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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1689/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. GORI GIOVANNI
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 16.09.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i ricorrenti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
Ciò posto, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, allegando di essere creditori del resistente (cfr. all.ti 1 e 1bis fasc. ricorrente) e di avere interesse a sanare la continuità delle trascrizioni in conseguenza del provvedimento reso dal G.E. di questo Tribunale nella procedura esecutiva n. 52/2024 R.G.E. e al fine di proseguire questa (cfr. all. 7 fasc. ricorrenti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che (C.F. CP_1 C.F._4
residente a [...](Gr) Loc. Roccatederighi, Le Ville, ha accettato CP_2
tacitamente l'eredità devoluta per Legge dai Sigg.ri e - per Parte_4 Parte_5
l'effetto, ordinare alla Conservatoria di Siena di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità devoluta, - contro (nata a [...] il [...] e deceduta il 12.07.2010 Parte_5
– C.F. ed in favore di (nato a [...] il C.F._5 CP_1
02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/6 della piena proprietà C.F._4
dei terreni censiti al Comune di Montieri al foglio 90 particelle 163-226 e foglio 83 particella 13; - contro (nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_4
19.08.2005 – C.F. ) ed in favore di (nato a [...]F._6 CP_1
Roccastarada il 02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/3 della C.F._4
piena proprietà dei terreni censiti al Comune di Montieri al foglio 90 particelle 163-226 e foglio 83 particella 13. - ordinare alla Conservatoria di Grosseto di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità devoluta, - contro (nata a [...] il [...] e Parte_5
deceduta il 12.07.2010 – C.F. ed in favore di C.F._5 CP_1
(nato a [...] il [...] – C.F. per la quota di C.F._4
1/2 della piena proprietà dei terreni censiti Comune di Roccastrada al foglio 91, particelle
184- 210-418; - contro (nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_5
12.07.2010 – C.F. ed in favore di (nato a [...]F._5 CP_1 Roccastarada il 02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/6 della C.F._4
piena proprietà dei terreni censiti al Comune di Roccastrada al foglio 91 particelle 142-
145-185-187-188-189-190-191-192-211-212-213-214-215-260-261-262-321- 41-
342-373-374-413-455; - contro (nato a [...] il [...] e Parte_4
deceduto il 19.08.2005 – C.F. ) ed in favore di C.F._6 CP_1
(nato a [...] il [...] – C.F. per la quota di C.F._4
1/3 della piena proprietà dei terreni censti al Comune di Roccastrada al foglio 91 particelle
142-145-185-187-188-189-190-191-192-211-212-213-214-215-260-261-262-321-
341-342-373-374-413-455. - condannare il Sig. al rimborso in favore dei CP_1
ricorrenti delle spese necessarie per dette incombenze”.
Ebbene, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005). Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025).
Ad ogni modo, si è ritenuto che la produzione del certificato dello stato di famiglia sia idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare (cfr. Cass. Civ. n.
16814/2018; Cass. Civ. n. 210/2021; Cass. Civ. n. 817/2025).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Ciò chiarito, nel caso di specie, non risulta dimostrata compiutamente la delazione ereditaria, rispetto alle successioni di e di Parte_4 [...]
in capo al resistente. Pt_5
In merito, va osservato che la parte ricorrente non ha prodotto alcun estratto dell'atto di nascita del resistente o altra documentazione dello stato civile idonea a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il resistente e i suddetti de cuius, di cui, peraltro, non risulta depositato alcun certificato di morte.
Inoltre, non può ritenersi sufficiente per dimostrare la delazione ereditaria la certificazione notarile relativa agli immobili pignorati ai danni del resistente, pur potendosi condividere in linea teorica l'assunto di parte ricorrente secondo cui una certificazione di un pubblico ufficiale può assumere idoneità
a dimostrare la delazione ereditaria.
Invero, le certificazioni notarili depositate dai ricorrenti (cfr. all. 5 e 6 fasc. ricorrenti) fondano l'attestazione che il resistente è delato all'eredità di Pt_4
e di sulla dichiarazione di successione di questi ultimi
[...] Parte_5
soggetti e non su atti dello stato civile o altra documentazione pubblica di altro tipo, sicché, su tale profilo, la certificazione notarile riproduce il contenuto delle dichiarazioni di successione di e di Parte_4 [...]
le quali, come evidenziato in precedenza, non sono idonee a Pt_5
dimostrare compiutamente il rapporto di filiazione tra un soggetto e un altro.
Ne consegue l'inidoneità delle certificazioni notarili in atti a dimostrare compiutamente la delazione ereditaria del resistente.
La restante documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. all.ti 1, 1bis, 2, 2bis, 3,
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13) non ha alcuna idoneità a dimostrare la delazione ereditaria in capo al resistente.
In assenza di prova sufficiente della delazione ereditaria del resistente, rispetto alle successioni per causa di morte di e di non è Parte_4 Parte_5
possibile accertare l'accettazione dell'eredità di questi da parte del resistente.
Ciò importa il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
La mancata costituzione del resistente importa l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1689/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1689/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'Avv. GORI GIOVANNI
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: accertamento dell'accettazione dell'eredità.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 16.09.2025, sostituita dalla trattazione scritta, i ricorrenti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso.
Ciò posto, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, allegando di essere creditori del resistente (cfr. all.ti 1 e 1bis fasc. ricorrente) e di avere interesse a sanare la continuità delle trascrizioni in conseguenza del provvedimento reso dal G.E. di questo Tribunale nella procedura esecutiva n. 52/2024 R.G.E. e al fine di proseguire questa (cfr. all. 7 fasc. ricorrenti), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che (C.F. CP_1 C.F._4
residente a [...](Gr) Loc. Roccatederighi, Le Ville, ha accettato CP_2
tacitamente l'eredità devoluta per Legge dai Sigg.ri e - per Parte_4 Parte_5
l'effetto, ordinare alla Conservatoria di Siena di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità devoluta, - contro (nata a [...] il [...] e deceduta il 12.07.2010 Parte_5
– C.F. ed in favore di (nato a [...] il C.F._5 CP_1
02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/6 della piena proprietà C.F._4
dei terreni censiti al Comune di Montieri al foglio 90 particelle 163-226 e foglio 83 particella 13; - contro (nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_4
19.08.2005 – C.F. ) ed in favore di (nato a [...]F._6 CP_1
Roccastarada il 02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/3 della C.F._4
piena proprietà dei terreni censiti al Comune di Montieri al foglio 90 particelle 163-226 e foglio 83 particella 13. - ordinare alla Conservatoria di Grosseto di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità devoluta, - contro (nata a [...] il [...] e Parte_5
deceduta il 12.07.2010 – C.F. ed in favore di C.F._5 CP_1
(nato a [...] il [...] – C.F. per la quota di C.F._4
1/2 della piena proprietà dei terreni censiti Comune di Roccastrada al foglio 91, particelle
184- 210-418; - contro (nata a [...] il [...] e deceduta il Parte_5
12.07.2010 – C.F. ed in favore di (nato a [...]F._5 CP_1 Roccastarada il 02.09.1947 – C.F. per la quota di 1/6 della C.F._4
piena proprietà dei terreni censiti al Comune di Roccastrada al foglio 91 particelle 142-
145-185-187-188-189-190-191-192-211-212-213-214-215-260-261-262-321- 41-
342-373-374-413-455; - contro (nato a [...] il [...] e Parte_4
deceduto il 19.08.2005 – C.F. ) ed in favore di C.F._6 CP_1
(nato a [...] il [...] – C.F. per la quota di C.F._4
1/3 della piena proprietà dei terreni censti al Comune di Roccastrada al foglio 91 particelle
142-145-185-187-188-189-190-191-192-211-212-213-214-215-260-261-262-321-
341-342-373-374-413-455. - condannare il Sig. al rimborso in favore dei CP_1
ricorrenti delle spese necessarie per dette incombenze”.
