Decreto cautelare 28 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/05/2025, n. 4150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4150 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04150/2025REG.PROV.COLL.
N. 08875/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8875 del 2024, proposto da -OMISSIS- quale genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Fabbris, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Passaggio Gaudenzio, 7;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. -OMISSIS-/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Elena Fabbris;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La madre dello studente meglio indicato in epigrafe, affetto da D.S.A. certificato, non ammesso per la seconda volta consecutiva alla classe terza di un Liceo Scientifico -OMISSIS-, propone appello contro la sentenza del TAR che non ha accolto il suo ricorso avverso il giudizio della scuola che ha sancito il mancato superamento, da parte dello studente, delle prove di recupero riferite alle materie nelle quali non aveva ottenuto la sufficienza.
2 – Con il ricorso di primo grado erano state dedotte plurime censure concernenti la irregolare composizione del Consiglio di Classe che ha somministrato e valutato le prove di recupero, nonché la mancata e non corretta applicazione delle misure compensative e dei criteri di verifica e di valutazione previsti dal “piano didattico personalizzato”, unitamente al mancato aggiornamento dello stesso piano e al suo mancato rispetto, nonché al difetto della motivazione nella valutazione espressa dal Consiglio di classe nel verbale di scrutinio integrativo.
3 - In particolare, la Commissione che ha effettuato lo scrutinio sarebbe stata irregolarmente composta; la scuola avrebbe organizzato le prove di recupero, nelle materie in cui lo studente è stato poi bocciato, senza tenere conto dell’indicazione del piano che, a fronte di evidenti difficoltà di concentrazione, aveva indicato una limitazione del numero dei quesiti da somministrare anziché la concessione, disposta dalla scuola, di un tempo supplementare ai fini della soluzione del medesimo numero di quesiti sottoposti a tutti gli altri studenti. Inoltre la scuola non avrebbe tenuto conto, nella propria valutazione, del prospettato trasferimento ad altra scuola -OMISSIS-, poi effettivamente intervenuto in corso di giudizio.
4 – Il TAR con la sentenza appellata ha ritenuto, quanto alla irregolare composizione della Commissione, che in base alla nota ministeriale 7883 del 2008 si potesse derogare alla O.M. richiamata e che la sostituzione dei docenti fosse possibile, perché l’assenza si era verificata per motivi legittimi e documentati. Neppure il secondo motivo di ricorso è stato accolto, in mancanza di una evidenza che l’assegnazione di un tempo di svolgimento superiore, in luogo dell’adattamento quantitativo degli esercizi, avesse comportato uno svantaggio per lo studente. Neppure la dedotta mancata attuazione del piano durante l’anno scolastico, peraltro non confermata dalla documentazione acquisita in atti, è stata ritenuta idonea a motivare una illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva, essendo lo stesso comunque fondato su riscontri oggettivi.
Il Tar ha poi respinto le doglianze riferite al giudizio di inidoneità, in quanto impingenti in ambiti espressione di discrezionalità tecnica, rilevando che non sarebbe stato illogico richiamare, ai fini di un giudizio negativo, la mancanza di diligenza, di interesse e di partecipazione da parte dell’allievo.
5 – Con il ricorso in appello sono stati partitamente censurati i singoli passi della motivazione della sentenza appellata, contestando la mancata corretta valutazione, e quindi il mancato accoglimento, delle censure di primo grado.
6 - Il Ministero e la scuola intimati si sono costituiti in giudizio con una breve memoria, allegando un’ampia documentazione attestante plurimi pregressi episodi che evidenzierebbero una scarsa volontà collaborativa dello studente.
La parte appellante ha poi prodotto numerose memorie di messa a punto delle proprie difese ed ha depositato una copiosa documentazione, fra cui le “ Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento ” allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011; la certificazione di una psicologa attestante l’attivazione di un percorso di psicoterapia; ed infine i voti superiori alla sufficienza ottenuti dallo studente, nella nuova scuola, a seguito dell’applicazione del nuovo P.D.P. e delle relative misure compensative e dispensative.
