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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1643/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 11.03.2025
TRA
), in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Casaroli ) ed C.F._1
Alessandro Sandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in C.F._2
Ferrara, Viale Cavour n. 21
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Controparte_1 P.IVA_2
Costantino (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, C.F._3
Via Bologna 58/B
APPELLATA
pagina 1 di 7 in punto a:
appello sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Ferrara del 02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. la chiedeva al Tribunale di Ferrara che Parte_1
venissero accolte le seguenti conclusioni:
“- in via principale a tutela del diritto di veduta di disporre a carico di Parte_1 CP_1
la rimozione delle piante di ulivo e di arancio, con funzione di ripristino del diritto di veduta già
goduto, stabilendo altresì per gli effetti dell'art. 614 bis cpc una penale di euro 500,00= al giorno per i
ritardi che frapponesse all'ordine di esecuzione del giudice e autorizzando in difetto CP_1
ad attivarsi a proprie cure e spese riversando i costi sulla resistente; Parte_1
- in via subordinata/complementare chiede che il Giudice disponga anche per gli Parte_1
effetti dell'art. 892 del codice civile l'arretramento delle piante con loro collocazione a distanza non
inferiore a metri tre dal limite della proprietà esclusiva , stabilendo altresì per gli Parte_1
effetti dell'art. 614 bis cpc una penale di euro 500,00= al giorno per i ritardi che frapponesse CP_1
all'ordine di esecuzione del giudice e autorizzando in difetto ad attivarsi a proprie Parte_1
cure e spese riversando i costi sulla resistente. Con vittoria di spese e onorari di lite. ”
Esponeva la Società attrice:
- che il palazzo sito in Ferrara, già in piena e totale ed esclusiva proprietà della Controparte_2
società in esito a due distinte procedure esecutive, ciascuna avente ad oggetto Parte_2
un lotto dell'intero compendio, era stato trasferito quanto al primo lotto nel 2015 alla società
[...]
quanto al secondo lotto nel 2017 alla Controparte_1 Parte_1
- che la proprietà posta al piano terra del palazzo, è dotata di due Parte_1
pagina 2 di 7 vedute, entrambe aggettanti sul cortile interno, la prima costituita da una grande porta finestra con serratura, la seconda da un'altra porta a vetri con serratura di dimensioni più ridotte;
- che la aveva posto davanti alla veduta costituita dalla grande porta Controparte_1
finestra, a pochi centimetri dalla soglia, due piante di ulivo secolari, allocate in enormi contenitori metallici, privando in tal modo la proprietà della possibilità di ricevere Parte_1
luce ed aria nonché di prospectio ed inspectio sul cortile ed altresì, davanti alla veduta costituita dall'altra porta a vetri, una pianta di arancio, che risultava ivi collocata dalla avente causa a CP_3
titolo di locazione da Controparte_1
Si costituiva in giudizio la Società convenuta che, dichiaratasi proprietaria Controparte_1
esclusiva della corte rinascimentale, chiedeva il rigetto delle avverse domande, sostenendo che la messa a dimora delle piante era avvenuta prima che fosse divenuta Parte_1
proprietaria del secondo lotto, non sussistendo pertanto lesione di alcun diritto in capo alla Società
ricorrente anche perché la porta di servizio è da sempre oscurata e non costituisce veduta né luce ex art. 900 cod. civ. e che i vasi di ulivo non impedirebbero, comunque, la presa di aria e luce.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante
di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 158/2022 del 02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022, il Tribunale di Ferrara,
accoglieva la domanda attorea, così statuendo: “
1. condanna a spostare le due Controparte_1
piante di ulivo e la pianta d'arancio ad una distanza non inferiore a metri tre dalle due vedute di parte
attrice insistenti sulla corte interna di proprietà di parte convenuta;
2. condanna al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice di euro 50,00 per ogni settimana di ritardo nella esecuzione
dell'ordine di cui al punto 1, dalla notifica della presente pronuncia;
3. condanna a Controparte_1
rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 309,88 per spese ed € 3393,00 a
titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.”
