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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2983/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), Via Dante Alighieri n.1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Benvenuti (C.F. ) e dall'Avv. Gabrio C.F._1
Strada (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._2
Desio (MB), Via XXIV Maggio n.1, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di
Varese del 12.7.2023 e procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
(C.F. , con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
XXIV Maggio n. 43, in persona del legale rappresentante Prof. Avv. Paolo Puri, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. Vincenzo Golino (C.F.
), dall'Avv. Marika Ragni (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3 C.F._4
Francesca Inversini (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultima in Varese, via Bagaini n.1, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 166 CII CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
• accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 del pagamento eseguito da in favore in data 6/10/2022 e Parte_1 Controparte_1 conseguentemente condannare la stessa associazione professionale al pagamento in favore di in Liquidazione Giudiziale del complessivo importo di euro 25.421,45, oltre Parte_1 interessi dal 6/10/2022;
in ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta e delle successive memorie;
- condannare la al pagamento delle spese di Parte_1 lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in Parte_1 persona del Curatore dott.ssa conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
per sentire dichiarare l'inefficacia e, conseguentemente, la revoca ex art. 166 CCII del
[...] pagamento eseguito dall'attrice in favore del convenuto in data 6.10.2022 per complessivi euro
25.421,45, corrisposti a titolo di compenso per l'attività di assistenza contabile, legale e tributaria prestata da quest'ultimo negli anni 2021 e 2022.
In data 16.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande proposte dalla società attrice.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. datato 1.3.2024 il Giudice non rilevava la presenza di questione rilevabili d'ufficio su cui sollecitare contradditorio delle parti e differiva ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti.
Ad esito di quest'ultima, celebrata in data 7.5.2024, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande proposte dall'attrice devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in relazione alla domanda proposta in via principale ex art. 166, comma 2, CCII, va specificato come, ai sensi della disposizione in questione, affinché il pagamento di un debito liquido ed esigibile possa considerarsi revocabile, occorre che il medesimo si collochi temporalmente dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori alla stessa.
Nel caso di specie, con sentenza n. 5/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , ad esito del Parte_1
procedimento unitario introdotto dalla stessa società in bonis in data 21.11.2022 con il ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.
Nel termine consesso dal Tribunale, non veniva depositato alcun piano e, pertanto, la domanda di concordato veniva dichiarata inammissibile con decreto del 2.02.2023, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale, stante la pendenza dal 21.12.2022 di domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Sul punto va osservato come, secondo la previgente disciplina, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 aveva introdotto il comma 2 dell'art. 69- bis, l. fall., secondo cui “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Tale norma ha sancito il c.d. principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, ancorché presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. nel registro delle imprese, poiché questo è il momento a partire dal quale la stessa domanda produce gli effetti di cui all'art. 168 L.F. e lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, diviene conoscibile ai terzi.
Analoga formulazione è stata mantenuta anche nel Codice attualmente in vigore, ove all'art. 170 CCII viene previsto che “quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue
l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,
e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Applicando tali principi al caso di specie, per la verifica del rispetto dei termini indicati dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento, per l'appunto, la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, pertanto, il giorno successivo al deposito del ricorso in Cancelleria.
I pagamenti asseritamente revocabili ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, sono stati effettuati in data 6.10.2022, rientrando pertanto, nel c.d. periodo sospetto di sei mesi.
Ciò posto, occorre ora verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in questione.
Per quanto attiene all'elemento oggettivo va rilevato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che “l'“eventus damni” è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Cass., SS.UU.,
n. 7028/2006).
Nel caso di specie, il curatore ha prodotto gli estratti conto (doc. 4) nonché la contabilità (doc. 3) da cui è emerso che in data 6.10.2022 la società in bonis ha eseguito, in favore della odierna convenuta, pagamenti per complessivi euro 25.421,25 a saldo delle fatture nn. 644-645 e 646/2022.
I predetti pagamenti non sono stati contestati dalla controparte costituitasi nel presente giudizio. Sono tali, pertanto, da confermare l'avvenuta lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, alla mera fuoriuscita del denaro dalle casse della società.
Per quanto attiene, invero, all'elemento soggettivo, in casi siffatti, grava in capo al curatore un regime probatorio aggravato poiché quest'ultimo deve fornire la prova della conoscenza da parte del convenuto, al tempo in cui è stato concluso l'atto, dello stato di insolvenza del debitore, non vigendo, per queste fattispecie, il regime presuntivo di cui al primo comma dell'art. 166 CCII.