7 - In sede di sommaria delibazione, questa Sezione si è pronunciata negativamente “ Considerato che la domanda cautelare non può essere accolta sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, posto che l’alunno risulta ormai regolarmente iscritto al medesimo anno di altro Istituto con diverso indirizzo ritenuto più congeniale, che le indicate difficoltà logistiche appaiono non insuperabili e che l’indicata possibilità di ammissione, ad anno scolastico oramai iniziato, all’anno successivo presso un Istituto ancora diverso non appare necessariamente positiva per l’alunno, considerati anche i precedenti giudizi di mancanza di diligenza, di interesse e di partecipazione, che potranno essere superati dal rinnovato impegno dell’allievo contestuale al passaggio al nuovo corso di studi; Valutata la necessità di compensare le spese di giudizio in ragione della non univocità della questione contenziosa riferita all’operato del precedente Istituto scolastico ”.
8 – Nel merito, occorre evidenziare che con l’appello vengono dedotte due serie di censure, riferite a due singoli passaggi della motivazione della sentenza appellata.
8.1 -– Quanto al capo della sentenza che statuisce che non sarebbero state violate le norme in materia di composizione della commissione e che non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007, recante le disposizioni per la valutazione e lo scrutinio nella scuola secondaria di secondo grado, vengono dedotte le seguenti censure: “ incompetenza e difetto di composizione dell’Organo Collegiale; eccesso di potere per contraddittorietà e per perplessità dell’azione amministrativa; illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria e di presupposto, erroneità di motivazione. ”
8.1.1 - In particolare, si deduce che lo scrutinio si è concluso il 31 agosto 2024, ultimo giorno dell’anno scolastico 2023/2024, e pertanto l’organico doveva essere esattamente quello dello scrutinio di giugno, in particolare con riguardo al supplente ancora in carica. Il Dirigente Scolastico avrebbe dunque commesso una evidente illegittimità nella convocazione del Consiglio di Classe. Sarebbe pertanto erroneamente motivato il capo della sentenza che ha respinto la prima doglianza, in primis perché si fonderebbe su un presupposto erroneo, ovvero che erano presenti “ motivi legittimi e documentati ” di impedimento, quando invece per la sostituzione della docente -OMISSIS- i motivi erano stati solo enunciati ma non documentati, mentre per la sostituzione del docente -OMISSIS-, nel verbale non si precisava nemmeno l’avvenuta sostituzione.
8.1.2 – Ne discende che il TAR, limitandosi a rilevare che “ mentre il prof. -OMISSIS-, presente allo scrutinio di giugno, è un “supplente” assunto solo per qualche mese, la prof.ssa -OMISSIS-, che ha partecipato al successivo scrutinio di agosto, è la docente titolare dell’insegnamento che ha seguito (…)per quasi tutto l’anno scolastico ”, si sarebbe sostituito all’organo della scuola compiendo una valutazione discrezionale che non gli competeva; non avrebbe considerato un elemento che invece era stato evidenziato nella ricostruzione in fatto, ovvero che il ragazzo, in quanto ripetente, aveva cambiato tutti i docenti e quindi il docente titolare di cattedra, avendo insegnato solo nei primi mesi di scuola, non poteva conoscere e valutare il suo percorso durante l’anno e i suoi progressi; infine, avrebbe avvalorato l’affermazione della difesa del Ministero secondo cui “ la prof.ssa -OMISSIS- non ha partecipato allo scrutinio di giugno, perché in quel momento indisposta ” quando, invece, allo scrutinio di giugno il prof. -OMISSIS- non era un sostituto dell’insegante -OMISSIS- in quel momento indisposta, ma era il docente supplente della materia incaricato in luogo della docente titolare, che si trovava da diversi mesi in un prolungato periodo di malattia.
8.1.3 – La sentenza appellata avrebbe altresì disatteso la precedente giurisprudenza su un caso del tutto identico al presente, avendo, con la sentenza n. 1272/2016, lo stesso TAR statuito che “ non si vede come a tale valutazione complessiva dello studente ……, riferita all’intero anno scolastico 2015/2016, abbia potuto partecipare la prof.ssa ….., che, non essendo stata docente del succitato minore in detto anno, non ha potuto verificarne de visu il comportamento ed il profitto; tantomeno si vede come la citata docente abbia potuto esprimere un giudizio negativo, ove si consideri che l’art. 8 dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 92 del 5 novembre 2007 richiama (al comma 4) la necessità che per gli studenti, per i quali vi è stata la sospensione del giudizio in attesa delle iniziative di recupero, l’integrazione dello scrutinio finale avvenga in base ad una valutazione complessiva dell’alunno. Secondo il Collegio, è evidente che una tale valutazione complessiva va svolta (salvo dimostrata impossibilità) dal Consiglio di classe nella medesima composizione avuta in occasione dello scrutinio di giugno, e ciò tanto più, perché si tratta di un’integrazione di detto scrutinio ”.
8.2 – Quanto al capo di sentenza che statuisce che non sarebbero state violate le norme interne e comunitarie che regolano la materia dei D.S.A. e dei B.E.S. e che ha pertanto rigettato il motivo, si reiterano le censure di “ violazione e falsa applicazione della Direttiva M.i.u.r. del 27 dicembre 2012 e della Circolare M.i.u.r. n. 8 del 6 marzo 2013 (c.d. Circolare BES); violazione e falsa applicazione della legge n. 170 del 2010 e della legge n. 53 del 2003 le cui norme sono espressamente richiamate dalla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012; violazione e falsa applicazione del D.m. 12.07.20111, n. 5669, nonché della Circolare Prot. n. 4099/a/4 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione il 5 ottobre2004 (c.d. Circolare Maioli) e delle note circolari prot. n. 26/A 4 del 5 gennaio 2005 ad oggetto “Iniziative relative alla Dislessia”, e prot. n. 4674 del 10 maggio 2007 ad oggetto “disturbi di apprendimento - indicazioni operative”; violazione dell’art. 34 della Costituzione”; violazione del D.p.r. 15.03.2010, n. 87 e della normativa della scuola secondaria di secondo grado ”.
8.2.1 – In particolare, l’alunno non sarebbe stato ammesso per la seconda volta consecutiva al terzo anno mediante un procedimento non corretto, in quanto durante la somministrazione delle prove di recupero sarebbe stato disatteso il suo P.d.P., senza attivare le misure compensative previste e utilizzando la stessa griglia di valutazione dei compagni di classe, risultando così lo studente penalizzato sia nella valutazione delle prove scritte che nel voto finale, in violazione della richiamata disciplina di legge.
8.2.2 - Risulterebbe quindi illegittima la valutazione dello scrutinio finale esternata dal documento del 31 agosto, sia perché compiuta relativamente a prove, elaborati e con modalità diverse da quelle che potevano essere utilizzate con l’alunno, sia perché predisposta senza tenere conto delle capacità dell’interessato. In particolare, quanto alle prove di recupero di inglese e matematica di fine agosto, il numero di esercizi assegnati era lo stesso per tutti i partecipanti, essendosi previsto solo un tempo aggiuntivo, modalità di somministrazione della verifica non prevista dal P.D.P. che invece prevedeva di " adattare quantitativamente le verifiche " dando allo studente lo stesso tempo dei compagni, cosa effettivamente fatta durante tutto l'anno scolastico e poi non rispettata agli esami di riparazione pur a fronte delle sue difficoltà di concentrazione.
8.2.3 – Inoltre, la documentazione versata in atti dal Ministero confermerebbe le omissioni lamentate dal ricorrente in quanto risulterebbe solo che nel corso dell’a.s. 2023-24 era stato organizzato dall’Istituto scolastico un corso di formazione su alunni con DSA, BES e disabilità rivolto a tutti gli insegnanti e un corso di recupero estivo per l’inglese a cui l’allievo non aveva partecipato, elementi, questi, che nulla avevano a che vedere con la applicazione delle misure del P.D.P. durante l’anno scolastico.
8.2.4 - Risulterebbe quindi del tutto erronea la motivazione della sentenza del TAR, il cui ragionamento logico integrerebbe un evidente error in iudicando .
9 – l’appello non è fondato.