pagina 3 di 7 Proponeva appello con atto di citazione, notificato in data 30.09.2022, la Parte_1
chiedendo di dichiarare nulla in parte qua la sentenza impugnata, e, precisamente, in parte motiva
[...]
come anche in dispositivo, avendo il Giudicante di primo grado attribuito la proprietà del cortile interno alla non oggetto di domanda e di accertamento fra le parti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1
per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 11/03/2025 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza “limitatamente all'autonomo inciso con cui, en passant, nella parte
motiva ed esplicitamente nel dispositivo, trasforma la corte interna come appendice dominicale
esclusiva di parte convenuta in modo assolutamente indimostrato, non richiesto ed irrilevante ai fini
della (comunque) corretta decisione di merito resa”, sussistendo – a dire dell'appellante – in capo alla il diritto di inspicere e prospicere sul cortile interno, Parte_1
indipendentemente che sia di proprietà esclusiva della oppure di natura Controparte_1
condominiale, risultando tale accertamento del tutto irrilevante ai fini della decisione per la tutela ivi invocata. Lamenta l'appellante violazione del principio della domanda e della conformità fra chiesto e pronunciato, nonché violazione del principio dell'onere della prova e del contraddittorio. Rappresenta
inoltre l'appellante che successivamente al presente giudizio è stato introdotto dinanzi il Tribunale di
Ferrara altro procedimento, rubricato al n. R.G. 1377/2024, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà condominiale e/o esclusiva in capo a della corte interna, la cui Controparte_1
pagina 4 di 7 sentenza è gravata in appello dinanzi a questa Corte.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha accolto la domanda della formulata a tutela Parte_1
dell'invocato diritto di veduta per il tramite delle porte a vetrata, che insistono e si affacciano sul cortile interno.
L'attività di inspicere (guardare frontalmente) e prospicere (affacciarsi e guardare obliquamente e lateralmente), si esercita appunto in alienum e consiste nella facoltà del proprietario di un fondo di guardare ed affacciarsi sul fondo del vicino. La ratio dell'art. 907 c.c., richiamato nella sentenza impugnata e invocato dalla parte ricorrente, impone, anche nel tenore letterale della norma,
l'individuazione di un fondo dominante e di un fondo servente, sul quale si esercita il diritto di veduta e che è dunque gravato da un peso e/o vincolo a vantaggio del proprietario del fondo dominante. La
servitù di veduta impone, inoltre, al proprietario del fondo servente dei limiti, come il rispetto di distanze minime per l'apertura di vedute dirette e oblique, come in effetti, il Giudicante di primo grado ha imposto alla a vantaggio della ed a Controparte_1 Parte_1 Parte_1
tutela del diritto di veduta di quest'ultima.
Fatte queste doverose premesse, occorre rilevare, esaminati gli atti difensivi di primo grado, che né
parte ricorrente né la Società convenuta hanno chiesto di accertare e pronunciarsi sulla proprietà della corte interna;
ciò nonostante, sia in parte motiva che nel dispositivo, il Tribunale utilizza locuzioni che danno atto che il cortile interno è di proprietà esclusiva della (vd. a pag. 11: Controparte_1
“cortile interno di proprietà esclusiva della società convenuta”; a pag. 15 “corte esclusiva oggi di parte
convenuta”; a pag. 18: “corte interna di proprietà convenuta”).
Sempre dall'esame degli atti difensivi di primo grado risulta che la Controparte_1
costituendosi in giudizio, abbia dichiarato di essere proprietaria esclusiva della corte interna, sulla quale la ha invocato la tutela del proprio diritto di veduta per il tramite Parte_1
della “porta finestra dotata di serratura con apertura verso l'esterno e aggettante su un cortile interno
pagina 5 di 7 del compendio immobiliare” (pag. 1 del ricorso introduttivo di primo grado) e “dotata ab origine di
serrature con apertura verso l'esterno” (pag. 2 ibidem), e di altra porta a vetri (locale di servizio).
Né nei verbali di udienza né in alcuno scritto difensivo, la ha Parte_1
contestato la proprietà del cortile in capo alla anzi in un passaggio dell'atto Controparte_1
introduttivo la difesa della Società ricorrente specifica che “il presente conflitto sia tra fondi”.
Non si ritiene dunque pertinente la doglianza avanzata dalla appellante secondo cui il Tribunale Pt_3
avrebbe pronunciato ultra petita poiché se, in effetti, non era stata formulata alcuna domanda di accertamento della proprietà del cortile, il Giudicante di primo grado per accordare la tutela invocata ex
art. 907 c.c. era tenuto ad individuare sia il fondo servente che il fondo dominante.
In tal caso, la mancata contestazione da parte della in merito alla Parte_1
esclusiva proprietà del cortile in capo alla per come da quest'ultima Controparte_1
dichiarato, ha consentito al primo Giudice di dare per pacifica la circostanza.
Ciò detto, la pronuncia incidenter tantum sulla titolarità del fondo servente non costituisce una decisione autonoma di accertamento della proprietà, ma un presupposto implicito per il riconoscimento della servitù di veduta, oggetto della domanda principale, che è stata in effetti accordata;
l'accertamento incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., sulla proprietà del fondo servente non è idoneo a fare stato oltre il giudizio, salvo che sia stato chiesto espressamente dalle parti, mentre nel caso in esame anche la Società appellata – nel costituirsi nel presente giudizio – non rivendica – almeno in questa sede - la titolarità della corte interna, che ribadisce non essere oggetto della presente lite, dando atto che nel giudizio petitorio, pendente fra le parti, non è stata sollevata alcuna eccezione di giudicato rispetto a tale circostanza.
** *** **
La Corte, dunque, rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi per lo scaglione
“indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dalla difesa pagina 6 di 7 di parte appellata (negli atti difensivi successivi a quello introduttivo si è limitata a riportarsi alle conclusioni già rassegnate), ad esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Ferrara del
02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio di appello, che liquida complessivamente in Euro 3.476,00 oltre spese
[...]
forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia).
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 21.07.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Consigliere Ausiliario Relatore
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1643/2022, assunta in decisione all'udienza collegiale del 11.03.2025
TRA
), in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Casaroli ) ed C.F._1
Alessandro Sandri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in C.F._2
Ferrara, Viale Cavour n. 21
APPELLANTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alberto Controparte_1 P.IVA_2
Costantino (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, C.F._3
Via Bologna 58/B
APPELLATA
pagina 1 di 7 in punto a:
appello sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Ferrara del 02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato ritualmente note di precisazione delle conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. la chiedeva al Tribunale di Ferrara che Parte_1
venissero accolte le seguenti conclusioni:
“- in via principale a tutela del diritto di veduta di disporre a carico di Parte_1 CP_1
la rimozione delle piante di ulivo e di arancio, con funzione di ripristino del diritto di veduta già
goduto, stabilendo altresì per gli effetti dell'art. 614 bis cpc una penale di euro 500,00= al giorno per i
ritardi che frapponesse all'ordine di esecuzione del giudice e autorizzando in difetto CP_1
ad attivarsi a proprie cure e spese riversando i costi sulla resistente; Parte_1
- in via subordinata/complementare chiede che il Giudice disponga anche per gli Parte_1
effetti dell'art. 892 del codice civile l'arretramento delle piante con loro collocazione a distanza non
inferiore a metri tre dal limite della proprietà esclusiva , stabilendo altresì per gli Parte_1
effetti dell'art. 614 bis cpc una penale di euro 500,00= al giorno per i ritardi che frapponesse CP_1
all'ordine di esecuzione del giudice e autorizzando in difetto ad attivarsi a proprie Parte_1
cure e spese riversando i costi sulla resistente. Con vittoria di spese e onorari di lite. ”
Esponeva la Società attrice:
- che il palazzo sito in Ferrara, già in piena e totale ed esclusiva proprietà della Controparte_2
società in esito a due distinte procedure esecutive, ciascuna avente ad oggetto Parte_2
un lotto dell'intero compendio, era stato trasferito quanto al primo lotto nel 2015 alla società
[...]
quanto al secondo lotto nel 2017 alla Controparte_1 Parte_1
- che la proprietà posta al piano terra del palazzo, è dotata di due Parte_1
pagina 2 di 7 vedute, entrambe aggettanti sul cortile interno, la prima costituita da una grande porta finestra con serratura, la seconda da un'altra porta a vetri con serratura di dimensioni più ridotte;
- che la aveva posto davanti alla veduta costituita dalla grande porta Controparte_1
finestra, a pochi centimetri dalla soglia, due piante di ulivo secolari, allocate in enormi contenitori metallici, privando in tal modo la proprietà della possibilità di ricevere Parte_1
luce ed aria nonché di prospectio ed inspectio sul cortile ed altresì, davanti alla veduta costituita dall'altra porta a vetri, una pianta di arancio, che risultava ivi collocata dalla avente causa a CP_3
titolo di locazione da Controparte_1
Si costituiva in giudizio la Società convenuta che, dichiaratasi proprietaria Controparte_1
esclusiva della corte rinascimentale, chiedeva il rigetto delle avverse domande, sostenendo che la messa a dimora delle piante era avvenuta prima che fosse divenuta Parte_1
proprietaria del secondo lotto, non sussistendo pertanto lesione di alcun diritto in capo alla Società
ricorrente anche perché la porta di servizio è da sempre oscurata e non costituisce veduta né luce ex art. 900 cod. civ. e che i vasi di ulivo non impedirebbero, comunque, la presa di aria e luce.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il Giudicante
di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva in decisione.
Con sentenza n. 158/2022 del 02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022, il Tribunale di Ferrara,
accoglieva la domanda attorea, così statuendo: “
1. condanna a spostare le due Controparte_1
piante di ulivo e la pianta d'arancio ad una distanza non inferiore a metri tre dalle due vedute di parte
attrice insistenti sulla corte interna di proprietà di parte convenuta;
2. condanna al Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice di euro 50,00 per ogni settimana di ritardo nella esecuzione
dell'ordine di cui al punto 1, dalla notifica della presente pronuncia;
3. condanna a Controparte_1
rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 309,88 per spese ed € 3393,00 a
titolo di compenso professionale, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.”
pagina 3 di 7 Proponeva appello con atto di citazione, notificato in data 30.09.2022, la Parte_1
chiedendo di dichiarare nulla in parte qua la sentenza impugnata, e, precisamente, in parte motiva
[...]
come anche in dispositivo, avendo il Giudicante di primo grado attribuito la proprietà del cortile interno alla non oggetto di domanda e di accertamento fra le parti. Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta insistendo Controparte_1
per il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, assegnata a nuovo relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 11/03/2025 con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per memorie repliche, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza “limitatamente all'autonomo inciso con cui, en passant, nella parte
motiva ed esplicitamente nel dispositivo, trasforma la corte interna come appendice dominicale
esclusiva di parte convenuta in modo assolutamente indimostrato, non richiesto ed irrilevante ai fini
della (comunque) corretta decisione di merito resa”, sussistendo – a dire dell'appellante – in capo alla il diritto di inspicere e prospicere sul cortile interno, Parte_1
indipendentemente che sia di proprietà esclusiva della oppure di natura Controparte_1
condominiale, risultando tale accertamento del tutto irrilevante ai fini della decisione per la tutela ivi invocata. Lamenta l'appellante violazione del principio della domanda e della conformità fra chiesto e pronunciato, nonché violazione del principio dell'onere della prova e del contraddittorio. Rappresenta
inoltre l'appellante che successivamente al presente giudizio è stato introdotto dinanzi il Tribunale di
Ferrara altro procedimento, rubricato al n. R.G. 1377/2024, avente ad oggetto l'accertamento della proprietà condominiale e/o esclusiva in capo a della corte interna, la cui Controparte_1
pagina 4 di 7 sentenza è gravata in appello dinanzi a questa Corte.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha accolto la domanda della formulata a tutela Parte_1
dell'invocato diritto di veduta per il tramite delle porte a vetrata, che insistono e si affacciano sul cortile interno.
L'attività di inspicere (guardare frontalmente) e prospicere (affacciarsi e guardare obliquamente e lateralmente), si esercita appunto in alienum e consiste nella facoltà del proprietario di un fondo di guardare ed affacciarsi sul fondo del vicino. La ratio dell'art. 907 c.c., richiamato nella sentenza impugnata e invocato dalla parte ricorrente, impone, anche nel tenore letterale della norma,
l'individuazione di un fondo dominante e di un fondo servente, sul quale si esercita il diritto di veduta e che è dunque gravato da un peso e/o vincolo a vantaggio del proprietario del fondo dominante. La
servitù di veduta impone, inoltre, al proprietario del fondo servente dei limiti, come il rispetto di distanze minime per l'apertura di vedute dirette e oblique, come in effetti, il Giudicante di primo grado ha imposto alla a vantaggio della ed a Controparte_1 Parte_1 Parte_1
tutela del diritto di veduta di quest'ultima.
Fatte queste doverose premesse, occorre rilevare, esaminati gli atti difensivi di primo grado, che né
parte ricorrente né la Società convenuta hanno chiesto di accertare e pronunciarsi sulla proprietà della corte interna;
ciò nonostante, sia in parte motiva che nel dispositivo, il Tribunale utilizza locuzioni che danno atto che il cortile interno è di proprietà esclusiva della (vd. a pag. 11: Controparte_1
“cortile interno di proprietà esclusiva della società convenuta”; a pag. 15 “corte esclusiva oggi di parte
convenuta”; a pag. 18: “corte interna di proprietà convenuta”).
Sempre dall'esame degli atti difensivi di primo grado risulta che la Controparte_1
costituendosi in giudizio, abbia dichiarato di essere proprietaria esclusiva della corte interna, sulla quale la ha invocato la tutela del proprio diritto di veduta per il tramite Parte_1
della “porta finestra dotata di serratura con apertura verso l'esterno e aggettante su un cortile interno
pagina 5 di 7 del compendio immobiliare” (pag. 1 del ricorso introduttivo di primo grado) e “dotata ab origine di
serrature con apertura verso l'esterno” (pag. 2 ibidem), e di altra porta a vetri (locale di servizio).
Né nei verbali di udienza né in alcuno scritto difensivo, la ha Parte_1
contestato la proprietà del cortile in capo alla anzi in un passaggio dell'atto Controparte_1
introduttivo la difesa della Società ricorrente specifica che “il presente conflitto sia tra fondi”.
Non si ritiene dunque pertinente la doglianza avanzata dalla appellante secondo cui il Tribunale Pt_3
avrebbe pronunciato ultra petita poiché se, in effetti, non era stata formulata alcuna domanda di accertamento della proprietà del cortile, il Giudicante di primo grado per accordare la tutela invocata ex
art. 907 c.c. era tenuto ad individuare sia il fondo servente che il fondo dominante.
In tal caso, la mancata contestazione da parte della in merito alla Parte_1
esclusiva proprietà del cortile in capo alla per come da quest'ultima Controparte_1
dichiarato, ha consentito al primo Giudice di dare per pacifica la circostanza.
Ciò detto, la pronuncia incidenter tantum sulla titolarità del fondo servente non costituisce una decisione autonoma di accertamento della proprietà, ma un presupposto implicito per il riconoscimento della servitù di veduta, oggetto della domanda principale, che è stata in effetti accordata;
l'accertamento incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., sulla proprietà del fondo servente non è idoneo a fare stato oltre il giudizio, salvo che sia stato chiesto espressamente dalle parti, mentre nel caso in esame anche la Società appellata – nel costituirsi nel presente giudizio – non rivendica – almeno in questa sede - la titolarità della corte interna, che ribadisce non essere oggetto della presente lite, dando atto che nel giudizio petitorio, pendente fra le parti, non è stata sollevata alcuna eccezione di giudicato rispetto a tale circostanza.
** *** **
La Corte, dunque, rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi per lo scaglione
“indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dalla difesa pagina 6 di 7 di parte appellata (negli atti difensivi successivi a quello introduttivo si è limitata a riportarsi alle conclusioni già rassegnate), ad esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 158/2022 del Tribunale di Ferrara del
02/03/2022, pubblicata in data 03/03/2022;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio di appello, che liquida complessivamente in Euro 3.476,00 oltre spese
[...]
forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia).
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 21.07.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Maria Elena Taruffi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7