È necessaria, pertanto, la prova dello stato di insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis), la quale si traduce nella dimostrazione che il terzo convenuto in revocatoria avesse una conoscenza effettiva e non solo potenziale dello stato d'insolvenza del debitore al momento del compimento del revocando atto, non essendo sufficiente la dimostrazione della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Tale prova può esser fornita anche ricorrendo - come ammesso dalla Suprema Corte - ad indizi gravi, precisi e concordanti nonché su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass., n. 22184/2015).
Nel caso di specie l'attrice rileva che l'esistenza dell'elemento soggettivo nella fattispecie emerga dalle seguenti circostanze:
- il convenuto ha prestato – tra il 2021 e il 2022 - attività di assistenza contabile, legale e tributaria alla società attrice;
- tra i soci dello studio legale vi era il dott. presidente del Collegio Sindacale Persona_1 dell'attrice, il quale già nel 3 maggio 2022, chiedeva all'AD della società la convocazione di un'assemblea straordinaria in considerazione del fatto che dal prospetto dei flussi di cassa attesi emergeva un fabbisogno immediato non più procrastinabile, con successiva messa in liquidazione della società nel luglio 2022;
- i bilanci relativi agli esercizi sociali 2019 e 2020 (cui parte dell'attività remunerata si riferisce) sono stati approvati solo in data 24.1.2022; Parte attrice, inoltre, riferisce come dall'analisi dei bilanci predetti “già alla data del 31 dicembre
2017 il patrimonio netto della Società era negativo e, dunque, la aveva perso integralmente Pt_1 il capitale sociale nel corso dell'esercizio 2017”, circostanza che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la propria gestione caratteristica.
Preliminarmente, va rilevato come ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare anche alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (Cass. nn. 2557/2008, 21749/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, gli elementi indiziari allegati dalla curatela, se raffrontati con quelli offerti dal convenuto, appaiono idonei a supportare la presunzione normativa di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di quest'ultimo al momento dell'effettuazione del pagamento: parte resistente è un creditore sicuramente qualificato, in quanto trattasi di società di professionisti incaricati proprio di svolgere attività finalizzata alla redazione dei bilanci, a cui era pertanto demandato il costante monitoraggio della situazione economica della società poi entrata in liquidazione giudiziale.
La qualifica professionale della convenuta, infatti, si identifica con l'oggetto stesso della prestazione resa, e proprio per tale ragione la convenuta non può non aver percepito i sintomi rilevatori dello stato di decozione, avendo peraltro collaborato alla redazione tardiva dei bilanci 2019 e 2020 e avendo dovuto, a tal fine, anche rapportarsi con gli organi della società, di cui faceva altresì parte, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, pure il proprio socio, dott. Per_1
A sostegno della propria tesi, la curatela adduce quale ulteriore indice diretto a provare in capo alla controparte la scientia decoctionis il fatto che “l'attività oggetto della fattura 644/2022, emessa e pagata ad ottobre del 2022, ossia con la società già in liquidazione, è stata svolta tra la fine del 2021
e l'inizio del 2022 ma addirittura con riferimento alla chiusura di bilanci del 2019 e del 2020, ossia di quasi tre anni precedenti, e la sola circostanza che la società non avesse dopo due anni approvato tali bilanci è un dato presuntivo di uno stato di crisi, facilmente riconoscibile da chi si occupa per professione di revisione contabile”.
Sul punto, giova ulteriormente sottolineare come l'attività relativa alla fattura n. 646/2022 riguardava una perizia di stima dei marchi e redatta in data 5 luglio 2021; mentre solamente la Pt_1 CP_2 fattura n. 645/2022 riguardava l'assistenza di carattere legale nell'anno 2022, svolta in particolare in vista dell'assemblea straordinaria 2022. Inoltre, sempre in punto di conoscenza del dissesto, dalle allegazioni della curatela, emerge come, nel verbale del Collegio sindacale del 3 maggio 2025 (doc. 8), si dava inoltre atto che la società aveva presentato il piano di rateizzazione del debito contributivo e, in relazione al debito erariale, di aver richiesto all'AD l'esame del cassetto fiscale per verificare i tempi per il ricevimento della comunicazione di irregolarità per iniziare il pagamento rateizzato del debito, ed i piani di rateizzazione presentati non sono mai stati onorati (doc.8).
La curatela, infatti, ha dato atto che la società, all'epoca, aveva debiti fiscali e previdenziali per circa
5 milioni di euro, maturati a seguito di omessi versamenti accumulatisi sin dal IV trimestre 2018, circostanze che non potevano non essere note alla società convenuta, che si è occupata della redazione dei bilanci.
Da ultimo, va specificato come esuli dall'ambito di competenza dell'azione revocatoria, ogni considerazione, mossa dalla curatela, in ordine alle irregolarità contenute nei bilanci predetti e alla presenza di eventuali artifici contabili finalizzati ad accrescere l'attivo patrimoniale e ad occultare le perdite e quindi a riclassificare i bilanci di esercizio, le quali verranno analizzate nelle idonee sedi di merito, rilevando in questa sede solo l'accertamento della scientia decoctionis e non i profili di responsabilità che hanno portato alla stato di decozione.