9.1 – Quanto al sopra sintetizzato primo motivo d’appello, riferito al primo motivo di ricorso davanti al TAR come integrato da motivi aggiunti, dalla documentazione allegata in atti risulta che l’insegnante titolare di cattedra di “diritto” durante l’anno scolastico , presente allo scrutinio di giugno, è stata sostituita, per lo scrutinio differito di agosto, da altro docente perché impegnata in un progetto dell’Istituto all’estero, mentre il docente supplente dell’insegnamento “disegno e storia dell’arte”, presente a giugno, è stato sostituito ad agosto con il ritorno della docente titolare. La procedura ha quindi rispettato le previsioni della richiamata O.M. 92/2007, che all’art. 8, comma 6, ultimo alinea, prevede che la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “ l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “ alla nomina di altro docente della stessa disciplina ”, così’ come confermato dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/ luglio /2008, ed in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento che devono guidare l’attività amministrativa alla strega dell’art. 97 della Costituzione, essendo evidentemente necessario intervenire con le sostituzioni del personale che si rendono via via necessarie in un sistema ampio e complesso come quello dell’istruzione e non potendo, il criterio generale concernente la valutazione complessiva dell’alunno, giustificare un “congelamento” delle figure docenti di riferimento nonostante il decorso del tempo, che in questo caso era peraltro dovuto al mancato superamento del primo scrutinio da parte dello stesso studente interessato, risultando le censure dedotte riferite a mere “irregolarità” procedurali non idonee a connotare una errata o ingiusta valutazione.
In altri termini, il punto focale del sistema di insegnamento pubblico è costituto da un progressivo percorso di formazione ed istruzione, operato collegialmente da tutti gli insegnanti, capace di liberare e far sviluppare le capacità, l’impegno e le attitudini di ogni singolo studente, di modo che secondo la stessa richiamata normativa è il singolo studente -e non il singolo docente- a costituire il valore centrale ed unitario di un tale percorso, essendo di conseguenza lo studente a dover essere valutato unitariamente da un corpo collegiale di docenti.
Un tale fisiologico percorso risulta essere stato rispettato anche nella fattispecie in esame, nella quale il corpo dei docenti -a seguito di una sostituzione dovuta alla impossibilità di una docente di partecipare per “motivi legittimi e documentati” e della reintegrazione di una docente titolare al termine di una supplenza- ha collegialmente valutato lo studente alla luce del complessivo rendimento scolastico e del più complessivo comportamento nel suo sviluppo temporale, non irragionevolmente concludendo, con ampia motivazione, per la sua non idoneità al passaggio alla classe successiva anche alla luce di precedenti giudizi riferiti alla mancanza di diligenza, di interesse e di partecipazione, limiti che -secondo quanto allegato in atti dalla medesima parte appellante- sono stati positivamente superati (solo) con il rinnovato impegno dell’allievo contestuale al passaggio al nuovo corso di studi.
9.2 – Quanto al secondo motivo d’appello, riferito alla ritenuta mancata attuazione del piano individuale e alla violazione delle sue indicazioni nello svolgimento e nella valutazione delle prove compensative, considera il Collegio che la motivazione di non idoneità abbraccia, come sopra indicato, uno spettro più ampio di valutazioni complessivamente riferite all’alunno, e dunque prescinde dai risultati -comunque gravemente insufficienti- delle prove compensative. In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola in-OMISSIS-.
Quanto, infine, alla doglianza per cui l’allievo sarebbe stato “ valutato con la stessa griglia di valutazione dei suoi compagni di classe ”, occorre sottolineare che, così come esattamente rilevato dal TAR, il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “ la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni” , in linea con quanto si è sopra indicato circa la necessità di una valutazione complessiva riferita a ogni singolo studente.
Infine, quanto alle ulteriori censure riferite al dedotto mancato rispetto del PTOF sotto plurimi profili, occorre sottolineare che, per costante giurisprudenza, la mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “ i capaci e meritevoli ”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.
9.3 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto. La delicatezza delle questioni esaminate giustifica, nondimeno, la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo a consentire la loro identificazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.