Art. 3.
E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all' art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809 .
E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all' art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809 .