Ebbene, in punto di diritto, va rilevato che affinché un soggetto possa acquisire la qualità di erede deve essere delato all'eredità del defunto, in ragione di un testamento o di una disposizione di legge (art. 457 c.c.) e deve avere accettato l'eredità (art. 459 c.c.).
Dunque, l'accettazione dell'eredità può essere compiuta e produrre i suoi effetti giuridici solo se effettuata da soggetto delato all'eredità, sicché in tal senso l'accertamento della delazione ereditaria è prioritario sul piano logico- giuridico rispetto a quello dell'accettazione dell'eredità.
In caso di successione legittima, l'eredità viene devoluta primariamente in favore del coniuge e dei discendenti, i quali sono i principali delati all'eredità
(artt. 565 e 581 c.c.).
Ai fini della prova della delazione legittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la qualità di coniuge o di figlio del defunto non può essere fornita a mezzo della denuncia di successione, atto rilevante ai soli fini fiscali, occorrendo invece la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione (cfr. Cass. Civ. n. 22730/2021; Cass. Civ. n. 31695/2019;
Cass. Civ. n. 13738/2005). Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha evidenziato che, ai fini dell'onere della prova, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. Civ. n. 10519/2024; Cass. Civ. n.
817/2025).
Ad ogni modo, si è ritenuto che la produzione del certificato dello stato di famiglia sia idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare (cfr. Cass. Civ. n.
16814/2018; Cass. Civ. n. 210/2021; Cass. Civ. n. 817/2025).
In ordine all'accettazione dell'eredità, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 474
c.c. il delato all'eredità può accettare quest'ultima in modo espresso o in modo tacito.
Ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita ricorre quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Inoltre, ai sensi dell'art. 485, comma 1 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità” e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo “Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Ciò chiarito, nel caso di specie, non risulta dimostrata compiutamente la delazione ereditaria, rispetto alle successioni di e di Parte_4 [...]
in capo al resistente. Pt_5
In merito, va osservato che la parte ricorrente non ha prodotto alcun estratto dell'atto di nascita del resistente o altra documentazione dello stato civile idonea a provare compiutamente il rapporto di filiazione tra il resistente e i suddetti de cuius, di cui, peraltro, non risulta depositato alcun certificato di morte.
Inoltre, non può ritenersi sufficiente per dimostrare la delazione ereditaria la certificazione notarile relativa agli immobili pignorati ai danni del resistente, pur potendosi condividere in linea teorica l'assunto di parte ricorrente secondo cui una certificazione di un pubblico ufficiale può assumere idoneità
a dimostrare la delazione ereditaria.
Invero, le certificazioni notarili depositate dai ricorrenti (cfr. all. 5 e 6 fasc. ricorrenti) fondano l'attestazione che il resistente è delato all'eredità di Pt_4
e di sulla dichiarazione di successione di questi ultimi
[...] Parte_5
soggetti e non su atti dello stato civile o altra documentazione pubblica di altro tipo, sicché, su tale profilo, la certificazione notarile riproduce il contenuto delle dichiarazioni di successione di e di Parte_4 [...]
le quali, come evidenziato in precedenza, non sono idonee a Pt_5
dimostrare compiutamente il rapporto di filiazione tra un soggetto e un altro.
Ne consegue l'inidoneità delle certificazioni notarili in atti a dimostrare compiutamente la delazione ereditaria del resistente.
La restante documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. all.ti 1, 1bis, 2, 2bis, 3,
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13) non ha alcuna idoneità a dimostrare la delazione ereditaria in capo al resistente.
In assenza di prova sufficiente della delazione ereditaria del resistente, rispetto alle successioni per causa di morte di e di non è Parte_4 Parte_5
possibile accertare l'accettazione dell'eredità di questi da parte del resistente.
Ciò importa il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente.
La mancata costituzione del resistente importa l'irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1689/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte ricorrente;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia