro in quel periodo risultava, dall'estratto contributivo, lavorare per la snc EA
IC & C. Hotel Olimpia.
Non sussistono gli elementi di prova minimi per affermare anche solo la mera esistenza dei rapporti di lavoro dedotti e per integrare con la prova per testimoni, la radicale carenza di prova documentale, posto che anche per i testimoni dedotti manca la prova che gli stessi lavorassero nelle suddette attività, negli anni in oggetto. (…)”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa (cfr. in particolare, estratti contributivi prodotti dall' sub. docc. da 4 a 13 fascicolo di primo grado e CP_1
“dichiarazioni testimoniali” prodotte dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo grado), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
In replica a tali considerazioni, peraltro, l'odierno appellante si è limitato ad eccepire che
“(…) tale interpretazione è illogica ed errata, poiché non tiene in considerazione il fatto che i suddetti testi erano tutti colleghi del sig. che, quindi, lavoravano anch'essi Pt_1 non in regola (in “nero”)”. Trattasi, all'evidenza, di allegazione nuova, non presente nel libello introduttivo del giudizio, e come tale inammissibile in questa sede, stante il divieto di nova in appello stabilito dall'art. 325 c.p.c. e ribadito, con specifico riferimento al rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c. Tale assunto, peraltro, erroneamente considerato dall'appellante alla stregua di “fatto notorio” (v. nota 5 pag. 14 dell'atto di appello), non trova alcun riscontro nella “dichiarazioni testimoniali” prodotte dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo grado.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della indeterminato della causa (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto citato (fra cui la ripetitività delle difese svolte dall' e l'esiguità degli incombenti difensivi posti CP_1 in essere nell'interesse dell' ). Controparte_5
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.473,00
a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini