Art. 1.
Sulla base di quanto disposto dall' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 171.500 milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria della nuova disciplina relativa:
a) alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale, nonche' di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
Sulla base di quanto disposto dall' articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 171.500 milioni per l'anno finanziario 1978, per la copertura finanziaria della nuova disciplina relativa:
a) alla corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° ottobre 1978, di una somma di L. 10.000 mensili e di ulteriori benefici al personale in particolari situazioni, a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale, nonche' di una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;
b) alla attribuzione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.