Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 184/2025 con OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII promossa da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRAUSO STEFANO
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NERI CP_1 C.F._2
RECLAMATO
GIUDIZIALE Controparte_2 Parte_1
RECLAMATO - CONTUMACE
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata il 28 novembre 2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
Per la parte reclamante Parte_1
CONCLUDE affinchè voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previe tutte le declaratorie di ragione e di legge:
- in via preliminare, disporre, ai sensi dell'art. 52 C.C.I.I., la sospensione della liquidazione giudiziale, ricorrendo i gravi e fondati motivi esposti nel presente atto;
- nel merito, in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 102/2024 del Tribunale di Livorno, revocare la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della , per tuti i motivi Controparte_3 esposti e per quelli che, in ogni caso, saranno meglio rilevati dalla Corte di Appello anche d'ufficio;
- vinte le spese.
Per : CP_1
Rimettendosi alla determinazioni della Ecc.ma Corte sia sulla tempestività che sulla fondatezza del reclamo, la sig.ra si oppone alla richiesta di condanna alle CP_1 spese del presente giudizio, nel caso in cui il reclamo dovesse essere accolto
Fatti di causa – svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n. 102/2024 pubblicata il 28 novembre 2024 il Tribunale di
Livorno dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di in Parte_1 accoglimento dell'istanza proposta da (creditrice di € 17.943,20 oltre CP_1 interessi e spese in forza di sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro) ravvisando tutti i presupposti di fatto e di diritto ed osservando, per quanto rileva in questa sede:
“• all'imprenditore è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
[…]
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di impresa individuale.
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del supera-mento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d)
CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti pagina 2 di 7 dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in-vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza e nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale”.
2. Proponeva reclamo ex art. 51 CCII esponendo Parte_1 di non essersi presentata all'udienza dinanzi al Tribunale nonostante la rituale notifica del ricorso e decreto ex art. 40 comma 8 CCII per un disguido e contestando la sussistenza delle soglie per la liquidazione giudiziale ex artt. 121, 2, comma primo lettera d) CCII
Si costituiva in giudizio , rimettendosi in ordine alla fondatezza del CP_1 reclamo, ma opponendosi alla condanna alle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisite informazioni dal Curatore, la causa veniva trattenuta in decisione in data 3 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Il reclamo è fondato
Secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII: “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'Art. 2, comma primo lettera d) CCII definisce “impresa minore” quella che
“presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi pagina 3 di 7 antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.
Nella fattispecie, sia pure solo in questa sede, risulta dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di legge per la qualificazione quale impresa minore.
Il curatore nelle informazioni tempestivamente trasmesse ha osservato:
“1) L'attivo patrimoniale è stato ricostruito sulla base di una lista beni
(unitamente a copia delle fatture di acquisto) presentata dalla Signora Parte_1
in quanto non è stato ancora prodotto il libro dei beni ammortizzabili. Il
[...] costo di acquisto di tali beni, per quanto comunicato, è risultato pari a complessivi
50.747,10 euro, al quale devono essere aggiunti ulteriori beni acquisiti mediante atto di acquisto d'azienda effettuato dalla nel 2016 e della quale la CP_4 Parte_2 ditta ET, come detto, è la naturale prosecuzione […] In Controparte_3 sede d'inventario i beni di cui alla lista prodotta, sostanzialmente rinvenuti nella loro interezza, sono stati valutati da Istituto Vendite Giudiziarie Srl, nel mese di aprile
2025, in complessivi euro 7.975,00. Si rileva altresì che la Signora
[...] non è risultata, alla data di apertura della procedura di Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 39/2024, intestataria di beni immobili né di beni mobili registrati relativi all'attività d'impresa o alla sfera personale. Per quanto precede si ritiene verosimile che l'attivo patrimoniale non abbia superato il limite di euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma primo lettera d) numero 1) CCII.
2) Relativamente all'eventuale superamento dei limiti dei ricavi […] si rileva quanto segue: la Signora ha prodotto le situazioni contabili del Parte_1
2021 e del 2022: per l'annualità 2021 i ricavi sono risultati pari ad euro 120.146 e tale valore è stato rinvenuto anche nel Modello IVA 2022 (anno imposta 2021) estratto dal cassetto fiscale;
per l'annualità 2022 i ricavi sono risultati pari ad euro 569,22 e tale valore è stato rinvenuto anche nel Modello IVA 2023 (anno imposta 2022) estratto dal pagina 4 di 7 cassetto fiscale;
per l'annualità 2023 e quella in corso alla data di presentazione dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nessuna situazione contabile è stata prodotta in quanto l'attività era stata concessa in regime di affitto d'azienda a terzi e con la cessazione della partita Iva non più obbligatoria la presentazione del relativo Modello IVA;
per quanto precede nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non risulta superato il limite complessivo annuo dei ricavi fissato ad euro 200.000,00.
3) […] Il totale delle posizioni debitorie composto dalle insinuazioni di cui al progetto di stato passivo unitamente alle insinuazioni tardive ed alla cartella esattoriale notificata alla Curatela, al momento della redazione della presente relazione, ammonta quindi a complessivi euro 277.587,28 inferiori quindi ai
500.000,00 euro previsti dall'art. 2, comma primo lettera d) numero 3) CCII.
Tutto ciò premesso, per le evidenze fino ad oggi emerse, si ritiene che la ditta sia configurabile come impresa minore in quanto non risultano Parte_1 superate le soglie dimensionali cui all'art. 2, comma primo lettera d) CCII”.
4. Le spese possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi di non assoggettabilità alla procedura successivamente alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, dell'assenza di bilanci consultabili.
Per i medesimi motivi, attesa la ingiustificata mancata costituzione di parte reclamante dinanzi al Tribunale nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'onere a carico della medesima parte di dimostrare, ex art. 121 CCII, il possesso congiunto dei requisiti per la qualifica di impresa minore, le spese della procedura e il compenso del curatore ex art. 147 D.P.R. 115/2002 devono essere posti a carico del debitore reclamante, che, usando l'ordinaria diligenza, costituendosi già dinanzi al Tribunale ed adempiendo all'onere probatorio di legge avrebbe potuto evitare l'apertura della procedura.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore, con la pagina 5 di 7 necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti indicati (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
1) in accoglimento del reclamo REVOCA la liquidazione giudiziale di
[...]
(CF ) dichiarata aperta dal Tribunale di Livorno Parte_1 C.F._1 con sentenza n. 102/2024 pubblicata il 28 novembre 2024
2) dichiara compensate le spese di giudizio
3) accerta ex art. 147 DPR 115/2002 che l'apertura della liquidazione giudiziale è imputabile al debitore reclamante e pone a suo carico le spese della procedura ed il compenso del curatore
4) dispone che il debitore reclamante, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 45 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore
5) manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 6 di 7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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