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Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1999, n. 59
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Legge 18 febbraio 1999, n. 59
Articolo 7 della Legge 18 febbraio 1999, n. 59
Versione
13 marzo 1999
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 13 marzo 1999
Vedi fonte istituzionale
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