Parere definitivo 20 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/09/2025, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07350/2025REG.PROV.COLL.
N. 00192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2025, proposto da UR UZ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
contro
Comune di Granarolo dell'Emilia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti, Patrizia Cocconcelli, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Avv. Bonetti in Bologna, Galleria Cavour, 6;
nei confronti
Verri s.p.a. e Marvitt s.r.l. (già La Marana s.r.l.) , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Corinaldesi, Alberto Mischi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Corinaldesi in Bologna, via Santo Stefano 50;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00590/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Verri s.p.a. e di Marvitt s.r.l. e del Comune di Granarolo dell'Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Luigi Furno;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;
FATTO
1.La UR UZ era proprietaria di un complesso immobiliare nel Comune di Granarolo composto da 2 corpi di fabbrica (edificio A e B), dalla superficie complessiva lorda di 8.022 mq, compresi accessori e servizi e il Comune di Granarolo era interessato ad acquisirlo in quanto collocato al centro del capoluogo, in prossimità di sedi scolastiche e comparti residenziali, e non essendoci ivi presenti idonee strutture alternative con caratteristiche tali da essere destinate a svolgere la funzione di polo comunale per servizi sanitari, socioassistenziali e culturali destinati alla collettività con particolare attenzione alle categorie protette e disagiate.
La società UR s’impegnava, dunque, a cedere il citato immobile quale opera di urbanizzazione al Comune in cambio del riconoscimento di una potenzialità edificatoria di mq 15.600 mq di SU che le parti demandavano a future previsioni.
1.1. Con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 12 settembre 2007, il Comune approvava (cfr. delibera di adozione n. 24 del 28 marzo 2007) la variante urbanistica ex art. 15, l. reg. 47/1978, che localizzava a favore della società UR una potenzialità edificatoria di 3.500 mq di SU nel Comparto C2.12.
Con delibera del Consiglio comunale n. 3, del 30 gennaio 2008, veniva ratificato il piano particolareggiato C2.12 e l’Accordo ex art. 18, l. reg. 20/2000.
In data 7 febbraio 2008, veniva sottoscritta la convenzione urbanistica relativa al sopracitato comparto C2.12, prevedendosi espressamente che, fino al trasferimento della proprietà dell’intero complesso immobiliare, la società UR si obbligava a garantire l’uso gratuito dei detti immobili (cfr. punto 1 lett. a) e punto 2 dell’Accordo).
Con delibera del Consiglio comunale n. 91, del 23 febbraio 2009, veniva approvato il (primo) POC 2009-2014 (delibera di adozione C.C. n. 15, del 18 febbraio 2009). Successivamente, in data 10 giugno 2010, le parti sottoscrivevano un atto integrativo alla convenzione urbanistica per l’attuazione del piano particolareggiato del comparto C2.12 rep. 232203 (approvato con delibera. n. 54 del 3 giugno 2010), nel quale veniva prevista la cessione al Comune di una porzione del “Borgo dei Servizi”, pari ad una superficie di mq. 400, realizzata sul foglio 30 mapp. 627 sub. 6.
Sempre in data 10 giugno 2010, la società UR trasferiva al Comune, senza alcun corrispettivo in denaro, trattandosi di cessione di opere di urbanizzazione secondaria in adempimento degli obblighi assunti sulla base della menzionata convenzione urbanistica, la piena proprietà della sopracitata porzione di fabbricato del “Borgo dei Servizi” identificato sul foglio 30 mapp. 627 sub. 6.
In data 14 aprile 2014, la società UR inviava al Comune la nota PG. 6255, con la quale contestava il mancato ottenimento nel POC 2014-2019 di una ulteriore quota residenziale in attuazione di accordi pregressi.
Il Comune riscontrava la predetta nota con la lettera del 20 maggio 2014 PG. 8263, evidenziando che, con delibera C.C. n. 20, del 31 marzo 2014, era stato approvato un atto di indirizzo strategico per la predisposizione di una variante al PSC, finalizzato al risparmio del consumo de suolo con contestuale previsione di potenziale rinegoziazione degli accordi.
In tale nota veniva, altresì, evidenziato che “relativamente al PUA di cui al POC 2009-2014 deve ancora essere sottoscritta la convenzione urbanistica regolatrice dell’attuazione del PUA medesimo”.
Tale ultima convenzione attuativa dell’Ambito 4.1 veniva, dunque, sottoscritta solo in data 6 marzo 2019.
Con delibera del Consiglio comunale n. 20, del 31 marzo 2015, recante “Atto strategico per la predisposizione alla variante generale al PSC e rinegoziazione accordi vigenti ai fini del risparmio di suolo agricolo- densificazione e riorganizzazione degli ambiti” e deliberazione della Giunta comunale n. 87, del 29 settembre 2016, veniva avviato il processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti (PSC e RUE) con la finalità di realizzare il contenimento del consumo di suolo e l’incremento degli interventi di riqualificazione urbana: detti indirizzi sono stati approvati con delibera del Consiglio comunale. n. 69 dell’11 ottobre 2016.
Con delibera del Consiglio comunale n. 53, del 30 luglio 2015, il Comune approvava il secondo POC 2014-2019, che confermava l’impostazione del PSC e del precedente POC 2009-2014 in ordine alle aree suscettibili di edificazione.
Con delibera della Giunta comunale n. 122, del 18 dicembre 2017, il Comune approvava un Accordo, ex art. 18, l. reg. 20/2000, per la ridefinizione delle modalità di trasferimento della restante parte della proprietà dell’immobile denominato “Borgo dei Servizi”, che però non veniva sottoscritto dalle parti, risultando necessaria, per la sua conclusione, una nuova valutazione degli interessi contrapposti.
In data 1° agosto 2018, entrava in vigore la nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.
Con delibera della Giunta comunale n. 86, del 25 ottobre 2018, il Comune indiceva una manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 4, della l. reg. 24/2017, finalizzata a stabilire a quali proprietari di aree, ricomprese nel PSC e non nel POC, concedere la facoltà di edificare.
Con delibera n. 104, del 6 dicembre 2018, veniva approvata la variante non sostanziale al piano urbanistico attuativo di iniziativa privata sub. Ambito 4.1 approvato con delibera di G. C. n. 97, del 2 novembre 2017.
In data 24 gennaio 2019, la società UR presentava una proposta di accordo operativo, ai sensi dell’art. 38, l. reg. n. 24/2017, per l’attuazione dell’ambito di nuova edificazione “sub. Ambito 4.2” che prevedeva una capacità edificatoria pari a 20.000 mq di SU residenziale (di cui 2000 mq di SU relativi ad ERS), che, nondimeno, non veniva approvato.
Il POC 2009-2014 prevedeva la realizzazione del sub. Ambito 4.1. e il POC 2014-2019 (variante al POC 2009-2014) confermava la previsione urbanistica riferita a tale Ambito. In data 6 marzo 2019, le parti sottoscrivevano una convenzione urbanistica (rep. n. 236020) per dare attuazione alle aree del comparto edificatorio denominato “sub. Ambito 4.1” che prevedeva una capacità edificatoria residenziale di mq 20.056,00 di SU.
In tale convenzione, parte appellante s’impegnava a cedere gratuitamente al Comune, a titolo di opera di urbanizzazione secondaria, una ulteriore porzione del complesso immobiliare “Borgo dei servizi” identificato al catasto fabbricati al foglio 30 mapp. 627 sub. 2, 627 sub. 7 e sub.3 e 626 (cabina elettrica) e al Catasto Terreni il mapp. 629 sempre al foglio 30.
Con atto del 10 aprile 2019, in esecuzione di quest’ultima convenzione, la società UR cedeva le sopracitate aree, mentre la restante parte del Borgo dei Servizi s’impegnava a cederla gratuitamente al Comune all’atto del perfezionamento dell’accordo operativo depositato, ai sensi dell’art. 38, della l. reg. n. 24/2017.
Con delibera del Consiglio comunale n. 18, del 17 marzo 2021, il Comune, ai sensi dell’art. 32, l. reg. n. 20/2000 smi e dell’art. 3, l. reg. n. 24/2017, approvava la variante al PSC, che ridimensionava del 70% la capacità residenziale per future urbanizzazioni.
Con delibera del Consiglio comunale n. 87, del 24 novembre 2021, il Comune approvava le controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve espresse dalla Città Metropolitana di Bologna al (terzo) POC 2017-2022 (variante integrativa al POC 2014-2019) e respingeva l’osservazione della società UR, ritenendola non pertinente rispetto ai profili specifici del POC in approvazione.
2. Tanto premesso, con il ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Emilia Romagna la società UR ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale n. 87, del 24 novembre 2021, con la quale è stato approvato il terzo Piano Operativo Comunale (POC).
1.2. Ad avviso della UR UZ, con lo strumento urbanistico impugnato, il Comune le avrebbe definitivamente negato i diritti edificatori che si era impegnato a riconoscerle nell’Accordo, sottoscritto, ai sensi dell’art.18, L.R. Emilia Romagna n. 20/2000, nel 2008, e successivamente integrato.
1.3. In particolare, la UR UZ ha dedotto, con il ricorso di primo grado, i seguenti motivi di impugnazione:
i) “Difetto di motivazione Violazione del principio di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione), Violazione delle norme sulla motivazione delle osservazioni e sulla partecipazione (art. 3, comma 3 della L.R. 20/2000). Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta; Contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di correttezza e buona fede e della tutela del legittimo affidamento” (primo motivo di ricorso);
ii)- “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della L. 241/90. Violazione dell’art. 2 dell’Accordo del 2008. Violazione dell’art. 97 Cost. violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 41 della Carta di Nizza. Violazione dei principi di buona fede e di cd. collaborazione procedimentale” (secondo motivo di ricorso).
3. Il T.a.r., con la decisione 11 settembre 2024, n. 590, ha respinto il ricorso.
4. La UR UZ ha proposto appello per un unico, complesso, motivo riportato nella parte in diritto.
5.Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado la Verri s.p.a., la Marvitt s.r.l. e il Comune di Granarolo dell'Emilia, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
6.All’udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima parte del primo motivo di appello la UR UZ s.r.l. lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha qualificato la L.R. n. 24/2017 quale «factum principis» che avrebbe «reso impossibile la realizzazione del programma edificatorio concordato dall’Ente con la società UR».
1.1. In particolare, la parte appellante ritiene che la decisione impugnata, in relazione al profilo in esame, violerebbe l’art. 4, comma 2, della L.R. 24/2017.
Tale disposizione, ad avviso della società appellante, imporrebbe al Comune, ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (quale è il PSC), di dare corso agli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 20 del 2000.
Ciò in quanto la disposizione in esame avrebbe posto in capo ai Comuni l’obbligo di tener conto, ai fini dell’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, degli «accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000» e «ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica differenziata e qualificata del privato».
2. La censura è infondata.
2.1. Le conseguenze che la parte appellante cerca di trarre dalla lettura del menzionato art. 4, comma 2, della LR. n. 24/2017, sono eccessive e non possono essere condivise.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che “ Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale assume un'apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in conformità ai 18 principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati. La delibera di indirizzo che preveda l'immediata attuabilità di un insediamento di rilievo sovracomunale, disciplinato dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 e recepito dal PSC, subordina la stipula dell'accordo operativo all'assenso del rappresentante della Provincia o della Città metropolitana di Bologna, circa la conformità dell'intervento alla pianificazione di area vasta, nell'ambito del parere del Comitato urbanistico (CU), di cui all'articolo 38, comma 9. Nel definire i contenuti della delibera di indirizzo il Consiglio comunale tiene altresì conto: a) degli accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000; b) degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica espletate ai sensi dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale n. 20 del 2000; c) …… .”.
Dal tenore letterale della disposizione in esame si ricava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, gli accordi con i privati, antecedentemente stipulati ai sensi dell’art. 18, della L.R. 20/2000, lungi dall’incardinare un vincolo in capo al Comune, costituiscono solo uno dei criteri preferenziali relativi alla indizione del bando finalizzato a stabilire a quali proprietari di aree, ricomprese nel PSC e non nel POC, concedere la facoltà di edificare.
3. Sotto altro profilo, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la variante al PSC, approvata nel 2021, avendo ridotto «di quasi il 70% l’insediamento di cubatura residenziale in area libera e degli ambiti di espansione», avrebbe reso impossibile la realizzazione del programma edificatorio concordato dall’Ente con l’Appellante.
3.1. In senso contrario, la parte appellante evidenzia che il POC 2017-2022, approvato con la Delibera n. 87/2021, ha assegnato la pressoché totalità della residua capacità edificatoria (e cioè una capacità edificatoria pari a 7.682 mq. su 10.772 mq.) a taluni soggetti privati, sulla scorta del dichiarato intento di dare attuazione a precedenti impegni assunti nell’ambito di pregressi accordi urbanistici, ma, nel far questo, non avrebbe – in modo illegittimo – minimamente tenuto conto della «posizione giuridica differenziata e qualificata» dell’Appellante stessa.
4. Il sub-motivo non è fondato.
4.1. La prospettazione della società appellante si pone in contrasto con il tenore letterale dell’art. 18, comma 3, della L.R. 20/2000, secondo cui: “ L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato ”.
Da tale disposizione si ricava, infatti, che gli accordi non obbligano le amministrazioni nelle loro successive scelte pianificatorie e che, soprattutto, anche ove esistenti, essi non modificano direttamente gli strumenti di pianificazione, né obbligano in tal senso l’amministrazione.
4.2. Tanto premesso, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’Amministrazione, alla luce della sopravvenienza costituita dalla legge regionale n. 24/2017, che ha imposto di procedere ad una consistente una riduzione della capacità insediativa, e in presenza di una domanda di diritti edificatori che superava di gran lunga le capacità di offerta del Comune, ha deciso, in maniera non illogica, di privilegiare gli areali vicini ad ambiti già avviati in modo da completarli e, soprattutto, al fine di tutelare maggiormente lo specifico interesse pubblico in attribuzione, di adempiere gli accordi, in relazione ai quali risultava già eseguita la controprestazione di trasferimento di aree in favore del Comune.
4.3. Tale determinazione appare legittima, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali e non sono sindacabili dal Giudice amministrativo salvo che per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 29 marzo, n. 2962; Consiglio di Stato novembre 2021, Sez. IV n. 7926).
Ne discende che, in coerente applicazione di tale orientamento, i suesposti criteri di selezione delle aree nelle quali concentrare la capacità edificatoria residua risultano al più opinabili (nel senso che un criterio alternativo avrebbe potuto essere, come auspicato dall’appellante, quello della maggiore risalenza degli accordi intervenuti con i privati), ma non irragionevoli, e come tali si sottraggono al sindacato giudiziale.
5. Con un terzo sub-motivo la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso di primo grado fosse volto ad ottenere, quale unico bene della vita, l’intera capacità edificatoria, mentre invece si sarebbe contestata la decisione di non assegnarle neppure una quota parte della residua capacità edificatoria.
5.1. In tal senso la parte appellante trae argomento anche dal disposto dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 24/2017, nella parte in cui, a suo dire, attribuirebbe una posizione giuridica differenziata e qualificata ai soggetti titolari che, come l’appellante stessa, avevano antecedentemente stipulato accordi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000.
6. Il motivo non è fondato.
6.1. La censura prospettata attiene al merito delle scelte amministrative e, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giudiziale. L’appellante, con il sub-motivo in esame, pretende, infatti, di sostituirsi alle valutazioni dell’Amministrazione in relazione alle modalità di esercizio delle scelte urbanistiche che, come evidenziato in occasione dell’analisi del sub-motivo precedente a quello in esame, risultano al più opinabili, ma non irragionevoli e come tali si sottraggono al sindacato giudiziale.
6.2. D’altro canto, ad ulteriore sostegno di questa conclusione, il Collegio rileva che non è in contestazione la circostanza per cui i soggetti, che, nel terzo POC, sono risultati destinatari dei diritti edificatori residui, soddisfacessero i criteri preferenziali che il Comune si era dato, mentre, di contro, risulta per tabulas che una parte delle aree, che UR si era impegnata a cedere al Comune, non era ancora stata effettivamente trasferita.
6.3. Neppure può essere condivisa l’interpretazione dell’art.4, comma 2, della L.R. n. 24/2017, prospettata dalla parte appellante.
Come rammentato in precedenza, l’art. 4, comma 2, ha imposto ai comuni solo di tenere conto, ai fini dell’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, degli «accordi con i privati antecedentemente stipulati ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000» e di «ogni altro atto o fatto da cui derivi, secondo la disciplina vigente, una specifica posizione giuridica differenziata e qualificata del privato», imponendo, dunque, a carico del Comune di Granarolo dell'Emilia un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
7. Con un quarto sub-motivo la UR UZ lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che “ risulta per tabulas che una parte delle aree da trasferire al Comune non era stata ceduta rimanendo in proprietà ” della UR UZ perché la posizione assunta nella decisione impugnata si porrebbe in frontale contrasto con la Relazione illustrativa alla delibera n. 87/2021 ove si afferma che «l’Amministrazione ha cercato anche di rendere esecutivi impegni derivanti da Accordi già sottoscritti di cui sono state già anticipatamente utilizzate le forme perequative previste» e «[s]Si fa riferimento, ad esempio, all’utilizzo di aree cedute dai privati per realizzare attrezzature di interesse generale» e, quindi, ove si fa riferimento alla specifica posizione in cui versa l’Appellante, che ha messo a disposizione del Comune da oltre quindici anni la pressoché totalità del Borgo dei Servizi.
8. Il sub-motivo non è fondato.
8.1. In via preliminare, va in senso contrario osservato che l’affermazione oggetto di critica trova, in realtà, corrispondenza nella documentazione in atti.
E in effetti, nell’atto stipulato in data 10 aprile 2019, dinanzi al notaio Fabbri, rep. n. 236057 (cfr. doc. 14 della produzione documentale del Comune), si legge testualmente che, in esecuzione della sopracitata convenzione “ La società UR UZ SRL si impegna a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente atto, a cedere gratuitamente al Comune di Granarolo dell'Emilia parte del detto Borgo dei Servizi e precisamente la parte individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30 con i mappali 627 sub 2, 627 sub 7 e 626 e al Catasto Terreni col mappale 629 sempre del foglio 30, mentre la restante parte del Borgo dei Servizi, la società UR UZ SRL si impegna di cederla gratuitamente al Comune di Granarolo dell'Emilia al perfezionamento dell'accordo operativo depositato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017 adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 24 gennaio 2019 ”.
8.2. Nessuna contraddizione è, inoltre, possibile ravvisare nell’argomentazione della decisione impugnata dalla lettura del menzionato passo, riportato alla pagina 7 della Relazione illustrativa alla delibera n. 87/2021, che, anzi, conferma come il Comune abbia cercato, in osservanza dell’obbligazione di mezzi derivante dall’art.4, comma 2, della L.R. n. 24/2017, di tenere in considerazione anche la posizione della odierna appellante, senza, tuttavia, riuscire a soddisfarne le aspettative, in virtù della sopravvenienza legislativa che ha imposto una consistente riduzione della capacità insediativa.
9. Con un quinto sub-motivo, la UR UZ lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che il rigetto delle osservazioni al POC non richiedono una dettagliata motivazione.
Tale assunto, secondo l'appellante, sarebbe erroneo alla luce del fatto che, alla luce del menzionato art. 4, comma 2 della L.R. 24/2000 s.m.i. – alla UR sarebbe stata riconosciuta una posizione differenziata e qualificata, ex delibera 81/2021.
10. Il sub motivo non è fondato.
La prospettazione della parte appellante contrasta con il costante orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “ Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse.” ( ex pluribus , Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023; sez. IV, 22 marzo 2021 n. 2422; sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751).
Nel caso in esame, in coerente applicazione del riportato orientamento, ne discende l’infondatezza della censura, in quanto risulta che il Comune ha preso in esame le osservazioni ma ritenuto, sinteticamente, di non tenerne conto, perché non coerenti con criteri-guida del Piano e, in particolare, in quanto distoniche rispetto all’obiettivo del contenimento del consumo del suolo.
In conclusione, alla luce di quanto si qui esposto, l’appello deve essere respinto.
La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO