Articolo 3 della Legge 2 novembre 1964, n. 1234
Articolo 2Articolo 4
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17 dicembre 1964
Art. 3.
E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all' art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809 .
Entrata in vigore il 17 dicembre 1964