Tutto l'insieme di tali elementi risulta sufficiente a ritenere provata la consapevolezza in capo al dello stato di insolvenza della società al momento della ricezione Controparte_1 dei pagamenti, in ragione sia della qualifica professionale della stessa che dell'incarico conferito, tale quindi da rendere facilmente riconoscibile l'incapacità della società di continuare ad operare al momento del pagamento del compenso (avvenuto poco prima del deposito della domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CCII).
Parte convenuta, tuttavia, ritiene che la domanda attorea deve essere comunque rigettata ricorrendo, nel caso di specie, l'esimente di cui all'art. 166 c. 3 lettera a). Tale norma esclude la revocabilità dei pagamenti “di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Nello specifico, parte convenuta sostiene che, per quanto concerne le modalità di pagamento, queste nello specifico sono consistite nel bonifico bancario, come d'altronde succede in genere quando si corrisponda il compenso ai professionisti per l'opera prestata. Specificando, altresì, come “in realtà le attività di - come già accennavamo nelle pagine precedenti - sono state compiute in un CP_1 arco di tempo piuttosto breve: i bilanci d'esercizio 2019 e 2020, cui fa riferimento la fattura numero
644, sono stati approvati il 24 gennaio 2022 (e quindi solamente allora si è potuto dire che la prestazione sia stata davvero ultimata), l'assistenza di carattere legale oggetto della fattura numero
645 è stata eseguita nei mesi di maggio e giugno 2022, il parere relativo ai marchi ” e Pt_1
“ è stato ultimato e consegnato alla società nell'ultimo scorcio del 2021”. CP_2 Al riguardo va osservato come, in punto di onere della prova, è la parte destinataria dell'azione revocatoria a dover provare che il pagamento ricevuto è stato effettuato secondo “termini d'uso” nell'accezione sopra esposta.
Tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, non sia stato, di fatto, fornita effettiva prova che i pagamenti di cui si chiede la revoca siano stati eseguiti in conformità ad una prassi consolidata e accettata da entrambe le parti. Non è tale da cambiare la valenza di tale ricostruzione, nemmeno il fatto, riferito dalla convenuta, che il rapporto di consulenza tra le due società sia stato di breve durata.
Inoltre, all'uopo va specificato come l'esimente in questione risulta riferibile ai pagamenti di “beni e servizi” inerenti l'esercizio dell'impresa in senso stretto e non vi sono ricompresi indifferentemente tutti i pagamenti inerenti l'attività aziendale, ma unicamente le forniture che risultino oggettivamente collegate all'esercizio della specifica attività d'impresa e che si inseriscono propriamente nella struttura organizzativa produttiva o commerciale con la funzione specifica di monetizzare il valore dei cespiti aziendali (Cass. n. 980/2021).
Non può, pertanto, ritenersi tale l'attività svolta dalla convenuta in favore della società in bonis.
Inoltre, come anzidetto, la società, all'epoca del pagamento risultava già in liquidazione.
La società, pur in liquidazione, secondo il disposto dell'art. 2487, comma 1, lett. c), può continuare a svolgere “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio ... in funzione del miglior realizzo”. In questa prospettiva, l'ingresso della società nella fase liquidatoria non comporta quindi l'ineluttabile cessazione dell'attività imprenditoriale, ben potendo tale attività proseguire ove ciò sia ritenuto, nel caso concreto, funzionale a preservare il valore dell'impresa in vista di una migliore liquidazione, cioè atto utile per la liquidazione.
La circostanza che la società sia stata posta in liquidazione non può dunque ritenersi di per sé senz'altro preclusiva all'applicazione dell'esenzione de qua, dovendosi invece valutare caso per caso se l'impresa sia o meno ancora in esercizio. In quest'ultima ipotesi, i pagamenti delle forniture di beni e servizi funzionali a consentire la prosecuzione dell'attività, se eseguiti nei termini d'uso, sfuggono infatti a revocatoria, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi quando si tratti di pagamenti eseguiti dopo la cessazione di ogni attività produttiva (Tribunale Udine, 5 gennaio 2014) o ad estinzione di debiti riferiti al periodo in cui la società era ancora operativa, non essendo tali atti solutori diretti a garantire la continuità aziendale del debitore che rappresenta la ratio sottesa all'esenzione da revocatoria (Tribunale Treviso, 11 maggio 2016).
Quest'ultimo principio risulta sicuramente applicabile al caso di specie, essendo incontestato il fatto che l'incarico sia stato conferito quanto la società era ancora attiva e riguardava, altresì, la redazione di bilanci relativi ad annualità precedente e, poi, di fatto, depositati in ritardo. Oltre a tale circostanza, però, ciò che rileva in questa sede, al fine di escludere l'applicazione dell'esimente, è il fatto che poco dopo aver effettuato i pagamenti contestati, la società ha depositato domanda di concordato, cui non
è seguito nemmeno il deposito del piano, con inevitabile stallo della continuità aziendale, che l'esimente in questione è diretta, invero, a tutelare.
Per tutte le ragioni anzidette, l'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. a), pertanto, non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto di analisi.
Parte convenuta, inoltre, sostiene che sia applicabile al caso di specie anche la causa di esenzione di cui all'art. 166 c. 3 lettera f), ossia che risultano esclusi dall'azione revocatoria “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”.
Per quanto attiene all'ambito di applicazione di tale esimente, va osservato come l'esenzione di cui alla lettera f) deve essere riferita, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della Società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato, in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall'inserimento sostanziale nell'altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell'attività prestata.
L'esimente, infatti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa in crisi, per tale ragione può concernere, oltre alla ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione (Cass., n. 4340/2020).
Nella logica di un'interpretazione evolutiva della norma, si deve ritenere che la norma di esenzione sia applicabile anche alle ipotesi di dipendenza di tipo economico e non solo a quelle di dipendenza sotto il profilo dello svolgimento dell'attività lavorativa e da declinarsi come soggezione agli ordini e alle direttive del datore di lavoro.
In ogni caso, ogni interpretazione estensiva va letta anche con riguardo alla natura eccezionale dell'esenzione codificata dalla legge fallimentare e, ora, dal CCII: le ipotesi contemplate dal terzo comma dell'art. 166 CCII, in materia di esenzioni in favore di determinati crediti, hanno portata derogatoria rispetto al generale e ineludibile principio della par condicio creditorum, quale valore fondativo delle procedure fallimentari, dunque, come tali, non sono suscettibili di integrazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte convenuta invoca l'applicazione della norma, senza tuttavia declinare gli enunciati principi generali nel caso di specie, ritenendosi, semplicemente, in ragione della attività svolta, ricompresa nelle categorie oggetto dell'esenzione.
Tuttavia, sul punto, va specificato come, di recente, la Corte di Cassazione, esaminando proprio l'ipotesi di revoca di un compenso professionale per uno studio legale, ha affermato che “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo”; fondando tale assunto sul fatto che “la norma assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa; ciò nell'intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli, ma con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa”.
La società convenuta sicuramente risulta riconducibile all'area del lavoro professionale autonomo, non solo per l'attività di consulenza legale, ma anche per quella contabile e fiscale.
Applicando i principi da ultimi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza succitata, va specificato come l'attività svolta dalla convenuta non è in alcun modo riconducibile ad una posizione di debolezza contrattuale, né tantomeno, per tutte la ragioni anzidette, ad una attività essenziale alla continuità d'impresa.
Inoltre, non vi è stata fornita alcuna prova che la società convenuta lavorasse in via prevalente per e, come tale, non fosse da essa economicamente dipendente. Parte_1
Un tanto quindi risulta sufficiente a non ritenere applicabile al caso di specie nemmeno l'esimente in questione.
Ne consegue che vanno ritenuti revocabili, ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, per tutte le ragioni anzidette, i pagamenti effettuati in data 6.10.2022 per il complessivo importo di euro 25.421,45.
L'obbligazione restitutoria del soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda. Gli interessi sulla predetta somma da restituirsi da parte del soccombente, pertanto, decorrono dalla data della domanda giudiziale (Cass., SS.UU., n.
6538/2010; Cass. n. 12736/2011; Cass. n. 5106/2012).
L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione della citazione introduttiva, portata a notifica in data 5.12.2023 (in assenza di indicazione e prova dalla data di effettivo perfezionamento della notifica), a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi stante la contenuta attività giudiziaria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2983/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- accoglie la domanda proposta da GIUDIZIALE Parte_1 nei confronti di LEGALE E TRIBUTARIO per l'effetto, revoca ai Controparte_1
sensi degli artt. art. 166, comma 2, CCII il pagamento della somma di euro 25.421,45.
- condanna STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO alla restituzione in favore CP_1
di della somma complessiva di Parte_1
euro 25.421,45, oltre interessi di legge dal 5.12.2023 al saldo;
- condanna STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO alla rifusione in favore di CP_1
GIUDIZIALE delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi euro 2540,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Varese, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2983/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), Via Dante Alighieri n.1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Benvenuti (C.F. ) e dall'Avv. Gabrio C.F._1
Strada (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._2
Desio (MB), Via XXIV Maggio n.1, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di
Varese del 12.7.2023 e procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
(C.F. , con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_2
XXIV Maggio n. 43, in persona del legale rappresentante Prof. Avv. Paolo Puri, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. Vincenzo Golino (C.F.
), dall'Avv. Marika Ragni (C.F. ) e dall'Avv. C.F._3 C.F._4
Francesca Inversini (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultima in Varese, via Bagaini n.1, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 166 CII CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
• accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 del pagamento eseguito da in favore in data 6/10/2022 e Parte_1 Controparte_1 conseguentemente condannare la stessa associazione professionale al pagamento in favore di in Liquidazione Giudiziale del complessivo importo di euro 25.421,45, oltre Parte_1 interessi dal 6/10/2022;
in ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta e delle successive memorie;
- condannare la al pagamento delle spese di Parte_1 lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in Parte_1 persona del Curatore dott.ssa conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1
per sentire dichiarare l'inefficacia e, conseguentemente, la revoca ex art. 166 CCII del
[...] pagamento eseguito dall'attrice in favore del convenuto in data 6.10.2022 per complessivi euro
25.421,45, corrisposti a titolo di compenso per l'attività di assistenza contabile, legale e tributaria prestata da quest'ultimo negli anni 2021 e 2022.
In data 16.2.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande proposte dalla società attrice.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. datato 1.3.2024 il Giudice non rilevava la presenza di questione rilevabili d'ufficio su cui sollecitare contradditorio delle parti e differiva ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti.
Ad esito di quest'ultima, celebrata in data 7.5.2024, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande proposte dall'attrice devono essere accolte per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in relazione alla domanda proposta in via principale ex art. 166, comma 2, CCII, va specificato come, ai sensi della disposizione in questione, affinché il pagamento di un debito liquido ed esigibile possa considerarsi revocabile, occorre che il medesimo si collochi temporalmente dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori alla stessa.
Nel caso di specie, con sentenza n. 5/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , ad esito del Parte_1
procedimento unitario introdotto dalla stessa società in bonis in data 21.11.2022 con il ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.
Nel termine consesso dal Tribunale, non veniva depositato alcun piano e, pertanto, la domanda di concordato veniva dichiarata inammissibile con decreto del 2.02.2023, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale, stante la pendenza dal 21.12.2022 di domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Sul punto va osservato come, secondo la previgente disciplina, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 aveva introdotto il comma 2 dell'art. 69- bis, l. fall., secondo cui “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Tale norma ha sancito il c.d. principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, ancorché presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. nel registro delle imprese, poiché questo è il momento a partire dal quale la stessa domanda produce gli effetti di cui all'art. 168 L.F. e lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, diviene conoscibile ai terzi.
Analoga formulazione è stata mantenuta anche nel Codice attualmente in vigore, ove all'art. 170 CCII viene previsto che “quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue
l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,
e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Applicando tali principi al caso di specie, per la verifica del rispetto dei termini indicati dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento, per l'appunto, la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, pertanto, il giorno successivo al deposito del ricorso in Cancelleria.
I pagamenti asseritamente revocabili ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, sono stati effettuati in data 6.10.2022, rientrando pertanto, nel c.d. periodo sospetto di sei mesi.
Ciò posto, occorre ora verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in questione.
Per quanto attiene all'elemento oggettivo va rilevato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che “l'“eventus damni” è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Cass., SS.UU.,
n. 7028/2006).
Nel caso di specie, il curatore ha prodotto gli estratti conto (doc. 4) nonché la contabilità (doc. 3) da cui è emerso che in data 6.10.2022 la società in bonis ha eseguito, in favore della odierna convenuta, pagamenti per complessivi euro 25.421,25 a saldo delle fatture nn. 644-645 e 646/2022.
I predetti pagamenti non sono stati contestati dalla controparte costituitasi nel presente giudizio. Sono tali, pertanto, da confermare l'avvenuta lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, alla mera fuoriuscita del denaro dalle casse della società.
Per quanto attiene, invero, all'elemento soggettivo, in casi siffatti, grava in capo al curatore un regime probatorio aggravato poiché quest'ultimo deve fornire la prova della conoscenza da parte del convenuto, al tempo in cui è stato concluso l'atto, dello stato di insolvenza del debitore, non vigendo, per queste fattispecie, il regime presuntivo di cui al primo comma dell'art. 166 CCII.
È necessaria, pertanto, la prova dello stato di insolvenza del debitore (c.d. scientia decoctionis), la quale si traduce nella dimostrazione che il terzo convenuto in revocatoria avesse una conoscenza effettiva e non solo potenziale dello stato d'insolvenza del debitore al momento del compimento del revocando atto, non essendo sufficiente la dimostrazione della semplice conoscibilità dell'insolvenza.
Tale prova può esser fornita anche ricorrendo - come ammesso dalla Suprema Corte - ad indizi gravi, precisi e concordanti nonché su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (Cass., n. 22184/2015).
Nel caso di specie l'attrice rileva che l'esistenza dell'elemento soggettivo nella fattispecie emerga dalle seguenti circostanze:
- il convenuto ha prestato – tra il 2021 e il 2022 - attività di assistenza contabile, legale e tributaria alla società attrice;
- tra i soci dello studio legale vi era il dott. presidente del Collegio Sindacale Persona_1 dell'attrice, il quale già nel 3 maggio 2022, chiedeva all'AD della società la convocazione di un'assemblea straordinaria in considerazione del fatto che dal prospetto dei flussi di cassa attesi emergeva un fabbisogno immediato non più procrastinabile, con successiva messa in liquidazione della società nel luglio 2022;
- i bilanci relativi agli esercizi sociali 2019 e 2020 (cui parte dell'attività remunerata si riferisce) sono stati approvati solo in data 24.1.2022; Parte attrice, inoltre, riferisce come dall'analisi dei bilanci predetti “già alla data del 31 dicembre
2017 il patrimonio netto della Società era negativo e, dunque, la aveva perso integralmente Pt_1 il capitale sociale nel corso dell'esercizio 2017”, circostanza che evidenzia l'incapacità dell'impresa di produrre utile con la propria gestione caratteristica.
Preliminarmente, va rilevato come ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare anche alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (Cass. nn. 2557/2008, 21749/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, gli elementi indiziari allegati dalla curatela, se raffrontati con quelli offerti dal convenuto, appaiono idonei a supportare la presunzione normativa di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di quest'ultimo al momento dell'effettuazione del pagamento: parte resistente è un creditore sicuramente qualificato, in quanto trattasi di società di professionisti incaricati proprio di svolgere attività finalizzata alla redazione dei bilanci, a cui era pertanto demandato il costante monitoraggio della situazione economica della società poi entrata in liquidazione giudiziale.
La qualifica professionale della convenuta, infatti, si identifica con l'oggetto stesso della prestazione resa, e proprio per tale ragione la convenuta non può non aver percepito i sintomi rilevatori dello stato di decozione, avendo peraltro collaborato alla redazione tardiva dei bilanci 2019 e 2020 e avendo dovuto, a tal fine, anche rapportarsi con gli organi della società, di cui faceva altresì parte, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, pure il proprio socio, dott. Per_1
A sostegno della propria tesi, la curatela adduce quale ulteriore indice diretto a provare in capo alla controparte la scientia decoctionis il fatto che “l'attività oggetto della fattura 644/2022, emessa e pagata ad ottobre del 2022, ossia con la società già in liquidazione, è stata svolta tra la fine del 2021
e l'inizio del 2022 ma addirittura con riferimento alla chiusura di bilanci del 2019 e del 2020, ossia di quasi tre anni precedenti, e la sola circostanza che la società non avesse dopo due anni approvato tali bilanci è un dato presuntivo di uno stato di crisi, facilmente riconoscibile da chi si occupa per professione di revisione contabile”.
Sul punto, giova ulteriormente sottolineare come l'attività relativa alla fattura n. 646/2022 riguardava una perizia di stima dei marchi e redatta in data 5 luglio 2021; mentre solamente la Pt_1 CP_2 fattura n. 645/2022 riguardava l'assistenza di carattere legale nell'anno 2022, svolta in particolare in vista dell'assemblea straordinaria 2022. Inoltre, sempre in punto di conoscenza del dissesto, dalle allegazioni della curatela, emerge come, nel verbale del Collegio sindacale del 3 maggio 2025 (doc. 8), si dava inoltre atto che la società aveva presentato il piano di rateizzazione del debito contributivo e, in relazione al debito erariale, di aver richiesto all'AD l'esame del cassetto fiscale per verificare i tempi per il ricevimento della comunicazione di irregolarità per iniziare il pagamento rateizzato del debito, ed i piani di rateizzazione presentati non sono mai stati onorati (doc.8).
La curatela, infatti, ha dato atto che la società, all'epoca, aveva debiti fiscali e previdenziali per circa
5 milioni di euro, maturati a seguito di omessi versamenti accumulatisi sin dal IV trimestre 2018, circostanze che non potevano non essere note alla società convenuta, che si è occupata della redazione dei bilanci.
