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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto AN BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1381/2024 R.G. V.G. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, , residente in [...], C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in OL, alla Via G. Raimondo n. 19, presso lo studio e la persona dell'Avv. Antonietta Maggisano, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro.
2. I figli , e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Persona_2 Per_3
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. Il Sig. potrà liberamente frequentare i figli, compatibilmente alle esigenze Parte_2
lavorative dei genitori e alle necessità dei minori, e, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario minimo:
- Week-end, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola o da altra attività ludico-
sportiva, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna verso le ore 21,30 circa.
- Durante il periodo infrasettimanale, il giovedì, dall'uscita da scuola o da altra attività ludico-
sportiva, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna verso le ore 22.00 circa;
oltre a tale calendario, il padre prende l'impegno di accompagnare presso la struttura sanitaria preposta,
almeno una volta al mese, il figlio alla visita medica o terapia necessaria per il controllo Per_3
periodico del proprio stato di salute, accordandosi con la madre il mese precedente per il giorno ed ora.
- Durante le festività natalizie, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro,
rispettando il criterio dell'alternanza negli anni (in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 23/12
al 30/12 con la mamma e dal 31/12 al 06/01 con il papà, e così via).
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì
dell'AN (in caso di disaccordo, negli anni pari, Pasqua con la mamma e Lunedì dell'AN
con il papà, e così via).
- Durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordarsi secondo le esigenze lavorative di entrambi e tenuto conto che l'azienda del marito non chiude durante il mese di agosto, entro il 30 aprile di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicare la località e l'indirizzo di vacanza (in caso di disaccordo, negli anni pari, i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto con la madre e le ultime due con il padre, negli anni dispari il contrario,
rispettando il principio dell'alternanza).
- In occasione del compleanno dei minori, ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni (in caso di disaccordo, negli anni pari con la mamma, e così via). - In occasione dei compleanni dei genitori, ciascuno di essi terrà con sé i figli.
- In occasione di ponti ed altre festività nazionali che ricorrono di anno in anno, verrà mantenuto invece invariato l'ordinario calendario di frequentazione, salvo diversi accordi che prevedano maggiori tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
4. Il Sig. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_2
di € 380,00 (€ 126,66 cad.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario alla madre e soggetto a rivalutazione Istat annuale.
5. Le spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal SSN,
previamente concordate e documentate tra i genitori ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie che si rendano necessarie per la figlia quali libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, andranno divise al 50% ciascuno, secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Ivrea ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 24 giugno 2016.
6. I coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito al 100 % dalla Sig.ra . Pt_1
7. Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per i figli.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto rinunciano a richiedersi l'un l'altro assegno di mantenimento.
9. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non vi è altro da pretendere l'uno dall'altro”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito civile a OL (TO) il 16 maggio 2015
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di OL, N.10, Parte I, anno
2015) in regime patrimoniale di separazione dei beni (DOC. 1);
- dall'unione dei coniugi sono nati: , a Chivasso (TO) il 12/11/2010; Per_1 [...]
, a Chivasso (TO) il 13/09/2015; , a Torino il 08/10/2018 (DOCC. 3-5); Per_2 Per_3
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis sono addivenuti alla cosciente decisione di separarsi consensualmente;
All'udienza del giorno 29.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di separazione;
In data 29.1.2025, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile a OL (TO), il 16 maggio 2015 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di OL, N.10, Parte I, anno 2015), in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese,
vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio celebrato con rito civile a OL (TO), il 16 maggio 2015 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di OL, N.10, Parte I, anno 2015) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2.4.2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)