Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 10-4-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 4575/2023
TRA
(1-1-1959), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Guarino, e Parte_1
con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti e con CP_1
la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31-7-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società Parte_1
fino al 29-2-2020, data in cui il rapporto si risolveva per sue dimissioni, Controparte_2
con la qualifica di pulitore e di non aver ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020, né a titolo di 13°, 14°, ratei ferie, permessi e festività non goduti. Rappresentava che, in data 4-2-2020, il Tribunale di Torino dichiarava con sentenza n. 34/2020 l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della
Affermava di aver presentato domanda di ammissione al passivo, che Controparte_2
veniva accolta per euro 2146,20 a titolo di crediti relativi alle ultime tre mensilità ed euro
1438,48 a titolo di 13° e 14° mensilità. Lo stato passivo diveniva esecutivo in data 30-6-
2022. Dichiarava di aver presentato in data 18-1-2023 domanda di intervento del Fondo di Garanzia , che non veniva accolta, e di aver presentato in data 31-7-2023 ricorso CP_1
al Comitato Provinciale , senza esito. CP_1
Ciò premesso, ritenendosi in possesso dei requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia, concludeva chiedendo al Giudice adito: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico
, in persona del suo legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare lo stesso al
[...]
pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 3.584,68 di cui €
2.146,20 per crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione (dicembre 2019/ gennaio
2020), ed € 1.438,48 per ratei di 13ma e 14ma”. CP_ Con memoria difensiva del 11-5-2024 si costituiva l' eccependo che la domanda proposta dal ricorrente non aveva trovato accoglimento in quanto il rapporto di lavoro era cessato in data 29.02.2024, e dunque le mensilità richieste esulano dall'arco temporale coperto dalla garanzia del Fondo. Contestando gli assunti attorei, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
L' ha prodotto documentazione da cui risulta che il rapporto di lavoro del ricorrente CP_1
con la è cessato in data 29-2-2024 a seguito di licenziamento collettivo, Controparte_2
e quindi non per dimissioni in data 29-2-2020, come invece esposto in ricorso.
Tale circostanza non è stata smentita dalla difesa di parte ricorrente, che non ha prodotto la prova delle asserite dimissioni.
L'art. 2 del D.lgs. n. 80/1992 dispone: il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
Nel caso in esame, come si è detto, il ricorrente, per effetto della continuazione dell'attività di impresa nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria, ha prestato la propria attività a favore della fino al 29-2-2024. Controparte_2 Di conseguenza, la fattispecie esaminata ricade nell'ambito applicativo previsto dall'art. 2, co.1 lett. c) del D.lgs. 80/1992. a).
Pertanto, considerato che i crediti da lavoro dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 non rientrano nei dodici mesi antecedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da cui calcolarsi il dies a quo, deve ritenersi infondata la pretesa avanzata con l'odierno ricorso.
Sul punto, così anche la Cassazione: “In tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, abbiano continuato
a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale,
l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di
Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni CP_1
rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore”
(Sez. L, Ordinanza n. 24889 del 04/10/2019)
Per quanto anzidetto, il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , CP_1
che liquida in euro 1100,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Nola, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott. Flora Scelza