Da ultimo, va specificato come esuli dall'ambito di competenza dell'azione revocatoria, ogni considerazione, mossa dalla curatela, in ordine alle irregolarità contenute nei bilanci predetti e alla presenza di eventuali artifici contabili finalizzati ad accrescere l'attivo patrimoniale e ad occultare le perdite e quindi a riclassificare i bilanci di esercizio, le quali verranno analizzate nelle idonee sedi di merito, rilevando in questa sede solo l'accertamento della scientia decoctionis e non i profili di responsabilità che hanno portato alla stato di decozione.
Tutto l'insieme di tali elementi risulta sufficiente a ritenere provata la consapevolezza in capo al dello stato di insolvenza della società al momento della ricezione Controparte_1 dei pagamenti, in ragione sia della qualifica professionale della stessa che dell'incarico conferito, tale quindi da rendere facilmente riconoscibile l'incapacità della società di continuare ad operare al momento del pagamento del compenso (avvenuto poco prima del deposito della domanda prenotativa ex artt. 40 e 44 CCII).
Parte convenuta, tuttavia, ritiene che la domanda attorea deve essere comunque rigettata ricorrendo, nel caso di specie, l'esimente di cui all'art. 166 c. 3 lettera a). Tale norma esclude la revocabilità dei pagamenti “di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
Nello specifico, parte convenuta sostiene che, per quanto concerne le modalità di pagamento, queste nello specifico sono consistite nel bonifico bancario, come d'altronde succede in genere quando si corrisponda il compenso ai professionisti per l'opera prestata. Specificando, altresì, come “in realtà le attività di - come già accennavamo nelle pagine precedenti - sono state compiute in un CP_1 arco di tempo piuttosto breve: i bilanci d'esercizio 2019 e 2020, cui fa riferimento la fattura numero
644, sono stati approvati il 24 gennaio 2022 (e quindi solamente allora si è potuto dire che la prestazione sia stata davvero ultimata), l'assistenza di carattere legale oggetto della fattura numero
645 è stata eseguita nei mesi di maggio e giugno 2022, il parere relativo ai marchi ” e Pt_1
“ è stato ultimato e consegnato alla società nell'ultimo scorcio del 2021”. CP_2 Al riguardo va osservato come, in punto di onere della prova, è la parte destinataria dell'azione revocatoria a dover provare che il pagamento ricevuto è stato effettuato secondo “termini d'uso” nell'accezione sopra esposta.
Tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, non sia stato, di fatto, fornita effettiva prova che i pagamenti di cui si chiede la revoca siano stati eseguiti in conformità ad una prassi consolidata e accettata da entrambe le parti. Non è tale da cambiare la valenza di tale ricostruzione, nemmeno il fatto, riferito dalla convenuta, che il rapporto di consulenza tra le due società sia stato di breve durata.
Inoltre, all'uopo va specificato come l'esimente in questione risulta riferibile ai pagamenti di “beni e servizi” inerenti l'esercizio dell'impresa in senso stretto e non vi sono ricompresi indifferentemente tutti i pagamenti inerenti l'attività aziendale, ma unicamente le forniture che risultino oggettivamente collegate all'esercizio della specifica attività d'impresa e che si inseriscono propriamente nella struttura organizzativa produttiva o commerciale con la funzione specifica di monetizzare il valore dei cespiti aziendali (Cass. n. 980/2021).
Non può, pertanto, ritenersi tale l'attività svolta dalla convenuta in favore della società in bonis.
Inoltre, come anzidetto, la società, all'epoca del pagamento risultava già in liquidazione.
La società, pur in liquidazione, secondo il disposto dell'art. 2487, comma 1, lett. c), può continuare a svolgere “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio ... in funzione del miglior realizzo”. In questa prospettiva, l'ingresso della società nella fase liquidatoria non comporta quindi l'ineluttabile cessazione dell'attività imprenditoriale, ben potendo tale attività proseguire ove ciò sia ritenuto, nel caso concreto, funzionale a preservare il valore dell'impresa in vista di una migliore liquidazione, cioè atto utile per la liquidazione.
La circostanza che la società sia stata posta in liquidazione non può dunque ritenersi di per sé senz'altro preclusiva all'applicazione dell'esenzione de qua, dovendosi invece valutare caso per caso se l'impresa sia o meno ancora in esercizio. In quest'ultima ipotesi, i pagamenti delle forniture di beni e servizi funzionali a consentire la prosecuzione dell'attività, se eseguiti nei termini d'uso, sfuggono infatti a revocatoria, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi quando si tratti di pagamenti eseguiti dopo la cessazione di ogni attività produttiva (Tribunale Udine, 5 gennaio 2014) o ad estinzione di debiti riferiti al periodo in cui la società era ancora operativa, non essendo tali atti solutori diretti a garantire la continuità aziendale del debitore che rappresenta la ratio sottesa all'esenzione da revocatoria (Tribunale Treviso, 11 maggio 2016).
Quest'ultimo principio risulta sicuramente applicabile al caso di specie, essendo incontestato il fatto che l'incarico sia stato conferito quanto la società era ancora attiva e riguardava, altresì, la redazione di bilanci relativi ad annualità precedente e, poi, di fatto, depositati in ritardo. Oltre a tale circostanza, però, ciò che rileva in questa sede, al fine di escludere l'applicazione dell'esimente, è il fatto che poco dopo aver effettuato i pagamenti contestati, la società ha depositato domanda di concordato, cui non
è seguito nemmeno il deposito del piano, con inevitabile stallo della continuità aziendale, che l'esimente in questione è diretta, invero, a tutelare.
Per tutte le ragioni anzidette, l'esimente di cui all'art. 166, comma 3, lett. a), pertanto, non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto di analisi.
Parte convenuta, inoltre, sostiene che sia applicabile al caso di specie anche la causa di esenzione di cui all'art. 166 c. 3 lettera f), ossia che risultano esclusi dall'azione revocatoria “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”.
Per quanto attiene all'ambito di applicazione di tale esimente, va osservato come l'esenzione di cui alla lettera f) deve essere riferita, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della Società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato, in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall'inserimento sostanziale nell'altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell'attività prestata.
L'esimente, infatti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa in crisi, per tale ragione può concernere, oltre alla ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione (Cass., n. 4340/2020).
Nella logica di un'interpretazione evolutiva della norma, si deve ritenere che la norma di esenzione sia applicabile anche alle ipotesi di dipendenza di tipo economico e non solo a quelle di dipendenza sotto il profilo dello svolgimento dell'attività lavorativa e da declinarsi come soggezione agli ordini e alle direttive del datore di lavoro.
In ogni caso, ogni interpretazione estensiva va letta anche con riguardo alla natura eccezionale dell'esenzione codificata dalla legge fallimentare e, ora, dal CCII: le ipotesi contemplate dal terzo comma dell'art. 166 CCII, in materia di esenzioni in favore di determinati crediti, hanno portata derogatoria rispetto al generale e ineludibile principio della par condicio creditorum, quale valore fondativo delle procedure fallimentari, dunque, come tali, non sono suscettibili di integrazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte convenuta invoca l'applicazione della norma, senza tuttavia declinare gli enunciati principi generali nel caso di specie, ritenendosi, semplicemente, in ragione della attività svolta, ricompresa nelle categorie oggetto dell'esenzione.
Tuttavia, sul punto, va specificato come, di recente, la Corte di Cassazione, esaminando proprio l'ipotesi di revoca di un compenso professionale per uno studio legale, ha affermato che “in tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo”; fondando tale assunto sul fatto che “la norma assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo la tutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa; ciò nell'intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli, ma con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa”.
La società convenuta sicuramente risulta riconducibile all'area del lavoro professionale autonomo, non solo per l'attività di consulenza legale, ma anche per quella contabile e fiscale.
Applicando i principi da ultimi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza succitata, va specificato come l'attività svolta dalla convenuta non è in alcun modo riconducibile ad una posizione di debolezza contrattuale, né tantomeno, per tutte la ragioni anzidette, ad una attività essenziale alla continuità d'impresa.
Inoltre, non vi è stata fornita alcuna prova che la società convenuta lavorasse in via prevalente per e, come tale, non fosse da essa economicamente dipendente. Parte_1
Un tanto quindi risulta sufficiente a non ritenere applicabile al caso di specie nemmeno l'esimente in questione.
Ne consegue che vanno ritenuti revocabili, ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, per tutte le ragioni anzidette, i pagamenti effettuati in data 6.10.2022 per il complessivo importo di euro 25.421,45.
L'obbligazione restitutoria del soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda. Gli interessi sulla predetta somma da restituirsi da parte del soccombente, pertanto, decorrono dalla data della domanda giudiziale (Cass., SS.UU., n.
6538/2010; Cass. n. 12736/2011; Cass. n. 5106/2012).
L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione della citazione introduttiva, portata a notifica in data 5.12.2023 (in assenza di indicazione e prova dalla data di effettivo perfezionamento della notifica), a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi stante la contenuta attività giudiziaria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2983/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- accoglie la domanda proposta da GIUDIZIALE Parte_1 nei confronti di LEGALE E TRIBUTARIO per l'effetto, revoca ai Controparte_1
sensi degli artt. art. 166, comma 2, CCII il pagamento della somma di euro 25.421,45.
- condanna STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO alla restituzione in favore CP_1
di della somma complessiva di Parte_1
euro 25.421,45, oltre interessi di legge dal 5.12.2023 al saldo;
- condanna STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO alla rifusione in favore di CP_1
GIUDIZIALE delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi euro 2540,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Varese, 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra